Termine di referendum: 14 gennaio 2016

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo) Modifica del 25 settembre 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20141, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 27 5. Rappresentanza 1 Chiunque ha l'esercizio dei diritti civili è nel procedimento altre persone nel procedimento esecutivo.

esecutivo

autorizzato a rappresentare Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.

Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.

2

Art. 68d cpv. 2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell'esercizio dei diritti civili.

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1 2

FF 2014 7505 RS 281.1

2014-1914

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Esecuzione e fallimento. LF (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo)

II Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue: Art. 198 lett. d La procedura di conciliazione non ha luogo: d.

nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata;

Art. 229 cpv. 1 lett. a Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:

1

a.

sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure

Art. 230 cpv. 1 lett. b 1

Durante il dibattimento, la mutazione dell'azione è ancora ammissibile se: b.

la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

Art. 250 lett. c n. 6, 7 e 13 La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: c.

diritto societario: 6. fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819, 908 e 941a CO), 7. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv. 4, 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958e CO), 13. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 258 cpv. 1, primo periodo Concerne soltanto il testo francese Art. 305, frase introduttiva La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:

3

RS 272

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Esecuzione e fallimento. LF (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo)

Art. 317 cpv. 2 lett. b 2

Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se: b.

la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20154 Termine di referendum: 14 gennaio 2016

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