1 Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche

Disegno

(Legge sul cinema, LCin) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta: I La legge del 14 dicembre 20012 sul cinema è modificata come segue: Sostituzione di un termine In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Art. 8

Promozione cinematografica legata alla qualità, al successo e alla sede

Gli aiuti finanziari sono accordati sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva), al successo (promozione legata al successo) e alla sede (promozione legata alla sede di produzione). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.

Art. 19 cpv. 2 e 3 2 Un'impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.

È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione.

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FF 2015 447 RS 443.1 RS 784.40

2014-2542

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L sul cinema

Art. 24 cpv. 3bis e 5 3bis Le imprese che commercializzano film ad altri fini al di fuori delle sale notificano annualmente i risultati della commercializzazione dei film suddivisi per versione linguistica.

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I dati di cui ai capoversi 2, 3 e 3bis sono pubblicati periodicamente.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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