Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Disegno

(LSAI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giungo 20152, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:

1

2

a.

l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo multilaterale), allegato compreso;

b.

altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile in materia.

Art. 2 1

1 2 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

accordo applicabile: un accordo o una convenzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso;

b.

standard comune di comunicazione di informazioni (SCC): lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

c.

Stato partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni;

RS 101 FF 2015 4467 RS ...; FF 2015 4555

2015-0665

4593

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

d.

istituto finanziario svizzero: 1. un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto situata al di fuori della Svizzera, oppure 2. una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è situata in Svizzera;

e.

conto non documentato: un conto preesistente di una persona fisica, per il quale un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può determinare la residenza fiscale del titolare del conto conformemente all'accordo applicabile;

f.

numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche: un numero destinato all'identificazione univoca di una persona fisica assoggettata a imposta in Svizzera;

g.

numero d'identificazione fiscale svizzero per enti (IDI): il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d'identificazione delle imprese;

h.

numero d'identificazione fiscale estero: il numero d'identificazione fiscale di un contribuente secondo il diritto dello Stato o del territorio di cui è residente fiscale;

i.

conto preesistente: un conto finanziario che il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione;

j.

nuovo conto: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero tenuta alla comunicazione che viene aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o dopo tale data;

k.

conto di importo non rilevante: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non superi un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;

l.

conto di importo rilevante: un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato superi un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, oppure al 31 dicembre di un anno successivo.

2 Il Consiglio federale può estendere per una durata determinata la definizione di «Giurisdizione partecipante» utilizzata negli accordi applicabili.

Art. 3

Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono enti statali si intendono segnatamente:

1

4

a.

la Confederazione Svizzera;

b.

i Cantoni e i Comuni;

RS 431.03

4594

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c.

gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui alle lettere a e b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:

2

a.

le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;

b.

le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 19615 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 19636 sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell'8 dicembre 19697 sulle missioni speciali.

Per istituto finanziario non tenuto alla comunicazione che è una banca centrale si intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.

3

Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1­3 sono istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione a pagamenti derivanti da un obbligo detenuto in connessione con attività finanziarie commerciali svolte da un'impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito.

4

5 Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un ente statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un ente che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione d'imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente i seguenti istituti di previdenza professionale:

5 6 7 8 9 10 11

a.

gli istituti di previdenza o altre forme di previdenza, costituiti ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), dell'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile (CC)9 o dell'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)10 in Svizzera;

b.

gli istituti di libero passaggio costituiti in attuazione dell'articolo 4 capoverso 1 e 26 della legge del 17 dicembre 199311 sul libero passaggio (LFLP).

c.

gli istituti collettori secondo l'articolo 60 LPP;

d.

i fondi di garanzia secondo gli articoli 56­59 LPP;

RS 0.191.01 RS 0.191.02 RS 0.191.2 RS 831.40 RS 210 RS 220 RS 831.42

4595

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

e.

gli istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP;

f.

i fondi padronali di aiuto sociale nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo l'articolo 89a capoverso 6 CC;

g.

le fondazioni d'investimento secondo gli articoli 53g­53k LPP, a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d'investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza secondo le lettere a­f.

Laddove l'accordo applicabile non prevede un termine, un emittente di carte di credito è considerato emittente di carte di credito qualificato, e quindi istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, se al momento dell'entrata in vigore della presente legge soddisfa le condizioni previste dall'accordo applicabile. Un emittente di carte di credito che avvia l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge è considerato istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni previste dall'accordo applicabile al più tardi entro sei mesi dall'avvio dell'attività.

6

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono un veicolo di investimento collettivo esente si intendono segnatamente gli investimenti collettivi di capitale svizzeri che sottostanno alla legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi e che soddisfano le condizioni previste dall'accordo applicabile in materia di partecipazioni al veicolo di investimento collettivo e di quote sotto forma di cartevalori al portatore. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un veicolo di investimento collettivo è un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.

Esso designa i veicoli.

7

Laddove l'accordo applicabile non prevede un termine, i veicoli di investimento collettivo soddisfano la condizione relativa alle quote sotto forma di cartevalori al portatore se:

8

a.

dopo l'entrata in vigore della presente legge non emettono altre quote sotto forma di cartevalori al portatore; e

b.

dispongono di politiche e procedure volte a garantire che dette quote siano riscattate o immobilizzate al più presto, ma al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Laddove l'accordo applicabile lo prevede, un trust è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione purché il fiduciario del trust (trustee) sia un istituto finanziario tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust.

9

10 Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono enti i quali presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile si intendono le comunioni di proprietari per piani costituite in base all'articolo 712l capoverso 2 CC. Il Consiglio federale stabi12

RS 951.31

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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

lisce i criteri secondo cui una comunione di proprietari per piani è considerata un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.

11 Il Consiglio federale può designare quali istituti finanziari non tenuti alla comunicazione anche altri enti purché presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri enti sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione.

Art. 4

Conti esclusi

Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente:

1

a.

conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, gestiti o detenuti da un istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione o da diverse istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;

b.

forme ammissibili per il mantenimento della previdenza, polizze e conti di libero passaggio costituiti in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 e dell'articolo 26 capoverso 1 LFLP13;

c.

forme riconosciute di previdenza, contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie in virtù dell'articolo 82 capoverso 2 LPP14.

Per conti esclusi che sono conti con un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione fiscale e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente:

2

a.

conti gestiti o detenuti da un istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione o da diversi istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;

b.

conti di garanzia della pigione secondo l'articolo 257e CO15.

Il Consiglio federale può designare anche altri conti quali conti esclusi, se presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile.

Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri conti sono considerati conti esclusi.

3

13 14 15

RS 831.42 RS 831.40 RS 220

4597

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Art. 5

Istituti finanziari residenti in Svizzera

Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera gli istituti finanziari assoggettati a imposta in Svizzera.

1

Gli istituti finanziari che non sono residenti fiscali in uno Stato o un territorio sono considerati residenti in Svizzera se:

2

a.

sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;

b.

hanno la loro direzione, compresa la direzione effettiva, in Svizzera; o

c.

sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

Un istituto finanziario residente in Svizzera nonché in un altro o più Stati o territori è considerato un istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari che gestisce in Svizzera.

3

Ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge, un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi trustee risiede in Svizzera. La residenza del trustee o dei trustee è determinata secondo i capoversi 1­3.

4

5 Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un istituto finanziario è considerato residente ai sensi del capoverso 1. Designa inoltre quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1.

Art. 6

Accordi sulla protezione dei dati

Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Queste disposizioni devono garantire almeno il livello di protezione della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

Sezione 2: Standard comune di comunicazione di informazioni (SCC) Art. 7

Applicazione e sviluppo dell'Accordo multilaterale

Nel quadro dell'applicazione dell'Accordo multilaterale17 i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull'allegato all'Accordo multilaterale e sulla presente legge.

1

Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC nell'allegato all'Accordo multilaterale. Il Consiglio federale sottopone le altre modifiche all'Assemblea federale per approvazione.

2

16 17

RS 235.1 RS ...; FF 2015 4555

4598

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

3

Per modifiche di portata limitata si intendono segnatamente quelle che: a.

non creano nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per le persone oggetto di comunicazione e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione;

b.

sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari.

Art. 8

Commentari dell'OCSE

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione attuano le modifiche ai commentari dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sullo SCC se sono state dapprima riprese in una legge federale, in un'ordinanza o in un'istruzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Art. 9 1

Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono: a.

ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e di adeguata verifica; restano tuttavia responsabili dell'adempimento di tali obblighi;

b.

applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai conti di importo rilevante a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante;

c.

applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti a determinati o a tutti i conti preesistenti; continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni concernenti i conti preesistenti;

d.

rinunciare a verificare, identificare o comunicare determinati o tutti i conti preesistenti di enti il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner non supera 250 000 franchi;

e.

applicare la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza o la ricerca nei loro archivi elettronici per determinati o tutti i conti preesistenti di importo non rilevante di persone fisiche;

f.

per adempiere i loro obblighi di adeguata verifica per quanto riguarda i conti preesistenti di enti, utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro o per altre finalità di legge, diverse da quelle fiscali, e applicata da detto istituto finanziario tenuto alla comunicazione prima della data utilizzata per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile.

4599

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

g.

trattare come nuovi conti determinati o tutti i conti finanziari che sono stati aperti al più presto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data; essi possono rilevare il numero d'identificazione fiscale estero al momento dell'apertura del conto.

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono assimilare la cerchia dei beneficiari di un trust, considerati persone che esercitano il controllo sul trust, alla cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone oggetto di comunicazione di un trust che costituisce un istituto finanziario. Al riguardo devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano loro di identificare le distribuzioni versate ai beneficiari.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali sono le disposizioni alternative applicabili contenute nel commentario dell'OCSE relativo allo SCC.

3

Art. 10

Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo è registrato in una moneta diversa da quella utilizzata dall'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione secondo l'articolo 12 capoverso 4, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l'importo nella sua moneta locale applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la comunicazione del conto l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette il tasso di cambio a pronti dell'ultimo giorno dell'anno civile o altro adeguato periodo di rendicontazione, per cui il conto è comunicato.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui bisogna: a.

determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione;

b.

attribuire i diversi tipi di conto alle categorie di conti finanziari definite nell'accordo applicabile.

In caso di decesso di una persona oggetto di comunicazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione tratta il suo conto come prima del decesso fino a quando non gli vengono resi noti la successione con personalità giuridica propria o gli eredi autorizzati.

3

Art. 11

Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

Un'autocertificazione è valida finché non si verifica un cambiamento delle circostanze per il quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile.

1

I conti preesistenti di persone fisiche devono essere sottoposti a verifica a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner entro i seguenti termini:

2

a.

conti di importo rilevante: entro un anno;

b.

conti di importo non rilevante: entro due anni.

4600

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

I conti preesistenti di enti devono essere sottoposti a verifica entro due anni dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner.

3

L'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

4

Gli indirizzi rilevati con un modulo in virtù degli articoli 3 e 4 della legge del 10 ottobre 199718 sul riciclaggio di denaro (LRD) indicante che la comunicazione di un'informazione falsa è passibile di pena sono considerati fondati su prove documentali nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza.

5

Nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza, l'indirizzo registrato nei documenti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione è considerato attuale per i seguenti conti:

6

a.

i conti considerati non rivendicati secondo l'articolo 37l capoverso 4 della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche;

b.

altri conti, diversi da contratti di rendita, se: 1. negli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o su qualsiasi altro suo conto presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, 2. negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione che gestisce il conto in relazione a questo o a qualsiasi altro suo conto presso questa istituzione finanziaria, e 3. nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non ha avuto contatti con il titolare del conto in relazione a questo conto o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario.

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano loro di disporre di tutte le informazioni da rilevare nel quadro dell'apertura del conto secondo l'accordo applicabile e la presente legge, in particolare che l'autocertificazione sia trasmessa.

7

Se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone del nome, dell'indirizzo e della data di nascita del titolare del conto e delle persone che esercitano il controllo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione chiude il conto.

Esso dispone di un diritto di disdetta straordinario. È fatto salvo l'articolo 9 LRD.

8

Se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge, i movimenti del conto vengono bloccati fino a quando dispone di tutte le informazioni. In presenza di motivi particolari che giustificano la mancanza delle informazioni, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può prorogare detto termine di 90 giorni fino a un anno al massimo.

9

10

18 19

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni ai capoversi 8 e 9.

RS 955.0 RS 952.0

4601

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

Art. 12

Precisazione delle regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

Un conto con un saldo o un valore negativo è considerato un conto con un saldo o un valore uguale a zero.

1

Il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi corrispondenti agli importi in dollari americani (USD) indicati nell'accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del commentario OCSE relativo allo SCC.

2

Se circostanze particolari lo esigono, il Consiglio federale può adeguare gli importi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere k e l e di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d.

3

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono scegliere se utilizzare gli importi in USD o in franchi. La scelta è valida per tutti i conti dell'istituto finanziario e può essere modificata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5

Sezione 3: Obbligo di iscrizione dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione Art. 13 Chi diventa un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo di cui all'articolo 1 capoverso 1 e a alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'AFC.

1

Nella sua iscrizione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione indica:

2

a.

il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con sede all'estero: il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;

b.

il numero IDI;

c.

la natura della sua attività;

d.

la data dell'inizio dell'attività.

L'istituto finanziario deve informare spontaneamente l'AFC se la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo di cui all'articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge finisce oppure se cessa la sua attività commerciale.

3

4602

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

Sezione 4: Obbligo di informazione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione Art. 14 Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:

1

a.

la loro qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione;

b.

gli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell'accordo;

c.

l'elenco degli Stati partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;

d.

l'impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell'accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1;

e.

i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD20 e la presente legge.

Nel caso di conti oggetto di comunicazione che sono stati chiusi, l'informazione avviene unicamente all'ultimo indirizzo conosciuto. L'informazione può non avvenire in caso di conti non rivendicati di cui all'articolo 11 capoverso 6 lettere a e b.

2

3 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione pubblicano almeno una volta all'anno sul loro sito Internet un elenco aggiornato al 31 gennaio degli Stati partner della Svizzera oppure rimandano all'elenco del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Sezione 5: Obblighi di comunicazione e autorizzazione a comunicare Art. 15

Trasmissione e impiego delle informazioni

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non detiene conti oggetto di comunicazione, segnala la circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

1

2 L'AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile.

20

RS 235.1

4603

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

3 L'AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

4 Qualora l'accordo applicabile preveda che l'autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa impiegarle anche per fini diversi da quelli fiscali o che possa trasmetterle a un altro Stato previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni, l'AFC dopo la relativa verifica l'autorizza. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l'AFC autorizza la trasmissione d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

Le informazioni trasmesse all'AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

5

Art. 16

Prescrizione

Il diritto nei confronti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione doveva essere trasmessa.

1

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

2

Il diritto si prescrive al più tardi 10 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione doveva essere trasmessa.

3

Art. 17

Trust considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione in un altro Stato

Se un trust è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione in un altro Stato secondo il suo diritto, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all'autorità competente di tale Stato.

Sezione 6: Diritti e obblighi delle persone oggetto di comunicazione Art. 18

Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la presente legge deve notificare all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.

4604

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Art. 19

Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, le persone oggetto di comunicazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD21.

1

Rispetto all'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione.

2

Qualora le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner siano rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all'AFC e quest'ultima le trasmette a sua volta all'autorità competente interessata.

3

Sezione 7: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero Art. 20 1 Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero, l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da altri Stati alle autorità competenti svizzere per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo applicabile. L'AFC segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

Se l'accordo applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni presentano un interesse. Se del caso l'AFC richiede il consenso all'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

2

Sezione 8: Numero d'identificazione fiscale Art. 21 Per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge il Consiglio federale può introdurre un numero d'identificazione fiscale svizzero per le persone fisiche. In particolare il Consiglio federale disciplina:

21

a.

l'attribuzione e l'utilizzo del numero d'identificazione fiscale;

b.

l'organizzazione e la gestione di un registro dei numeri d'identificazione fiscale;

c.

le categorie dei dati personali da trattare nel registro;

RS 235.1

4605

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

d.

l'accesso al registro e le autorizzazioni di trattamento;

e.

la sicurezza dei dati;

f.

la durata della conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati contenuti nel registro;

g.

la collaborazione con i Cantoni riguardo alla creazione e all'impiego del registro.

Sezione 9: Organizzazione e procedura Art. 22

Compiti dell'AFC

L'AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

1

2

L'AFC adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione.

L'AFC può prescrivere l'impiego di moduli particolari e richiedere che determinati moduli siano inoltrati esclusivamente in forma elettronica.

3

4

L'AFC può emanare istruzioni. Queste si basano sui commentari dell'OCSE sul

Modello di accordo tra autorità competenti e sullo SCC.

Art. 23

Trattamento dei dati

Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

1

L'AFC può utilizzare sistematicamente il numero d'identificazione delle imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere f­h per adempiere i suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

2

Art. 24

Sistema d'informazione

L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

1

I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

2

Tale sistema d'informazione serve all'AFC per adempiere i suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

3

a.

ricevere e trasmettere informazioni secondo gli accordi applicabili e il diritto svizzero;

b.

tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione;

c.

trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente legge;

4606

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4

d.

effettuare verifiche secondo l'articolo 28;

e.

infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;

f.

trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

g.

lottare contro i reati fiscali;

h.

allestire statistiche.

Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

le categorie dei dati personali trattati;

c.

l'elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;

d.

le autorizzazioni di accesso e di trattamento; e

e.

la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

L'AFC può concedere alle autorità svizzere a cui trasmette le informazioni secondo l'articolo 20 capoverso 1 l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d'informazione di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l'AFC può concedere l'accesso.

5

Art. 25

Obbligo di informare

Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.

Art. 26

Obbligo di mantenere il segreto

Chi è incaricato dell'esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve mantenere nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

1

2

Non vi è obbligo di mantenere il segreto: a.

in caso di trasmissione di informazioni e pubblicazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge;

b.

nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati in singoli casi dal DFF a reperire informazioni ufficiali presso le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;

c.

se l'accordo applicabile dispensa dall'obbligo di mantenere il segreto e se il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

3 Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell'articolo 28 possono unicamente essere utilizzate ai fini dell'esecuzione dell'accordo applicabile.

4607

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Art. 27

Statistiche

L'AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari (peer review) del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

1

Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.

2

Art. 28

Verifica

L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari.

1

2

Per chiarire i fatti essa può: a.

verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o richiederne la produzione;

b.

raccogliere informazioni orali o scritte;

c.

interrogare rappresentanti dell'istituto finanziario.

Se constata che l'istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC le offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

3

Se l'istituto finanziario e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

4

5

Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento: a.

della qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;

b.

del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 29

Diritto procedurale applicabile

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa.

Art. 30

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'AFC secondo gli articoli 22­29 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

1

2

L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.

3

22

RS 172.021

4608

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La decisione su opposizione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

4

Sezione 10: Norma sugli abusi Art. 31 Le istituzioni finanziarie svizzeri tenuti alla comunicazione non amministrano né sostengono l'impiego di strutture di cui sanno che l'unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo un accordo applicabile o la presente legge.

1

Se un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione viola il capoverso 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù degli accordi applicabili e della presente legge se la struttura di cui al capoverso 1 non fosse stata costituita.

2

Sezione 11: Sospensione e denuncia Art. 32 L'autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell'accordo applicabile: a.

vuole sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;

b.

denunciare l'accordo applicabile.

Sezione 12: Disposizioni penali Art. 33 1

2

Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

È punito con la multa fino a 250 000 franchi chi intenzionalmente viola: a.

gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 9­12;

b.

l'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 13;

c.

l'obbligo di informazione di cui all'articolo 14 capoversi 1 e 3;

d.

l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 15 capoverso 1;

e.

il divieto di cui all'articolo 31 capoverso 1.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.

4609

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Art. 34

Infrazioni contro ordini dell'autorità

È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l'articolo 28, non ottempera intenzionalmente a una decisione dell'autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 35

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 36

Falsa autocertificazione

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chi, intenzionalmente o per negligenza, fornisce all'istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa, non comunica cambiamenti delle circostanze o fornisce false indicazioni.

Art. 37

Denuncia spontanea

L'autore che denuncia spontaneamente una violazione degli obblighi resta impunito se: 1

2

a.

ha fornito indicazioni complete ed esatte circa l'effettiva entità e il contenuto degli obblighi;

b.

ha contribuito a chiarire i fatti e all'adempimento degli obblighi; e

c.

in precedenza non si è mai denunciato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura.

L'impunità dell'autore ha effetto anche per i partecipanti.

Art. 38

Procedura

Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA24.

1

2

L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

23 24

RS 313.0 RS 313.0

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Sezione 13: Disposizioni finali Art. 39

Competenza di approvazione

L'Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice: a.

l'introduzione di uno Stato nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo multilaterale25;

b.

i trattati internazionali di sua competenza concernenti l'accesso al mercato di fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale di contribuenti conclusi con Stati che dovrebbero essere inclusi in detto elenco.

Art. 40

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 settembre 201226 sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue: Art. 22 cpv. 7 Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda.

7

Art. 41

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

25 26

RS ...; FF 2015 4555 RS 672.5

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