Termine di referendum: 14 gennaio 2016
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) Modifica del 25 settembre 2015
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 607 Abrogato Art. 945 cpv. 2 Se la ditta contiene altri cognomi, il cognome del titolare deve essere messo in evidenza.
2
Art. 947 e 948 Abrogati Art. 950 III. Ditte sociali 1. Formazione della ditta
Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.
1
Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.
2
1 2
FF 2014 8039 RS 220
2014-1148
5871
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)
Art. 951 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.
Art. 953 Abrogato
II Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 Art. 1 A. Regola generale
1 Gli articoli 14 del titolo finale del Codice civile3 si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
Dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.
2
Art. 2 B. Adeguamento delle ditte iscritte
Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è conforme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.
Art. 3
C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
3
RS 210
5872
Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)
III La legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi è modificata come segue: Art. 12 cpv. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
2
Art. 101 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).
IV 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015
Consiglio nazionale, 25 settembre 2015
Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 6 ottobre 20155 Termine di referendum: 14 gennaio 2016
4 5
RS 951.31 FF 2015 5871
5873
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)
5874