Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga e modifica del 12 febbraio 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013, del 20 agosto 2013 e del 23 giugno 20141 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, è prorogata2.

II Il decreto del Consiglio federale del 20 giugno 2013 menzionato nella cifra I è inoltre modificato come segue: Art. 3 Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego dei contributi al fondo paritetico e ai costi di applicazione (art. 2 e 2.1 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio annuale. Quest'ultimo va corredato del rapporto dell'ufficio di revisione, nonché di altri documenti richiesti in singoli casi dalla SECO. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro qualora lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La SECO può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2013 5355 6061, 2014 4919 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2015-0242

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2015 e ha effetto sino al 31 marzo 2017.

12 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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