Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

20 aprile 2015

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale La modifica riguarda tutti gli assicurati degli istituti collettori e di previdenza affiliati ad Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA.

L'adeguamento della tariffa collettiva riguarda una riduzione dei premi di rischio del 4,5 per cento circa e un incremento dei premi di costo del 12 per cento circa. Le aliquote di conversione nel regime sovraobbligatorio degli averi di vecchiaia sono ora stabilite con un tasso d'interesse del 3,1 per cento anziché del 3,5 per cento.

Pertanto, le aliquote di conversione scendono al massimo del 5 per cento.

Con lettera del 2 marzo 2015, l'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per la propria tariffa collettiva TC2015.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 20 aprile 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2016 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

12 maggio 2015 2804

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA 2015-1316