15.066 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito del 14 ottobre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale che approva la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Oman.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-1964

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Compendio Alla fine del 2010 tra la Svizzera e l'Oman sono stati avviati negoziati volti a concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Il 16 maggio 2012 le trattative si sono concluse con la parafatura di un avamprogetto di convenzione.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente progetto. La Convenzione è stata firmata il 22 maggio 2015.

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Messaggio 1

Situazione iniziale, andamento e risultati dei negoziati

Il Sultanato dell'Oman (di seguito «Oman») è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio dal 2000 ed è inoltre membro del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (Gulf Cooperation Council; GCC). Il GCC costituisce dal 2003 un'unione doganale e dal 2008 un mercato comune tra i sei Stati membri, ovvero Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

Come per la maggior parte degli Stati del Golfo, lo stato economico dell'Oman dipende principalmente dalle sue riserve di petrolio. Le entrate derivanti dal commercio del petrolio sono considerevoli. Della loro gestione si occupa un fondo sovrano, il cosiddetto «Oman State General Reserve Fund» (Fondo di riserva generale dello Stato dell'Oman), il quale all'inizio del 2008 disponeva di circa 8 miliardi di dollari statunitensi. L'Oman intende investire questi capitali all'estero e, in particolare, in Europa. Poiché possiede grandi giacimenti di gas naturale, l'Oman desidera ridurre la dipendenza dal settore petrolifero, operando ingenti investimenti nell'industria del gas naturale. Inoltre da alcuni anni si sta adoperando per diversificare la propria economia e ha avviato una politica di privatizzazione allo scopo di promuovere l'istituzione di un settore privato.

Nel 2011 la Svizzera ha esportato in Oman beni per un valore di 168 milioni di franchi. Si tratta per la maggior parte di prodotti dell'industria chimica, farmaceutica, meccanica e di beni di lusso. Le esportazioni omanesi in Svizzera ammontavano nel 2011 a circa 2,5 milioni di franchi e consistevano principalmente in esportazioni di pelle e gomma. Le imprese Svizzere godono di numerose possibilità d'investimento in Oman, soprattutto nei settori dell'infrastruttura e del turismo. Per di più le buone prospettive di crescita e le capacità di investimento dell'Oman all'estero determinate dal suo fondo sovrano accrescono l'interesse per investimenti reciproci.

Tra la Svizzera e l'Oman sono attualmente in vigore diversi accordi e convenzioni.

Il 17 agosto 2004 sono stati conclusi un accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (RS 0.975.261.6) e il 3 novembre 2007 una convenzione per evitare la doppia imposizione del reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali (RS 0.672.961.65). Inoltre, il 22 giugno 2009, l'Oman
e gli altri membri del GCC hanno concluso un accordo di libero scambio (RS 0.632.311.491) così come un accordo agricolo (RS 0.632.311.491.1) con gli Stati dell'AELS, tra i quali rientra anche la Svizzera. Questi ultimi accordi sono entrati in vigore il 1° luglio 2014.

Alla luce della crescente importanza economica degli Stati del Golfo e date le convenzioni per evitare le doppie imposizioni già concluse con gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Qatar, si ritiene opportuno estendere la rete delle convenzioni in questa regione. Dal 1° al 3 novembre 2010 si è tenuto un ciclo di negoziati nel corso del quale è stato possibile parafare un progetto di convenzione. A seguito delle conclusioni tratte dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali nell'ambito della cosiddetta «Peer Review», il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha deciso di adeguare le esigenze di identificazione delle domande di scambio di informazioni fiscali e di recepire una relativa regola d'interpretazione nelle 6179

future convenzioni per evitare le doppie imposizioni. L'avamprogetto di convenzione adeguato è stato firmato il 22 maggio 2015.

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Valutazione

La regione del Golfo Persico rientra tra le aree geografiche che vantano al mondo il maggiore dinamismo in termini di crescita. Le capacità di investimento dell'Oman all'estero sono notevoli e potrebbero concentrarsi sempre di più verso l'Europa. La conclusione della presente Convenzione mira pertanto ad aumentare la competitività della Svizzera e ad evitare inoltre che investimenti omanesi confluiscano in altri Paesi o che vengano gestiti da altri Stati. Con la Convenzione si intende in particolare promuovere il rafforzamento delle relazioni economiche tra la Svizzera e l'Oman.

Fatta eccezione per alcuni adeguamenti dettati dalle particolarità del diritto omanese, la Convenzione è in linea con il Modello di convenzione dell'OCSE in ambito fiscale e con la politica svizzera in materia di convenzioni, compreso lo standard internazionale per l'assistenza amministrativa. Le soluzioni convenute in ambito di imposizione alla fonte di dividendi e interessi devono essere considerate nel contesto globale. Esse permettono infatti di migliorare le condizioni fiscali per gli investimenti dell'Oman in Svizzera. Le condizioni quadro istituite con la Convenzione consentono di mantenere e agevolare gli investimenti diretti, favorendo così lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

Nel quadro delle loro consultazioni, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione con l'Oman e auspicano una sua tempestiva messa in vigore.

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Commento ai singoli articoli

La Convezione segue, sul piano formale e materiale, il Modello di convenzione dell'OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni. Le seguenti osservazioni si limitano alle peculiarità più significative della Convenzione.

Art. 2

Imposte considerate

Poiché l'Oman non riscuote imposte sul patrimonio, la Convenzione contempla unicamente le imposte sul reddito.

Art. 4

Residenza

Come già nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni con gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar, il criterio dell'assoggettamento fiscale illimitato, adottato solitamente per determinare la residenza di una persona fisica, in questo caso non funziona a causa del sistema fiscale omanese. Pertanto è stato necessario stabilire delle deroghe per l'Oman e la Svizzera. Una persona fisica è considerata residente in Oman se dispone di un'abitazione permanente, ha il centro dei suoi interessi vitali o soggiorna abitualmente in detto Stato; tutti criteri che implicano una presenza sostanziale (n. 3 lett. a ad art. 4 del Protocollo).

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Sono espressamente considerate residenti le istituzioni governative di diritto pubblico, compresi il fondo sovrano o altri fondi controllati dallo Stato, e le banche nazionali. La delegazione svizzera ha colto l'occasione per convenire precisazioni sulla residenza delle istituzioni di previdenza e delle organizzazioni di utilità pubblica, nonostante siano esentate da imposta secondo il diritto interno (n. 3 lett. b ad art. 4 del Protocollo).

Art. 5

Stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione riflette il Modello di convenzione dell'OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni. L'unica deroga al riguardo concerne i cantieri di costruzione e le catene di montaggio, i quali costituiscono una stabile organizzazione già con una durata che eccede i nove mesi.

Art. 7

Utili delle imprese

Il presente articolo corrisponde alle formulazioni del Modello di convenzione dell'OCSE del 2008. L'Oman infatti non era ancora disposto a riprendere la versione dell'OCSE del 2010, secondo cui le stabili organizzazioni sono trattate principalmente quali imprese indipendenti e la ripartizione degli utili è effettuata secondo i principi in materia di prezzi di trasferimento elaborati per le imprese associate.

L'Oman auspicava una disposizione in virtù della quale, per la determinazione dell'utile imponibile di una stabile organizzazione, fossero ammesse in deduzione le spese deducibili conformemente al diritto fiscale dello Stato della stabile organizzazione. La Svizzera ha accolto tale proposta, già prevista per di più nel commento sul Modello di convenzione dell'OCSE (n. 5 ad art. 7 par. 3 del Protocollo).

Art. 10­12

Dividendi, interessi e canoni

Conformemente al suo diritto nazionale, l'Oman non riscuote imposte alla fonte su dividendi e interessi, ma soltanto su canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche con un'aliquota del 10 per cento.

L'aliquota residua sui dividendi ammonta al 5 per cento per le società che detengono almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi e al 15 per cento in tutti gli altri casi. Non sono assoggettati all'imposta alla fonte i dividendi versati all'altro Stato contraente, a una delle sue suddivisioni politiche o alla sua banca nazionale, a determinati fondi sovrani nel caso dell'Oman e a istituzioni di previdenza. Il Protocollo definisce chiaramente le istituzioni che rientrano tra le istituzioni di previdenza (n. 2 ad art. 3 par. 1 lett. i del Protocollo). In Svizzera si tratta degli istituti dei pilastri 1, 2 e 3a.

L'imposizione degli interessi nello Stato della fonte non può eccedere il 5 per cento.

Come per i dividendi, gli interessi pagati all'altro Stato contraente, alle sue suddivisioni politiche o alla sua banca nazionale, ai fondi sovrani nel caso dell'Oman o alle istituzioni di previdenza sono esenti dall'imposta alla fonte. Anche in questo caso sono gli istituti dei pilastri 1, 2 e 3a ad essere qualificati in Svizzera come istituzioni di previdenza. Inoltre sono esentati dall'imposta alla fonte gli interessi versati a banche e gli interessi pagati in relazione a prestiti tra società e a debiti derivanti dalla vendita a credito.

Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti convengono le istituzioni interamente appartenenti al Governo dell'Oman che, oltre ai due fondi espressamen6181

te menzionati, sono escluse dall'imposizione per quanto concerne dividendi e interessi (art. 10 par. 3 lett. c; art. 11 par. 3 lett. b). A tal proposito si può ricorrere alle relative raccomandazioni dell'OCSE.

L'imposizione dei canoni nello Stato della fonte non può eccedere l'8 per cento.

Dall'introduzione dell'imposta alla fonte omanese del 10 per cento sui canoni l'Oman ha convenuto in tutte le convenzioni un'aliquota d'imposta residua minima dell'8 per cento. Una clausola della nazione più favorita stabilisce che se l'Oman conviene con un altro Stato aliquote d'imposta su canoni inferiori o una portata di definizione di canone meno restrittiva, la medesima aliquota e la medesima portata si applicherà automaticamente anche per la Svizzera (n. 7 ad art. 12 del Protocollo).

I compensi per servizi tecnici non rientrano nella definizione di canoni, ma sono contemplati dall'articolo 7 e in non possono pertanto essere tassati dello Stato della fonte.

Art. 18

Pensioni e altre prestazioni analoghe

Siccome le pensioni versate a persone con residenza in Oman non sono assoggettate a imposizione in questo Paese, la Svizzera si riserva secondo la Convenzione il diritto di tassare tali averi. Questa soluzione concerne le prestazioni dei pilastri 2 e 3a e, oltre ai pagamenti ricorrenti, include anche i pagamenti unici (n. 8 ad art. 18 e 19 del Protocollo).

I contributi pagati da una persona a un'istituzione di previdenza nell'altro Stato contraente devono essere trattati al fine della determinazione dell'imposta dovuta da questa persona allo stesso modo dei contributi versati a un'istituzione di previdenza nello stesso Stato contraente (n. 9 ad art. 18 e 23 del Protocollo).

Art. 22

Eliminazione delle doppie imposizioni

L'Oman elimina la doppia imposizione con il metodo del computo.

Come di consueto, la Svizzera evita la doppia imposizione adottando il metodo dell'esenzione con riserva della progressione. In linea con la propria politica in materia di convenzioni, la Svizzera si riserva la possibilità di tassare gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di azioni in beni immobili (art. 13 par. 4), purché tali utili non siano stati effettivamente tassati in Oman. Nel caso dei dividendi, degli interessi e dei canoni la Svizzera applica il computo globale dell'imposta.

Art. 24

Procedura amichevole

Data la sua politica in materia, l'Oman non ha potuto accogliere la proposta della Svizzera di introdurre una clausola arbitrale o una clausola della nazione più favorita. Per questa ragione tali disposizioni non sono contenute nella Convenzione.

Art. 25

Scambio di informazioni

La Convenzione prevede una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard globale. Il campo di applicazione è limitato alle imposte da essa considerate.

Il Protocollo concretizza le disposizioni dell'articolo 25.

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Il numero 10 del Protocollo disciplina in particolare i requisiti che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce altresì che tali requisiti non devono essere interpretati in modo formalistico (lett. c).

Conformemente allo standard globale, lo scambio di informazioni è limitato a domande concrete. Queste ultime comprendono secondo gli ulteriori sviluppi dello standard dell'OCSE anche domande concrete aventi per oggetto un gruppo di contribuenti definito, che verosimilmente non ha adempiuto i propri obblighi fiscali nello Stato richiedente. La presente Convenzione consente di dare seguito a simili domande. L'identificazione può essere attuata mediante nome e indirizzo della persona interessata, ma anche con altri mezzi, come ad esempio la descrizione di un determinato comportamento. Tale spiegazione si fonda sulla clausola d'interpretazione (lett. c in combinato disposto con la lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a interpretare i requisiti che una domanda deve soddisfare in modo tale da garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile ed evitare le cosiddette fishing expedition. Le condizioni procedurali per le risposte a domande raggruppate sono state istituite con la legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale.

La Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente. Nel corso dei negoziati la delegazione omanese è stata informata al riguardo.

Art. 27

Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notificazione concernente l'adempimento della necessaria procedura interna. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data. Lo stesso vale per le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni.

Protocollo n. 1

Impiego abusivo della Convenzione

La Convenzione prevede una specifica disposizione contro gli abusi in relazione a dividendi, interessi e canoni, la quale permette di precludere il godimento dei vantaggi istituiti dalla Convenzione a persone che gestiscono i loro affari con il principale obiettivo di beneficiare di tali vantaggi (n. 1 lett. b del Protocollo). Questa disposizione riflette gli sviluppi della politica svizzera volta a evitare gli abusi delle convenzioni, attuali al momento dei negoziati. Inoltre è previsto che gli Stati contraenti possano consultarsi per prevenire tali abusi (n. 1 lett. a del Protocollo).

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Ripercussioni

La riduzione dell'imposta alla fonte su dividendi e interessi, ovvero l'esenzione di simili pagamenti a favore del Sultanato dell'Oman, dei suoi fondi sovrani, delle sue 1

RS 651.1

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istituzioni di previdenza e della sua banca nazionale, si ripercuote in linea di principio in perdite fiscali. Tuttavia questo condurrà a un miglioramento della piazza economica e, di conseguenza, a maggiori entrate fiscali. Non si dispone di una stima sull'entità delle perdite fiscali e delle entrate supplementari.

La presente Convenzione può essere attuata adoperando le risorse del personale esistenti.

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Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)2 che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri, mentre in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvarla.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. La Convenzione avrà durata indefinita, ma può essere denunciata in ogni momento con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

La nuova disposizione sullo scambio automatico di informazioni secondo il Modello di convenzione dell'OCSE rappresenta un'importante novità della politica svizzera nell'ambito delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La Convenzione contiene pertanto nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Oman sottostà quindi al referendum facoltativo per i trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera b numero 3 Cost.

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RS 101 RS 171.10

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