Legge federale sull'imposta preventiva

Disegno

(LIP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 20151, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva č modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 lett. g e h 1

1 2 3

Non sono soggetti all'imposta preventiva: g.

gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11­13 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche, sempre che: 1. l'Autoritā federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;

h.

gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o societā madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28­32 della legge sulle banche, sempre che: 1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche, 2. ai fini dell'adempimento di esigenze regolatrici la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario: ­ per le banche senza rilevanza sistemica o le societā madri di gruppi finanziari: al momento dell'emissione,

FF 2015 5795 RS 642.21 RS 952.0

2015-2073

5811

Imposta preventiva. LF

­

3.

per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7­10a della legge sulle banche: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e il prestito obbligazionario sia emesso tra l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure che durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.

II La legge federale del 27 giugno 19734 sulle tasse di bollo č modificata come segue: Art. 6 cpv. 1 lett. l e m 1

Non soggiacciono alla tassa: l.

Concerne soltanto il testo tedesco

m. i diritti di partecipazione a banche o societā madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28­32 della legge sulle banche, che possono essere costituiti o aumentati nell'ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo č decorso infruttuosamente, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2017 fatti salvi i capoversi 3 e 4.

2

Qualora risulti soltanto dopo il 1° gennaio 2017 che il termine di referendum č decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.

3

4 Qualora venga accolta in votazione popolare, la legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4

RS 641.10

5812