Legge federale sull'imposta preventiva
Disegno
(LIP) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 20151, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva č modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 lett. g e h 1
1 2 3
Non sono soggetti all'imposta preventiva: g.
gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 1113 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche, sempre che: 1. l'Autoritā federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
h.
gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o societā madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 2832 della legge sulle banche, sempre che: 1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche, 2. ai fini dell'adempimento di esigenze regolatrici la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario: per le banche senza rilevanza sistemica o le societā madri di gruppi finanziari: al momento dell'emissione,
FF 2015 5795 RS 642.21 RS 952.0
2015-2073
5811
Imposta preventiva. LF
3.
per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 710a della legge sulle banche: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e il prestito obbligazionario sia emesso tra l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure che durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.
II La legge federale del 27 giugno 19734 sulle tasse di bollo č modificata come segue: Art. 6 cpv. 1 lett. l e m 1
Non soggiacciono alla tassa: l.
Concerne soltanto il testo tedesco
m. i diritti di partecipazione a banche o societā madri di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 2832 della legge sulle banche, che possono essere costituiti o aumentati nell'ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.
III 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo č decorso infruttuosamente, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2017 fatti salvi i capoversi 3 e 4.
2
Qualora risulti soltanto dopo il 1° gennaio 2017 che il termine di referendum č decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.
3
4 Qualora venga accolta in votazione popolare, la legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
4
RS 641.10
5812