Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera del 30 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera del 1° settembre 2014 viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, fatta eccezione per i Cantoni di Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

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Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell'involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte i seguenti elementi dell'edilizia del soprassuolo come:

2

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inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all'aria;

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copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali;

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strati di protezione e strati praticabili;

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montaggio sull'involucro edilizio di elementi per l'uso dell'energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo, nonché le facciate in legno.

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere richiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2015-0114

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Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera. DCF

Sono esclusi: a)

il personale commerciale;

b)

gli apprendisti;

c)

i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;

d)

gli azionisti di società anonime e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10 per cento del capitale complessivo.

Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi (art. 7 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Il conteggio va corredato del rapporto dell'organo di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entro in vigore il 1° marzo 2015 ed è valido sino al 31 dicembre 2018.

1

Il decreto del Consiglio federale del 2 agosto 2010 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro modello di pensionamento anticipato per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate è abrogato.

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30 gennaio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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