8 Decreto federale Disegno sul finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera negli anni 2016­2019 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 7 della legge federale del 5 ottobre 20072 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20153, decreta:

Art. 1 Per il finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera negli anni 2016­2019 č stanziato un limite di spesa di 16,4 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS 194.2 FF 2015 1969

2014-2229

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Finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera negli anni 2016­2019. DF

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