Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1141 del 30 aprile 2015

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 16c LOTC, decide:

1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Gelee-Erzeugnisse, Gummibonbons e Fruchtpasten (dolciumi a base di gelificanti, gomme e paste di frutta), fabbricate secondo il diritto tedesco e legalmente immesso in commercio in Germania può essere importato o fabbricato e immesso in commercio in Svizzera, anche se non è conforme alle prescri-zioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e della Germania. Sono determinanti in particolare i seguenti atti normativi: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1975) geändert worden ist Richtlinie für Zuckerwaren des Bundesverbandes der Deutschen Süsswarenindustrie, veröffentlicht durch den Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. im November 1995 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8)

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4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA) è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro i 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata e ­ se in possesso della parte ricorrente ­ i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 52 cpv. 1 PA).

5 maggio 2015

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

RS 172.021

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