15.071 Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni del 28 ottobre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-2491

6315

Compendio Il 31 agosto 2009, nel Protocollo che modifica la Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, sono state convenute segnatamente una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE e una clausola della nazione più favorita a vantaggio della Svizzera per il caso in cui la Norvegia dovesse concludere una clausola arbitrale con un'altra Parte contraente.

Il presente Protocollo di modifica concretizza la clausola della nazione più favorita mediante l'introduzione di una clausola arbitrale secondo il modello di convenzione dell'OCSE e la politica svizzera in materia di trattati. Su richiesta della Norvegia è stato concordato inoltre un adeguamento dell'articolo 26 concernente lo scambio di informazioni.

Il Protocollo è stato firmato il 4 settembre 2015 a Oslo.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo.

6316

Messaggio 1

Osservazioni generali sull'ulteriore sviluppo della politica in materia di trattati per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) sono un importante strumento di politica fiscale. Una buona convenzione permette di agevolare l'economia d'esportazione, di promuovere gli investimenti in Svizzera e di contribuire quindi al benessere nel nostro Paese e nello Stato partner.

La politica della Svizzera in materia di CDI è da sempre orientata allo standard dell'OCSE, il quale si rivela essere il più adeguato per raggiungere obiettivi di prosperità. Essa mira soprattutto ad attribuire chiaramente le competenze in materia d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, a mantenere l'imposta alla fonte su dividendi, interessi e canoni quanto più bassa possibile e, in generale, a evitare conflitti fiscali che potrebbero ripercuotersi negativamente su contribuenti attivi a livello internazionale. In questo contesto, la Svizzera ha sempre dovuto trovare la giusta via di mezzo tra vantaggiose condizioni quadro fiscali nazionali, da un lato, e il riconoscimento del suo ordinamento fiscale sul piano internazionale, dall'altro. Le buone soluzioni di stampo svizzero possono infatti risultare prive di valore se non sono accettate all'estero.

2

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

Tra la Svizzera e la Norvegia esiste una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.959.81, di seguito «CDI-NO»), che è stata firmata il 7 settembre 1987 e riveduta in due occasioni, nel 2005 e nel 2009. Con il Protocollo di modifica del 31 agosto 2009 sono state introdotte segnatamente una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE e una clausola della nazione più favorita a vantaggio della Svizzera per il caso in cui la Norvegia dovesse concludere una clausola arbitrale con un'altra Parte contraente.

Poiché in seguito la Norvegia ha convenuto tale clausola arbitrale con i Paesi Bassi e il Regno Unito, sono stati avviati negoziati volti ad attuare la clausola della nazione più favorita menzionata poc'anzi e a introdurre nella CDI-NO una clausola arbitrale secondo il modello di convenzione dell'OCSE e la politica svizzera in materia di trattati. Su richiesta della Norvegia è stato inserito tra gli argomenti da trattare anche un adeguamento dell'articolo 26 concernente lo scambio di informazioni.

Dopo la conclusione di due cicli negoziali è stato parafato il Protocollo che modifica la CDI-NO (di seguito «Protocollo di modifica»), il quale è stato firmato il 4 settembre 2015 a Oslo.

6317

3

Valutazione

Con l'attuazione della clausola della nazione più favorita è stato possibile sancire nella CDI-NO una clausola arbitrale e in tal modo raggiungere un obiettivo della politica svizzera in materia di trattati. La nuova disposizione permette di evitare le doppie imposizioni, aumentando quindi la certezza del diritto per i contribuenti.

In tale occasione, lo scambio di informazioni è stato esteso, su richiesta della Norvegia, a tutte le categorie di imposte conformemente al modello di convenzione dell'OCSE.

Le soluzioni previste dal presente Protocollo di modifica migliorano la Convenzione e contribuiscono all'ulteriore sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.

4

Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il predetto Protocollo modifica e completa alcune disposizioni della CDI-NO. Esso corrisponde sul piano formale e materiale al modello di convenzione dell'OCSE e alla politica svizzera in materia di trattati. Le differenze più significative sono illustrate qui di seguito.

Articolo II del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 CDI-NO (Procedura amichevole) La presente disposizione prevede l'introduzione nella CDI-NO di una clausola arbitrale sulla base del modello di convenzione dell'OCSE, in ottemperanza alla politica svizzera in materia di trattati. Per i dettagli riguardanti la procedura d'arbitrato in quanto tale si rimanda al messaggio del 5 settembre 20071 concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica.

Nella prassi è emerso che spesso le procedure amichevoli non si concludono entro i due anni previsti dal modello di convenzione dell'OCSE, soprattutto nel caso dei prezzi di trasferimento. Pertanto è stato convenuto di prolungare a tre anni il termine per un accordo nell'ambito della procedura amichevole.

Se le autorità competenti degli Stati contraenti non si accordano per via amichevole entro tre anni dall'insorgere del caso, su richiesta del contribuente interessato viene avviata la procedura d'arbitrato. La decisione del tribunale arbitrale è vincolante nel caso specifico per entrambi gli Stati contraenti, sempre che nessuno dei contribuenti direttamente interessati rifiuti il lodo arbitrale o le autorità competenti non si accordino per un'altra soluzione entro sei mesi da tale decisione. Le questioni procedurali devono ancora essere convenute dalle autorità competenti.

Il paragrafo 6 esclude dal campo di applicazione della presente disposizione singoli casi che le autorità competenti ritengono, di comune accordo, non adatti a tale procedura, come pure i casi di operazioni abusive organizzate in vista di ottenere i vantaggi della Convenzione e ai quali si applicano le disposizioni contro gli abusi del diritto interno.

1

FF 2007 5985

6318

Articolo III del Protocollo di modifica concernente l'articolo IV del Protocollo di modifica del 31 agosto 2009 Poiché il presente Protocollo di modifica introduce nella CDI-NO una clausola arbitrale, la clausola della nazione più favorita secondo l'articolo IV del Protocollo di modifica del 31 agosto 2009 (RU 2011 197, pag. 198) trova attuazione e può essere abrogata.

Articoli IV, V e VI del Protocollo di modifica concernenti l'articolo 26 CDI-NO (Scambio di informazioni) Su richiesta della Norvegia, la disposizione sullo scambio di informazioni è stata adeguata alla versione dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. In seguito a tale adeguamento, la disposizione è applicata a tutte le imposte e non soltanto a quelle contemplate dalla Convenzione. La nuova versione corrisponde alla soluzione convenuta in numerose CDI della Svizzera.

Nel 2009, in occasione della revisione della CDI-NO, la Svizzera auspicava una disposizione da inserire in un relativo protocollo che precisasse il nuovo articolo 26, mentre la Norvegia si era dichiarata favorevole alla conclusione di un accordo tecnico tra le autorità competenti. La soluzione scelta era conforme al tenore della disposizione che la Svizzera intendeva sancire nel Protocollo di modifica della CDINO, ma è stata integrata nello scambio di lettere tra i due Governi del 31 agosto 2009 e allegata al Protocollo di modifica firmato lo stesso giorno (RU 2011 197, pag. 201). Nel 2012, in virtù del decreto federale del 23 dicembre 2011 che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni (RS 672.959.80), la CDI-NO è stata completata con lo scambio di lettere del 15 maggio/13 giugno 2012 allo scopo di adeguare l'applicazione e l'interpretazione dell'articolo 26 CDI-NO alle esigenze del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Lo scambio di lettere menzionato è parte integrante della CDI-NO e, sul piano materiale, ha il medesimo valore di una disposizione del Protocollo alla CDI-NO.

Ora le disposizioni dell'articolo 26 non saranno più precisate in uno scambio di lettere, ma nel numero 5 del Protocollo alla CDI-NO. Siccome la disposizione in questione recepisce in ampia misura il contenuto dello scambio di lettere, si tratta sostanzialmente di una modifica formale attuata
ai fini di una maggiore chiarezza.

Gli scambi di lettere del 31 agosto 2009 e del 15 maggio/13 giugno 2012 sono pertanto abrogati.

L'articolo 26 della CDI-NO non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. Nell'attuale diritto svizzero non esiste una base legale sufficiente che disciplini queste forme di scambio di informazioni. Qualora la Svizzera e la Norvegia volessero estendere la collaborazione in materia fiscale, dovrebbero convenire strumenti aggiuntivi da sottoporre all'Assemblea federale per approvazione.

Articolo VII del Protocollo di modifica (entrata in vigore) In linea di principio, le disposizioni del Protocollo di modifica trovano applicazione a partire dalla sua entrata in vigore. In merito alla procedura d'arbitrato o alla nuova disposizione sullo scambio di informazioni, il Protocollo di modifica è applicato ai casi o alle informazioni relativi agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno

6319

civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica o dopo tale data.

5

Ripercussioni finanziarie

Né la clausola arbitrale né l'estensione del campo di applicazione della disposizione sullo scambio di informazioni a tutte le imposte causano direttamente una diminuzione delle entrate fiscali. Il Protocollo di modifica può essere attuato nel quadro delle risorse di personale esistenti.

6

Costituzionalità e forma dell'atto normativo

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale2 (Cost.)

che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. In virtù dell'articolo 184 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale firma i trattati internazionali mentre, secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., all'Assemblea federale compete l'approvazione del Protocollo di modifica.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure comprendono importanti norme di diritto, per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali. Il Protocollo di modifica è concluso per una durata indefinita, ma può essere denunciato in ogni momento con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Conformemente al Protocollo di modifica, l'assistenza amministrativa secondo lo standard internazionale è concessa in misura allargata, come previsto in tale ambito dalla più recente politica svizzera in materia di trattati. Pertanto il Protocollo di modifica comporta un nuovo impegno per la Svizzera. Il decreto federale che approva il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Norvegia deve sottostare al referendum facoltativo per i trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera b numero 3 Cost.

2 3

RS 101 RS 171.10

6320