Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Modifica del 12 febbraio 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato al decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 20141, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 19

Contributi alle spese di esecuzione e al perfezionamento

Appendice 8 Adeguamenti salariali Salari minimi ai sensi dell'art. 35 CCL Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 23.2 CCL Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi dell'art. 41.1 lett. a CCL II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2014 7491 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2015-0276

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2015 con effetto sino al 30 giugno 2019.

12 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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