15.474 Iniziativa parlamentare Procedura relativa al programma di legislatura Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 14 agosto 2015

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica del regolamento del Consiglio nazionale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

14 agosto 2015

In nome della Commissione: La presidente, Cesla Amarelle

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Rapporto Con il suo progetto del 12 agosto 2014, la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale aveva proposto diverse modifiche della procedura relativa alla deliberazione sul programma di legislatura intese sia a migliorare l'efficacia della presa di decisioni del Parlamento sia a diminuire l'onere di lavoro del Parlamento (cfr. FF 2014 5513). Poiché nella sessione autunnale 2014 le proposte della CIP sono state criticate da più parti al Consiglio nazionale, il 31 ottobre 2014 la Commissione ha presentato nuove proposte incentrate in modo ancora più marcato sulla riduzione dell'onere lavorativo dedicato alla deliberazione sul programma di legislatura. Così facendo, si è però attenuta al principio della cooperazione dell'Assemblea federale alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato (art. 173 cpv. 1 lett. g Cost.), che la autorizza a conferire al Consiglio federale mandati di modifica e aggiunta in materia di pianificazione sotto forma di decreto federale semplice. Il 10 dicembre 2014 il Consiglio nazionale ha aderito a tali proposte (Boll. Uff. 2014 N 2289).

In seguito alla modifica della legge sul Parlamento (LParl), in prima lettura è stato modificato il disciplinamento riguardante la deliberazione sul decreto federale concernente il programma di legislatura nel regolamento del Consiglio nazionale (RCN).

La maggioranza del Consiglio degli Stati non ha aderito alla soluzione di compromesso proposta per la LParl e ha invece deciso che l'Assemblea federale sarà chiamata semplicemente a prendere atto del programma di legislatura senza poter prendere qualsivoglia decisione sul suo contenuto. Questo comporta la rinuncia al decreto federale concernente il programma di legislatura (Boll. Uff. 2014 S 82).

Nella seconda deliberazione, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno mantenuto le proprie decisioni in merito alla LParl (Boll. Uff. 2015 N 874, Boll. Uff.

2015 S 499). Nella terza deliberazione, il Consiglio nazionale si è allineato alla posizione del Consiglio degli Stati con il voto decisivo del presidente. Di conseguenza, le disposizioni del RCN concernenti la deliberazione sul decreto federale concernente il programma di legislatura hanno dovuto essere stralciate nella seconda lettura delle modifiche riguardanti tale regolamento (Boll. Uff. 2014
N 1077).

Nella votazione finale del 19 giugno 2015, il Consiglio degli Stati ha approvato la modifica della LParl; il Consiglio nazionale l'ha invece respinta con 96 voti contro 92. Dato che la soluzione di compromesso della CIP era stata abbandonata, la maggioranza della Camera ha preferito mantenere lo status quo, considerandolo perlomeno il «male minore» rispetto alla soluzione del Consiglio degli Stati. Tuttavia, subito dopo il Consiglio nazionale ha accolto la modifica del RCN con 97 voti contro 94. In base alla logica oggettiva e politica, entrambi gli oggetti avrebbero dovuto avere lo stesso esito. Infatti 184 deputati hanno espresso lo stesso voto nelle due votazioni. Cinque deputati hanno invece approvato la modifica del regolamento e respinto quella della LParl, oppure si sono astenuti in quest'ultima votazione o non vi hanno partecipato.

Le decisioni adottate per i due oggetti non sono coerenti. Se la modifica della LParl fosse stata approvata, l'Assemblea federale non avrebbe più potuto prendere decisioni materiali nell'ambito della deliberazione sul programma di legislatura e le disposizioni del RCN relative a questa procedura sarebbero diventate prive di ogget5738

to. Ma poiché la modifica di legge è stata respinta, le disposizioni in questione conservano la loro validità. Finora rimangono incontestate. Considerato che sono finalizzate a snellire la procedura in materia di deliberazione sul programma di legislatura, mantenerle è anche nell'interesse dei sostenitori della modifica di legge.

La CIP sottopone dunque alla Camera un progetto che reintegra nel RCN le disposizioni inavvertitamente stralciate.

Le disposizioni proposte sono intese a meglio strutturare il processo decisionale al Consiglio nazionale, nel senso di concentrarsi sull'essenziale.

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L'articolo 33b prescrive che i singoli deputati possono presentare le proprie proposte non direttamente alla Camera, bensì soltanto alla commissione incaricata dell'esame preliminare fino a quando ha inizio la deliberazione di dettaglio sul decreto federale. Questo consente di ridurre il numero delle proposte su cui la Camera deve deliberare.

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L'articolo 33c prevede per la deliberazione sul programma di legislatura un dibattito organizzato che comprende la deliberazione di dettaglio. La determinazione di un tempo complessivo di parola per i gruppi prima che la commissione inizi a deliberare consente di contenere la durata della deliberazione ed è intesa a indurre i gruppi a fissare priorità nel presentare proposte di minoranza. Ogni gruppo sa in anticipo quante proposte potrà motivare oralmente alla Camera.

Il progetto riprende anche le piccole modifiche del diritto vigente che il Consiglio nazionale aveva deciso in prima lettura, su proposta della CIP.

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L'articolo 13 è oggetto di una correzione redazionale: conformemente all'articolo 146 LParl, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale non un «rapporto» bensì un «messaggio» sul programma di legislatura.

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L'articolo 33a (Pareri dei gruppi parlamentari) è abrogato non avendo trovato applicazione nella prassi. In occasione delle deliberazioni sugli ultimi due programmi di legislatura (2008 e 2012), infatti, nessun gruppo parlamentare ha depositato un parere all'indirizzo della commissione incaricata dell'esame preliminare. Questo non significa che i gruppi non svolgano un esame preliminare del programma di legislatura. Durante tale esame, il gruppo discute sulla posizione della propria delegazione in seno alle commissioni. Evidentemente non vi è l'esigenza di elaborare un parere destinato all'intera Commissione.

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L'articolo 33b capoverso 4 era inteso a limitare i potenziali oggetti sottoposti alla commissione incaricata di esaminare il programma di legislatura una volta iniziate le deliberazioni. A partire da questo punto, nemmeno i membri delle commissioni possono proporre nuovi temi. Questa disposizione non è stata di facile applicazione nella prassi.

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Occorre approfittare dell'occasione per adeguare il tenore dell'articolo 47 (Dibattito organizzato) alla prassi vigente. In effetti, secondo la prassi il tempo di parola complessivo è ripartito tra i gruppi. Tuttavia, in base al testo vigente il tempo di parola complessivo comprende anche il tempo di parola accordato ai relatori e al rappresentante del Consiglio federale.

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