Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», depositata il 25 settembre 20142; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20153, decreta:
Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 25 settembre 2014 «Sì alla protezione della sfera privata» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 13 1
Protezione della sfera privata
Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.
Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata.
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Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
In relazione a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terzi sono autorizzati a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, e che non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell'ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se:
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a.
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sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d'imposta si sia fatto uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisti-
RS 101 FF 2014 7495 FF 2015 5755
2015-1731
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Iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata». DF
camente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o b.
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sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un'importante somma d'imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto.
Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4.
Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette.
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La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell'ambito fiscale.
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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 114 (nuovo) 11. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Protezione della sfera privata) L'articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
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L'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
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Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 47. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie relative all'articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.
3
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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