Principi d'azione delle Commissioni della gestione Approvati dalle Commissioni della gestione il 29 agosto 2003 e il 4 settembre 2003

2015-1441

3927

Le Commissioni della gestione Le Commissioni della gestione sono commissioni permanenti delle Camere federali incaricate del controllo parlamentare.

Esse si attengono ai principi enunciati qui di seguito: Mandato e obiettivi Le Commissioni della gestione esercitano, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali (art. 169 della Costituzione federale). L'alta vigilanza è impostata principalmente sui criteri della legalità, dell'adeguatezza e dell'efficacia (art. 52 cpv. 2 della legge sul Parlamento); esamina inoltre il rendimento e la pertinenza delle attività del Governo e dell'amministrazione. Alle Commissioni della gestione spetta infine, nell'ambito delle loro competenze e nei limiti delle loro possibilità, l'esame celere e completo di eventi eccezionali.

L'alta vigilanza parlamentare è di principio esercitata a titolo sussidiario. Ha in particolare lo scopo di vegliare affinché il Consiglio federale assuma la propria responsabilità quale organo supremo di vigilanza.1 Gli obiettivi delle Commissioni della gestione sono: ­

rafforzare la responsabilità democratica del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;

­

seguire, esaminare e valutare in maniera approfondita l'operato di tali istituzioni e riconoscere in tal modo per tempo, negli ambiti sottoposti alla vigilanza, i punti che richiedono un intervento politico;2

­

contribuire a correggere le carenze e le disfunzioni constatate e a identificare i margini di manovra possibili per ottimizzare la gestione;

­

istituire un dialogo con tutti gli enti incaricati di compiti federali, nell'intento di avviare un processo di apprendimento volto ad aumentare la capacità di soluzione dei problemi che si pongono alle autorità;

­

creare maggiore trasparenza e fiducia nelle azioni di tali istituzioni;

­

trarre gli insegnamenti per un'applicazione coerente delle leggi e per una loro migliore concezione.

Le Commissioni della gestione ­

1 2

esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale comunicando direttamente con quest'ultimo. Le Commissioni della gestione riconoscono i problemi del Governo e dell'Amministrazione federale nell'esecuzione delle leggi e provvedono, nell'ambito delle loro competenze, affinché questi siano risolti;

Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

3928

­

nell'ambito dell'alta vigilanza sui tribunali della Confederazione, e nel rispetto dell'indipendenza della giurisprudenza, valutano la gestione generale degli affari e l'evoluzione di un'amministrazione moderna della giustizia;

­

nell'ambito dell'alta vigilanza sull'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e sul Ministero pubblico della Confederazione, ne valutano la gestione nel rispetto della loro indipendenza (nessun esame del contenuto delle decisioni);3

­

informano le Camere federali e il pubblico in modo esauriente sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;

­

collaborano strettamente con gli organi incaricati della vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (Commissioni delle finanze, Delegazione delle finanze, Controllo federale delle finanze). Le Commissioni della gestione trasmettono senza indugio a questi ultimi le informazioni di cui vengono a conoscenza e che sono utili per l'esecuzione dei loro compiti;

­

coordinano le loro attività con le commissioni legislative parlamentari.

Provvedono affinché le proprie constatazioni siano prese in considerazione nel processo legislativo;

­

esaminano e valutano la pertinenza con l'alta vigilanza delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

­

...4

­

tengono conto, nel controllo sugli altri enti incaricati di compiti federali, delle rispettive forme giuridiche e organizzative, concentrandosi sulle modalità di vigilanza che il Consiglio federale esercita su tali enti.

Principi procedurali Le Commissioni della gestione

3 4 5 6 7

­

esaminano la gestione non soltanto a posteriori ma anche in maniera concomitante, attribuendo grande importanza al riconoscimento precoce dei problemi. Nel caso dell'alta vigilanza concomitante le Commissioni della gestione danno tuttavia prova di moderazione, in ragione della separazione dei poteri. Questo tipo di vigilanza è esercitata soltanto in casi particolari, segnatamente nel quadro di progetti di lunga durata e di ampia portata condotti da unità sottoposte alla vigilanza delle Commissioni della gestione;5

­

quando esercitano l'alta vigilanza su unità divenute autonome danno prova di maggiore moderazione rispetto a quando la esercitano sulle unità dell'Amministrazione federale centrale. Di regola esse intervengono presso le unità divenute autonome soltanto se sussistono segnali concreti e pertinenti di carenze che potrebbero minacciare il buon funzionamento dell'unità interessata;6

­

...7 Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

Abrogato con decisione del 30 gen. 2015.

Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

Abrogato con decisione del 30 gen. 2015.

3929

­

definiscono ogni anno i temi principali sui quali intendono condurre indagini approfondite. A medio termine, esse provvedono a un'equa ripartizione delle loro attività di controllo tra i differenti ambiti di competenza della Confederazione. La pianificazione continua permette alle Commissioni della gestione di reagire a eventi imprevisti;

­

assicurano il coordinamento delle loro attività e lavorano in maniera congiunta ogni volta che questo è possibile e utile;

­

vegliano a tutti i segnali di carenze e a tutte le possibilità di miglioramento del funzionamento degli enti sottoposti alla loro vigilanza. Le Commissioni della gestione si adoperano affinché le lacune di natura legislativa vengano corrette nel processo legislativo;

­

si interessano a casi singoli nella misura in cui questi rimandano a una problematica generale;

­

si basano su fonti d'informazione variate, sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione federale, per evitare di adottare un punto di vista troppo specifico all'amministrazione;

­

conducono i loro lavori indipendentemente da ogni orientamento partitico e rispettano le disposizioni vigenti in materia di ricusazione8. Nell'ambito delle loro deliberazioni, le Commissioni della gestione adottano il principio del consenso e in casi specifici, possono anche rendere note le opinioni minoritarie importanti;

­

garantiscono il carattere confidenziale dei lavori fino al momento in cui la loro pubblicazione è formalmente adottata. Le Commissioni della gestione attribuiscono particolare importanza alla protezione delle loro fonti di informazione;

­

provvedono a una rapida pubblicazione dei risultati delle loro indagini e, sui temi importanti, possono inoltre rendere conto di risultati provvisori;9

­

contribuiscono, dialogando con i servizi interessati, ad affrontare e risolvere i problemi riscontrati;10

­

seguono l'attuazione delle loro raccomandazioni e delle loro proposte di natura politica;

­

nelle loro attività si ispirano agli ultimi sviluppi in materia di scienze amministrative e di tecniche di valutazione.

Mezzi a disposizione Le Commissioni della gestione

8 9 10 11

­

dispongono, nell'esercizio del loro mandato di alta vigilanza, di diritti d'informazione estesi;11

­

sono autorizzate a rivolgersi direttamente a ogni autorità, a ogni servizio e a ogni altro ente incaricato di compiti federali e a esigere da essi tutte le informazioni e i documenti necessari allo scopo dell'indagine. Nell'ambito del Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

3930

loro mandato, le Commissioni della gestione possono chiedere informazioni e documenti anche a persone che sono state al servizio della Confederazione nonché a persone e servizi esterni all'Amministrazione federale;12

12 13 14

­

possono inoltre sentire le persone che agiscono per conto di tali istituzioni.

Queste persone non possono invocare il segreto d'ufficio per sottrarsi all'obbligo di informare;13

­

effettuano ispezioni, valutazioni, controlli successivi e visite presso i servizi nonché altri tipi di indagini;

­

esaminano i rapporti di attività delle autorità federali;

­

di regola presentano i risultati delle loro indagini sotto forma di un rapporto, formulano raccomandazioni all'intenzione delle autorità responsabili e depositano interventi parlamentari. Le autorità responsabili sono tenute a pronunciarsi sui risultati delle indagini;14

­

sono assistiti da una segreteria specializzata e da un gruppo di esperti in materia di valutazioni, il Controllo parlamentare dell'amministrazione.

Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

3931

3932