Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 37a cpv. 6 6 Il Consiglio federale disciplina i particolari; in tal ambito tiene conto degli articoli 88 e 196 capoverso 3.

Art. 83

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Sono fatti salvi i redditi assoggettati all'imposizione secondo l'articolo 37a.

1

I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

2

Art. 84 cpv. 2 2

1 2

Sono imponibili: a.

i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 83 capoverso 1, compresi i proventi accessori, come i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura;

b.

i proventi compensativi; e

FF 2015 603 RS 642.11

2014-2147

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Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

c.

le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 85

Ritenuta d'imposta alla fonte

L'AFC calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1

Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35).

2

La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).

3

L'AFC disciplina in particolare come tenere conto della tredicesima mensilità, delle gratifiche, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS4.

4

Essa stabilisce, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.

5

Art. 86 e 87 Abrogati Art. 88 cpv. 1 lett. b e 2­4 1

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: b.

fornire annualmente al contribuente un'attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest'ultimo, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata;

L'imposta alla fonte è parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.

2

Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. Se il debitore è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell'imposta i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.

3

4 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione dell'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.

3 4

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RS 831.10 RS 831.10

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

Art. 89

Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 83 capoverso 1 sono sottoposte alla tassazione ordinaria ulteriore se:

1

a.

il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o

b.

dispongono di proventi non imponibili alla fonte.

Il DFF stabilisce l'importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni.

2

È sottoposto a tassazione ordinaria ulteriore anche chi vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

3

Le persone con proventi secondo il capoverso 1 lettera b devono chiedere all'autorità competente il modulo per la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale.

4

La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

5

6

L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Art. 89a

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 83 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 89 capoverso 1 sono sottoposte a tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.

1

La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

2

Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale.

Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

3

4 Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

5

È applicabile l'articolo 89 capoversi 5 e 6.

Art. 90 Abrogato

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Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

Titolo prima dell'art. 91

Titolo secondo: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera Art. 91

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera, conformemente agli articoli 84 e 85. Sono fatti salvi i redditi soggetti all'imposizione secondo l'articolo 37a.

1

2 Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; è fatta salva l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare.

Art. 92 cpv. 3, secondo periodo e 5 ... I costi di conseguimento possono essere dedotti forfettariamente per un importo pari al 20 per cento dei proventi lordi.

3

Il DFF stabilisce, d'intesa con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale viene riscossa l'imposta alla fonte.

5

Art. 93 cpv. 1, secondo periodo 1

... La stessa cosa vale se tali indennità sono versate a un terzo.

Art. 97 e 98 Abrogati Art. 99

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

Art. 99a

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 91 possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale se:

1

a.

650

la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

2

b.

la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o

c.

se questa tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Il DFF, in collaborazione con i Cantoni, precisa in modo dettagliato le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.

3

Art. 100 1

Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: a.

trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);

b.

fornire annualmente al contribuente un'attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest'ultimo, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata;

c.

versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;

d.

versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. Se il debitore è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell'imposta alla fonte i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.

2

Riceve una provvigione di riscossione dell'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

3

Art. 101 Abrogato Art. 107

Imposta alla fonte

Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:

1

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Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

a.

per i lavoratori di cui all'articolo 83: in base al diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile;

b.

per le persone di cui agli articoli 91 e 9397a: secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa a un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fonda sul diritto del Cantone in cui ha sede lo stabilimento d'impresa;

c.

per le persone di cui all'articolo 92: secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

2

Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

3

4

Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: a.

per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a: il Cantone in cui il contribuente ha il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

b.

per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera b: il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

c.

per i lavoratori di cui al capoverso 2: il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; viene chiesto il pagamento delle imposte non ancora versate.

5

Art. 112a cpv. 1bis Per adempiere i loro compiti legali, l'AFC e le autorità di cui all'articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti conformemente alle disposizioni della LAVS5.

1bis

Art. 118 Abrogato

5

652

RS 831.10

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

Art. 126a

Rappresentanza obbligatoria

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Art. 136a

Rappresentanza obbligatoria

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

1

Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 99a devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non viene indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l'indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. L'articolo 133 capoverso 3 si applica per analogia.

2

Art. 137

Decisione

Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

1

a.

contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 88 o 100; o

b.

non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 88 o 100.

Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

2

Egli è tenuto ad effettuare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

3

Art. 138 cpv. 3 L'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta, qualora dalla prestazione imponibile pagata non sia stata trattenuta, o sia stata trattenuta soltanto in parte, l'imposta alla fonte e non sia possibile procedere a una riscossione posticipata presso il debitore della prestazione imponibile.

3

653

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 4b cpv. 1, terzo periodo Abrogato Art. 32

Campo d'applicazione

I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Sono fatti salvi i redditi assoggettati all'imposizione secondo l'articolo 11 capoverso 4.

1

I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

2

3

L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

4

Sono imponibili: a.

i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 32 capoverso 1, compresi i proventi accessori, come i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura;

b.

i proventi compensativi; e

c.

le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19467 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 33 cpv. 1 e 2 La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.

1

Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.

2

Art. 33a

Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 32 capoverso 1 sono sottoposte alla tassazione ordinaria ulteriore se:

1

a.

il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o

b.

dispongono di sostanza e proventi non imponibili alla fonte.

6 7

654

RS 642.14 RS 831.10

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

Il DFF stabilisce l'importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni.

2

È sottoposto a tassazione ordinaria ulteriore anche chi vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

3

Le persone con proventi secondo il capoverso 1 lettera b devono chiedere all'autorità competente il modulo per la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale.

4

La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

5

6

L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Art. 33b

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 32 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono sottoposte a tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.

1

La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

2

Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale.

Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

3

4 Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

5

È applicabile l'articolo 33a capoversi 5 e 6.

Art. 34 Abrogato Titolo prima dell'art. 35

Capitolo 2: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva, lett. h e j nonché 2 1 Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte:

h.

i lavoratori che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone per la loro attività nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile 655

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

o di un veicolo da trasporto stradale; è fatta salva l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare; j.

2

le persone che percepiscono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS8, per queste prestazioni.

Sono fatti salvi i redditi soggetti all'imposizione secondo l'articolo 11 capoverso 4.

Art. 35a

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale se:

1

2

a.

la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;

b.

la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o

c.

se questa tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Il DFF, in collaborazione con i Cantoni, precisa in modo dettagliato le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.

3

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo ... I costi di conseguimento del reddito possono essere dedotti forfettariamente per un importo pari al 20 per cento dei proventi lordi.

2

Art. 36a

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce le imposte di Confederazione, Cantoni e Comuni riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

1

2 Per i coniugi con doppio reddito si può prevedere una rettifica del reddito da attività lucrativa determinante ai fini dell'aliquota per il coniuge che esercita un'attività lucrativa all'estero.

Art. 37 cpv. 1. lett. b e 2-4 Il debitore della prestazione imponibile (art. 32 e 35) è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. Egli ha l'obbligo di:

1

b.

8

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fornire annualmente al contribuente un'attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest'ultimo, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata;

RS 831.10

Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

Egli deve parimenti trattenere l'imposta alla fonte quando il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.

2

3 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione dell'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

Se il debitore della prestazione imponibile è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell'imposta alla fonte i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.

4

Titolo prima dell'art. 38

Capitolo 4: Competenza territoriale e relazioni intercantonali Art. 38

Competenza territoriale

Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:

1

a.

per i lavoratori di cui all'articolo 32: in base al diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile;

b.

per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e ci: secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa a un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fonda sul diritto del Cantone in cui ha sede lo stabilimento d'impresa;

c.

per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b: secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

2

Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

3

4

Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: a.

per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a: il Cantone in cui il contribuente ha il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

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Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. LF

b.

per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

c.

per i lavoratori di cui al capoverso 2: il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Art. 38a

Relazioni intercantonali

Il Cantone competente secondo l'articolo 38 capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; viene chiesto il pagamento delle imposte non ancora versate.

1

I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

2

Art. 49 cpv. 2, 2bis, 2ter e 5 Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

2

a.

contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 37; o

b.

non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 37.

Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

2bis

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad effettuare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

2ter

L'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta qualora dalla prestazione imponibile pagata non sia stata trattenuta, o sia stata trattenuta soltanto in parte, l'imposta alla fonte e non sia possibile procedere a una riscossione posticipata presso il debitore della prestazione imponibile.

5

Art. 72t

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 4b capoverso 1, terzo periodo, 32, 33 capoversi 1 e 2, 33a, 33b, 34, 35 capoverso 1, frase introduttiva, lettere h e j e capoverso 2, 35a, 36 capoverso 2, secondo periodo, 36°, 37 capoverso 1 lettera b e capoversi 2-4, 38, 38a nonché 49 capoversi 2, 2bis, 2ter e 5 entro la data della loro entrata in vigore.

1

Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad esse contrario.

2

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

659

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