Circolare della Cancelleria federale concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero del 7 ottobre 2015

Onorevoli consiglieri di Stato, Onorevoli cancellieri dello Stato, Il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore, per il 1° novembre 2015, della legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1; RU 2015 3857) e dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli Svizzeri all'estero (OSEst; RS 195.11; RU 2015 3879). La presente circolare ha lo scopo di assicurare l'esecuzione uniforme delle nuove disposizioni nell'ambito dei diritti politici (art. 15­21 LSEst; art. 2, 7­14 OSEst).

1. Iscrizione nel catalogo elettorale a.

L'articolo 7 capoverso 3 OSEst disciplina le indicazioni che gli Svizzeri all'estero devono fornire al momento dell'annuncio per l'esercizio dei diritti politici. Tale disposizione presenta due novità rispetto al diritto vigente: da un lato, prevede l'indicazione del sesso (lett. c), la quale va registrata nel catalogo elettorale e può essere utilizzata per scopi statistici; dall'altro, gli Svizzeri all'estero devono indicare il loro ultimo domicilio politico in Svizzera qualora esso fosse diverso dall'ultimo Comune di domicilio (lett. e).

Benché tale indicazione non venga registrata nel catalogo elettorale, prima di iscrivere la persona interessata il Comune di voto deve assicurarsi che essa non risulti più iscritta nel catalogo elettorale dell'ultimo domicilio politico.

Un tale controllo s'impone d'altro canto anche quando il Comune di voto dispone di indizi secondo cui lo Svizzero all'estero potrebbe essere già iscritto in un altro catalogo elettorale.

b.

Con l'entrata in vigore della LSEst gli Svizzeri all'estero perdono il privilegio di poter scegliere liberamente il loro Comune di voto in Svizzera. Essi saranno così equiparati agli aventi diritto di voto in Svizzera. Il Comune di voto viene deciso definitivamente secondo l'articolo 18 capoversi 1 e 2 LSEst. Il nuovo disciplinamento si applicherà esclusivamente ai nuovi annunci. Le iscrizioni già figuranti nel catalogo elettorale non saranno adeguate.

c.

Se le condizioni per un'iscrizione nel catalogo elettorale non sono adempiute, il Comune di voto lo comunica, secondo l'articolo 9 capoverso 3 OSEst, alla persona interessata e alla rappresentanza indicandone i motivi. Tale comunicazione tiene conto del diritto della persona interessata di essere sentita.

La successiva decisione di non iscrivere uno Svizzero all'estero nel catalogo

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elettorale può essere impugnata mediante i rimedi giuridici ordinari secondo gli articoli 77 e seguenti della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Il Governo cantonale decide in prima istanza su eventuali ricorsi (art. 15 cpv. 1 LSEst in combinato disposto con l'art. 77 cpv. 1 lett. a LDP). Contro la decisione del Governo cantonale può essere interposto ricorso presso il Tribunale federale secondo l'articolo 80 capoverso 1 LDP.

2. Radiazione dal catalogo elettorale Con l'entrata in vigore della LSEst gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto non saranno più tenuti ad annunciarsi periodicamente. Al fine di assicurare un aggiornamento costante delle iscrizioni figuranti nel catalogo elettorale, sono stati estesi i motivi di radiazione dal catalogo elettorale, ora disciplinati esaustivamente dall'articolo 11 OSEst. Il materiale di voto è considerato non recapitabile ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LSEst in combinato disposto con l'articolo 11 capoverso 1 lettera d OSEst, qualora esso sia rinviato al mittente per tre volte consecutive con la menzione «non recapitabile». In tal caso la persona interessata è radiata dal catalogo elettorale, a prescindere dal fatto che si tratti di materiale di voto relativo a uno scrutinio federale, cantonale o comunale.

3. Esercizio dei diritti politici a.

L'OSEst esige, come finora, che il materiale di voto sia inviato all'indirizzo all'estero dello Svizzero residente all'estero. Di regola si tratta dell'indirizzo di domicilio; tuttavia, in casi eccezionali può essere appropriato inviare il materiale di voto a un recapito all'estero diverso da quello del domicilio, ad esempio nel caso in cui la posta del Paese interessato non copra o copra solo in parte determinate regioni o località periferiche. La Posta Svizzera tiene un elenco delle limitazioni in materia di trasporti presso i servizi postali internazionali, il quale può fornire informazioni riguardanti situazioni eccezionali. Tale elenco è costantemente aggiornato e disponibile al seguente indirizzo: https://service.post.ch/vgkklp/info/informationen/Verkehrseinschraenkungen

b.

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Gli Svizzeri all'estero devono poter ricevere il materiale di voto tempestivamente, tenuto conto anche del tempo necessario per il rinvio della loro scheda di voto. Per tale ragione l'articolo 12 capoverso 3 OSEst disciplina che i Comuni di voto devono inviare il materiale di voto prima della data di spedizione ufficiale in Svizzera. Affinché gli Svizzeri all'estero possano esercitare effettivamente i loro diritti politici, i Comuni di voto sono inoltre tenuti a inviare il materiale di voto sempre per «posta A» (cfr. FF 2008 6595).

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4. Altre disposizioni d'esecuzione L'entrata in vigore della LSEst e dell'OSEst comporta l'abrogazione della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e dell'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (ODPSE; RS 161.51).

In virtù del diritto cantonale, i Cantoni impartiscono alle autorità esecutive competenti (Comuni, capoluogo o servizi d'esecuzione cantonali) istruzioni riguardanti l'esecuzione della LSEst e della OSEst e trasmettono loro la presente circolare.

Gradite, onorevoli consiglieri di Stato e onorevoli cancellieri dello Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 ottobre 2015

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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