Decreto federale concernente il finanziamento dell'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; in esecuzione dello Statuto del ...2 della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 20153, decreta:

Art. 1 Per finanziare l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture è autorizzato un credito complessivo per il capitale da stanziare e un credito d'impegno per il capitale garantito per un totale di 735,51 milioni di franchi.

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Il credito complessivo per il capitale da stanziare di 144,96 milioni di franchi è suddiviso in un credito d'impegno per il capitale stanziabile di 134,22 milioni di franchi e un credito d'impegno per riserve per fluttuazioni di corso di 10,74 milioni di franchi. A carico del credito complessivo possono essere assunti impegni fino al 31 dicembre 2018.

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3 Per coprire i costi aggiuntivi derivanti da fluttuazioni di corso la Direzione dello sviluppo e della cooperazione, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, può effettuare trasferimenti dal credito d'impegno per riserve per fluttuazioni di corso al credito d'impegno per il capitale da stanziare.

Il credito d'impegno per il capitale garantito ammonta a 590,55 milioni di franchi.

Esso comprende una riserva per fluttuazioni di corso di 53,67 milioni di franchi.

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Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS ...; FF 2015 6051 FF 2015 6021

2015-2516

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Finanziamento dell'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture. DF

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