13.479 Iniziativa parlamentare Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13 aprile 2015

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sull'imposta preventiva, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

Una minoranza della Commissione (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) propone di non entrare in materia sul progetto.

13 aprile 2015

In nome della Commissione: Il presidente, Ruedi Noser

2015-1302

4395

Compendio Nel settore delle distribuzioni di dividendi operate all'interno di un gruppo, qualora il pagamento dell'imposta preventiva causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. Se soddisfa le condizioni materiali previste per la concessione della procedura di notifica ai sensi dell'articolo 24 segg.

dell'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)1, il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale e a notificarlo all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Scaduto questo termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue.

Il credito fiscale viene quindi riscosso secondo la procedura ordinaria, per cui l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, pagata e trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. In tal caso è dovuto di norma anche un interesse di mora, pari attualmente al 5 per cento.

La maggioranza della Commissione reputa sproporzionata la conseguenza prevista in caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni. Oltre al pagamento di ingenti interessi di mora, il pagamento ordinario dell'imposta preventiva comporta un temporaneo deflusso di liquidità per le imprese interessate, nonostante tali imprese soddisfino le condizioni materiali richieste per la concessione della procedura di notifica e non siano dunque in linea di principio tenute a pagare l'imposta preventiva.

Per questi motivi, con il presente progetto, la maggioranza propone una nuova normativa secondo cui sia la dichiarazione dell'imposta preventiva sia la richiesta di applicazione della procedura di notifica devono essere possibili anche una volta decorso il termine di 30 giorni, senza che il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingua. Il termine di dichiarazione costituisce dunque un termine ordinatorio. Questa normativa trova applicazione unicamente nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni materiali per la concessione della procedura di notifica. In questi casi, l'imposta preventiva non viene dunque riscossa successivamente mediante procedura ordinaria, né è dovuto un interesse di mora. Può essere invece riscossa una
multa disciplinare.

Una minoranza della Commissione propone una normativa divergente, che non mette in discussione la sistematica dell'imposta preventiva e la natura del termine di dichiarazione. Con una proroga del suddetto termine a 90 giorni e del termine per la presentazione della richiesta di applicazione della procedura di notifica a un anno, si intende tenere conto del fatto che l'attuale termine di 30 giorni è estremamente breve. Entrambi i termini devono tuttavia continuare a costituire termini di perenzione, con lo scopo di assicurare, una volta scaduti, che il credito fiscale venga riscosso mediante procedura ordinaria; in questo contesto può essere inoltre richiesto il pagamento di un interesse di mora.

1

RS 642.211

4396

La maggioranza della Commissione propone un'entrata in vigore della nuova normativa con effetto retroattivo, per cui le nuove disposizioni dovranno essere applicabili anche a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica, purché il credito fiscale o il credito per interessi di mora non sia prescritto o accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011. In tal modo, la nuova normativa si applicherebbe anche ai casi in cui l'imposta preventiva e gli interessi di mora sono stati fissati a seguito della decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011 (cfr. n. 2.3). Una minoranza ritiene invece che la retroattività comporterebbe problemi dal punto di vista della certezza del diritto e dello Stato di diritto e vorrebbe nel contempo evitare la riduzione di circa 600 milioni di franchi degli introiti della Confederazione che scaturirebbe dagli effetti retroattivi proposti dalla maggioranza della Commissione. Per queste ragioni propone quindi di rinunciare all'applicazione retroattiva delle modifiche legali proposte.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

L'iniziativa parlamentare 13.479 «Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva» è stata depositata il 13 dicembre 2013 dal consigliere nazionale Gasche. Essa mira a modificare la legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva (LIP) in modo tale che una notifica tardiva di una prestazione imponibile non porti più all'estinzione del diritto di ricorrere alla procedura di notifica se sono soddisfatte le condizioni materiali per la sua concessione. Le nuove disposizioni legali devono consentire inoltre di sanzionare il mancato rispetto del termine legale con una multa disciplinare e non più, come accadeva sinora, con l'applicazione di interessi di mora.

Inoltre, i pagamenti degli interessi di mora già disposti mediante decisione passata in giudicato devono poter essere annullati e rimborsati.

Contemporaneamente è stata depositata in Consiglio degli Stati un'altra iniziativa parlamentare di analogo tenore (iniziativa parlamentare Niederberger, 13.471 «Procedura di notifica. Modifica della legge sull'imposta preventiva al fine di eliminare gli ostacoli burocratici»).

Nel mese di maggio del 2014, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), incaricata dell'esame preliminare, ha dato seguito all'iniziativa del consigliere nazionale Gasche con 15 voti contro 7 e 2 astensioni. Il 1° luglio 2014, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha approvato la decisione della sua omologa del Consiglio nazionale con 8 voti contro 3 e 1 astensione. Contemporaneamente ha dato seguito, con 9 voti contro 3 e 1 astensione, all'iniziativa parlamentare depositata dal consigliere agli Stati Niederberger. La CET-N è stata pertanto incaricata, in virtù dell'articolo 111 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento (LParl), di elaborare un progetto. A questo scopo, la CET-N ha incaricato l'Amministrazione di elaborare un progetto preliminare che offrisse possibili varianti di attuazione e di redigere il relativo rapporto esplicativo. Nella sua seduta del 10 novembre 2014, la CET-N ha approvato un progetto preliminare con 17 voti contro 7 e ha deciso di avviare la procedura di consultazione.

La procedura di consultazione ha avuto luogo nel periodo fra
il 12 dicembre 2014 e il 6 marzo 2015. Il 13 aprile 2015, la CET-N ha preso conoscenza dei risultati della consultazione (cfr. n. 2.8) e, con 14 voti contro 6 e 3 astensioni, ha deciso di trasmettere alla Camera il progetto di legge allegato.

2 3

RS 642.21 RS 171.10

4398

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Diritto vigente

2.1.1

Principi dell'imposta preventiva

Secondo l'articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)4 e l'articolo 1 capoverso 1 LIP, la Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione.

Quest'imposta consente di assicurare, nell'ambito delle imposte dirette percepite in Svizzera, la corretta dichiarazione dei redditi e della sostanza (cosiddetta funzione di garanzia dell'imposta preventiva). In presenza di una convenzione sulla doppia imposizione (CDI), l'imposta preventiva assolve una funzione di garanzia anche nei confronti dei beneficiari stranieri. In mancanza di una CDI, essa costituisce invece un'imposizione definitiva.

Nel presente rapporto non sono trattate le vincite alle lotterie e le prestazioni d'assicurazione, per concentrarsi invece esclusivamente sulla procedura di notifica concernente i dividendi distribuiti tra società dello stesso gruppo.

L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; da quote di investimenti collettivi di capitale emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera nonché da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (cfr. art. 4 cpv. 1 LIP).

Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società o dalla cooperativa ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione. Questa nozione comprende anche dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti ed eccedenze di liquidazione (cfr. art. 20 cpv. 1 OIPrev).

Il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12 cpv. 1
LIP). Secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP, l'imposta preventiva giunge a scadenza 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi dell'imposta non ancora pagati una volta scaduto il termine. Il tasso d'interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e ammonta attualmente al 5 per cento (cfr. art. 16 cpv. 2 LIP in combinato disposto con l'art. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 19965 concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva).

L'imposta preventiva si basa sul cosiddetto principio dell'autoaccertamento. Il contribuente ha l'obbligo di annunciarsi spontaneamente presso l'AFC, di presentare, spontaneamente e alla scadenza dell'imposta, il rendiconto prescritto corredato dei giustificativi e di pagare in pari tempo l'imposta o di effettuare la notifica sosti4 5

RS 101 RS 642.212

4399

tutiva del pagamento (cfr. art. 38 LIP). Il contribuente è dunque tenuto ad accertare egli stesso il credito fiscale e a versare entro i termini stabiliti l'importo dell'imposta a suo giudizio dovuta presentando al contempo un rendiconto.

In virtù dell'articolo 10 capoverso 1 LIP, l'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile. L'imposta va dedotta all'atto del pagamento, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario. Per quanto concerne i redditi di capitali mobili, l'imposta preventiva ammonta al 35 per cento (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 1 LIP). Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha, tra l'altro, la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero (cfr. art. 9 cpv. 1 LIP).

L'attuale sistema dell'imposta preventiva è caratterizzato dal fatto che tale imposta è riscossa in forma anonima e che l'identità del contribuente viene rivelata alle autorità fiscali solo al momento della presentazione, da parte di quest'ultimo, dell'istanza di rimborso dell'imposta. Ciò consente alle autorità fiscali di verificare se il contribuente fa valere legittimamente il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, ossia se gli spetta tra l'altro il diritto di godimento del reddito della sostanza precedentemente dichiarato, oppure se il diritto fatto valere deve essere negato e se l'imposta preventiva già riscossa in forma anonima costituisce un'imposizione definitiva per l'istante. Se l'identità della persona fisica o giuridica che chiede il rimborso non fosse rivelata in un momento successivo, si correrebbe il rischio di rimborsare un'imposta preventiva mai ricevuta. La presentazione di un'istanza di rimborso presuppone a sua volta che anche la prestazione alla base dell'istanza, che fa sorgere l'obbligo di versare l'imposta preventiva, sia stata regolarmente dichiarata. In caso contrario, le autorità fiscali non possono operare le verifiche necessarie. Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (cfr. art. 32 cpv. 1 LIP).

2.1.2

Ruolo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Secondo l'articolo 40 LIP, l'AFC ha tra l'altro l'obbligo di verificare se nella procedura di autoaccertamento il substrato fiscale è dichiarato correttamente. Come dimostrano le cifre pubblicate al numero 2.2.3, la riscossione dell'imposta preventiva costituisce una procedura di massa. A fronte di questa situazione, nella pratica l'AFC non può effettuare alcun esame sistematico e capillare di tutti i contribuenti potenziali ed effettivi dell'imposta preventiva, ma può procedere unicamente a un controllo a campione. Questa circostanza sottolinea l'importanza dell'obbligo dell'autoaccertamento nella legislazione sull'imposta preventiva. Se a seguito di un controllo dell'imposta preventiva vengono fatturati interessi di mora, ciò è dovuto al fatto che il substrato fiscale non è stato dichiarato correttamente. Gli interessi di mora ammontano mediamente soltanto allo 0,15 per cento dell'intero gettito d'imposta riscosso in contanti.

4400

2.1.3

Punti essenziali della procedura di notifica

Il Consiglio federale ha previsto una procedura di notifica nell'OIPrev sin dall'introduzione dell'imposta preventiva nel 1944 (artt. 24­26 OIPrev). Qualora il pagamento dell'imposta causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. La procedura di notifica si fonda sugli articoli 11 (modo di esecuzione), 19 e 20 (notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta per le prestazioni d'assicurazione e per i redditi di capitali mobili) nonché 38 (iscrizione come contribuente; autoaccertamento) della LIP.

Nel corso dei negoziati condotti con l'Unione europea (UE) in relazione all'Accordo sulla fiscalità del risparmio6, l'AFC ha proposto di estendere la procedura di notifica anche al settore internazionale per quanto concerne i dividendi, al fine di promuovere la piazza finanziaria ed economica svizzera. In base alla sua proposta, gli sgravi previsti nelle CDI e nell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE in materia di dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri dovevano poter essere applicati attraverso una richiesta di ricorso alla procedura di notifica. L'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere7 e le modifiche delle ordinanze con la Germania8 e gli Stati Uniti9 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005.

In applicazione dell'articolo 11 capoverso 1 LIP, la procedura di notifica costituisce un modo di esecuzione dell'obbligo al pagamento dell'imposta preventiva da parte del debitore della prestazione imponibile. La procedura di notifica presuppone una richiesta da parte della società soggetta all'imposta preventiva e l'autorizzazione da parte dell'AFC. Il contribuente non può dunque sostituire di propria iniziativa il pagamento dell'imposta con una notifica.

Anche nel caso della procedura di notifica, l'adempimento dell'obbligazione fiscale deve sempre scaturire, secondo il principio dell'autoaccertamento, da un'azione consapevole del contribuente. Poiché la procedura di notifica è effettivamente ammessa soltanto se è accertato che il beneficiario della prestazione ha diritto al rimborso dell'imposta (cfr. art. 20 LIP e art. 24 cpv. 2 OIPrev), in una prima
fase il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile mediante il modulo di dichiarazione ufficiale. Se sono soddisfatte le condizioni necessarie, in una seconda fase deve essere quindi presentato il modulo relativo alla procedura di notifica. Con questo modo di procedere l'identità del beneficiario della prestazione viene comunicata a posteriori alle autorità fiscali, consentendo a queste ultime di verificare l'esistenza di un diritto al rimborso.

I due moduli devono essere inviati spontaneamente all'AFC nei 30 giorni successivi al sorgere del credito fiscale (cfr. art. 21 cpv. 2 OIPrev). Per quanto riguarda il termine per la presentazione dei moduli, secondo l'interpretazione e l'applicazione del diritto da parte dell'AFC (cfr. anche il n. 2.3), si tratta di un termine legale la cui scadenza comporta l'estinzione definitiva del diritto. Tale termine legale costituisce dunque un termine di perenzione. Scaduto questo termine, è dovuto un interesse di 6 7 8 9

RS 0.641.926.81 RS 672.203 Ordinanza del 30 aprile 2003 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione, RS 672.913.610 Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione, RS 672.933.61

4401

mora legale pari al 5 per cento annuo. Quest'ultimo serve a garantire la parità di trattamento dei contribuenti che hanno assolto il loro obbligo entro i termini stabiliti rispetto a quelli che hanno cercato di ottenere un vantaggio in termini di interessi non ottemperando ai propri obblighi di pagamento dell'imposta preventiva nei tempi previsti.

2.2

La procedura di notifica in pratica

2.2.1

All'interno di un gruppo svizzero

Ogni società anonima svizzera è tenuta a consegnare spontaneamente all'AFC, nei 30 giorni successivi all'approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale, come pure una distinta in base al modulo di dichiarazione ufficiale 103 «Imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri», che indichi il capitale esistente alla fine dell'esercizio, la data dell'assemblea generale nonché l'ammontare e la scadenza della ripartizione dell'utile10. La società madre che partecipa direttamente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di un'altra società di capitali può dunque ordinare alla sua filiale di versarle i dividendi senza dedurre l'imposta preventiva.

L'ordine deve essere impartito mediante il modulo ufficiale 106 «Istanza per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva mediante notifica per dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 20% (art. 26a OIPrev)». Di questo modulo la società madre compilerà dapprima la parte concernente le informazioni sul beneficiario dei dividendi. La filiale adotterà quindi i provvedimenti necessari per adempiere all'obbligazione fiscale mediante notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta: la società contribuente completerà quindi la parte del modulo 106 concernente il debitore dei dividendi, prima di inviare spontaneamente il modulo all'AFC entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo di dichiarazione ufficiale 103 e al conto annuale. Trova così applicazione l'articolo 21 OIPrev, secondo cui vige l'obbligo di consegnare all'AFC un conto annuale, tra l'altro, quando dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile.

La consegna dei due moduli equivale dunque al pagamento dell'imposta preventiva e fa sì che, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione della procedura di notifica, il contribuente abbia adempiuto alla propria obbligazione fiscale. È riservata la possibilità di rifiutare posticipatamente la procedura di notifica sulla base dell'articolo 26a capoverso 4 OIPrev.

Secondo l'interpretazione e l'applicazione del diritto da parte dell'AFC (cfr. anche il n. 2.3), il mancato rispetto del termine di 30 giorni comporta la perdita della possibilità di ricorrere alla procedura di
notifica. L'imposta preventiva deve quindi essere tassativamente riscossa mediante «procedura ordinaria» e, di norma, sono dovuti anche interessi di mora (cfr. art. 16 cpv. 2 LIP). In questo caso resta possibile presentare un'istanza di rimborso dell'imposta preventiva.

Per poter corrispondere dividendi all'interno di un gruppo svizzero senza deduzione dell'imposta preventiva non è necessario il consenso formale dell'AFC. Quest'ulti10

Per quanto riguarda le S.a.g.l., si applica per analogia il modulo 110 «Imposta preventiva sul reddito di quote sociali, di buoni di partecipazione e di godimento di S.a.g.l. svizzere».

4402

ma interviene unicamente nei casi in cui, nell'ambito di un controllo, riscontra che si è a torto usato della procedura di notifica (art. 26a cpv. 4 OIPrev).

Esempio La società X SA è una filiale controllata al 100 per cento dalla holding Y. Entrambe hanno la propria sede in Svizzera. In occasione della sua assemblea generale ordinaria del 20 aprile 2014, la X SA decide di distribuire dividendi ordinari per l'esercizio 2013. La scadenza dei dividendi viene fissata al 1° maggio 2014. Il 5 maggio 2014 la holding Y ordina alla sua filiale X SA, tramite il modulo ufficiale 106, di versarle i dividendi per l'esercizio 2013 senza dedurre l'imposta preventiva. La società X SA è ora tenuta a completare il modulo 106, a dichiarare la distribuzione dei dividendi mediante il modulo 103 e a presentare entrambi i moduli all'AFC entro il 1° giugno 2014, unitamente al conto annuale approvato per il 2013.

2.2.2

All'interno di un gruppo internazionale

A differenza della procedura prevista a livello nazionale, la procedura di notifica all'interno di un gruppo internazionale dipende da una richiesta di autorizzazione preliminare della procedura di notifica della validità di tre anni (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione; art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione; art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere). Per poter beneficiare della procedura di notifica, la società di capitali o la società cooperativa svizzera che desidera distribuire dividendi presenta all'AFC una richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo opportuno11 e prima che i dividendi giungano a scadenza. In virtù delle richieste di autorizzazione l'AFC ha la possibilità di verificare se sono soddisfatti i pertinenti requisiti materiali sulla base dell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio o di una CDI. Se l'AFC accorda la propria autorizzazione, per una durata di tre anni non è più necessaria alcuna ulteriore autorizzazione. Durante questo periodo è dunque possibile procedere direttamente alla notifica utilizzando il modulo 108 «Comunicazione per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva svizzera sui dividendi provenienti da partecipazioni ragguardevoli detenute da una società di capitale estera» (cfr. art. 3 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere).

Anche se l'AFC le ha conferito l'autorizzazione preliminare a ricorrere alla procedura di notifica, la società di capitali o la società cooperativa svizzera che versa i dividendi deve dichiarare spontaneamente i dividendi in questione entro un termine di 30 giorni dalla scadenza della prestazione imponibile. A questo scopo è tenuta a compilare il modulo 108 «Comunicazione per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva svizzera sui dividendi provenienti da partecipazioni ragguardevoli detenuti da una società di capitali estera», corredato dal modulo 103 «Imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri» (art. 5 11

Modulo 823 per le partecipazioni CH-USA; modulo 823B per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale ha stipulato una CDI; modulo 823C per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale ha stipulato l'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

4403

cpv. 1 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere; art. 4a cpv. 1 dell'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione; art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione)12.

Trova così applicazione l'articolo 21 OIPrev, secondo cui vige l'obbligo di trasmettere all'AFC un conto annuale, tra l'altro, se dalla decisione di ripartizione dell'utile risulta una prestazione imponibile.

L'obbligo di pagare l'imposta preventiva sui dividendi distribuiti dalla filiale svizzera alla società madre straniera viene soddisfatto mediante la notifica (al posto del pagamento dell'imposta). La dichiarazione costituisce pertanto un modo di adempiere all'obbligazione fiscale e la presentazione dei moduli equivale a soddisfare l'obbligo di pagare l'imposta preventiva. In caso di mancato rispetto del termine di dichiarazione, oltre all'imposta preventiva verranno riscossi anche gli eventuali interessi di mora.

L'AFC deve essere informata tempestivamente dal richiedente in caso di cambiamenti rilevanti delle circostanze su cui si fonda l'autorizzazione o se le condizioni che autorizzano la procedura di notifica non sono più adempite (cfr. art. 4 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere). Scaduto il termine di validità di tre anni, vi è la possibilità di far prorogare l'autorizzazione per altri tre anni presentando una nuova richiesta all'AFC.

Esempio La società X SA è una filiale controllata al 100 per cento dalla holding Y. La X SA ha la propria sede in Svizzera, mentre la holding Y in Francia. In occasione della sua assemblea generale ordinaria del 20 aprile 2014, la X SA decide di distribuire dividendi ordinari per l'esercizio 2013. La scadenza dei dividendi viene fissata al 1° maggio 2014. Nel 2012 la holding Y aveva già chiesto per iscritto all'AFC, utilizzando il modulo 823C, l'autorizzazione preliminare a ricorrere alla procedura di notifica. Essa detiene la sua partecipazione nella X SA già da quattro anni. Il 5 maggio 2014 la holding Y ordina alla sua filiale X SA, tramite il modulo ufficiale 108, di distribuire i suoi dividendi per l'esercizio 2013 senza dedurre l'imposta
preventiva. La società X SA è ora tenuta a completare il modulo 108, a dichiarare la distribuzione dei dividendi mediante il modulo 103 e a presentare entrambi i moduli all'AFC entro il 1° giugno 2014, unitamente al conto annuale approvato per il 2013.

2.2.3

Fatti e cifre

2.2.3.1

Considerazioni generali

Per quanto riguarda l'imposta preventiva, esistono circa 400 000 potenziali soggetti fiscali. Di questi, ogni anno circa 60 000­70 000 soggetti dichiarano spontaneamente, tramite un modulo di dichiarazione ufficiale, i redditi soggetti all'imposta preventiva (totale delle dichiarazioni spontanee e dei moduli di dichiarazione dell'imposta preventiva ricevuti dall'AFC): 12

Modulo 110 per quanto concerne le decisioni prese dall'assemblea generale ordinaria di società a garanzia limitata; modulo 102 nel caso di pagamenti di dividendi e altre distribuzioni decise in occasione di un'assemblea generale straordinaria.

4404

2010:

56 764

2011:

62 622

2012:

65 524

2013:

72 669

2.2.3.2

Cifre complessive relative alla procedura di notifica

Le circa 60 000­70 000 dichiarazioni spontanee presentate ogni anno tramite i moduli di dichiarazione dell'imposta preventiva comprendono i moduli relativi alla procedura di notifica. A fronte del principio dell'autoaccertamento sancito nella legislazione sull'imposta preventiva, all'Amministrazione non è noto il motivo per il quale i restanti 330 000­340 000 potenziali soggetti fiscali non procedano a una dichiarazione spontanea (p. es. perché non è stato versato nessun dividendo).

La tabella seguente indica il numero di moduli riguardanti la procedura di notifica che figurano tra le 60 000­70 000 dichiarazioni spontanee presentate ogni anno tramite i moduli di dichiarazione dell'imposta preventiva: 2010:

13 430

2011:

14 921

2012:

15 827

2013:

18 017

L'AFC non tiene alcuna statistica sul numero di moduli relativi alla procedura di notifica presentati entro i termini stabiliti. Non è pertanto possibile, a questo proposito, pronunciarsi sul rapporto esistente tra moduli presentati puntualmente e moduli inoltrati in ritardo. In base alle esperienze fatte nel 2014, l'AFC stima che il numero di moduli relativi alla procedura di notifica presentati in ritardo non raggiunga il 5 per cento.

Il suddetto numero di moduli relativi alla procedura di notifica presentati all'AFC può dunque essere ulteriormente ripartito tra i casi riguardanti la procedura di notifica a livello nazionale e i casi riguardanti la procedura di notifica a livello internazionale.

2.2.3.3

Cifre relative alla procedura di notifica all'interno di un gruppo internazionale

Dall'introduzione nel 2005 della procedura di notifica all'interno di un gruppo internazionale, fino a oggi sono pervenute 12 100 richieste in totale (moduli 823, 823B e 823C). Questa cifra comprende sia le richieste iniziali sia le richieste di proroga. I moduli 823, 823B e 823C (nuove richieste, nessuna richiesta di proroga) si ripartiscono negli anni dal 2010 al 2013 come indicato di seguito:

4405

2010: 2011: 2012: 2013:

Modulo 823 (CDI con gli USA))

Modulo 823B (CDI con altri Paesi, ad eccezione degli USA)

Modulo 823C (Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE)

76 49 46 68

558 853 827 782

486 491 553 698

Il totale delle richieste pervenute relative alla procedura di notifica a livello internazionale è quindi pari a 1120 nel 2010, a 1393 nel 2011, a 1426 nel 2012 e a 1548 nel 2013. Ogni singola richiesta autorizzata ha una validità di tre anni. Non è invece possibile ottenere, se non a fronte di un dispendio sproporzionato, informazioni relative al numero di autorizzazioni attualmente valide per ogni singolo anno; l'AFC non tiene infatti alcuna statistica al riguardo.

Dato che con l'autorizzazione iniziale conferita dall'AFC in seguito alla presentazione di un modulo 823, 823B o 823C inizia a decorrere un periodo di validità di tre anni e che, una volta scaduta questa autorizzazione iniziale, possono sempre essere presentate richieste di proroga, a loro volta, della validità di tre anni, si ha una divergenza tra il numero di moduli di richiesta dell'autorizzazione e il numero di moduli 108 presentati in seguito. Per questo motivo, le cifre relative ai moduli 108 effettivamente pervenuti sono decisamente superiori rispetto a quelle relative alle richieste presentate mediante i moduli 823, 823B e 823C: Modulo 108

2010: 2011: 2012: 2013:

2.2.3.4

2594 2808 2870 3176

Rapporto tra la procedura di notifica e il gettito in contanti

I 18 017 moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica presentati nel 2013 si riferivano a 83,8 miliardi di franchi di imposta preventiva. A titolo di confronto, nello stesso periodo il gettito in contanti dell'imposta preventiva ammontava a 23,5 miliardi di franchi; di questi, 15,8 provenivano da distribuzioni basate su diritti di partecipazione azionari. Per gli anni 2010­2013, la situazione è la seguente:

4406

2010: 2011: 2012: 2013:

2.2.3.5

Moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica

Gettito d'imposta preventiva alla base delle procedure di notifica

Gettito in contanti dell'imposta preventiva

13 430 14 921 15 827 18 017

84.8 miliardi 104.5 miliardi 121.7 miliardi 83.8 miliardi

26.7 miliardi 24.3 miliardi 23.1 miliardi 23.5 miliardi

Multe e interessi di mora nell'ambito dell'imposta preventiva

Nel 2010 l'AFC ha emesso fatture relative a crediti per interessi di mora per il 6,9 per cento della totalità dei moduli di dichiarazione pervenuti concernenti la riscossione dell'imposta preventiva, ossia non solo di quelli relativi alla procedura di notifica. Negli anni seguenti queste cifre sono dapprima aumentate, raggiungendo il 7,5 per cento nel 2011 e il 7,0 per cento nel 2012, per poi diminuire al 6,8 per cento nel 2013, una percentuale che corrisponde all'emissione di un totale di 4923 fatture per interessi di mora. Nel 2010, l'AFC ha incassato in totale 21 milioni di franchi di multe e interessi di mora nell'ambito dell'imposta preventiva. Nel 2011, questo importo è aumentato a 39 milioni di franchi per diminuire nel 2011 a 32 milioni di franchi. Nel 2013 le multe e gli interessi di mora fatturati ammontavano a 323 milioni di franchi. Di questo importo, 266,4 milioni di franchi riguardavano soltanto 36 fatture per interessi di mora, che corrispondono appena al 2 per mille di tutte le procedure di notifica (36 fatture su un totale di 18 017 moduli di dichiarazione relativi alla procedura di notifica nel 2013). Queste 36 fatture per interessi di mora si basano su crediti d'imposta preventiva non dichiarati o dichiarati in ritardo per un totale di oltre 3,1 miliardi di franchi.

2.3

Decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011 e procedimenti pendenti presso il Tribunale amministrativo federale

La problematica affrontata dalla presente iniziativa parlamentare risale a una decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 201113. Il Tribunale federale era stato chiamato a chiarire la questione relativa alle conseguenze del mancato rispetto dei termini applicabili alla procedura di notifica all'interno di gruppi internazionali.

Nella sua decisione, il Tribunale federale ha confermato che il termine di dichiarazione di 30 giorni a decorrere dal momento in cui i dividendi giungono a scadenza costituisce un termine legale e che il termine per la presentazione del modulo di dichiarazione ufficiale, fissato a sua volta a 30 giorni, costituisce un termine di perenzione. Come in precedenza il Tribunale amministrativo federale, anche il Tribunale federale giunge alla conclusione che la procedura di notifica è ammessa in generale unicamente nei casi in cui è accertato che il beneficiario della prestazione ha diritto al rimborso dell'imposta. Ciononostante, il diritto a ricorrere alla procedu13

Decisione 2C_756/2010

4407

ra di notifica sussiste unicamente se sono soddisfatte cumulativamente anche le altre condizioni. Fra queste rientra la presentazione del modulo di notifica (modulo 108) entro i termini stabiliti. Il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva è un termine legale che, per sua natura, costituisce un termine di perenzione.

In seguito alla pubblicazione della decisione del Tribunale federale, molti contribuenti hanno dichiarato a posteriori dividendi che, in alcuni casi, riguardavano contemporaneamente diversi anni. Poiché tutte queste dichiarazioni sono avvenute dopo il termine di 30 giorni previsto dalla legge, i contribuenti sono stati privati del diritto di ricorrere alla procedura di notifica come modalità di versamento dell'imposta preventiva. Di conseguenza, l'imposta preventiva è stata riscossa secondo la concezione giuridica della LIP mediante la procedura ordinaria, motivo per cui sono stati addebitati anche interessi di mora conformemente alla legge. L'approccio seguito dall'AFC è stato interpretato da alcuni dei contribuenti interessati come un cambiamento di prassi. Taluni contribuenti hanno dunque scelto di presentare ricorso contro ciò che, a loro parere, costituisce un'imposizione ingiustificata di interessi di mora. Al momento sei di questi casi sono pendenti presso il Tribunale amministrativo federale e, da soli, riguardano crediti per interessi di mora per un totale di circa 170 milioni di franchi, derivanti da crediti relativi all'imposta preventiva di 1,95 miliardi di franchi. L'AFC ha sospeso gli oltre 194 procedimenti pendenti fino a quando il Tribunale amministrativo federale non si sarà pronunciato sui casi summenzionati.

2.4

Principio dell'agente pagatore e scambio automatico di informazioni

Nel caso di un (rapido) passaggio al principio dell'agente pagatore per l'imposta preventiva e all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero, il processo di dichiarazione previsto dalla legislazione sull'imposta preventiva è destinato a cambiare radicalmente e a essere semplificato in misura significativa, quanto meno in alcuni ambiti. In Svizzera sarà mantenuto il principio della riscossione di un'imposta con funzione di garanzia.

2.4.1

Principio dell'agente pagatore

Il 2 luglio 2014, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare il mercato svizzero dei capitali attraverso una riforma dell'imposta preventiva. Questa imposta è attualmente riscossa presso il debitore della prestazione imponibile secondo il principio del debitore. Il debitore può ad esempio essere una società che emette un'obbligazione svizzera. Se vengono corrisposti interessi, la società versa il 65 per cento del reddito netto al beneficiario della prestazione e il restante 35 per cento all'AFC come deduzione d'imposta. Nel caso invece del principio dell'agente pagatore il debitore versa la totalità del reddito lordo all'agente pagatore. Spetta quindi a quest'ultimo decidere, in funzione delle peculiarità dell'investitore, se nel caso concreto debba essere trattenuta l'imposta preventiva. L'imposta viene riscossa in primo luogo quando il creditore è una persona fisica domiciliata in Svizzera, al fine di garantire il pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

4408

Nella sua decisione del 2 luglio 2014, il Consiglio federale non ha deliberatamente stabilito se il passaggio dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore debba avvenire anche nel caso dei redditi da diritti di partecipazione svizzeri. Se l'attuale principio del debitore dovesse essere mantenuto per i redditi da diritti di partecipazione svizzeri, non vi sarebbero cambiamenti neppure per quanto riguarda la normativa vigente in ambito di procedura di notifica.

2.4.2

Scambio automatico di informazioni

Lo scambio automatico di informazioni è incentrato sulle informazioni bancarie delle persone fisiche. Se, ad esempio, una persona fisica domiciliata in Germania è titolare di un deposito presso una banca in Svizzera, il fisco tedesco riceve comunicazioni relative ai proventi percepiti su questo deposito e sullo stato dei valori patrimoniali.

I dividendi versati tra società di uno stesso gruppo non rientrano in linea di principio nell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, la cui introduzione non costituisce pertanto un motivo per modificare la relativa procedura di notifica nel caso dell'imposta preventiva.

2.4.3

Altri accordi

L'Accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio tra Svizzera e UE e gli accordi internazionali sull'imposizione alla fonte stipulati con il Regno Unito e con l'Austria si fondano sul cosiddetto principio di coesistenza, secondo il quale l'agente pagatore trattiene l'imposta, mentre procede a una notifica solo su esplicita autorizzazione del cliente bancario. Anche nel caso dei tre accordi citati, le distribuzioni di dividendi all'interno di un gruppo dichiarate mediante procedura di notifica non sono in linea di principio oggetto delle notifiche in questione.

2.5

Necessità d'intervento: considerazioni della Commissione

2.5.1

Argomenti della maggioranza

La maggioranza della Commissione reputa necessario intervenire ai sensi dell'iniziativa. Ritiene sproporzionate le conseguenze dell'attuale interpretazione e applicazione del diritto da parte dall'AFC e che queste ultime costituiscono un cambiamento di prassi rispetto al periodo precedente alla decisione del Tribunale federale (cfr.

n. 2.3). Il pagamento ordinario dell'imposta preventiva comporta, per le imprese interessate, un temporaneo deflusso di liquidità e la perdita di interessi sull'importo versato, nonostante tali imprese soddisfino le condizioni materiali richieste per la concessione della procedura di notifica e non siano dunque tenute in linea di principio a pagare l'imposta preventiva. La maggioranza della Commissione ritiene inoltre dannoso per la piazza economica svizzera la riscossione di cospicui interessi di mora su importi di imposta preventiva in realtà non dovuti. Ai suoi occhi, la prassi attuale contraddice la volontà del legislatore, secondo cui in seno a gruppi societari deve essere attuata una soluzione non burocratica e favorevole all'economia.

4409

Inoltre, la maggioranza della Commissione sottolinea che le conseguenze giuridiche nel caso in cui la notifica intervenga dopo il termine di 30 giorni previsto non sono oggi esplicitamente indicate né nella LIP né nell'OIPrev e rimanda a questo proposito alla pertinente letteratura specializzata14.

Al fine della certezza del diritto e del rafforzamento della piazza economica svizzera, la maggioranza della Commissione chiede una precisazione della prassi nell'ambito della procedura di notifica dell'imposta preventiva.

2.5.2

Argomenti della minoranza (non entrata in materia)

Una minoranza della Commissione (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) ritiene che il termine di dichiarazione di 30 giorni sia sempre stato un termine di perenzione e che pertanto non si sia verificato un cambiamento di prassi. Questo modo di procedere deve essere mantenuto nell'ottica della sistematica dell'imposta preventiva. Con la nuova normativa proposta dalla maggioranza della Commissione il termine di dichiarazione di 30 giorni potrebbe essere prorogato a piacimento nei casi in cui sarebbe fondamentalmente possibile ricorrere alla procedura di notifica. In tal modo, l'obbligo di dichiarazione sarebbe eluso e la dichiarazione a posteriori o il ricorso alla procedura di notifica continuerebbero a essere possibili senza alcun limite di tempo. In questo caso sarebbe di fatto necessario rinunciare alla nozione di mancata dichiarazione e in futuro parlare soltanto di dichiarazione tardiva. Per anni l'AFC non sarebbe in grado di sapere né di prevedere se un'impresa presenterà o meno una richiesta di notifica. La proposta della maggioranza della Commissione che sopprime l'obbligo di presentare una notifica si scontra anche con il principio dell'autoaccertamento attualmente in vigore.

La minoranza critica inoltre la disparità di trattamento tra le imprese che hanno diritto e quelle che non hanno diritto, in linea di massima, alla procedura di notifica.

Secondo quanto proposto dalla maggioranza, il termine di dichiarazione costituirebbe un termine ordinatorio soltanto nel quadro della procedura di notifica, mentre in caso di pagamento in contanti il termine di dichiarazione dovrebbe continuare a essere interpretato come un termine di perenzione.

Per queste ragioni la minoranza propone di non entrare in materia sul progetto.

2.6

Progetto della Commissione

2.6.1

Nuova normativa per la procedura di notifica

2.6.1.1

Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione reputa opportuno non sottrarre liquidità alle imprese e non aumentare inutilmente il loro carico di lavoro amministrativo e chiede pertanto che il mancato rispetto del termine di dichiarazione non comporti più il passaggio dalla procedura di notifica alla procedura ordinaria. Le imprese che hanno 14

Cfr. Daniel Schär (2012), Verrechnungssteuer ­ Meldefrist bei inländischen Konzerndividenden, Kein Verzugszins mangels Fälligkeit der Steuer, in: Der Schweizer Treuhänder, 3a edizione, p. 171 segg.

4410

diritto alla procedura di notifica ma che hanno lasciato decorrere il termine di dichiarazione o il termine per la presentazione della richiesta di applicazione di tale procedura devono poter continuare ad adempiere alla loro obbligazione fiscale avvalendosi della procedura di notifica. L'applicazione della suddetta procedura deve dunque essere possibile in ogni caso, anche una volta scaduto il termine di 30 giorni, sempre che siano soddisfatte le condizioni materiali per la concessione della procedura di notifica. Nel campo d'applicazione dell'articolo 16 capoverso 2bis LIP, si dovrebbe rinunciare al requisito di trasmettere la dichiarazione. Il mancato rispetto del termine in questione deve poter essere sanzionato con una multa disciplinare, anziché come finora mediante la riscossione di interessi di mora e di un'eventuale multa disciplinare.

Nei dettagli la proposta della maggioranza della Commissione15 è articolata come segue: Il modulo di dichiarazione ufficiale dovrà essere presentato anche in futuro nei 30 giorni successivi al sorgere del relativo credito fiscale. Anche il termine per la presentazione del modulo ufficiale per far valere il diritto alla procedura di notifica rimane in linea di principio invariato a 30 giorni. D'ora in poi occorrerà tuttavia verificare se sono soddisfatte o meno le condizioni per la concessione di una procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta, nonostante il diritto sia stato fatto valere in ritardo.

Se le condizioni per la concessione della procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta non sono soddisfatte, la normativa proposta dalla maggioranza della Commissione rimane identica a quella del diritto attuale. La dichiarazione tardiva comporta quindi la tassativa riscossione dell'imposta preventiva con procedura ordinaria e l'applicazione di interessi di mora a partire dal 31° giorno (termine di perenzione). Rimane possibile chiedere il rimborso dell'importa preventiva.

Per contro, se le condizioni per la concessione della procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta sono sostanzialmente soddisfatte, sia la dichiarazione dell'imposta preventiva sia il ricorso alla procedura di notifica devono rimanere possibili anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni (termine ordinatorio). In questi
casi non sarà riscossa né l'imposta preventiva a posteriori con procedura ordinaria né saranno dovuti interessi di mora. In caso di notifica o dichiarazione tardiva può tuttavia essere riscossa una multa disciplinare per sanzionare il comportamento scorretto rappresentato dall'inoltro tardivo del modulo ufficiale.

Esempi Mancata dichiarazione senza sostanziale diritto alla procedura di notifica La riscossione dell'imposta preventiva, che si basa sul principio dell'autoaccertamento, consiste in una procedura di massa. L'AFC svolge al riguardo periodici controlli a campione. Se scopre che un'impresa ha palesemente distribuito dividendi senza dichiararli con il modulo di dichiarazione ufficiale e il termine legale di 30 giorni per la dichiarazione è già scaduto, viene avviata una procedura secondo il capo quarto, disposizioni penali, della LIP. Di conseguenza, l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, pagata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. È dovuto un interesse di mora, può 15

Nella Commissione, la proposta della maggioranza ha prevalso su quella della minoranza con 12 voti contro 6 e 5 astensioni.

4411

essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato un procedimento penale.

Mancata dichiarazione con sostanziale diritto alla procedura di notifica Se scopre che un'impresa ha palesemente distribuito dividendi senza dichiararli entro 30 giorni con il modulo di dichiarazione ufficiale, l'AFC comunicherà per iscritto all'impresa che l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, pagata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. Tuttavia, dal momento che in linea di principio il diritto di ricorrere alla procedura di notifica sussisterebbe comunque, sia la dichiarazione che il ricorso alla procedura di notifica devono rimanere possibili anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni, senza che l'imposta preventiva debba essere pagata a posteriori o che siano dovuti interessi di mora. Può comunque essere inflitta una multa disciplinare.

Dichiarazione tardiva senza sostanziale diritto alla procedura di notifica Se la dichiarazione avviene dopo il termine di 30 giorni ­ ovvero a partire dal 31° giorno dopo che è sorto il credito fiscale ­ l'imposta preventiva dichiarata tardivamente deve essere pagata e trasferita tassativamente al beneficiario della prestazione. A partire dal 31° giorno dal sorgere del credito fiscale è dovuto un interesse di mora e può essere inflitta una multa disciplinare.

Dichiarazione tardiva con sostanziale diritto alla procedura di notifica Se la dichiarazione avviene dopo il termine di 30 giorni, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica dovrebbe di fatto estinguersi. Tuttavia, dal momento che in linea di principio il diritto di ricorrere alla procedura di notifica sussisterebbe comunque, sia la dichiarazione che la richiesta di applicazione della procedura di notifica rimangono possibili anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni, senza che l'imposta preventiva debba essere pagata a posteriori o che siano dovuti interessi di mora. È fatta salva la possibilità di infliggere una multa disciplinare.

Dichiarazione puntuale, notifica tardiva con sostanziale diritto alla procedura di notifica Il modulo di dichiarazione ufficiale deve essere presentato entro il termine legale di 30 giorni dal sorgere del credito fiscale. Un termine
identico è previsto per far valere il diritto alla procedura di notifica. Tuttavia, dal momento che in linea di principio il diritto di ricorrere a tale procedura sussisterebbe comunque, la richiesta di applicazione della procedura di notifica rimane possibile anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni, senza che si estingua il diritto alla procedura di notifica, che l'imposta preventiva debba essere pagata a posteriori o che siano dovuti interessi di mora. È fatta salva la possibilità di infliggere una multa disciplinare.

2.6.1.2

Proposta della minoranza

Nel caso in cui la Camera decidesse di entrare in materia, una minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) propone di adottare una nuova normativa che non metta in discussione la natura del 4412

termine. Essa riconosce tuttavia che l'attuale termine di 30 giorni è troppo breve e che, nella pratica, le imprese potrebbero non essere in grado di rispettarlo. La minoranza della Commissione chiede pertanto di prolungare il termine di dichiarazione e il termine per la presentazione della richiesta di applicazione della procedura di notifica. Ai fini della parità di trattamento, la nuova normativa non deve essere applicabile soltanto alle imprese che hanno fondamentalmente diritto alla procedura di notifica, bensì anche in caso di pagamento in contanti.

Nei dettagli la richiesta della minoranza della Commissione è articolata come segue: D'ora in poi il modulo di dichiarazione ufficiale può essere presentato entro un termine di perenzione di 90 giorni dal sorgere del credito fiscale. Questa procedura concede più tempo ai contribuenti rispetto al diritto vigente, secondo cui la presentazione del modulo deve avvenire entro un termine di perenzione di 30 giorni. Per garantire la parità di trattamento dei contribuenti, l'estensione della scadenza del credito fiscale deve essere applicabile sia nel caso della procedura di notifica sia nel caso del pagamento in contanti, ossia quando non sussiste il diritto alla procedura di notifica.

Parallelamente, con la nuova normativa concernente la scadenza del credito fiscale, anche il termine di perenzione previsto per la presentazione del modulo ufficiale relativo alla richiesta di applicazione della procedura di notifica viene esteso da 30 giorni a un anno.

Le imprese interessate ottengono, da un lato, più tempo per presentare il modulo di dichiarazione ufficiale e, dall'altro, un margine di manovra temporale di un anno per presentare entro il termine stabilito il modulo ufficiale relativo alla procedura di notifica.

Di conseguenza, sugli importi d'imposta dovuti non devono più essere pagati interessi di mora se il modulo di dichiarazione ufficiale è stato presentato entro 90 giorni, a differenza di quanto previsto dalla regolamentazione attuale, secondo cui gli interessi di mora iniziano a decorrere dal 31° giorno.

Il termine legale di dichiarazione di 90 giorni deve continuare a essere osservato. In caso contrario, infatti, si estingue il diritto di ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva. Se la prestazione
imponibile non viene dichiarata entro il termine legale di 90 giorni, l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, pagata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. Di conseguenza, a partire dal 91° giorno sono dovuti interessi di mora, come già previsto nel diritto attualmente vigente.

Esempi Mancata dichiarazione La riscossione dell'imposta preventiva, che si basa sul principio dell'autoaccertamento, consiste in una procedura di massa. L'AFC svolge al riguardo periodici controlli a campione. Se scopre che un'impresa ha palesemente distribuito dividendi senza dichiararli entro 90 giorni con il modulo di dichiarazione ufficiale, e il termine legale di 90 giorni per la dichiarazione è già scaduto, viene avviata una procedura secondo il capo quarto, disposizioni penali, della LIP. Di conseguenza, l'imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, pagata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest'ultima. A partire dal 91° giorno è dovuto un interesse di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le 4413

rispettive condizioni, essere avviato un procedimento penale. Il diritto di ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.

Dichiarazione tardiva Il modulo di dichiarazione ufficiale deve essere presentato entro un termine di perenzione di 90 giorni dal sorgere del credito fiscale. Se la dichiarazione avviene in un momento successivo, il diritto alla notifica si estingue a causa della dichiarazione tardiva. L'imposta preventiva dichiarata tardivamente deve quindi essere pagata e tassativamente trasferita al beneficiario della prestazione. A partire dal 91° giorno si è dovuto un interesse di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato un procedimento penale. Il diritto di ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.

Dichiarazione puntuale, notifica tardiva L'impresa che ha regolarmente dichiarato la prestazione imponibile entro il termine legale di 90 giorni ma che non ha ancora chiesto di poter ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva, può ancora presentare tale richiesta in linea di principio entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile. Se la procedura di notifica può essere concessa, non è dovuto alcun interesse di mora. Se, invece, la procedura di notifica non può essere concessa, l'imposta preventiva deve essere pagata e tassativamente trasferita al beneficiario della prestazione. A partire dal 91° giorno è dovuto un interesse di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato un procedimento penale. Il diritto di ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.

2.6.2

Entrata in vigore con effetto retroattivo

2.6.2.1

Proposta della maggioranza

Con 13 voti contro 6 e 4 astensioni, la Commissione propone che le nuove disposizioni contenute nella proposta della maggioranza (cfr. n. 2.6.1.1) si applichino anche alle fattispecie che risalgono al periodo precedente alla loro entrata in vigore, ad eccezione dei casi in cui il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia già prescritto oppure sia già stato accertato prima del 1o gennaio 2011 con una decisione passata in giudicato.

In questo modo, tutti i casi (già noti oppure non ancora presi in esame) in cui sussiste in linea di principio il diritto a una procedura di notifica possono beneficiare di una correzione a posteriori della tassazione (annullamento integrale dei crediti per interessi di mora). Ciò consente di prendere in considerazione anche i crediti fiscali e i crediti per interessi di mora che risalgono a prima dell'anno civile 2011, ad eccezione dei casi in cui il credito fiscale oppure il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia già stato accertato prima del 1o gennaio 2011 con una decisione passata in giudicato.

4414

2.6.2.2

Proposta della minoranza

Nell'ottica dei principi della certezza del diritto e dello Stato di diritto, una minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jaques-André, Pardini, Schelbert) ritiene sostanzialmente problematiche le disposizioni concernenti la retroattività. Essa è inoltre convinta che l'AFC non abbia modificato la propria prassi e che di conseguenza non sia necessaria una disposizione con effetto retroattivo.

La minoranza vuole inoltre impedire che la nuova normativa provochi perdite fiscali a livello di Confederazione (cfr. n. 4.1) e un maggior dispendio amministrativo per l'AFC. Chiede pertanto di rinunciare alla retroattività.

2.7

Raccomandazione della Commissione per l'esecuzione

Oggi spetta esclusivamente ai contribuenti fornire la prova di aver inviato i moduli di dichiarazione e quelli relativi alla procedura di notifica. Dato che si tratta di una prova difficile da fornire, la Commissione ha deciso con 16 voti contro 5 e 2 astensioni di accogliere la mozione 15.3379 «Introduzione di una conferma di ricezione nell'ambito della procedura di notifica dell'imposta preventiva» che incarica il Consiglio federale di fare in modo che l'AFC introduca, nell'ambito della procedura di notifica dell'imposta preventiva, il rilascio di una conferma di ricezione dei moduli pervenuti.

2.8

Procedura di consultazione16

Il progetto preliminare della Commissione è stato oggetto della procedura di consultazione dal 12 dicembre 2014 al 6 marzo 2015.

La procedura di consultazione ha coinvolto i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF), 12 partiti politici, tre associazioni nazionali dei Comuni svizzeri, alcune città e regioni di montagna, otto associazioni mantello dell'economia e sette altri interessati.

Alla consultazione hanno risposto 25 Cantoni, la CDF, sei partiti, l'Unione delle città svizzere, quattro associazioni mantello dell'economia e cinque altri interessati.

Sono pure pervenuti i pareri di altri 11 partecipanti.

2.8.1

Risultati della procedura di consultazione

Tra tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione, la maggioranza (31 partecipanti, di cui 10 Cantoni, 5 partiti e 16 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) ritiene che in relazione alla procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva siano necessari ulteriori interventi legislativi. 18 partecipanti 16

Il progetto preliminare, il rapporto esplicativo e il rapporto sui risultati della consultazione sono consultabili al sito: www.parlament.ch > Documentazione > Rapporti > Oggetti posti in consultazione > 2014

4415

alla consultazione (14 Cantoni e la CDF, un partito e 2 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono invece dell'opinione che la legge sull'imposta preventiva non richieda alcuna modifica urgente.

Per quanto riguarda la nuova normativa, 16 partecipanti alla consultazione (4 Cantoni, 4 partiti, 8 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono favorevoli all'emanazione di nuove disposizioni in linea con quanto proposto nel progetto preliminare dalla maggioranza della Commissione, che vorrebbe che tanto la dichiarazione dell'imposta preventiva quanto il ricorso all'applicazione della procedura di notifica restassero possibili anche dopo la scadenza del previsto termine di 30 giorni, senza che venga meno il diritto di avvalersi di detta procedura di notifica. 20 partecipanti alla consultazione (15 Cantoni e la CDF, un partito, 3 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) sono invece favorevoli a una nuova normativa in linea con quanto proposto nel progetto preliminare dalla minoranza della Commissione, che vorrebbe veder prolungato sia il termine per la dichiarazione che quello per la presentazione della richiesta di notifica. Altri 13 partecipanti alla consultazione (5 Cantoni, un partito, 7 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) propongono infine delle modifiche che, nella quasi totalità, si rifanno alla normativa proposta dalla maggioranza della Commissione nel progetto preliminare.

Una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (22 Cantoni e la CDF, un partito, 5 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) respinge totalmente la possibilità che la nuova normativa venga adottata con effetto retroattivo. 23 partecipanti alla consultazione (3 Cantoni, 5 partiti e 15 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) appoggiano invece l'idea che la nuova normativa possa avere un effetto retroattivo.

Laddove la decisione andasse a favore di un'adozione della normativa con effetto retroattivo, una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (19 Cantoni e la CDF, 2 partiti e 7 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) si dichiara favorevole a una retroattività così come proposta nel progetto preliminare dalla maggioranza della Commissione, secondo la quale la nuova normativa deve essere applicabile
anche ai crediti fiscali esigibili a partire dall'anno civile 2011. In favore della proposta della minoranza I della Commissione (cfr. progetto preliminare), secondo cui la nuova normativa dovrebbe essere applicabile anche agli eventi anteriori all'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici, purché il credito fiscale o la pretesa di interessi di mora non siano prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2013, si esprimono 8 partecipanti alla consultazione (un Cantone, 4 partiti, 3 tra organizzazioni, associazioni mantello e società). Altri 10 partecipanti (2 Cantoni e 8 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) avanzano una proposta di modifica.

2.8.2

Novità rispetto all'avamprogetto di legge

In considerazione dell'esito della consultazione sono state apportate le seguenti modifiche nel merito rispetto al progetto preliminare: ­

4416

in risposta ai pareri che giudicavano eccessivo il margine di interpretazione concesso dalle nuove disposizioni si è deciso di stralciare l'articolo 16 capoverso 2bis lettera b del progetto preliminare (nella versione proposta della maggioranza della Commissione). Nel campo di applicazione dell'articolo

16 capoverso 2bis LIP, la procedura di notifica può quindi essere di fatto ammessa senza più esigere la notifica della prestazione imponibile. Inoltre il testo della disposizione è stato adeguato per garantire che la nuova normativa si applichi anche alle procedure di notifica che si fondano su un accordo internazionale, nell'ambito delle relazioni interne di gruppi internazionali; ­

per gli stessi motivi l'articolo 20 del progetto preliminare (nella versione proposta della maggioranza della Commissione) è stato completato con una disposizione che prevede in modo esplicito l'ammissione della procedura di notifica per la distribuzione di dividendi e prestazioni valutabili in denaro effettuata all'interno di un gruppo svizzero o internazionale. Inoltre l'articolo 20 capoverso 3 sancisce il diritto di ricorrere alla procedura di notifica anche nei casi in cui la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure la notifica non siano state presentate entro il termine di 30 giorni;

­

per assicurare la parità di trattamento di tutti i contribuenti che possono chiedere di essere messi al beneficio della procedura di notifica, l'articolo 70c prevede ora che le nuove disposizioni si applichino anche alle fattispecie che risalgono al periodo precedente l'entrata in vigore della modifica di legge, salvo che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato prima del 1o gennaio 2011 con una decisione passata in giudicato. Questa modifica tiene conto delle critiche sollevate in merito al fatto che solo i contribuenti a conoscenza della decisione del Tribunale federale avrebbero potuto trarre beneficio dalla disposizione transitoria del progetto preliminare (nella versione proposta della maggioranza della Commissione). La modifica del testo di legge assicura che le nuove disposizioni siano applicate anche ai casi in cui, in base alla decisione del Tribunale federale, l'imposta preventiva e l'interesse di mora sono stati accertati con una decisione passata in giudicato. Gli effetti retroattivi sono quindi stati ulteriormente ampliati rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare. Per ridurre il più possibile gli oneri amministrativi supplementari delle procedure connesse con l'effetto retroattivo, si è deciso di rinunciare alla revisione degli interessi di mora già pagati, prevista dal progetto preliminare; è sufficiente che la richiesta di rimborso degli interessi di mora già pagati venga presentata entro la scadenza di un anno.

3

Commento ai singoli articoli

Articolo 16 secondo la proposta della maggioranza Art. 16 cpv. 2bis Questo capoverso è nuovo e precisa l'attuale capoverso 2. Esso definisce esplicitamente che, nell'ambito dell'adempimento dell'obbligazione fiscale mediante la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta, non è dovuto alcun interesse di mora, sia nelle relazioni nazionali che in quelle internazionali, nella misura in cui le condizioni materiali per la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta siano di principio soddisfatte. Per l'applicazione dell'articolo 16 capoverso 2bis non è determinante il fatto di aver inoltrato o meno il modulo ufficiale per la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta.

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Articolo 16 secondo la proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, BirrerHeimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Art. 16 cpv. 1 lett. c La lettera c è modificata in modo da estendere gli attuali 30 giorni a 90 giorni. La modifica propone quindi un'estensione temporale di 60 giorni. Essa si applica sia ai casi di pagamento in contanti sia ai casi di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta.

Articolo 20 secondo la proposta della maggioranza Art. 20 Nella versione tedesca il capoverso 1 reca ora una formulazione neutrale dal punto di vista del genere ed è stato adeguato sotto il profilo redazionale, ma non del contenuto.

Il capoverso 2 è nuovo. Il primo periodo corrisponde materialmente al secondo periodo dell'attuale articolo 20, ma menziona ora il Consiglio federale e non più l'ordinanza. La nuova formulazione «il Consiglio federale» si ricollega meglio all'articolo 16 capoverso 2bis e rende più chiara la delega della competenza prevista al capoverso 2. Il secondo periodo del capoverso 2 è nuovo. Esso intende precisare i casi in cui la notifica può sostituire il pagamento dell'imposta per l'adempimento dell'obbligazione fiscale e limita il margine di manovra del Consiglio federale.

Il capoverso 3 è nuovo. Esso si riferisce alle condizioni illustrate nel nuovo capoverso 2bis dell'articolo 16 secondo la proposta della maggioranza. Il capoverso 3 riserva la riscossione di una multa disciplinare secondo l'invariato articolo 64 LIP, qualora la dichiarazione della prestazione imponibile, la richiesta di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta o l'inoltro della comunicazione per sostituire il pagamento dell'imposta non sono stati fatti entro il termine stabilito dalla legge. Il nuovo tenore del capoverso 3 intende chiarire l'intenzione del legislatore secondo cui la procedura di notifica dovrebbe essere applicata, a determinate condizioni, anche nei casi in cui la dichiarazione e/o l'inoltro del modulo ufficiale per la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta non siano avvenuti entro il termine di 30 giorni.

Articolo 20 secondo la proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, BirrerHeimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Art. 20 Nella forma rielaborata secondo la proposta della minoranza, l'articolo 20 capoverso 1 statuisce che, qualora la
prestazione imponibile sia stata dichiarata entro il nuovo termine di 90 giorni, invece degli attuali 30, secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP proposto dalla minoranza, la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta può essere fatta valere entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile anziché entro 30 giorni come sinora. Il capoverso 1 è stato inoltre adeguato dal punto di vista redazionale.

Il capoverso 2 è nuovo. Esso mantiene la proposizione secondaria del capoverso 1, attualmente separata da un punto e virgola, e contiene come finora un rimando all'ordinanza. Ai fini di una maggiore precisione si fa ora riferimento alla «procedura di notifica» e non più soltanto alla «procedura».

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Articolo 70c secondo la proposta della maggioranza Art. 70c Questo articolo è nuovo.

Il capoverso 1 stabilisce che la nuova normativa secondo l'articolo 16 capoverso 2bis e l'articolo 20 LIP si applica a tutte le fattispecie in ambito di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta la cui scadenza della prestazione imponibile è anteriore all'entrata in vigore della disposizione proposta. Unica eccezione sono i crediti fiscali o i crediti per interessi di mora prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.

Secondo il capoverso 2, nel caso in cui si abbia un sostanziale diritto alla procedura di notifica conformemente all'articolo 16 capoverso 2bis LIP, gli interessi di mora già pagati sono rimborsati su richiesta senza interessi rimunerativi.

Il capoverso 3 precisa che la richiesta di rimborso degli interessi di mora deve pervenire all'AFC entro un anno dall'entrata in vigore della modifica proposta.

Il tenore dell'articolo 70c intende garantire che tutte le fattispecie non ancora accertate con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011 o non ancora prescritte in quel momento possano beneficiare della nuova regolamentazione legale. In questo modo non è più applicabile la giurisprudenza del Tribunale federale del 19 gennaio 2011.

Articolo 70c secondo la proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, BirrerHeimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Art. 70c Si rinuncia ad applicare retroattivamente la nuova normativa secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c e l'articolo 20 LIP. Pertanto, non vi è neppure la necessità di una regolamentazione esplicita in un nuovo articolo 70c LIP. La nuova normativa si applica solo alle fattispecie future dopo l'entrata in vigore della modifica di legge.

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Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie

4.1.1

Osservazioni introduttive

Occorre prima di tutto osservare che il dibattito concernente la precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva verte in ultima istanza unicamente sulle tendenze riguardanti gli interessi di mora. In altri termini, non si attendono cambiamenti riguardo all'entità delle entrate della vera e propria imposta preventiva, poiché le proposte della Commissione non riguardano in primo luogo il futuro, quindi l'entità delle entrate del futuro substrato fiscale relativo all'imposta preventiva, ma soprattutto gli effetti retroattivi concernenti gli interessi di mora. Indipendentemente dalle diverse proposte, l'imposta preventiva viene riscossa se la procedura di notifica non è applicabile. I controlli svolti dall'Amministrazione concernono in primo luogo il substrato fiscale, mentre gli interessi di mora dovuti costituiscono soltanto una conseguenza accessoria.

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È inoltre opportuno segnalare che le stime indicate qui di seguito devono essere prese e interpretate con estrema cautela, poiché persino la distribuzione di dividendi non può essere considerata come un parametro sicuro. I parametri noti sono esclusivamente il tasso d'interesse, i relativi periodi fiscali e il capitale (attuale) esistente.

Inoltre, bisogna altresì aspettarsi dichiarazioni successive presentate con un certo ritardo. Proprio il fatto che all'improvviso possa presentarsi un caso sinora sconosciuto oppure venga scoperto un caso con notevoli conseguenze finanziarie rende ancora più incerte le stime elaborate, che in tal caso dovrebbero quindi essere oggetto di correzione.

4.1.2

Ripercussioni finanziarie della proposta della maggioranza

Nuova normativa secondo la proposta della maggioranza (cfr. n. 2.6.1.1) con una retroattività secondo la proposta della maggioranza (cfr. n. 2.6.2.1) In base alle stime dell'AFC le ripercussioni finanziarie dell'attuazione della modifica di legge secondo la proposta della maggioranza in relazione al rimborso degli interessi di mora riscossi ammontano attualmente a 600 milioni di franchi. Le stime si basano sui casi pendenti e quelli passati in giudicato dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2015. A seconda della data dell'entrata in vigore delle modifiche auspicate è probabile che in futuro si debbano attendere ripercussioni finanziarie ancor più consistenti a seguito di nuovi casi che rientreranno nel campo di applicazione del diritto previgente.

Nuova normativa secondo la proposta della maggioranza (cfr. n. 2.6.1.1) con una retroattività secondo la proposta della minoranza (cfr. n. 2.6.2.2) Non risultano ripercussioni finanziarie dato che la proposta della minoranza è meramente orientata al futuro ed esclude esplicitamente effetti retroattivi sugli interessi di mora. Per quanto riguarda l'ammontare delle entrate dell'imposta preventiva, non si attendono variazioni.

4.1.3

Ripercussioni finanziarie della proposta della minoranza

Nuova normativa secondo la proposta della minoranza (cfr. n. 2.6.1.2) con una retroattività secondo la proposta della maggioranza (cfr. n. 2.6.2.1) Le ripercussioni finanziarie per lo Stato sono stimate a circa 80 milioni di franchi. Si tratta di interessi di mora di questo ordine di grandezza che dovrebbero venire rimborsati. Gli interessi di mora già riscossi sulla base delle relative fatture concernenti da 1 a 60 giorni di ritardo secondo il diritto previgente, su prestazioni imponibili che il 1° gennaio 2011 non erano ancora state accertate con una decisione passata in giudicato o prescritte, dovrebbero essere rimborsati senza interessi rimunerativi.

Interessi di mora già riscossi ­ sulla base delle relative fatture concernenti oltre 60 giorni di ritardo secondo il diritto previgente ­ potrebbero ora beneficiare di una rettifica senza interessi rimunerativi di 60 giorni (differenza dagli attuali 30 giorni ai 90 giorni proposti).

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Nuova normativa secondo la proposta della minoranza (cfr. n. 2.6.1.2) con una retroattività secondo la proposta della minoranza (cfr. n. 2.6.2.2) Non risultano ripercussioni finanziarie dato che la proposta della minoranza è meramente orientata al futuro ed esclude esplicitamente effetti retroattivi sugli interessi di mora. Per quanto riguarda l'ammontare delle entrate dell'imposta preventiva, non si attendono variazioni.

4.1.4

Compendio delle ripercussioni finanziarie

La seguente tabella sintetizza le ripercussioni finanziarie della proposta della maggioranza e della proposta della minoranza con la relativa retroattività secondo le rispettive proposte.

Nuova normativa Retroattività

Maggioranza

Minoranza

Maggioranza

CHF 600 Mio.

CHF 80 Mio.

Minoranza

nessuna

nessuna

4.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Al momento il progetto non ha ripercussioni sull'effettivo del personale. Tuttavia, se la mozione della Commissione 15.3379 «Introduzione di una conferma di ricezione nell'ambito della procedura di notifica dell'imposta preventiva» dovesse essere accolta e attuata indipendentemente dal momento e dalla disponibilità di processi di automatizzazione, le ripercussioni sull'effettivo del personale sarebbero le seguenti: ogni anno dovrebbero venire redatte manualmente circa 20 000­22 000 lettere di conferma. Si tratterebbe di mere conferme di ricezione, che non anticiperebbero né sostituirebbero una verifica formale successiva dell'ammissibilità delle domande. La sola redazione di lettere di conferma richiederebbe un fabbisogno di personale supplementare di almeno 2 posti a tempo pieno. Se si considerano anche i costi stimati legati alla sistemazione di questi posti di lavoro supplementari nonché la spedizione di circa 20 000­22 000 lettere di conferma, le ripercussioni a livello di personale e le conseguenti ripercussioni finanziarie sono stimate a circa 750 000 franchi supplementari. Rimarrebbe da verificare se l'Amministrazione può riscuotere un emolumento per la trasmissione delle conferme di ricezione.

4.3

Ripercussioni sui Cantoni

Indipendentemente dalla scelta fra le proposte della Commissione, non si constateranno ripercussioni di rilievo sui Cantoni. Sia con l'attuazione della proposta della maggioranza sia con quella della minoranza, la procedura di notifica continuerà ad applicarsi prevalentemente nei rapporti all'interno di un gruppo. Per quanto riguarda

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le persone giuridiche, l'AFC rimane l'autorità competente in materia di riscossione e rimborso. Le modifiche proposte si ripercuoteranno quindi prevalentemente sull'AFC e non sui Cantoni.

4.4

Attuabilità

L'esecuzione risulterà in particolare difficile se sarà attuata la proposta della maggioranza, perché per anni non sarà possibile sapere né prevedere se verranno ancora presentate richieste di notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva. In caso di attuazione secondo la proposta della minoranza, invece, il periodo che intercorre tra la scadenza di un dividendo e il termine di presentazione del modulo ufficiale di notifica è notevolmente più lungo, ma pur sempre chiaramente valutabile.

Dopo 90 giorni e rispettivamente un anno, i termini dell'esecuzione saranno in linea di massima chiari per l'Amministrazione.

5

Rapporto con il diritto europeo

Sia l'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE sia alcune disposizioni delle CDI prevedono un'estensione della procedura di notifica sul piano nazionale all'interno di gruppi anche ai casi internazionali. In tal modo potrebbero avvalersi della procedura di notifica non solo le società madri in Svizzera, ma anche quelle in tutti i Paesi dell'UE, se sono soddisfatte determinate condizioni. L'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE sancisce quanto segue in merito ai pagamenti dei dividendi: fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie (filiali) alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché (-) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni; e (-) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale in Svizzera; e (-) entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali. La maggior parte delle CDI negoziate dalla Svizzera prevede di norma una partecipazione di almeno il 20 per cento nel capitale sociale della filiale. L'ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere disciplina la procedura di notifica, che permette di effettuare lo sgravio fiscale alla fonte di dividendi da partecipazioni determinanti previsto nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE o in una CDI. La proposta di inserire nella legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione17 un articolo 2 capoverso 1 lettera abis ­ secondo cui i termini contenuti nell'ordinanza per la presentazione della notifica in caso di versamento di un dividendo rappresentano termini ordinatori se si applica la procedura di notifica presso l'AFC ­ non si rivela uno strumento adeguato. Prima di tutto, questa legge disciplina la competenza del Consiglio federale e non è pertanto idonea a fissare specifici termini procedurali in singoli ambiti. In secondo luogo, sia l'ordinanza 17

RS 672.2

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concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere, sia le ordinanze relative alle CDI-D e CDI-USA riprendono i termini legali della LIP. In queste ordinanze non possono dunque essere ripresi termini discordanti dalla legge.

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Costituzionalità

Visto l'articolo 132 capoverso 2 Cost., la Confederazione ha la competenza di riscuotere tra l'altro un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili. La Confederazione si avvale di questa competenza con la legge federale sull'imposta preventiva.

Nel suo operato la Confederazione è tra l'altro vincolata, secondo l'articolo 8 Cost., al principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica. All'interno della Commissione le opinioni sul principio dell'uguaglianza giuridica sono discordanti (cfr. n. 2.5).

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