Decisione del 21 settembre 2015 concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) relativa all'invito a presentare rapporti di sicurezza per i titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione all'interno di un'impresa ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 OIBT Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide: 1.

la richiesta dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 OIBT alla disposizione dell'articolo 36 capoverso 2 OIBT relativa ai titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione all'interno di un'impresa (art. 13 OIBT) è accolta.

2.

I titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione all'interno di un'impresa (art. 13 OIBT) non sono più invitati a presentare ogni anno un rapporto di sicurezza, ma ogni tre anni.

3.

La presente decisione è valida fino alla sua revoca o fino all'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta sugli impianti a bassa tensione.

Rimedi giuridici Contro questa decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla sua notificazione.

L'atto di ricorso, sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante, deve contenere le conclusioni, le relative motivazioni e i mezzi di prova. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzo di prova, se in possesso del ricorrente.

Il testo completo della decisione con le motivazioni può essere consultato sul sito www.bfe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto in materia di energia > Elettricità > Documenti utili.

6 ottobre 2015

6014

Ufficio federale dell'energia

2015-2707