Termine di referendum: 14 gennaio 2016

Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione) Modifica del 25 settembre 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20141, decreta: I Il Codice penale2 è modificato come segue: Art. 102 cpv. 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

2

Art. 322quinquies Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322sexies

Accettazione di vantaggi

1 2

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

FF 2014 3099 RS 311.0

2014-0414

5879

Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione)

Art. 322octies 3. Corruzione di privati Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2

Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322novies Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2

Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322decies 4. Disposizioni comuni

1

Non sono indebiti vantaggi: a.

i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;

b.

i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

2

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

5880

Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione)

1. Legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale Art. 23 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2. Codice penale militare del 13 giugno 19274 Art. 141a cpv. 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Art. 143 cpv. 1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20155 Termine di referendum: 14 gennaio 2016

3 4 5

RS 241 RS 321.0 FF 2015 5879

5881

Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione)

5882