Decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 130 cpv. 3ter e 3quater Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto possono essere maggiorate di 1,5 punti percentuali al massimo mediante legge federale, se: 3ter

a.

il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le donne nell'assicurazione vecchiaia e superstiti e nella previdenza professionale è sancito per legge; e

b.

la limitazione del diritto alle rendite vedovili nell'assicurazione vecchiaia e superstiti alle persone con compiti educativi o assistenziali è sancita per legge.

3quater I proventi dell'aumento di cui al capoverso 3ter sono interamente destinati all'assicurazione vecchiaia e superstiti.

II 1

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2015 1 RS 101

2014-1891

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Finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. DF

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