Codice civile svizzero

Disegno

(Protezione dei minorenni) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 20151, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Art. 314c 5. Diritto di avviso

Quando il bene di un minorenne pare minacciato, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

1

Può avvisare l'autorità di protezione dei minori anche chi è tenuto al segreto professionale secondo il Codice penale3, se l'avviso è nell'interesse del minorenne. La presente disposizione non si applica agli ausiliari tenuti al segreto professionale secondo il Codice penale.

2

Art. 314d 6. Obbligo di avviso

Salvo che siano tenute al segreto professionale secondo il Codice penale4, le seguenti persone devono avvisare l'autorità di protezione dei minori se il bene di un minorenne pare minacciato ed esse non sono in grado di rimediarvi nel quadro della loro attività:

1

1.

gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, delle cure, del sostegno, dell'educazione, della formazione, dell'assistenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale hanno contatti regolari con minorenni;

2.

gli specialisti che esercitano un'attività ufficiale.

I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso all'autorità di protezione dei minori. Sono fatte salve le normative emanate dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze.

2

1 2 3 4

FF 2015 2751 RS 210 RS 311.0 RS 311.0

2014-3141

2787

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)

Art. 314e 7. Collaborazione e assistenza amministrativa

Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

1

2 Le persone tenute al segreto professionale secondo il Codice penale5 possono collaborare senza previa liberazione dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari tenuti al segreto professionale secondo il Codice penale.

Le persone tenute al segreto professionale secondo il Codice penale devono collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale.

3

Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

4

Art. 443 cpv. 2 e 3 Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti se non è in grado di rimediarvi nel quadro della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

2

I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso all'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le normative emanate dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze.

3

Art. 448 cpv. 2 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.

2

5

RS 311.0

2788

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2789

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale6 Art. 321 n. 3 3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sui diritti di avviso e di collaborazione, sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 364 Abrogato

2. Codice di procedura penale7 Art. 75 cpv. 2 e 3 Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.

2

Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

3

Art. 168 cpv. 1 lett. g 1

Hanno facoltà di non deporre: g.

6 7

il tutore o il curatore dell'imputato.

RS 311.0 RS 312.0

2790

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)

3. Legge federale del 23 marzo 20078 concernente l'aiuto alle vittime di reati Art. 11 cpv. 3 Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti oppure denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.

3

4. Legge federale del 9 ottobre 19819 sui consultori di gravidanza Art. 2 cpv. 1 terzo periodo 1 ... Nei rapporti con l'autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile10.

5. Legge del 23 giugno 200011 sugli avvocati Art. 13 cpv. 1 secondo periodo ... Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato; è fatto salvo l'articolo 314e capoverso 3 del Codice civile12.

1

8 9 10 11 12

RS 312.5 RS 857.5 RS 210 RS 935.61 RS 210

2791

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)

2792