15.018 Messaggio concernente una modifica della legge sul libero passaggio (Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato) dell'11 febbraio 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una modifica della legge sul libero passaggio (Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato). Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2010

M 08.3702

Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia (N 19.12.08, Stahl; S 3.3.10)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-2747

1527

Compendio Gli assicurati che nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria possono scegliere autonomamente la strategia per l'investimento del loro patrimonio di previdenza devono ricevere il valore effettivo del loro avere di previdenza in caso di uscita dall'istituto, anche se ne risulta una perdita.

Situazione iniziale Dalla 1a revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP), gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario superiore a quella coperta dalle prestazioni del fondo di garanzia possono proporre ai loro assicurati diverse strategie d'investimento nell'ambito dello stesso piano di previdenza. In caso di uscita, tuttavia, l'istituto di previdenza deve versare all'assicurato una prestazione d'uscita calcolata conformemente alle prescrizioni di legge vincolanti.

Di conseguenza, il collettivo degli assicurati rimasto deve farsi carico delle perdite subite da un assicurato uscente il cui avere si è svalutato a causa della strategia d'investimento da lui scelta, mentre lo stesso assicurato potrebbe beneficiare degli utili conseguiti grazie a questa strategia.

Contenuto del disegno Il presente disegno prevede che in futuro gli istituti di previdenza in questione potranno calcolare la prestazione d'uscita in modo tale che agli assicurati sia versato il valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita. In tal modo, saranno gli assicurati stessi a doversi fare carico di eventuali perdite. Al fine di garantire una certa tutela agli assicurati, gli istituti di previdenza dovranno offrire almeno una strategia d'investimento a basso rischio.

Affinché gli assicurati possano rendersi conto dei rischi e dei costi derivanti dalla loro scelta, gli istituti di previdenza dovranno informarli dettagliatamente in merito.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Normativa vigente

In virtù del terzo pacchetto della 1a revisione della legge del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), entrato in vigore il 1° gennaio 2006, determinati istituti di previdenza hanno la possibilità di proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito dello stesso piano di previdenza (cfr. art. 1e dell'ordinanza del 18 aprile 19842 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, OPP 2). Questa possibilità è riservata agli istituti che esercitano la previdenza al di fuori dell'ambito di prestazioni coperto dal fondo di garanzia e che non presentano alcuna commistione tra prestazioni garantite e non garantite da questo fondo. Possono quindi proporre diverse strategie d'investimento solo gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore fissato nell'articolo 8 capoverso 1 LPP3.

Gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d'investimento devono, come tutti gli altri istituti, osservare le disposizioni delle leggi e delle ordinanze vigenti nella previdenza professionale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli investimenti (art. 71 LPP) e il calcolo della prestazione d'uscita (art. 15 e 17 della legge del 7 dicembre 19934 sul libero passaggio, LFLP). In caso di uscita da un istituto di previdenza gestito secondo il sistema del primato dei contributi, ad esempio, gli assicurati hanno diritto alla «somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti»5. L'assicurato non può rinunciare validamente in anticipo a questo importo minimo.

L'istituto di previdenza è l'unico responsabile dell'attività d'investimento e deve rispettare le prescrizioni in materia degli articoli 49­59 OPP 2. L'assicurato può scegliere tra le strategie proposte, ma non influenzarle, ovvero non può definire da sé concretamente i propri investimenti. Inoltre, non è ammesso nemmeno frazionare l'avere di previdenza e ripartirlo in diverse strategie, poiché ciò equivarrebbe a un'individualizzazione completa della strategia d'investimento.

Ovviamente i principi generali della previdenza
professionale (art. 1 cpv. 3 LPP) si applicano anche agli istituti di previdenza che offrono diverse strategie d'investimento.

Per rispettare il principio della collettività, ad esempio, non è possibile proporre un numero di strategie talmente elevato da determinare praticamente un'individualizzazione degli averi di previdenza dei singoli assicurati. Si può ritenere che per essere compatibile con l'articolo 1e OPP 2 la gamma proposta debba comprendere tra 1 2 3 4 5

RS 831.40 RS 831.441.1 Cfr. art. 56 cpv. 2 LPP.

RS 831.42 Cfr. art. 15 cpv. 2 LFLP.

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cinque e al massimo dieci strategie. Per offrire una scelta tra diverse strategie d'investimento, gli istituti di previdenza possono dunque proporre fino a cinque strategie anche in presenza di un numero (molto) esiguo di assicurati, ma al massimo dieci se il numero di assicurati è elevato.

L'ultimo periodo del secondo capoverso dell'articolo 1d OPP 2, secondo cui «[l]'aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza», si applica per analogia nel caso in cui un istituto di previdenza preveda diverse strategie d'investimento nell'ambito dello stesso piano di previdenza. La possibilità di scelta contemplata dall'articolo 1e OPP 2 concerne dunque la strategia d'investimento, ma non il finanziamento da parte del datore di lavoro e dell'assicurato.

L'applicazione dell'articolo 1e OPP 2 non deve pregiudicare nemmeno il principio di adeguatezza. Quest'ultimo deve essere garantito per ciascuna strategia; come sempre, si tratta di una verifica a priori del modello e non di un controllo a posteriori di ogni singola situazione. Per ciascuna strategia d'investimento prevista, il modello deve considerare un rendimento realistico in funzione della composizione del portafoglio. Se in singoli casi le prestazioni effettive superano le aspettative, ciò non implica alcuna correzione.

1.1.2

Mozione 08.3702 (CN Stahl)

La mozione «Adeguamenti della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia», depositata il 3 ottobre 2008 dal consigliere nazionale Jürg Stahl, chiedeva di adeguare le disposizioni determinanti della legge sul libero passaggio (art. 15 cpv. 2 e 17 LFLP), al fine di permettere la scelta di strategie d'investimento più flessibili (art. 1 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l'art. 1e OPP 2). Il consigliere nazionale Stahl motivava il suo intervento con la constatazione che, nel sistema attuale, gli istituti di previdenza che offrono diverse strategie d'investimento devono da un lato assumere interamente il rischio più elevato dovuto alla scelta di una determinata strategia d'investimento da parte di un assicurato, mentre dall'altro sono tenuti a rispettare le disposizioni sull'ammontare della prestazione d'uscita ­ in particolare quelle concernenti l'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP e il tasso d'interesse previsto dall'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 19946 sul libero passaggio ­ a prescindere dal valore dell'investimento al momento dell'uscita dell'assicurato, il che riduce il loro margine di manovra. Secondo il consigliere nazionale, per agevolare la scelta di strategie più flessibili è quindi necessario un correttivo.

Il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione.

L'Esecutivo ha constatato che effettivamente vi è una discrepanza tra la possibilità di adottare una strategia d'investimento più rischiosa giusta l'articolo 1e OPP 2 e la garanzia che gli istituti di previdenza devono offrire giusta l'articolo 17 LFLP. Il Consiglio federale ha ritenuto inique le conseguenze che ne derivano: è inaccettabile che, al momento dell'uscita dall'istituto, gli assicurati che hanno scelto una strategia d'investimento più rischiosa beneficino, nel migliore dei casi, di un rendimento superiore alla media, ma in caso di rendimento negativo non partecipino interamente alle perdite, in quanto hanno diritto alle prestazioni d'entrata che hanno portato con 6

RS 831.425

1530

sé, più gli interessi. In tal caso le perdite devono essere assunte dall'istituto di previdenza e in definitiva dagli assicurati rimasti. Il Consiglio federale è quindi disposto ad apportare le necessarie modifiche alla legge sul libero passaggio.

Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 19 dicembre 2008, il Consiglio degli Stati il 3 marzo 2010.

1.2

Opinioni e pareri espressi nella procedura di consultazione

La procedura di consultazione sull'avamprogetto per la modifica della LFLP e della LPP (Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento) è iniziata il 25 ottobre 2012 e si è conclusa l'11 febbraio 2013. Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna attive a livello nazionale, le associazioni mantello dell'economia e altre cerchie d'interessati.

Hanno espresso il loro parere tutti i Cantoni, cinque partiti e 39 organizzazioni7.

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha accolto favorevolmente la proposta di modifica della LFLP. In particolare, si è registrato un consenso generale sull'idea che un assicurato che intende correre rischi maggiori debba anche assumersene le conseguenze in caso di perdite e non accollare queste ultime all'istituto di previdenza e agli assicurati rimasti.

Tra i punti controversi del progetto posto in consultazione vi è in particolare la disposizione secondo cui gli istituti di previdenza devono continuare a proporre almeno una strategia d'investimento che garantisca la prestazione d'uscita secondo gli articoli 15 e 17 LFLP. I partecipanti contrari a questa disposizione hanno fatto valere soprattutto il fatto che nella strategia con garanzia resterebbe comunque l'obbligo di risanamento in caso di perdite e di un'eventuale copertura insufficiente e la necessità di costituire riserve di fluttuazione. In caso di passaggio da una strategia più rischiosa a quella con garanzia e viceversa si creerebbero nuovamente solidarietà indesiderate tra gli assicurati, poiché sarebbe il collettivo degli assicurati rimasto a doversi far carico delle perdite subite e un cambiamento di strategia potrebbe essere sfruttato in modo mirato in base alla situazione dei mercati finanziari. È stato inoltre rilevato che la pertinente regolamentazione a livello di istituto di previdenza sarebbe estremamente complessa e comporterebbe un onere rilevante.

Per quanto concerne la necessità del consenso scritto del coniuge o del partner registrato in caso
di scelta di una strategia senza garanzia minima da parte di un assicurato, la maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione ha respinto tale proposta. L'argomentazione addotta è stata che l'entrata in un istituto di previdenza con diverse strategie d'investimento o un cambiamento della strategia d'investimento divergono da altre situazioni per le quali il diritto vigente prevede la necessità del consenso scritto (prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio, liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia, pagamento in 7

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2012 > Dipartimento federale dell'interno.

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contanti), in quanto l'avere disponibile resta nel sistema della previdenza professionale e non è quindi sottratto al coniuge o al partner. Inoltre, la richiesta della firma ad ogni cambiamento di strategia comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato per gli istituti di previdenza, il che potrebbe impedire ­ o almeno rendere notevolmente più difficoltoso ­ un rapido cambiamento della strategia d'investimento.

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha accolto favorevolmente la proposta di imporre agli istituti di previdenza di informare gli assicurati e di obbligare questi ultimi a confermare per iscritto di essere stati informati; i pareri sull'entità di tali obblighi sono stati tuttavia eterogenei.

Il presente disegno tiene ampiamento conto delle critiche espresse nella procedura di consultazione.

1.3

Parere della Commissione federale della previdenza professionale

La Commissione federale della previdenza professionale, organo consultivo della Confederazione in materia di attuazione e sviluppo della previdenza professionale8, si è potuta esprimere in più occasioni sulla revisione prevista. Il progetto di messaggio le è stato sottoposto per un'indagine conoscitiva per via circolare e alcuni membri della Commissione si sono espressi sulla modifica proposta. I rappresentanti dei salariati si sono mostrati come sempre piuttosto critici rispetto a un'individualizzazione della previdenza. Tuttavia, non si oppongono alla riforma, tanto più che la normativa proposta interesserebbe soltanto il settore sovraobbligatorio della previdenza professionale. Sono state inoltre approvate in larga misura le modifiche apportate rispetto all'avamprogetto, in particolare la soppressione della strategia d'investimento con garanzia della prestazione d'uscita e la rinuncia alla firma del coniuge o del partner registrato. Le proposte concrete riguardanti il presente progetto sono state in gran parte tenute in considerazione.

1.4

La nuova normativa proposta

Lo scopo del nuovo articolo 19a LFLP è quello di introdurre una deroga all'obbligo di pagare l'importo minimo ai sensi degli articoli 15 e 17 LFLP quale prestazione d'uscita. In tal modo, gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore fissato nell'articolo 8 capoverso 2 LPP e propongono diverse strategie d'investimento ai sensi dell'articolo 1e OPP 2 potranno versare all'assicurato il valore effettivo del suo avere di previdenza al momento dell'uscita. Questo avere sarà costituito dai contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista dell'erogazione di prestazioni di vecchiaia, dagli altri versamenti e dai redditi patrimoniali, previa detrazione delle eventuali perdite subite. In questo modo, il rischio di perdite sarà assunto solo dall'assicurato uscente e non dall'istituto di previdenza e quindi dagli assicurati rimasti.

8

Cfr. art. 85 LPP.

1532

Sebbene gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d'investimento operino esclusivamente nell'ambito sovraobbligatorio della previdenza professionale, occorre continuare a garantire una certa tutela agli assicurati. Anche la maggioranza dei partecipanti alla consultazione concorda su questo. Se un datore di lavoro propone un simile piano di previdenza, tutti i dipendenti che soddisfano i criteri oggettivi di ammissione sono obbligati ad aderirvi (in base al principio della collettività, art. 1c OPP 2). Di conseguenza, il salariato non può decidere se essere assicurato o meno presso l'istituto di previdenza in questione. Questo giustifica l'obbligo, per tutti gli istituti di previdenza che propongono diverse strategie d'investimento, di proporre almeno una strategia con investimenti a basso rischio.

Il concetto di «a basso rischio» non è definito e va quindi precisato. Il Consiglio federale è incaricato di definire a livello d'ordinanza quali investimenti possono essere considerati per questa strategia. In tal modo, si dovrà garantire che gli assicurati che non possono o non vogliono correre rischi elevati, ma sono assicurati presso un istituto di previdenza di questo genere, possano scegliere una strategia d'investimento che riduca al minimo i loro rischi di subire perdite.

Gli istituti di previdenza sono tenuti a illustrare all'assicurato i rischi delle singole strategie d'investimento e le diverse possibilità d'investimento e a metterlo in guardia dal prendere decisioni affrettate. È inoltre necessario che vi sia trasparenza sui costi che la strategia scelta comporta. L'istituto di previdenza deve tenere conto delle conoscenze, della propensione al rischio e della capacità di rischio dell'assicurato in questione. Quest'ultimo deve confermare per scritto di essere stato informato su tutti questi punti dall'istituto di previdenza. Il progetto mantiene dunque gli ampi obblighi d'informare a carico degli istituti di previdenza già presenti nell'avamprogetto.

La pianificazione previdenziale e l'adeguatezza delle prestazioni rientrano tra i principi di base della previdenza professionale svizzera (cfr. art. 1 cpv. 3 LPP).

L'adeguatezza, in particolare, è anche d'importanza fondamentale per il riconoscimento della posizione della previdenza professionale svizzera nel contesto
internazionale9. Questi principi devono essere rispettati anche dagli istituti di previdenza che offrono diverse strategie d'investimento.

Gli assicurati che, nella speranza di conseguire rendimenti maggiori, sono disposti ad assumersi un rischio di perdite più elevato devono poter beneficiare di prestazioni migliori, in caso di rendimenti favorevoli degli investimenti, rispetto agli assicurati che corrono meno rischi. Questo è anche lo scopo delle soluzioni previdenziali con possibilità di scelta della strategia d'investimento. Occorre pertanto consentire che le prestazioni previdenziali siano superiori a quelle previste dal piano, se ciò è riconducibile al rendimento della strategia scelta, fermo restando che va comunque sempre rispettato il principio dell'adeguatezza delle prestazioni. Anche se il rendimento di una strategia risulta positivo per un lungo periodo, le prestazioni devono regolarmente rientrare nei limiti dell'adeguatezza. Solo in caso di un rendimento eccezionale inaspettato è ammissibile che le prestazioni previdenziali superino i limiti dell'adeguatezza. Il rendimento che ci si può attendere in caso di andamento positivo rientra generalmente tra le informazioni di cui l'assicurato necessita per la scelta 9

Cfr. parere del Consiglio federale del 20 agosto 2014 sull'iniziativa parlamentare «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali», rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, FF 2014 5673 5678 seg.

1533

della strategia. Tali informazioni sono già disponibili, dato che strategie d'investimento analoghe sono spesso proposte anche per investimenti patrimoniali al di fuori della previdenza professionale.

Poiché la presente revisione di legge rende più flessibili le possibilità di scelta delle strategie d'investimento, nel precisare le nozioni di adeguatezza e pianificazione previdenziale il Consiglio federale dovrà tener conto delle peculiarità di questa soluzione previdenziale. Nel suo caso, infatti, il rendimento degli investimenti incide sull'entità delle prestazioni molto di più che nel caso di soluzioni previdenziali senza possibilità di scelta della strategia d'investimento. In queste ultime, i redditi realizzati vengono infatti utilizzati per molteplici finalità collettive, in particolare per la costituzione di riserve di fluttuazione, che non da ultimo servono a garantire i diritti minimi di cui agli articoli 15 e 17 LFLP. Nel caso delle soluzioni previdenziali con scelta della strategia d'investimento, invece, di regola il rendimento incide direttamente sull'entità delle prestazioni. Il Consiglio federale concretizzerà dunque a livello d'ordinanza le nozioni di adeguatezza e pianificazione previdenziale per gli istituti di previdenza che offrono diverse strategie d'investimento. La necessaria base legale esiste già10.

In seguito alle forti critiche espresse nella procedura di consultazione, si è rinunciato all'obbligo di richiedere il consenso scritto del coniuge o del partner registrato in caso di cambiamento della strategia d'investimento da parte dell'assicurato. Questo appare giustificato, anche perché l'avere resta vincolato al sistema previdenziale e la prescrizione comporterebbe un notevole onere amministrativo.

1.5

Soluzioni alternative esaminate

In alternativa a una strategia con una prestazione d'uscita minima garantita secondo la LFLP, molti partecipanti alla procedura di consultazione hanno proposto l'obbligo per gli istituti di previdenza di offrire almeno una strategia che garantisca il valore nominale (tutela del capitale: l'importo minimo al momento dell'uscita dall'istituto corrisponde alla somma di tutti i versamenti e contributi di risparmio con zero interessi). Questa soluzione non è stata accolta, in quanto non risolverebbe i problemi di attuazione e non consentirebbe di adempiere pienamente le richieste della mozione: se il rischio di perdite potrebbe essere ridotto al minimo, infatti, resterebbe comunque una garanzia (mantenimento del capitale) che potrebbe determinare perdite per l'istituto di previdenza e quindi per il collettivo degli assicurati rimasto.

Resterebbe dunque anche il rischio di dover adottare misure di risanamento e andrebbe prevista la costituzione di riserve di fluttuazione.

Un'altra soluzione esaminata è stata quella di lasciare agli assicurati la possibilità di scegliere se entrare in un istituto di previdenza che offre diverse strategie d'investimento oppure assicurare tutto il loro salario assicurato nell'istituto di previdenza (con prestazioni integrate) che assicura la loro parte di salario fino a una volta e mezzo l'importo limite superiore. Questa soluzione comporterebbe tuttavia una ridefinizione del principio della collettività. Se un datore di lavoro fonda un istituto di previdenza o conclude un contratto di affiliazione con un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento secondo l'articolo 1e OPP 2, i salariati che soddisfano i criteri oggettivi per l'ammissione nell'istituto (generalmente un 10

Cfr. art. 1 cpv. 3 LPP.

1534

determinato livello salariale) sono costretti ad assicurarsi presso questo istituto (art. 1c OPP 2). Se si lasciasse ai salariati la possibilità di scegliere se entrare o meno nell'istituto di previdenza in questione, per questa forma previdenziale non varrebbe più il principio della collettività. Inoltre, l'istituto di previdenza con prestazioni integrate, che generalmente assicura solo i salari fino a un determinato importo in presenza di un istituto del datore di lavoro attivo esclusivamente nell'ambito sovraobbligatorio, andrebbe costretto ad assicurare anche salari più elevati al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i salariati. Questo contrasterebbe non da ultimo con gli intenti perseguiti dai datori di lavoro nell'adozione di tali modelli.

Già nel progetto posto in consultazione il Consiglio federale aveva respinto l'idea di abrogare nuovamente l'articolo 1e OPP 2 e di risolvere così i problemi di attuazione della disposizione. I risultati della procedura di consultazione hanno confermato questa decisione, dato che solo pochi partecipanti avrebbero sostenuto questa soluzione radicale.

Nel corso della consultazione, le autorità fiscali hanno obiettato che, in caso di investimenti soggetti a notevoli fluttuazioni, le perdite potrebbero essere compensate mediante acquisti e detratte dalle imposte. Per questo, hanno proposto di adottare una prospettiva pluriennale. Gli specialisti del settore hanno però ritenuto questa soluzione troppo complicata e difficilmente applicabile nella prassi, ragion per cui si è rinunciato ad attuarla. Una concretizzazione della nozione di adeguatezza dovrebbe permettere di evitare possibili abusi.

1.6

Interventi parlamentari

Con la nuova normativa proposta il mandato della mozione 08.3702 («mozione Stahl») è adempiuto.

2 Art. 19a

Commento ai singoli articoli Diritti in caso di scelta della strategia di investimento da parte dell'assicurato

Cpv. 1: gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore fissato nell'articolo 8 capoverso 1 LPP e che propongono diverse strategie d'investimento possono derogare alla garanzia del versamento dell'importo minimo contemplata dagli articoli 15 e 17 LFLP e prevedere di corrispondere il valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita.

Tutte le altre prescrizioni della previdenza professionale, in particolare i principi generali dell'articolo 1 capoverso 3 LPP e le prescrizioni in materia d'investimento (art. 71 LPP e art. 49 segg. OPP 2), restano ovviamente applicabili per analogia anche a questi istituti di previdenza (cfr. n. 1.1.1). Se un datore di lavoro propone un piano di previdenza con diverse strategie d'investimento, tutti i dipendenti che soddisfano i criteri oggettivi di ammissione sono obbligati ad aderirvi (principio della collettività). Non tutti i salariati sono però disposti o capaci di correre un rischio più elevato nell'investimento del loro avere di previdenza. Per ridurre al minimo il rischio di perdite per questi assicurati, l'istituto di previdenza sarà quindi 1535

obbligato a proporre almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il concetto giuridicamente vago di «a basso rischio» dovrà essere precisato a livello d'ordinanza, basandosi in particolare sull'articolo 53 capoverso 1 lettere a e b OPP 2.

Cpv. 2: l'istituto di previdenza deve informare l'assicurato del fatto che scegliendo una strategia d'investimento assume un certo rischio finanziario. L'istituto di previdenza ha al riguardo un obbligo d'informare analogo a quello di una banca, che comprende aspetti diversi, quali il dovere di spiegare, avvertire, comunicare, fornire consulenza o anche raccomandare. Per analogia con la giurisprudenza sulla diligenza e sulla fedeltà nell'esecuzione dei mandati11, l'istituto di previdenza è tenuto a informarsi sulle conoscenze, sulla propensione al rischio e sulla capacità di rischio dell'assicurato. L'istituto deve illustrare i rischi all'assicurato, fornirgli consulenza sulle diverse possibilità d'investimento e metterlo in guardia dal prendere una decisione affrettata. Le informazioni devono essere adeguate alle conoscenze oggettive dell'assicurato, cui devono inoltre essere espressamente indicati i costi supplementari connessi alla strategia da lui scelta. La disposizione prevede pertanto che l'assicurato confermi per scritto di aver ricevuto le informazioni necessarie prima di scegliere una strategia d'investimento o decidere di cambiarla. L'eventuale versamento del solo valore effettivo dell'avere di previdenza può comportare una riduzione di quest'ultimo. L'assicurato deve esserne consapevole.

Cpv. 3: secondo l'articolo 2 capoverso 3 LFLP, la prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza e su di essa deve essere corrisposto il tasso d'interesse minimo fino al trasferimento al nuovo istituto di previdenza competente.

Se l'assicurato non indica a quale istituto debba essere trasferita la prestazione d'uscita, l'istituto di previdenza può versarla all'istituto collettore al più presto dopo sei mesi (art. 4 cpv. 2 LFLP). L'istituto di previdenza sarebbe quindi tenuto, per un certo periodo di tempo, a realizzare il tasso d'interesse minimo e a versarlo all'assicurato. Poiché gli istituti di previdenza che offrono più strategie d'investimento secondo l'articolo 1e OPP non sono in alcun modo tenuti a prevedere una corresponsione
di interessi, non sarebbe logico applicare il principio della corresponsione di interessi continuativa e far quindi sorgere ancora un rischio per l'istituto di previdenza e per gli assicurati rimasti. Pertanto, il secondo periodo dell'articolo 2 capoverso 3 LFLP non è applicabile a questi istituti di previdenza; resta invece applicabile l'articolo 2 capoverso 4 LFLP. Di conseguenza, se sono fornite tutte le indicazioni e l'istituto di previdenza è in mora con il trasferimento, si fa carico del rischio e paga un interesse di mora.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La disposizione di legge proposta non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione e dei Cantoni. Agli istituti di previdenza, invece, la modifica causerà costi amministrativi supplementari, se proporranno e gestiranno più strategie d'investimento diverse. Oltre all'onere maggiore in termini di lavoro e di 11

Sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2008, 4C.68/2007, consid. 7.1.

1536

costi amministrativi, ci si dovrà anche attendere che il sistema diventi molto più complesso. Tuttavia, questo è il prezzo da pagare per giungere a una certa individualizzazione della previdenza, espressamente auspicata dal Parlamento nell'ambito della 1a revisione della LPP. Gli assicurati che sceglieranno una strategia d'investimento individuale dovranno farsi carico dei relativi costi supplementari.

3.2

Ripercussioni per l'economia

Non sono prevedibili ripercussioni particolari per l'economia.

4

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201212 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 201213 sul programma di legislatura 2011­2015. L'impulso iniziale alla presente revisione è stato dato soprattutto dalla mozione Stahl del 3 ottobre 2008 (08.3702 «Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia»).

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Per disciplinare la presente specifica questione del libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la Confederazione si fonda sull'articolo 113 della Costituzione federale14. La modifica di legge proposta è conforme alla Costituzione.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con la direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 199815, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea. A questa direttiva si fa riferimento nell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

12 13 14 15 16

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101 GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46 RS 0.142.112.681

1537

5.3

Delega di competenze legislative

Il disegno prevede che la competenza di definire cosa s'intenda per investimenti a basso rischio (art. 19a cpv. 1 D-LFLP) sia delegata al Consiglio federale. Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale ha già oggi il compito di concretizzare le nozioni di adeguatezza e pianificazione previdenziale (art. 1 cpv. 3 LPP).

5.4

Protezione dei dati

La modifica proposta non pone problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.

1538