Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura dell'11 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20142, decreta:

Art. 1 È conferita la garanzia: 1. Cantone di Berna alla modifica della Costituzione cantonale del 6 giugno 19933 (art. 7 cpv. 1, 3 e 4) adottata nella votazione popolare del 24 novembre 2013; 2. Cantone di Uri alla modifica della Costituzione cantonale del 28 ottobre 19844 (art. 67 e 69 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 22 settembre 2013; 3. Cantone di Soletta alla modifica della Costituzione cantonale dell'8 giugno 19865 (art. 117) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014; 4. Cantone di Basilea Città alla modifica della Costituzione cantonale del 23 marzo 20056 (§ 40 cpv. 1 e 44 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014; 5. Cantone di Basilea Campagna alla modifica della Costituzione cantonale del 17 maggio 19847 (§ 106a, rubrica, nonché cpv. 1, 2, 4 e 5) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014;

1 2 3 4 5 6 7

RS 101 FF 2014 7845 RS 131.212 RS 131.214 RS 131.221 RS 131.222.1 RS 131.222.2

2014-2300

2545

Conferimento della garanzia federale. DF

6. Cantone di Appenzello Esterno alla modifica della Costituzione cantonale del 30 aprile 19958 (art. 61, 61bis, 63 cpv. 1 lett. b e bbis, 66, 67 cpv. 4, 68 cpv. 1 e 3, 70bis, 74, 74bis, 77 cpv. 1bis, 78, 79 rubrica e cpv. 3, 80 rubrica, 81 rubrica e cpv. 2, 83 rubrica e cpv. 1, 1bis e 2, 84 cpv. 3, 87 cpv. 2 e 5, 87bis, 89 cpv. 2 lett. b ed e) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014; 7. Cantone di Appenzello Interno alla modifica della Costituzione cantonale del 24 novembre 18729 (art. 7ter cpv. 1 e 2) adottata nella Landsgemeinde del 27 aprile 2014; 8. Cantone Ticino ­

alla modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 199710 (art. 28 cpv. 2, titolo VI, art. 44a, 45 e 46 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 7 marzo 2010,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 4 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 5 giugno 2011,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 54 cpv. 1) adottata nella votazione popolare del 23 settembre 2012,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 9a e 96) adottata nella votazione popolare del 22 settembre 2013,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 29a, titolo marginale dell'art. 30, art. 35 cpv. 2, 48 cpv. 2, 59 cpv. 1 lett. n e 67) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (titolo Vbis, art. 34bis e 34ter) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014;

9. Cantone di Vaud alla modifica della Costituzione cantonale del 14 aprile 200311 (art. 80, 84 cpv. 3, 113 cpv. 2, titolo 2° capitolo, art. 166 e 179 n. 7) adottata nella votazione popolare del 9 giugno 2013; 10. Cantone del Giura alla modifica della Costituzione cantonale del 20 marzo 197712 (art. 139) adottata nella votazione popolare del 24 novembre 2013.

8 9 10 11 12

RS 131.224.1 RS 131.224.2 RS 131.229 RS 131.231 RS 131.235

2546

Conferimento della garanzia federale. DF

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 marzo 2015

Consiglio nazionale, 11 marzo 2015

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

2547

Conferimento della garanzia federale. DF

2548