Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria del 19 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta:
Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria (Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, FRM), conformemente al regolamento del 22 luglio 20122 in allegato.
Art. 2 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2015.
2
L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.
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19 febbraio 2015
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 2
RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 37 del 24 feb. 2015.
2014-3341
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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria
Allegato (art. 1)
Regolamento concernente il fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria (Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, FRM)
Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1
Nome
Il presente regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria (Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, FRM), denominato «Fondo MEC-FRM» (qui di seguito Fondo), ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).
Art. 2
Scopo
Il Fondo intende promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore della falegnameria, ebanisteria e carpenteria.
Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3
Campo d'applicazione territoriale
Il Fondo è valido nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Friburgo (ad eccezione del distretto di Singine, delle parti germanofone dei distretti di Sarine e Lac nonché del Comune germanofono Jaun del distretto di Gruyère) e Giura, così come nel Giura bernese e nel Cantone del Vallese (ad eccezione dei sei distretti germanofoni di Goms, Raron est, Raron ovest, Briga, Visp e Leuk).
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RS 412.10
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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria
Art. 4
Campo d'applicazione aziendale
Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nel settore della falegnameria, ebanisteria e carpenteria, compresi: a.
fabbricazione o montaggio di finestre in legno, legno-metallo e PVC;
b.
fabbricazione, riparazione o restauro di mobili;
c.
fabbricazione o posa di mobili da cucina;
d.
fabbricazione o posa di strutture interne, di strutture interne per negozi e di saune;
e.
taglio di struttura per la carpenteria;
f.
costruzioni in legno e di case con struttura in legno.
Art. 5
Campo d'applicazione personale
Il Fondo è valido per tutto il personale d'esercizio (falegnami, ebanisti e carpentieri) occupato in aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che svolge a titolo principale o accessorio i lavori di cui all'articolo 4, compresi i capisquadra, i capireparto e le persone in formazione, indipendentemente dalla loro forma di retribuzione.
1
Il Fondo non si applica ai dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa.
2
Art. 6
Validità per le aziende o parti di aziende
Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.
Sezione 3: Prestazioni Art. 7 1 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua nel settore della falegnameria, dell'ebanisteria e della carpenteria, il fondo contribuisce a finanziare in particolare le seguenti prestazioni per tutta la Svizzera romanda: a.
sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua; questo sistema comprende in particolare l'analisi, lo sviluppo, i progetti pilota, le misure d'introduzione e di attuazione, l'informazione, la trasmissione del sapere e il controlling;
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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria
b.
sviluppo, verifica e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame per la formazione professionale superiore;
c.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico di supporto alla formazione professionale di base, alla formazione professionale superiore e alla formazione professionale continua;
d.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di valutazione e di qualificazione della formazione professionale di base (AFC e CFP);
e.
organizzazione o partecipazione a procedure di selezione per le nuove leve in Svizzera romanda, sul territorio svizzero e a livello internazionale;
f.
reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base e superiore;
g.
organizzazione o partecipazione alla preparazione e allo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori;
h.
copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo della FRM in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.
Il comitato direttivo della FRM può decidere di concedere altri contributi finanziari per misure di cui al capoverso 1.
2
Sezione 4: Finanziamento Art. 8
Obbligo di versare i contributi
Le aziende o parti di aziende sottoposte al Fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del Fondo.
Art. 9
Base di calcolo
La base per il calcolo dei contributi al Fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4 e dal numero totale di persone che vi svolgono attività tipiche del ramo secondo l'articolo 5 capoverso 1.
1
Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare una tale dichiarazione, il contributo è calcolato sulla base di una stima (art. 14 cpv. 1 lett. b).
2
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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria
Art. 10 1
Contributi
I contributi si compongono: a.
del contributo per azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4
fr. 150.00
b.
del contributo pro capite secondo l'articolo 5
0.08 %
2
Anche le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.
3
I contributi devono essere versati ogni anno.
Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a è fissato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di ottobre 2006. Ogni due anni è verificato ed eventualmente adeguato all'indice dal comitato direttivo della FRM.
4
Art. 11
Esenzione dall'obbligo di contribuzione
L'esenzione dall'obbligo di contribuzione si fonda sull'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale (OFPr).
1
2 Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione al Fondo devono inoltrare alla segreteria una richiesta scritta, debitamente motivata.
Art. 12
Limitazione delle entrate
Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.
Sezione 5: Organizzazione, revisione e sorveglianza Art. 13
Comitato direttivo
Il comitato direttivo della FRM è l'organo di vigilanza del Fondo ed è responsabile della sua gestione sul piano strategico.
1
2
4
Il comitato direttivo della FRM assolve i seguenti compiti: a.
costituzione di una segreteria;
b.
emanazione di un regolamento esecutivo;
c.
attribuzione dei mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;
d.
decisioni su ricorsi contro decisioni della segreteria.
RS 412.101
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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria
3
Approva il budget prima dell'inizio dell'esercizio contabile.
4
Sorveglia i lavori della segreteria.
Art. 14
Segreteria
La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze e gestisce il Fondo sul piano amministrativo.
1
2
È responsabile: a.
dell'assoggettamento delle aziende al Fondo;
b.
della determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
c.
della ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo;
d.
della riscossione dei contributi e del pagamento dei contributi per prestazioni di cui all'articolo 7;
e. dell'amministrazione del Fondo e della contabilità.
Art. 15
Conto, revisione e contabilità
La segreteria gestisce il fondo in un conto specifico con contabilità, conto economico, bilancio autonomi e un proprio centro di costi.
1
Il conto del fondo è verificato da un organo di revisione ufficiale secondo gli articoli 727 e seguenti del Codice delle obbligazioni5 nell'ambito della revisione annuale della contabilità della FRM.
2
3
Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.
Art. 16
Vigilanza
Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) secondo l'articolo 60 capoverso 7 LFPr.
1
Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi per conoscenza alla SEFRI.
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RS 220
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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria
Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17
Approvazione
Il comitato direttivo della FRM ha approvato il presente regolamento il 23 agosto 2006 conformemente all'articolo 24 dei suoi statuti, a seguito della decisione dell'assemblea dei delegati della FRM del 28 aprile 2006 sulla creazione di un fondo per la formazione professionale.
1
Una modifica del regolamento è stata approvata dal comitato direttivo della FRM il 22 giugno 2012.
2
Art. 18
Conferimento del carattere obbligatorio generale
Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.
Art. 19
Scioglimento
Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o viene meno la base legale, il comitato direttivo della FRM scioglie il Fondo.
1
Se al Fondo è stato conferito carattere obbligatorio generale, per il suo scioglimento è necessaria l'approvazione della SEFRI.
2
3
Un eventuale capitale residuo del Fondo deve essere destinato a uno scopo affine.
Art. 20
Disposizione finale
Il presente regolamento sostituisce il regolamento del Fondo per la formazione professionale FRM del 20 ottobre 20066.
Le Mont-sur-Lausanne, 22 giugno 2012
Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie Presidente: David Walzer
6
Direttore: Daniel Bornoz
Il testo del regolamento è pubblicato unicamente nella versione francese del Foglio federale (FF 2007 3455).
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