Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente le sigarette elettriche, le sigarette elettroniche e le e-sigarette in virtù dell'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC1 del 12 novembre 2015

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 33 LDerr2; visto l'articolo 20 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC; vista la richiesta del Kantonales Laboratorium di Turgovia del 3 novembre 2015 secondo l'articolo 20 capoverso 5 LOTC; considerando che l'importazione e l'immissione in commercio in Svizzera di sigarette elettriche, sigarette elettroniche ed e-sigarette contenenti nicotina secondo prescrizioni tecniche straniere devono essere vietate perché questi prodotti possono mettere in pericolo la salute dell'uomo ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettera b LOTC per i seguenti motivi:

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nell'Unione europea è in vigore dal 19 maggio 2014 la direttiva 2014/40/UE3, che prevede regole unitarie per le sigarette elettroniche; poiché però gli Stati membri hanno tempo fino al 20 maggio 2016 per recepirne le disposizioni nelle legislazioni nazionali ed è previsto inoltre un periodo transitorio fino al 20 maggio 2017, il disciplinamento unitario non è al momento ancora in atto, ragion per cui non può essere garantito che i prodotti soddisfino i requisiti minimi di sicurezza;

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questi prodotti contengono la stessa quantità di nicotina dei prodotti del tabacco e comportano quindi lo stesso rischio di dipendenza; inoltre, in caso di immissione in commercio secondo l'articolo 16a capoverso 1 LOTC non sarebbero garantite né la protezione della gioventù né le limitazioni della pubblicità previste per i prodotti del tabacco (cfr. art. 18 OTab4) né potrebbe essere imposto un obbligo di notifica per l'immissione in commercio, non essendo questi aspetti oggetto delle prescrizioni tecniche ai sensi della LOTC; Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE; versione della GU L 127 del 27 aprile 2014 pag. 1.

Ordinanza del 27 ottobre 2004 sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (RS 817.06)

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2015-3088

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inoltre questi prodotti non rientrano nel campo di applicazione della legislazione relativa alla protezione dal fumo passivo. Pertanto non si può escludere che le persone esposte involontariamente al vapore delle sigarette elettroniche siano sottoposte a rischi;

considerando che l'organo d'esecuzione della Confederazione ­ su richiesta di un organo d'esecuzione cantonale conformemente all'articolo 20 capoverso 5 LOTC ­ adotta le misure adeguate secondo l'articolo 19 capoverso 7 LOTC, qualora un prodotto immesso in commercio conformemente all'articolo 16a capoverso 1 LOTC rischi di pregiudicare interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e LOTC; decide:

1. Misure Le sigarette elettriche, le sigarette elettroniche e le e-sigarette che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC non possono essere messe a disposizione, consegnate a terzi oppure importate a titolo professionale o commerciale se non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 37 capoverso 3 ODerr5.

2. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 PA6, è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 50 PA). Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

17 novembre 2015

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02) Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

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