ad 12.434 Iniziativa parlamentare «Elezioni da parte dell'Assemblea federale. Indennità di partenza in caso di non rielezione e modalità di rielezione» Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 15 gennaio 2015 Parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2015

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 15 gennaio 2015 concernente l'iniziativa parlamentare 12.434 «Elezioni da parte dell'Assemblea federale. Indennità di partenza in caso di non rielezione e modalità di rielezione».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-0179

1885

Parere 1

Situazione iniziale

In occasione della non rielezione di Erwyn Beyeler a procuratore generale della Confederazione nel 2011, la Delegazione delle finanze delle Camere federali ha constatato che le basi legali per un'indennità di partenza sono poco chiare non soltanto per quanto riguarda il procuratore generale, ma anche per altri titolari di funzioni eletti dall'Assemblea federale per la durata del mandato, in particolare il sostituto procuratore generale della Confederazione e i giudici del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Commissione), ritenendo necessario legiferare in materia, ha deciso di presentare un'iniziativa parlamentare.

2

Progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici a tempo pieno dei Tribunali federali di prima istanza nonché del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti non sono retti dalla legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, bensì da due ordinanze speciali dell'Assemblea federale: l'ordinanza del 13 dicembre 20022 sui giudici e l'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 20103 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali.

Nel suo rapporto, la Commissione propone di completare queste due ordinanze con una disposizione sull'indennità che consenta alla Commissione amministrativa o alla direzione del rispettivo tribunale di accordare al giudice, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità corrispondente al massimo a un anno di stipendio se le circostanze concrete lo giustificano. Nel decidere vanno tenuti segnatamente in considerazione l'età, la situazione professionale e personale, la durata del mandato e le circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro. L'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione può accordare una corrispondente indennità al procuratore generale della Confederazione e ai sostituti procuratori generali.

L'attribuzione dell'indennità deve essere approvata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali.

1 2 3

RS 172.220.1 RS 173.711.2 RS 173.712.23

1886

3

Parere del Consiglio federale

La proposta di disciplinamento dell'indennità colma un'effettiva lacuna. La nuova normativa è in particolare giustificata per garantire l'indipendenza dei giudici e del Ministero pubblico della Confederazione. I giudici, il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali sono sottoposti ad elezione ogni sei rispettivamente quattro anni. Le conseguenze finanziarie di un'eventuale mancata rielezione non devono influenzare il loro modo di decidere e di gestire gli affari. La soluzione proposta è sostenibile considerate le indennità previste per i quadri dell'Amministrazione federale e i magistrati cantonali, ed è addirittura assai modesta se paragonata al regime pensionistico applicato ai consiglieri federali o ai giudici federali non più rieletti.

Il Consiglio federale approva il proposto completamento delle due ordinanze dell'Assemblea federale e la modifica della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale (disciplinamento dei rimedi giuridici).

4

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare i progetti.

4

RS 173.32

1887

1888