15.076 Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia del 18 novembre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-2621

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Compendio L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni finanziarie ai fini fiscali. Questi mandati concernono la negoziazione sullo scambio automatico di informazioni sia con l'Unione europea e gli Stati Uniti sia con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche. Questo progetto si prefigge di approvare il disegno di decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia.

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA, rispettivamente Accordo multilaterale). L'Accordo è basato sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) e permette di garantire un'applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE. Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha approvato i messaggi relativi ad entrambi i testi normativi e il disegno della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Il MCAA e la Convenzione sull'assistenza amministrativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale. Quest'ultima implica l'iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 1 lett. f MCAA). Il presente disegno di decreto federale autorizza il Consiglio federale a comunicare che l'Australia deve figurare nell'elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA ed è sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Esso fa seguito
alla dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo 2015.

L'Australia soddisfa i criteri fissati nei mandati di negoziazione del Consiglio federale dell'8 ottobre 2014. Questo Paese, membro del G20, è infatti un importante partner politico e commerciale per la Svizzera. Esso adempie le esigenze internazionali per quanto concerne la confidenzialità in materia fiscale e il principio di specialità e offre inoltre ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I due Paesi mireranno a mantenere l'accesso attuale al mercato per i fornitori di servizi finanziari e cercheranno di ottenere miglioramenti in questo ambito.

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L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia, prevista per il 2017 con il primo scambio nel 2018, riflette l'impegno della Svizzera a livello internazionale e contribuirà al rafforzamento della sua posizione.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l'evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell'OCSE. Questo standard è stato approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del 2014.

Lo standard globale disciplina lo scambio ricorrente e a intervalli regolari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che persone fisiche o enti residenti fiscali in uno degli Stati posseggono nell'altro Stato. Esso regola in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie del Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali dello Stato con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni relative al saldo dei conti e concernenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri redditi) nonché l'identità dei beneficiari effettivi di questi attivi. Lo standard definisce altresì l'espressione «istituzione finanziaria tenuta alla dichiarazione» e contiene le disposizioni relative all'identificazione dei clienti, alla confidenzialità e all'impiego delle informazioni scambiate (principio di specialità).

Nel mese di ottobre del 2014, 96 Stati hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni.

Fatto salvo l'adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 56 Stati si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017, mentre 40 altri, tra cui la Svizzera, hanno annunciato la raccolta dei dati per il 2017 e un primo scambio per il 2018.

L'8 ottobre 2014 il nostro Consiglio ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio
automatico di informazioni con l'Unione europea, gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e altri Paesi. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che ­ ove opportuno ­ mettono a disposizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell'accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera negozia dunque il mantenimento dell'accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari.

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1.2

Basi legali per l'attivazione dello scambio automatico di informazioni

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il nostro Collegio ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA, rispettivamente Accordo multilaterale1). Questo accordo è basato sull'articolo 6 della Convenzione del 1° giugno 20112 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) e permette di garantire un'applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Il 5 giugno 2015 abbiamo adottato il messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, LSAI)3 e il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale)4. Per un'illustrazione di questi progetti si rimanda ai relativi messaggi.

Il MCAA e la Convenzione sull'assistenza amministrativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale.

Quest'ultima implica l'iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 1 lett. f MCAA). Il presente disegno di decreto federale concerne l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Australia, ovvero l'autorizzazione concessa dall'Assemblea federale al Consiglio federale di comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento del MCAA che l'Australia deve figurare nell'elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA.

1.3

Andamento dei negoziati e relativi risultati

Dall'adozione dei mandati di negoziazione, la Svizzera si è messa in contatto con diversi Stati al di fuori dell'UE nel tentativo di concludere una dichiarazione comune sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Considerata la durata della procedura di approvazione svizzera e a seguito dell'impegno di introdurre lo scambio automatico di informazioni per il 2017, con un primo scambio nel 2018, assunto dalla Svizzera dinnanzi al Forum globale è stato necessario avviare i negoziati il più presto possibile. In quanto membro del G20, l'Australia è sembrata essere, sul piano politico, uno Stato partner particolarmente interessante per l'immagine della Svizzera a livello internazionale. Inoltre, è subito emerso che l'Australia soddi-

1 2 3 4

FF 2015 4555 FF 2015 4671 FF 2015 4467 FF 2015 4613

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sfa tutti i criteri elaborati nei mandati di negoziazione. Questo Paese deve pertanto essere preso in considerazione quale partner potenziale.

I negoziati volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni con l'Australia si sono svolti nell'ambito di conferenze telefoniche tra i rappresentanti dell'«Australian Tax Office» (ATO) e del Tesoro australiano, da un lato, e i rappresentanti della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dall'altro. La delegazione svizzera ha condotto le trattative sulla base del mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014. La Svizzera e l'Australia hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni in una dichiarazione congiunta firmata il 3 marzo 2015. Tale dichiarazione riflette l'intesa tra la Svizzera e l'Australia su alcuni aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione e di norme soddisfacenti in ambito di confidenzialità, nonché la volontà di avviare negoziati relativi all'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari.

1.4

Valutazione

Relazioni con l'Australia: legami economici e politici L'Australia corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Consiglio aveva annunciato di voler negoziare lo scambio automatico di informazioni. Questo Paese è uno Stato di diritto riconosciuto per la sua stabilità e integrità. Le relazioni tra la Svizzera e l'Australia sono fruttuose, infatti l'Australia è un importante partner commerciale della Svizzera. Nel 2014, per quanto concerne le esportazioni, questo Stato risultava essere il diciannovesimo partner commerciale della Svizzera e, escludendo i Paesi della zona UE, addirittura il dodicesimo. Il commercio complessivo per quanto riguarda l'Australia ammontava a più di 2,5 miliardi di franchi5. La Svizzera è il sesto investitore diretto in Australia. Dopo gli Stati Uniti e il Canada, l'Australia accoglie la più grande comunità svizzera d'oltremare. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia contribuirà a rafforzare la cooperazione fiscale tra i due Paesi. In tal modo si completa la Convenzione del 30 luglio 20136 tra la Confederazione Svizzera e l'Australia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (CDI Svizzera-Australia), entrata in vigore il 14 ottobre 2014, che include una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE. L'Australia è inoltre un partner politico importante, tanto più che è membro del G20. Questo Paese rappresenta anche una porta d'entrata per economie emergenti della regione Asia-Pacifico grazie alle solide relazioni che intrattiene con gli Stati di quell'area.

Attuazione delle necessarie basi legali La Svizzera e l'Australia intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA. Al riguardo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: ­

5 6

la Convenzione sull'assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;

Statistica del commercio esterno svizzero 2014, Amministrazione federale delle dogane.

RS 0.672.915.81

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­

entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA;

­

entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo scambio automatico di informazioni;

­

entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell'Organo di coordinamento del MCAA la loro intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l'altro Stato.

Per quanto concerne l'Australia, la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° dicembre 2012. Durante l'estate del 2014 il Governo australiano ha consultato pubblico e ambienti interessati in merito alla sua intenzione di attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Il 4 giugno 2015 l'Australia ha firmato il MCAA. L'integrazione dello scambio automatico di informazioni nel diritto nazionale è attualmente in corso.

La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre 2014. Il nostro Consiglio ha adottato i messaggi relativi ad entrambi i testi normativi e alla LSAI il 5 giugno 2015; essi sono stati sottoposti per approvazione all'Assemblea federale. Lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'Australia non può essere introdotto prima che i due Stati dispongano delle basi legali necessarie per applicare lo scambio automatico di informazioni.

Regolarizzazione del passato Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informazioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permettano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale, e garantiscano in questo modo una transizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni. Il 27 marzo 2014, l'Australia ha avviato una procedura di regolarizzazione, destinata in particolar modo ai titolari di conti all'estero, dal nome «Project DO IT» (per esteso, Disclose Offshore Income Today).

Si tratta, secondo le autorità australiane, dell'ultima opportunità per i contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale prima di passare allo scambio automatico di informazioni. I contribuenti interessati avevano tempo fino al 19 dicembre 2014 per utilizzare questa procedura. In questa data è stato pubblicato lo standard per lo scambio automatico di informazioni approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014. Pertanto i contribuenti interessati disponevano delle informazioni necessarie in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni prima della conclusione di Project DO IT e di una scadenza sufficientemente ampia da poter prendere parte al programma.

A livello materiale, la procedura di regolarizzazione era
destinata in linea di massima a tutti i contribuenti australiani che possedevano averi all'estero. Ne erano esclusi i contribuenti con procedure amministrative o penali già avviate oppure i contribuenti che non si erano adeguati alle condizioni di una precedente procedura di dichiarazione su base volontaria a cui avevano preso parte. Era possibile contattare le autorità fiscali australiane su base anonima per ottenere informazioni sulla procedura, ma la dichiarazione volontaria doveva contenere il nome del contribuente interessato. I contribuenti che facevano uso della procedura dovevano fornire per gli anni precedenti, tramite un modulo apposito, tutte le informazioni relative ai loro redditi, averi ed enti offshore. Su questa base, fermo restando che accettasse la dichiarazione, l'autorità fiscale australiana effettuava una tassazione sugli ultimi 7077

quattro anni fiscali, che corrisponde al termine di prescrizione per i crediti fiscali relativi a redditi provenienti dall'estero.

Effettuando questa procedura volontaria il contribuente poteva beneficiare di una forte riduzione della multa dovuta alla mancata dichiarazione dei redditi provenienti dall'estero. La multa poteva infatti ammontare fino al 90 per cento dell'imposta dovuta. Con la dichiarazione volontaria, essa ammontava al 10 per cento o era nulla per i contribuenti il cui reddito annuo era inferiore a 20 000 dollari australiani. Per quanto concerne il perseguimento penale, l'ATO si è impegna in linea di principio a non avviare procedimenti penali né a fornire di propria iniziativa le informazioni ricevute ad altre autorità incaricate dell'applicazione della legge. Non ha potuto tuttavia garantire l'amnistia per le inchieste di altre autorità.

La procedura australiana imponeva ai contribuenti di fornire alle autorità i nomi dei consulenti o di altri intermediari che li hanno aiutati ad allestire le strutture offshore per il periodo che inizia dal 1° gennaio 2006. Una simile richiesta non è inconsueta nel quadro di programmi di denuncia spontanea. Durante i negoziati, la delegazione australiana ha indicato che essa ha come scopo principale l'ottenimento di informazioni volte a identificare i mezzi impiegati dai contribuenti per frodare il fisco e dunque aumentare l'impatto delle misure adottate dalle autorità australiane nella lotta contro la frode e l'evasione fiscali. L'Australia non ha mai fatto riferimento esplicito a possibili perseguimenti penali contro consulenti e intermediari ma non esclude nemmeno espressamente tale eventualità. Infatti nessuno Stato è in grado di assicurare e anticipare l'immunità da perseguimenti penali per persone che potrebbero avere commesso atti penalmente perseguibili sul loro territorio.

Secondo il comunicato stampa del ministro australiano delle finanze Joe Hockey, pubblicato l'8 aprile 2015, hanno effettuato una denuncia spontanea nel quadro di Project DO IT 5600 contribuenti australiani. Questi ultimi hanno dichiarato circa 600 milioni di dollari australiani di redditi e 4 miliardi di dollari australiani di averi.

La procedura di regolarizzazione offerta dall'Australia con Project DO IT ha pertanto permesso a numerosi contribuenti di regolarizzare
la loro situazione a condizioni vantaggiose.

Indipendentemente da Project DO IT, l'Australia offre ai contribuenti che lo desiderano la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria all'amministrazione fiscale. In base alle circostanze della sua situazione, il contribuente che ricorre a questa possibilità può ridurre l'ammontare delle multe e degli interessi di mora da pagare.

I contribuenti residenti in Australia hanno potuto beneficiare di un vantaggioso programma di regolarizzazione della loro situazione fiscale. Inoltre i contribuenti che non hanno partecipato, possono ancora regolarizzare la propria situazione a condizioni accettabili secondo le regole ordinarie del diritto fiscale australiano.

Dall'inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d'imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 20157 relativo al MCAA e alla LSAI.

7

FF 2015 4467 4534

7078

Confidenzialità La dichiarazione congiunta stabilisce che entrambe le Parti considerano sufficiente il livello di confidenzialità offerto dal loro rispettivo Partner. Secondo la valutazione effettuata dal Forum globale nel 2011, l'Australia è considerata conforme («compliant») a livello di confidenzialità in materia fiscale. L'insieme delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e degli accordi sullo scambio d'informazioni (TIEA) includono una clausola di confidenzialità basata sui modelli CDI e TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne il diritto interno, l'Income Tax Assessment Act (ITAA) del 1936, il Taxation Administration Act del 1953 e il Public Service Act del 1999 prevedono misure di confidenzialità che si applicano allo scambio di informazioni in materia fiscale. In pratica, gli esaminatori del Forum globale non hanno rilevato alcuna mancanza rispetto alla sicurezza dei dati fiscali.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno messo in dubbio l'interpretazione australiana della protezione dei dati e della sfera privata. A tal proposito occorre constatare che l'Australia è stata sottoposta a un esame rigoroso sulla confidenzialità e la sicurezza dei dati fiscali, effettuato dall'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti nel quadro dell'attuazione dell'Accordo FATCA I con gli Stati Uniti.

Questa autorità ha stabilito che l'Australia soddisfa tutti i criteri richiesti ai fini dello scambio automatico di informazioni in ambito FATCA. Né l'esame del Forum globale né quello effettuato dalle autorità americane hanno riscontrato elementi che indicherebbero il mancato rispetto di determinati obblighi da parte dell'Australia in materia di dati fiscali.

Per quanto concerne i diritti sul trattamento dei dati delle persone interessate, l'esame effettuato dalla SFI permette di giungere alla conclusione che l'Australia dispone di una legislazione sufficiente in materia. Infatti l'Australia dispone di una legislazione moderna in ambito di protezione dei dati («Privacy Act»), riveduta il 12 marzo 2014, che si applica alle organizzazioni private e agli organi amministrativi. Essa garantisce la protezione dei dati delle persone interessate («data subject») per quanto concerne il trattamento dei loro dati e accorda a queste ultime diritti sostanziali in materia di accesso e di rettifica. La
legislazione australiana predispone inoltre un'autorità di vigilanza indipendente, il cosiddetto Office of the Australian Information Commissioner (OAIC). Secondo l'elenco indicativo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) consultato a tal proposito, l'Australia offre un livello di protezione adeguato a determinate condizioni: prima di trasferire dati occorre infatti verificare se il settore interessato è sottoposto alla legislazione australiana per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata, in particolare se vi rientrano anche i dati relativi a stranieri. Le inchieste svolte presso le autorità australiane hanno rivelato che in materia di confidenzialità, principio di specialità e protezione dei dati la legislazione australiana non opera alcuna distinzione tra i suoi cittadini e quelli di nazionalità straniera. Tale aspetto è stato oggetto di ulteriori chiarimenti.

Anche la Svizzera dispone delle necessarie basi legali (principalmente le CDI, i TIEA, la legge del 28 settembre 20128 sull'assistenza amministrativa fiscale, il disegno LSAI il cui messaggio è stato adottato il 5 giugno 2015, le disposizioni sul segreto fiscale contenute nelle leggi tributarie e la legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati).

8 9

RS 651.1 RS 235.1

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Accesso al mercato La dichiarazione congiunta del 3 marzo 2015 esprime la volontà di intensificare le relazioni bilaterali tra l'Australia e la Svizzera nel settore dei servizi finanziari. Le Parti si dichiarano disposte a mantenere l'accesso al mercato dei servizi finanziari transfrontalieri attualmente in vigore. Inoltre confermano la loro intenzione di avviare colloqui tecnici volti a migliorare e facilitare la fornitura di servizi finanziari al fine di ottenere per la Svizzera condizioni concorrenziali equivalenti a quelle delle piazze finanziarie concorrenti. In questa direzione sono già stati fatti i primi passi. I risultati dei colloqui tecnici saranno presentati nel contesto del regolare dialogo finanziario tra i due Paesi. Tali colloqui mirano a migliorare o eventualmente a adeguare la posizione concorrenziale («level playing field») delle imprese svizzere sul mercato australiano dei servizi finanziari rispetto ad altri mercati finanziari importanti (come la Germania, il Regno Unito, Hong Kong e Singapore), ad esempio mediante l'ottenimento di un Class Order Relief. I detentori di un Class Order Relief possono essere esonerati, a determinate condizioni, dall'obbligo di disporre di una licenza in materia di talune prestazioni di servizi finanziari transfrontalieri.

Conclusione Alla luce di quanto esposto, l'Australia corrisponde al profilo di Stato con cui avevamo annunciato di volere negoziare lo scambio automatico di informazioni. Inoltre l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia contribuirà a rafforzare la cooperazione fiscale tra i due Paesi, attualmente fondata sulla CDI riveduta, entrata in vigore il 14 ottobre 2014 e che include una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE. Il disegno di decreto federale soddisfa in aggiunta i criteri stabiliti nei mandati di negoziazione da noi adottati l'8 ottobre 2014. Una volta adempiute le condizioni, lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'Australia sarà introdotto mediante il MCAA, che si basa interamente sul relativo standard elaborato dall'OCSE.

In occasione della consultazione, alcuni partecipanti hanno criticato la mancanza di eque condizioni concorrenziali tra Stati partner («level playing field»), in quanto l'Australia non si sarebbe ancora
impegnata esplicitamente a introdurre lo scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti della Svizzera, in particolare Singapore e Hong Kong. A tal proposito occorre sottolineare che l'Australia, come la Svizzera, si è impegnata presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni per il 2017 con un primo scambio nel 2018.

Considerata la sua qualità di membro del G20, è prevedibile che l'Australia attui rigorosamente lo standard per lo scambio automatico di informazioni e che introduca questa forma di scambio di dati anche con le piazze finanziarie concorrenti. Peraltro tanto Singapore quanto Hong Kong si sono impegnati ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2017/2018. Infine è rilevante notare che nella maggior parte dei Paesi la determinazione degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni rientra nelle competenze del Governo e non necessita di un'approvazione parlamentare. I Paesi citati pocanzi sono pertanto in grado di costituire rapidamente una chiara rete di Stati partner con i quali desiderano introdurre lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all'ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea federale. Per rispettare i tempi della procedura legislativa, nel caso specifico dello scambio automatico di informazioni occorre che vengano avviati 7080

rapidamente i negoziati con gli Stati partner affinché sia possibile introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 con una rete soddisfacente di Stati e nel rispetto degli obblighi internazionali assunti presso il Forum globale.

2

Relazione con altri accordi internazionali

2.1

CDI Svizzera-Australia

La CDI Svizzera-Australia, conforme allo Standard OCSE in materia di scambio di informazioni su domanda, è entrata in vigore il 14 ottobre 2014. La clausola sull'assistenza amministrativa presente nella CDI si limita allo scambio di informazioni su domanda. Il numero 14 del protocollo alla CDI precisa che gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni automatico.

Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere introdotto tra la Svizzera e l'Australia devono essere create le necessarie basi legali di diritto internazionale. Il MCAA, unitamente alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e a un accordo bilaterale volto a introdurre lo scambio automatico di informazioni, costituisce tale base.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni tra i due Stati non pregiudica la CDI Svizzera-Australia. Lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di informazioni su domanda previsto dalla CDI, conforme allo standard dell'OCSE, sono forme complementari di assistenza amministrativa.

2.2

Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. La sua approvazione è oggetto di un messaggio separato.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale in ambito fiscale che consente alle parti contraenti di prestarsi reciproca assistenza amministrativa per quanto riguarda diverse imposte.

L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. Il MCAA, firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014 e dall'Australia il 4 giugno 2015 costituisce un accordo simile. Poiché il MCAA poggia sulla citata Convenzione, la Svizzera deve porla in vigore prima di poter introdurre lo scambio automatico di informazioni conforme al MCAA.

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2.3

Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (MCAA)

Il gruppo di Stati dei cosiddetti early adopters ha elaborato il MCAA. Il 29 ottobre 2014, 51 Stati hanno firmato il MCAA; 48 di essi hanno annunciato l'intenzione di scambiare per la prima volta informazioni dal 2017 e gli altri 3 dal 2018. La Svizzera ha firmato l'Accordo il 19 novembre 2014, comunicando nel contempo l'intenzione di effettuare il primo scambio di dati automatico nel 2018, fatta salva la procedura di approvazione interna. Dal 4 giugno 2015 anche l'Australia fa parte dei firmatari del MCAA. Al momento 61 Stati hanno firmato il MCAA10.

Il MCAA è uno strumento sulla base del quale è possibile introdurre lo scambio automatico di informazioni. L'idea di fondo è quella di applicare uniformemente lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Come illustrato al numero 1.2., il MCAA non è direttamente applicabile tra gli Stati che l'hanno ratificato. Per introdurre in modo concreto lo scambio automatico di informazioni tra due Stati sulla base del MCAA è necessaria un'ulteriore attivazione bilaterale. Per quanto concerne le basi legali dell'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni e la loro attuazione si rimanda ai numeri 1.2 e 1.4.

2.4

Convenzione del 9 ottobre 2006 di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia

Le rendite che il sistema di sicurezza sociale di base australiano versa ai residenti australiani non sono finanziate da contributi ma esclusivamente dalle imposte. La loro concessione è soggetta tuttavia al limite di reddito. Le rendite versate da uno Stato estero sono considerate nel calcolo del reddito. A seconda dell'importo della rendita estera è possibile che il tetto massimo di reddito sia raggiunto e che la rendita australiana non sia versata. Lo scambio automatico di informazioni può avere ripercussioni poiché le rendite svizzere non dichiarate dai beneficiari australiani, né comunicate dalla Svizzera nel quadro della Convenzione del 9 ottobre 200611 di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia potranno essere più agevolmente scoperte dalle autorità australiane e comportare una riduzione delle prestazioni di sicurezza sociale australiane. Questa situazione non riguarda soltanto le relazioni tra la Svizzera e l'Australia, ma anche le relazioni tra l'Australia e gli altri Stati che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni e hanno concluso una convenzione di sicurezza sociale con l'Australia.

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11

Albania*, Anguilla, Argentina, Aruba*, Australia*, Austria*, Belgio, Bermuda, Canada*, Cile*, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica*, Croazia, Curaçao, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ghana*, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guernsey, India, Indonesia*, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Faroer, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Messico, Montserrat, Norvegia, Nuova Zelanda*, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ungheria. Gli Stati contrassegnati da un asterisco al momento della firma dell'Accordo hanno comunicato l'intenzione di effettuare il primo scambio di informazioni nel settembre del 2018.

RS 0.831.109.158.1

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3

Risultati della consultazione

3.1

In generale

Dal 29 aprile al 19 agosto 2015 il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia è stato oggetto di una procedura di consultazione.

Hanno partecipato alla consultazione 17 Cantoni, tre partiti politici nazionali, un partito cantonale, quattro associazioni mantello nazionali dell'economia, nonché cinque rappresentanti di ambienti interessati. Inoltre hanno inoltrato il proprio parere altri quattro partecipanti. Tra gli invitati alla consultazione, sei Cantoni e dieci altri partecipanti hanno rinunciato a pronunciarsi in merito.

3.2

Risultati della procedura di consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il disegno.

Ad eccezione di un Cantone, tutti gli altri sostengono l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia. Tra i 12 partiti politici invitati alla consultazione, quattro partiti, tra cui uno cantonale, hanno preso posizione. Due partiti hanno approvato la proposta, mentre il partito cantonale è critico al riguardo.

Un partito infine si dichiara del tutto contrario al disegno.

Sei delle 12 associazioni, organizzazioni e imprese che hanno fatto pervenire un parere sostengono l'approvazione del decreto federale, mentre tre di esse sono per lo più critiche al riguardo. Sono contrari all'approvazione del decreto federale tre partecipanti alla consultazione.

I seguenti aspetti del decreto federale sono stati oggetto di critiche: a.

Tempi di attuazione e coordinamento con altri progetti: alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia sia prematura. Altri invece si dichiarano stupiti del fatto che la consultazione relativa all'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Australia sia già stata avviata, mentre le leggi e gli accordi che ne gettano le basi devono ancora essere discusse dalle Camere incaricate dell'esame preliminare, e quindi non sono tuttora state approvate. Un partecipante reputa infine che l'urgenza della Svizzera non sarebbe in generale giustificata, data la mancata iniziativa di importanti piazze finanziarie concorrenti riguardo all'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

b.

Potenziale di mercato: il fatto che l'Australia rientri tra i primi Stati partner con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni è stato criticato da diversi partecipanti. L'Australia infatti non sarebbe un partner commerciale indispensabile e non rappresenterebbe un mercato rilevante per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Infatti i fornitori di servizi finanziari svizzeri che potrebbero interessarsi al mercato australiano opererebbero fondamentalmente da Singapore o da Hong Kong.

c.

Regolarizzazione del passato: molti partecipanti ritengono che il programma australiano di regolarizzazione non sarebbe soddisfacente, poiché Project 7083

DO IT si è concluso già nel 2014. Essi criticano inoltre il fatto che i contribuenti debbano comunicare alle autorità i nomi dei consulenti o di altri intermediari che dal 1° gennaio 2006 li hanno aiutati nella costituzione di strutture offshore. A parere di due partecipanti occorrerebbe garantire che l'ATO non adoperi queste informazioni per il perseguimento penale di persone fisiche.

d.

Accesso al mercato: secondo alcuni partecipanti, in quanto ad accesso al mercato, il settore finanziario svizzero sarebbe nettamente svantaggiato rispetto ad altri Paesi. A parere di molti partecipanti, e soprattutto considerando che l'Australia assicura a importanti piazze finanziarie concorrenti come la Germania, la Gran Bretagna, Singapore o Hong Kong una soluzione attrattiva, l'esito dei negoziati sarebbe insoddisfacente e non vi sarebbero le condizioni per un accesso al mercato più agevolato. Alcuni di essi ritengono che l'Australia dovrebbe concedere alla Svizzera una soluzione analoga a quella offerta alle piazze finanziari concorrenti.

e.

Protezione dei dati: taluni partecipanti sono dell'opinione che sussisterebbero alcuni dubbi in merito all'interpretazione australiana della protezione dei dati e della sfera privata. Dichiarano infatti che la Svizzera non avrebbe dimostrato in maniera soddisfacente che l'Australia adotta una regolamentazione e una prassi equivalente.

f.

Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (level playing field): alcuni partecipanti alla consultazione fanno notare che l'Australia né si è dichiarata disposta né si è impegnata a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti.

Molti partecipanti ritengono inoltre che finora non sarebbe ancora chiara la posizione che adotteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni. Secondo tre di loro, qualora la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale, se questi Stati non dovessero adottare lo standard. Prima che la Svizzera ponga in vigore lo scambio automatico di informazioni con l'Australia, dovrebbero esservi sufficienti certezze che l'Australia introdurrà lo scambio automatico di informazioni con le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera.

3.3

Conclusione

Nonostante le critiche avanzate da alcuni partecipanti alla consultazione, il nostro Collegio è giunto alla conclusione che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia soddisfa i criteri fissati nel suo mandato di negoziazione (cfr. n. 1.4). Inoltre è nell'interesse della Svizzera mantenere l'impegno politico assunto a livello internazionale in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni per il 2017 e procedere al primo scambio nel 2018.

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4

Commento ai singoli articoli del decreto federale

Art. 1 Con il presente articolo l'Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento del MCAA che l'Australia deve figurare nell'elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L'Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2; cfr. anche sez. 7, par. 2.1 MCAA). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali.

Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente disegno.

Art. 2 L'atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell'elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione12, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell'articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA (in merito alle conseguenze dell'attuazione del MCAA, cfr. il messaggio del 5 giugno 201513 relativo all'approvazione del MCAA e alla sua attuazione). Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

L'implementazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) un onere finanziario supplementare. L'AFC diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall'estero. L'AFC si preparerà per tempo alle nuove condizioni quadro e adotterà le misure opportune (sviluppo del relativo sistema informatico; allestimento dei processi organizzativi presso l'AFC stessa o con gli istituti finanziari, con gli Stati partner, con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; allestimento di istruzioni concernenti la prassi ecc.).

Inoltre l'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà maggiori costi di personale e per l'informatica dell'ordine di diversi milioni di franchi anche per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. I 12 13

RS 101 FF 2015 4467

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sistemi informatici dovranno essere adeguati per integrare e valutare i nuovi dati.

Ciò potrebbe comportare anche spese supplementari causate dalle procedure di ricupero d'imposta.

Non è attualmente possibile stimare i costi e il fabbisogno concreto per l'esercizio dello scambio automatico di informazioni.

Per il rimanente si rinvia alle spiegazioni esposte al numero 5.1 del messaggio del 5 giugno 201514 relativo all'approvazione del MCAA e alla sua attuazione.

5.2

Ripercussioni economiche

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia dovrebbe avere soprattutto il vantaggio di migliorare, a partire dal 2018, l'immagine della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale. Essa permetterà in particolare di rafforzare la certezza del diritto per le istituzioni finanziare svizzere attive a livello internazionale. Inoltre, per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la disponibilità dell'Australia a consolidare e migliorare l'accesso al mercato in un quadro bilaterale potrebbe aprire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari nuove opportunità commerciali direttamente dalla Svizzera (cfr. n. 1.4).

Per quanto riguarda l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Tuttavia, non si può escludere che la regolarizzazione fiscale degli averi dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. Ciononostante il deflusso di capitali dovuto all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere in buona misura soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che grazie a Project DO IT (cfr. n. 1.4) in Australia questa evoluzione nell'ambito della regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati sia già in fase avanzata. La procedura di regolarizzazione del passato contribuisce alla creazione di condizioni vantaggiose e pone le basi per le attività future in Australia.

L'introduzione dello scambio automatico con l'Australia dal 2018 non dovrebbe comportare alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti hanno a loro volta dichiarato l'intenzione di adottare lo standard per lo scambio automatico di informazioni secondo le medesime
scadenze. Queste hanno infatti già avviato i processi interni per attuare lo scambio automatico di informazioni. Al contempo i vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi prevedibilmente in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

14

FF 2015 4467 4544 ss.

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5.3

Ripercussioni fiscali

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera a favore delle autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall'estero sulla base della reciprocità convenuta con gli Stati partner negli accordi.

Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l'estero, per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate per questi motivi: ­

Gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all'attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile. I minori margini e un eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo direttamente i proventi dell'imposta sull'utile e provocando indirettamente un'eventuale diminuzione dell'occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell'imposta sul reddito.

­

Possono esserci minori entrate anche da parte dell'imposta preventiva riscossa su portafogli di investimenti di clienti esteri. Queste dovrebbero essere pressoché irrilevanti, poiché i clienti disonesti in particolare hanno tutto l'interesse a evitare investimenti gravati dall'imposta preventiva.

­

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE determina la soppressione delle attuali indennità, rispettivamente provvigioni di riscossione, che la Svizzera percepisce attualmente in virtù dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e con l'Austria (nel 2014 sono stati soppressi 125 milioni di franchi in ambito di Accordo sulla fiscalità del risparmio e, nel 2013, circa 750 000 franchi nell'ambito di convenzioni sull'imposizione alla fonte).

L'elemento della reciprocità dello scambio automatico di informazioni contiene invece per Confederazione e Cantoni un potenziale di maggiori entrate provenienti da patrimoni non dichiarati di contribuenti svizzeri che sinora sono stati presso agenti pagatori esteri. In concreto il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi in questi modi: ­

I valori patrimoniali non dichiarati possono a determinate condizioni essere scoperti sulla base delle comunicazioni dall'estero. Nella procedura di ricupero d'imposta risultano dunque maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora e multa). Il patrimonio regolarizzato genera negli anni seguenti costanti maggiori entrate presso le imposte sul reddito e sul patrimonio.

­

La minaccia di una comunicazione dall'estero può motivare una persona disonesta a un'autodenuncia (esente da pena). Ne risultano maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora; in caso di recidiva una multa ridotta) e costanti maggiori entrate provenienti dai patrimoni regolarizzati per le imposte sul reddito e sul patrimonio.

­

La minaccia di una comunicazione dall'estero può indurre una persona disonesta a rimpatriare in Svizzera i suoi valori patrimoniali. Ciò aumenta il 7087

valore aggiunto della gestione dei patrimoni in Svizzera generando indirettamente ulteriori proventi per l'imposta sull'utile e sul reddito.

Al momento non è possibile effettuare una valutazione delle ripercussioni fiscali dovute all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia.

Una simile stima dipende in particolare dal numero di clienti interessati e dal loro comportamento prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, così come dall'ammontare dei patrimoni di contribuenti svizzeri sinora non dichiarati presso agenti pagatori esteri.

6

Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201215 sul Programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 201216 sul programma di legislatura 2011­2015. Infatti la necessità dell'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni deriva dall'adozione, il 15 luglio 2014, dello standard per lo scambio automatico di informazioni e dall'adozione da parte del Consiglio federale, l'8 ottobre 2014, dei mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello standard con Stati partner. Il progetto corrisponde tuttavia all'obiettivo 3 del programma di legislatura («La stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite»), secondo cui devono essere prese misure per sviluppare una piazza finanziaria svizzera che ridia fiducia, conforme alle norme della fiscalità e competitiva.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno strumento internazionale giuridicamente non vincolante che non ha dovuto sottostare all'approvazione dell'Assemblea federale ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. e ha potuto essere conclusa dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l'articolo 184 capoverso 1 Cost.

Per contro, il disegno di decreto federale che autorizza il nostro Consiglio a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che l'Australia deve figurare nell'elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Il decreto federale si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri.

15 16

FF 2012 305 FF 2012 6413

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Attualmente il diritto fiscale internazionale svizzero in relazione con l'Australia è costituito dalla CDI Svizzera-Australia. Punto comune delle CDI è il limite dei diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni. La CDI Svizzera-Australia è stata oggetto di una revisione entrata in vigore il 14 ottobre 2014. Essa include una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell'OCSE. La CDI SvizzeraAustralia non è pregiudicata dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni. In futuro la Svizzera e l'Australia potranno scambiare informazioni su domanda sulla base della CDI ed effettuare lo scambio automatico di informazioni sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa, del MCAA (che riprende in allegato lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'OCSE) e dell'attivazione bilaterale oggetto del presente messaggio. Le due forme di scambio di informazioni si completano.

7.3

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l'atto che attribuisce al Consiglio federale la competenza di notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento del MCAA l'elenco degli Stati ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all'Assemblea federale sotto forma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale ai sensi dell'articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il decreto federale deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (art. 2 del decreto federale). Tuttavia, nel caso in cui la LSAI dovesse entrare in vigore prima della votazione finale sul decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni con l'Australia, l'articolo 39 di questa legge, se approvato dalle Camere, sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l'Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l'introduzione di uno Stato nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

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