10.2.2

Messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti del 14 gennaio 2015

1

Punti essenziali dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

Il 3 giugno 2014 la Svizzera ha firmato, con riserva di ratifica, un nuovo Accordo bilaterale concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (APPI) con la Georgia.

L'APPI con la Georgia è uno strumento moderno che riflette il desiderio delle Parti contraenti, basato sul rispetto del diritto internazionale, di garantire un clima d'investimento stabile e favorevole ai capitali esteri e di contribuire in tal modo allo sviluppo sostenibile.

Lo scopo degli APPI è di garantire una protezione contrattuale contro i rischi non commerciali sia agli investimenti effettuati nei Paesi partner da persone fisiche e da imprese svizzere sia agli investimenti effettuati in Svizzera da investitori dei Paesi partner. In particolare occorre prevenire le discriminazioni statali nei confronti degli investitori nazionali, le espropriazioni illecite e le restrizioni ai trasferimenti di redditi e di altri importi legati all'investimento. Le procedure di composizione delle controversie consentono, se necessario, di ricorrere all'arbitrato internazionale per garantire l'applicazione delle norme stipulate. Concludendo un APPI, le Parti contraenti migliorano le condizioni quadro della propria piazza economica, rendendola maggiormente attrattiva per gli investimenti internazionali.

Da lungo tempo l'investimento internazionale ricopre un ruolo di primo piano per la Svizzera. Il volume di investimenti diretti all'estero (oltre 1072 mia. fr. alla fine del 2013) e il numero di posti di lavoro offerti all'estero da imprese svizzere (più di 2,9 mio.) attestano, nel confronto internazionale, il raggiungimento di un livello straordinario. Nello stesso anno gli investimenti diretti esteri in Svizzera hanno raggiunto 688 miliardi di franchi e dato lavoro a più di 440 000 persone.

La globalizzazione dell'economia dimostra che gli investimenti internazionali costituiscono un fattore di crescita e di sviluppo determinante per la maggior parte delle economie nazionali. La Svizzera, essendo un importante Paese d'origine di investimenti diretti internazionali, ha interesse a creare condizioni quadro favorevoli alle attività delle sue imprese all'estero e a offrire loro una protezione giuridica efficace.

Le piccole e medie imprese, che sempre più spesso ripartiscono geograficamente le loro attività, dipendono in
misura sempre maggiore dalle condizioni quadro garantite dagli accordi tra gli Stati per i loro investimenti all'estero. Tuttavia, in questo settore manca ancora un dispositivo normativo universale paragonabile a quello dell'OMC sul commercio internazionale. Istituiti per colmare questa lacuna, gli APPI rappresentano uno strumento importante della politica economica esterna svizzera, soprat-

2014-3089

1453

tutto nei confronti dei Paesi non membri dell'OCSE. Il fatto che attualmente l'iniziativa di negoziare simili accordi provenga spesso da Paesi in sviluppo o da Paesi in transizione dimostra la presenza di un interesse reciproco.

Dal 1961 a oggi la Svizzera ha concluso 131 APPI, di cui 117 sono già in vigore.

Dal 2004 gli APPI sono sottoposti per approvazione al Parlamento, di norma unitamente al rapporto annuale sulla politica economica esterna.1

1.2

Svolgimento dei negoziati

L'Accordo con la Georgia è stato negoziato e parafato una prima volta nel 1997.

Successivamente la Georgia ha richiesto varie modifiche e la Svizzera ha a sua volta formulato nuove proposte sulla base degli sviluppi intervenuti nella sua prassi in materia di convezioni internazionali. Di conseguenza i negoziati fra le Parti si sono protratti per diversi anni. Dopo un'ultima tornata negoziale tenutasi a Berna nell'aprile 2014, i negoziati in vista di un nuovo APPI si sono conclusi in forma scritta in data 11 maggio 2014. L'Accordo è stato firmato il 3 giugno 2014 a Tbilisi.

1.3

Sintesi del contenuto dell'Accordo

Gli APPI conclusi dalla Svizzera negli ultimi anni sono molto simili a livello di contenuto. Il testo negoziato con la Georgia contiene i principi fondamentali difesi dal nostro Paese in questo ambito, quali la non discriminazione, il libero trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento e l'espropriazione2. Rispetto agli APPI conclusi finora dalla Svizzera, l'Accordo con la Georgia contiene disposizioni aggiuntive per garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e la trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale.

1.4

Valutazione

Ex repubblica dell'URSS e Paese indipendente dal 1991, nell'ultimo decennio la Georgia ha avviato importanti riforme economiche che mirano a un'ampia liberalizzazione. Gli sforzi compiuti le hanno permesso di conseguire un tasso di crescita economica sostenuto, in media superiore al 9 per cento all'anno nel periodo 2004­ 2007. Il conflitto con la Russia e la debole crescita a livello mondiale hanno avuto ripercussioni negative sullo sviluppo economico del Paese tra il 2008 e il 2010. Nel 2011 e 2012 la Georgia ha di nuovo raggiunto tassi di crescita considerevoli (rispettivamente 7,1% e 6,1%). Inoltre, nel Doing Business Index della Banca mondiale, la Georgia è passata dal 113° posto nel 2003 al 15° nel 2014 (ottobre 2014).

Le esportazioni svizzere verso la Georgia hanno conosciuto un costante aumento negli ultimi anni, sino a raggiungere quasi i 50 milioni di franchi nel 2012. I prodotti farmaceutici, i macchinari e gli strumenti medici sono i settori che hanno fatto 1

2

V. messaggio del 22 settembre 2006 concernente gli Accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaigian, l'Arabia Saudita e la Colombia, n. 1.3 (FF 2006 7767 7774).

Ibidem

1454

segnare l'incremento maggiore. Le esportazioni dalla Georgia in Svizzera sono ancora modeste. Per quanto riguarda gli investimenti esteri, i flussi tra il nostro Paese e la Georgia sono attualmente limitati.

In tale contesto l'Accordo con la Georgia aumenterà la certezza del diritto per gli investitori svizzeri già presenti o che intendono operare nel Paese, favorendo nel contempo i flussi d'investimento tra i due Paesi. L'Accordo contiene standard di protezione moderni, che promuovono i flussi d'investimento e sono conformi ai principi dello sviluppo sostenibile, oltre a migliorare la trasparenza delle procedure di arbitrato.

1.5

Consultazione

Secondo l'articolo 3 della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione (LCo), i trattati internazionali che non sottostanno a referendum e non riguardano interessi essenziali dei Cantoni non sono oggetto di una procedura di consultazione, a meno che non concernano progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Il presente Accordo non sottostà a referendum (cfr. n. 5.3) e non concerne interessi essenziali dei Cantoni. L'Accordo, il cui contenuto e l'importanza finanziaria, politica ed economica corrispondono essenzialmente a quelli di altri APPI conclusi in precedenza dalla Svizzera4, non riveste una portata particolare ai sensi della LCo. La sua esecuzione non è affidata a organi esterni all'Amministrazione federale. Per tali motivi, non è stato necessario organizzare una procedura di consultazione.

2

Commento ai singoli articoli

Preambolo Descrivendo l'oggetto e gli obiettivi della cooperazione tra le Parti contraenti, il preambolo fornisce le linee guida per l'interpretazione dell'Accordo. In particolare statuisce che la creazione di condizioni favorevoli per gli investimenti bilaterali e la protezione di questi ultimi va di pari passo con gli altri obiettivi perseguiti dagli Stati per il benessere della loro popolazione. L'Accordo rileva la necessità di promuovere e proteggere gli investimenti per favorire la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati, obiettivo che le Parti intendono perseguire nel rispetto delle vigenti norme in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente. Riaffermando la complementarietà delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro, le Parti ribadiscono il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Le Parti incoraggiano inoltre gli investitori a rispettare le norme e i principi di responsabilità sociale delle imprese riconosciuti a livello internazionale. Infine, esse riaffermano il loro impegno nella prevenzione e nella lotta alla corruzione.

3 4

RS 172.061 FF 2006 7767

1455

Art. 1

Definizioni

L'articolo 1 dell'Accordo contiene le definizioni dei principali termini utilizzati, in particolare le nozioni di investimento, di redditi e di investitore (persona fisica o giuridica) e la nozione di territorio delle Parti contraenti. Questa disposizione menziona esplicitamente anche il controllo dell'investimento ad opera di un investitore dell'altra Parte contraente (par. 1 lett. c), estendendo in tal modo il campo d'applicazione agli investimenti indiretti. Di conseguenza, sottostanno all'Accordo anche le persone giuridiche non costituite secondo la legislazione di una Parte contraente ma effettivamente controllate da persone fisiche o da persone giuridiche di detta Parte.

Art. 2

Campo d'applicazione

L'Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alla sua legislazione, da investitori dell'altra Parte contraente, anche prima della sua entrata in vigore. Non si applica alle controversie scaturite da eventi anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3

Promozione, autorizzazione

Il paragrafo 1 sottolinea la volontà di ciascuna Parte contraente di promuovere gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio. Il paragrafo 2 sancisce l'impegno delle Parti ad agevolare, conformemente alla propria legislazione, il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative agli investimenti, in particolare per l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza commerciale e per le attività di consulenti e di esperti. Conformemente al paragrafo 3, le Parti contraenti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Si tratta di una nuova disposizione che non figurava negli APPI conclusi finora dalla Svizzera, volta a garantire una maggiore coerenza con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile.

Art. 4

Protezione, trattamento

Le Parti contraenti si impegnano a garantire agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo, nonché una protezione e una sicurezza integrali (par. 1).

I paragrafi 2 e 3 prevedono la concessione del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita sia agli investimenti sia agli investitori stessi, ad eccezione (par. 4) dei privilegi accordati a uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o di un accordo per evitare la doppia imposizione (par. 4). Da ultimo il paragrafo 5 precisa che il trattamento della nazione più favorita derivante da questo articolo non comprende i meccanismi di composizione delle controversie relative agli investimenti previsti dal presente Accordo o da altri accordi internazionali stipulati dalla Parte contraente interessata. In altri termini un investitore non può rivendicare l'applicazione di norme procedurali derivanti da un altro accordo internazionale nel caso di una procedura arbitrale tra investitore e Stato secondo l'articolo 10.

1456

Art. 5

Libero trasferimento

Il paragrafo 1 garantisce il libero trasferimento degli importi relativi all'investimento di un investitore dell'altra Parte contraente, in particolare dei redditi, dei rimborsi di prestiti, degli apporti supplementari di capitale necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento e dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Il paragrafo 2 precisa che sono ammesse l'applicazione in buona fede delle legislazioni delle Parti contraenti in materia fiscale e di protezione dei creditori e l'attuazione di decisioni giudiziarie o amministrative.

Art. 6

Espropriazione, indennizzo

Eventuali misure di espropriazione, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura analoga o con effetti equivalenti sono possibili soltanto se le Parti contraenti osservano le condizioni previste a tal fine, quali l'esistenza di un interesse pubblico, la non discriminazione, la conformità alle prescrizioni legali e il versamento all'investitore di un indennizzo effettivo e adeguato, che ammonterà al valore di mercato dell'investimento e dovrà essere versato senza indugio.

In caso di perdite causate da conflitti armati o disordini civili (par. 2), l'investitore beneficia di un trattamento conforme alle disposizioni dell'articolo 4, tra cui il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita. Conformemente a quanto previsto nell'articolo 2, quest'ultima disposizione non è tuttavia applicabile alle perdite causate da un conflitto anteriore all'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 7

Principio di surrogazione

La surrogazione nei diritti dell'investitore riguarda il caso del pagamento effettuato in virtù di un contratto di assicurazione contro i rischi non commerciali stipulato da un investitore di una Parte contraente.

Art. 8

Rifiuto di concedere vantaggi

Una Parte contraente può rifiutarsi di concedere i vantaggi derivanti dall'Accordo a un investitore dell'altra Parte contraente e ai suoi investimenti se si tratta di una persona giuridica di quest'ultima che non esercita un'importante attività commerciale sul territorio dell'altra Parte contraente e se è detenuta o controllata da persone di uno Stato terzo o della Parte contraente che nega la concessione di vantaggi.

Art. 9

Diritto di regolamentare

Il paragrafo 1 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non impediscono alle Parti contraenti di adottare misure compatibili con l'Accordo che perseguano l'interesse pubblico ­ in particolare in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente ­ purché siano rispettati alcuni principi fondamentali, ossia la non discriminazione e la proporzionalità. Inoltre, le misure adottate non devono essere attuate in maniera arbitraria o costituire una restrizione dissimulata degli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente (par. 2). Si tratta di una nuova disposizione che non figurava negli APPI conclusi finora dalla Svizzera, volta a garantire una maggiore coerenza con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile.

1457

Art. 10

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

Secondo questo primo elemento del meccanismo di composizione delle controversie, l'investitore e lo Stato ospitante devono adoperarsi, in un primo tempo, per risolvere la controversia in via amichevole (par. 1). Se non si giunge a una soluzione, l'investitore può adire le giurisdizioni competenti del Paese ospitante o rivolgersi all'arbitrato internazionale; in quest'ultimo caso può scegliere tra l'arbitrato internazionale secondo le norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI)5 e l'arbitrato ad hoc presso un tribunale costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) (par. 2).

In caso di arbitrato internazionale (CIRCI o UNCITRAL) si applica il nuovo regolamento dell'UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati fondato su trattati, in vigore dal 1° aprile 2014 (par. 3). Si tratta del primo APPI della Svizzera (e, per quanto noto, del primo APPI a livello mondiale) con un rinvio a tale Regolamento che prevede una maggiore trasparenza in merito delle procedure di arbitrato. Pertanto, tutti i documenti importanti, quali notifiche d'arbitrato, atti scritti e altre dichiarazioni o conclusioni scritte delle parti in causa nonché ordinanze, decisioni e sentenze del tribunale arbitrale, sono messi a disposizione del pubblico.

In linea di principio le udienze del tribunale arbitrale sono pubbliche e quest'ultimo può autorizzare terzi a presentare osservazioni scritte (amicus curiae briefs). Il Regolamento prevede tuttavia delle eccezioni alla trasparenza nel caso di informazioni confidenziali o protette quali le informazioni commerciali riservate o le informazioni la cui divulgazione comprometterebbe l'applicazione delle leggi.

Il consenso delle Parti a sottoporre all'arbitrato internazionale le controversie sugli investimenti è espressamente sancito nell'Accordo (par. 4). La procedura di arbitrato non potrà più essere invocata se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui l'investitore è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti all'origine della controversia (par. 5). Infine, la sentenza arbitrale è considerata definitiva e vincolante per le parti in causa ed è eseguita conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata (par. 9).

Art. 11

Controversie tra le Parti contraenti

Il secondo elemento del meccanismo di composizione delle controversie concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. Anche in questo caso sono previste due fasi: le consultazioni (par. 1) e, in assenza di una soluzione amichevole, il ricorso a un tribunale arbitrale, costituito secondo le disposizioni del presente articolo (par. 2­7).

Art. 12

Altri obblighi

Gli obblighi del Paese ospitante derivanti dalla legislazione nazionale o dal diritto internazionale che risultano più favorevoli per gli investimenti degli investitori dell'altra Parte rispetto al trattamento previsto dall'Accordo devono essere rispettati (par. 1).

5

Istituzione autonoma fondata dalla Convenzione del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati (Convenzione di Washington; RS 0.975.2) e appartenente al gruppo della Banca Mondiale.

1458

Gli obblighi specifici contratti dallo Stato ospitante nell'esercizio della sua autorità sovrana nei confronti di un investimento effettuato sul suo territorio da un investitore dell'altra Parte contraente e sui quali l'investitore poteva contare in buona fede nel momento in cui ha effettuato o modificato l'investimento ­ ad esempio gli accordi con i quali lo Stato ospitante concede a un investitore prestazioni o condizioni particolari, soprattutto in materia di trattamento fiscale ­ devono essere rispettati (par. 2). Questa disposizione permette all'investitore di far valere, fondandosi sull'Accordo, obblighi dello Stato ospitante che possono avere influito in modo decisivo sulla sua decisione di operare l'investimento in questione.

Art. 13

Modifiche ed emendamenti

Le Parti contraenti possono, di comune accordo, apportare modifiche o emendamenti al presente Accordo.

Art. 14

Disposizioni finali

L'Accordo è concluso per una durata iniziale di dieci anni ed è rinnovabile tacitamente per periodi di due anni, a meno che sia denunciato da una delle Parti contraenti con una notifica scritta all'altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo. In caso di denuncia dell'Accordo, le disposizioni degli articoli 1­11 saranno ancora applicate per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della scadenza.

Protocollo L'Accordo è corredato di un Protocollo in cui si precisa che, in caso di surrogazione nei diritti dell'investitore in virtù di un contratto di assicurazione, non è autorizzato il doppio indennizzo dell'investitore. Il Protocollo specifica inoltre, in relazione all'articolo 10 paragrafo 7 («la Parte contraente che è parte in causa non può eccepire la sua immunità»), che il riferimento all'immunità riguarda chiaramente l'immunità giurisdizionale.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione. Non si può tuttavia escludere che la Svizzera sia un giorno coinvolta ­ dalla Georgia o da un investitore georgiano ­ in una procedura di composizione delle controversie contro l'altra Parte contraente (cfr. n. 2 art. 10 e 11) o sia chiamata ad avviare una procedura formale di composizione delle controversie per far valere i suoi diritti, con conseguenti ripercussioni finanziarie. In tal caso spetterebbe al nostro Collegio stabilire chi debba farsi carico delle spese.6

6

Cfr. messaggio del 22 settembre 2006, n. 3.1, nota 10 (FF 2006 7767 7784).

1459

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sul personale della Confederazione.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze e sull'effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni.

3.3

Ripercussioni per l'economia

L'importanza economica degli APPI risiede nel fatto che essi forniscono una base di diritto internazionale pubblico alle nostre relazioni d'investimento con i Paesi partner. Ne risulta una maggior certezza del diritto a favore degli investitori, che sono in tal modo meno esposti a discriminazioni o pregiudizi di qualsiasi genere.

L'impatto economico degli accordi di protezione degli investimenti non può essere quantificato in base ai modelli di valutazione applicati alle convenzioni di doppia imposizione o agli accordi di libero scambio, per i quali sono disponibili dati numerici in materia di dazi doganali o entrate fiscali. Come già detto, l'importanza economica di tali accordi aumenta con il progredire della globalizzazione, in particolare per la Svizzera viste le dimensioni ridotte del mercato interno. Sostenendo le nostre imprese ­ specialmente le PMI ­ che si confrontano con la concorrenza internazionale investendo all'estero, gli APPI rafforzano la competitività della piazza economica svizzera.

3.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

Il concetto di sostenibilità richiede la ponderazione di tre dimensioni: la capacità economica, la responsabilità ecologica e la solidarietà sociale.7 In quanto strumenti di politica economica, gli APPI perseguono prioritariamente obiettivi economici, tenendo tuttavia conto anche della dimensione sociale e ambientale e quindi delle esigenze in materia di sostenibilità.

L'attività economica richiede risorse e manodopera, con conseguenti ripercussioni sull'ambiente e sulla società. Il concetto di sostenibilità implica che si rafforzi la capacità economica e il benessere, mantenendo ­ o portando ­ l'impatto ambientale e il consumo di risorse a un livello ragionevole a lungo termine, ma anche che si garantisca o migliori la coesione sociale.8 L'influenza degli investimenti sugli standard ambientali negli Stati contraenti dipende sia dalla legislazione nazionale sia dai settori nei quali sono effettuati gli investimenti (p. es. investimenti secondo metodi di produzione rispettosi dell'ambiente o in settori con un maggiore impatto ambientale). Favorendo il trasferimento di capitale, tecnologie e know-how nei Paesi in 7 8

Rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.5 (FF 2010 393 429).

Rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.1 (FF 2010 393 406).

1460

sviluppo e in transizione si creano posti di lavoro, con effetti positivi sull'economia locale e favorevoli allo sviluppo sostenibile.

L'Accordo con la Georgia contiene disposizioni finalizzate ad attuare in modo coerente la dimensione economica e gli obiettivi sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile. Nel preambolo dell'Accordo le Parti contraenti riconoscono la necessità di ricorrere all'investimento per promuovere il loro sviluppo sostenibile e si dicono persuase di poter raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'Accordo nel rispetto della legislazione vigente in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente, riaffermando al contempo la complementarietà delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro a questo proposito. Le Parti ribadiscono anche il loro impegno per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo l'articolo 2 dell'APPI, sono protetti solo gli investimenti effettuati in conformità con la legislazione dello Stato ospitante, inclusa quella in ambito sociale e ambientale. Inoltre, all'articolo 3 paragrafo 3 le Parti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti in materia di salute e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Da ultimo, l'articolo 9 sancisce espressamente che l'APPI non può costituire un impedimento all'adozione di misure d'interesse pubblico, anche in ambito ambientale. L'Accordo protegge pertanto solo gli investimenti che rispettano la legislazione dello Stato ospitante, comprese le norme ambientali, e non impedisce alle Parti di mantenere o modificare i propri standard di protezione ambientale. L'inclusione di queste disposizioni nell'Accordo con la Georgia permette dunque di rafforzare la coerenza con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Programma di legislatura

Il presente disegno non è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 20129 sul programma di legislatura 2011­2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201210 sul programma di legislatura 2011­2015. È tuttavia conforme al tenore degli indirizzi politici 1 e 2, e in particolare all'obiettivo 10 («Lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue») del programma di legislatura 2011­2015.

4.2

Strategie nazionali del Consiglio federale

Il presente Accordo si inserisce nella strategia di politica economica esterna che abbiamo presentato nel 200411 e nel 201112.

9 10 11 12

FF 2012 305 FF 2012 6413 Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949 962).

Rapporto dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623 640).

1461

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Il disegno si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale13 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali.

Infine, l'articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all'Assemblea federale la competenza di approvarli, salvo che la loro conclusione sia di competenza del Governo in virtù di una legge o un trattato internazionale, fattispecie che non si presenta nel caso dell'Accordo in questione (cfr. anche gli art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200214 sul Parlamento [LParl] e 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199715 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo non contiene disposizioni che rimettano in discussione gli impegni internazionali esistenti, neppure in materia sociale e ambientale.

5.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Il presente Accordo può essere denunciato la prima volta dopo dieci anni e, in seguito, dopo ogni periodo di rinnovo automatico di due anni mediante un preavviso di sei mesi (art. 14); non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione, analogamente agli APPI conclusi finora dalla Svizzera, non richiede l'adozione di leggi federali. Resta da esaminare se questo Accordo comprenda disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per analogia con l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

L'Accordo contiene disposizioni che stabiliscono norme di diritto conformemente all'articolo 22 capoverso 4 LParl. Per quanto riguarda la sua importanza, durante la trattazione del nostro messaggio del 22 settembre 200616, le vostre Camere hanno deciso17 che gli APPI il cui contenuto è analogo a quello degli APPI conclusi in precedenza e che non comportano nuovi obblighi importanti non sottostanno al 13 14 15 16 17

RS 101 RS 171.10 RS 172.010 FF 2006 7767 Boll. Uff. 2006 S 1169; Boll. Uff. 2007 N 837

1462

referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali. La maggior parte delle disposizioni dell'Accordo con la Georgia corrisponde a quelle di altri APPI conclusi in precedenza dalla Svizzera. Le disposizioni supplementari sullo sviluppo sostenibile e sulla trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale (art. 3 par. 3, art. 9 e art. 10 par. 3) si inseriscono nella continua evoluzione della prassi seguita dalla Svizzera in materia di negoziazione di APPI. L'inclusione di queste disposizioni, che costituiscono una precisazione dell'attuale concezione degli APPI, è finalizzata a evitare un'interpretazione estensiva in caso di eventuali procedure di composizione delle controversie. Si tratta di una concezione già adottata dalla Svizzera negli APPI conclusi finora. Per quanto riguarda la disposizione sulla trasparenza nelle procedure di arbitrato internazionale, essa non ha alcuna influenza sui meccanismi di composizione delle controversie previsti dall'Accordo, che corrispondono a quelli previsti negli APPI già stipulati dalla Svizzera. Queste disposizioni aggiuntive non comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Di conseguenza, l'Accordo ha una portata economica, giuridica e politica sostanzialmente simile a quella degli APPI conclusi negli ultimi anni dalla Svizzera e non determina nuovi impegni importanti per il nostro Paese.

Occorre tuttavia rilevare che l'attuale prassi di escludere il referendum facoltativo per i trattati internazionali «standard» è attualmente oggetto di riesame da parte del nostro Collegio, segnatamente per quanto riguarda la conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. In particolare esamineremo se sia opportuno procedere come per gli accordi contro le doppie imposizioni, che sono ormai sistematicamente sottoposti a referendum facoltativo.

Considerato che il presente Accordo soddisfa i criteri della prassi attuale per non essere soggetto al referendum, proponiamo di non sottoporre il relativo decreto federale al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto in questione è emanato sotto forma di decreto federale semplice.

1463

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