Legge federale Disegno concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20151, decreta: I Legge federale del 22 giugno 19512 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 172 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)3; Art. 2 cpv. 2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.
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Art. 2a Al DFF compete in particolare determinare, d'intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all'altro Stato contraente in virtù della convenzione. Esso disciplina la procedura.
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La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2015 6351 RS 672.2 RS 101
2015-2325
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Esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. LF
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