Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2015 (Programma d'armamento 2015) del 7 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 20152, decreta:

Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2015.

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito globale di 542 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

2

Art. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i singoli crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2.

1

Mediante i suddetti trasferimenti nel quadro del credito globale, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati complessivamente ciascuno del 5 per cento al massimo.

2

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2015

Consiglio degli Stati, 7 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

1 2

RS 101 FF 2015 1561

2014-2812

6105

Programma d'armamento 2015. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

­ Condotta ­ Efficacia nell'impiego

Importi in fr.

250 000 000 21 000 000

­ Mobilità

271 000 000

Credito globale del Programma d'armamento 2015

542 000 000

6106