Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Decisione concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in applicazione degli articoli 104 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) decide: 1.

Dal 1° ottobre 2015 (Abu Dhabi, Doha e San Paolo) rispettivamente dal 18 novembre 2015 (Pechino e Shanghai), ore 00.00, tutti i voli sulle linee ­ Abu Dhabi ­ Svizzera ­ Doha ­ Svizzera ­ San Paolo ­ Svizzera ­ Pechino ­ Svizzera ­ Shanghai ­ Svizzera soggiacciono all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStr.

2.

2015-2095

Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su una o più di queste linee sono tenute a comunicare alla SEM, immediatamente dopo il decollo, le seguenti categorie di dati per tutti i voli suindicati: a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza) di tutti i passeggeri; b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato; c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, sempre che la compagnia aerea disponga di tali dati; d. aeroporto di partenza (Last Stop), aeroporto di destinazione in Svizzera e (sempre che siano note alla compagnia aerea) indicazione delle rotte aeree prenotate dai passeggeri (Origin and Final Destination oppure Place of Disembarkation); e. numero del trasporto; f. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione; g. data e ora della prevista partenza e del previsto arrivo.

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3.

Le comunicazioni secondo il numero 2 vanno trasmesse alla SEM, conformemente alle specifiche riportate sul sito della SEM, tramite la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST oppure tramite l'API Webupload (File Upload via Internet) in formato CSV.

4.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a informare in forma adeguata i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.

5.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono autorizzate a conservare i dati di cui al numero 2 esclusivamente a fini probatori. Sono tenute a cancellare i dati: a. laddove sia stabilito che la SEM non aprirà nessuna procedura per violazione dell'obbligo di comunicazione, ma al massimo due anni dopo la data del volo; b. il giorno del passaggio in giudicato di decisioni con cui vengono pronunciate incriminazioni per violazioni dell'obbligo di comunicazione.

6.

L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.

7.

La decisione va pubblicata nel Foglio federale.

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

4 agosto 2015

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Segreteria di Stato della migrazione