Termine di referendum: 14 gennaio 2016

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni) Modifica del 25 settembre 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 20081; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 20142, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19813 sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 117 capoverso 1 della Costituzione federale4, Art. 1 cpv. 2 lett. d 2

Esse non sono applicabili ai seguenti settori: d.

procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

Art. 1a cpv. 1 1

Sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge: a.

1 2 3 4

i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti;

FF 2008 4703 FF 2014 6835 RS 832.20 RS 101

2014-0949

5853

Assicurazione contro gli infortuni. LF

b.

le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 19825 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati).

Art. 3 cpv. 1­3 e 5 L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per il disoccupato inizia il giorno in cui, per la prima volta, sono adempiuti i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 LADI6 o sono percepite indennità secondo l'articolo 29 LADI.

1

2 L'assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario e, per il disoccupato, allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui per l'ultima volta sono adempiuti i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 LADI o sono percepite indennità secondo l'articolo 29 LADI.

L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi.

3

Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, come pure la forma e il contenuto degli accordi di protrazione dell'assicurazione.

5

Art. 6 cpv. 2 L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:

2

a.

fratture;

b.

lussazioni di articolazioni;

c.

lacerazioni del menisco;

d.

lacerazioni muscolari;

e.

stiramenti muscolari;

f.

lacerazioni dei tendini;

g.

lesioni dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e c, 2 e 3, secondo periodo L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:

1

5 6

RS 837.0 RS 837.0

5854

Assicurazione contro gli infortuni. LF

a.

alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale;

c.

Concerne soltanto il testo francese

L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l'ospedale e la casa di cura.

2

... Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all'assistenza e alle cure a domicilio.

3

Art. 16 cpv. 4 e 5 L'indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI7) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).

4

5

Concerne soltanto il testo francese

Art. 17 cpv. 2 e 3 L'indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI8, calcolata per giorno civile.

2

3

Abrogato

Art. 18 cpv. 1 L'assicurato invalido (art. 8 LPGA9) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità se l'infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

1

Art. 20 cpv. 2bis­2quater Il capoverso 2 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.

2bis

In deroga all'articolo 69 LPGA, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita, la rendita d'invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l'assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell'infortunio:

2ter

7 8 9

a.

per un grado d'invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;

b.

per un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento.

RS 837.0 RS 837.0 RS 830.1

5855

Assicurazione contro gli infortuni. LF

2quater Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del capoverso 2ter anche se l'infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l'incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.

Art. 21 cpv. 3, primo periodo Concerne soltanto il testo francese Art. 24 cpv. 2, secondo periodo ... Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione di fibre di amianto.

2

Art. 29 cpv. 2 e 5 Abrogati Art. 31 cpv. 4bis 4bis Il capoverso 4 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.

Art. 35 cpv. 2, secondo periodo Concerne soltanto il testo francese Art. 45 cpv. 2bis 2bis Il disoccupato deve notificare tempestivamente l'infortunio all'organo competente dell'assicurazione contro la disoccupazione o all'assicuratore contro gli infortuni. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

Titolo prima dell'art. 53

Capitolo 1: Personale sanitario e ospedali Art. 53

Attitudine

Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per l'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200610 sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati ai farmacisti nei limiti di tale autorizzazione.

1

10

FF 2015 2257; RS 811.11

5856

Assicurazione contro gli infortuni. LF

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli ospedali e le case di cura, il personale paramedico, i laboratori nonché le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 54a Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l'economicità della prestazione.

Art. 55

Esclusione

Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere a una persona esercitante una professione sanitaria, a un laboratorio, a un ospedale o a una casa di cura il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l'esclusione e la durata della stessa.

Art. 56 cpv. 1, primo e terzo periodo, nonché 2, secondo periodo Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe. ... L'adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell'ambito ambulatorio.

1

... Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale.

2

Art. 57 cpv. 1 Un tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d'un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, ospedali e case di cura nonché imprese di trasporto e di salvataggio, dall'altro.

1

Art. 59a

Contratto-tipo

Gli assicuratori designati all'articolo 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d'assicurazione.

1

Il contratto-tipo deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione. Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.

2

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Assicurazione contro gli infortuni. LF

Gli assicuratori sottopongono il contratto-tipo all'approvazione del Consiglio federale. In assenza di un contratto-tipo sufficiente, il Consiglio federale stabilisce gli elementi che devono figurare in ogni contratto.

3

Art. 60

Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori

L'INSAI consulta le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla ripartizione delle stesse in comunità di rischio.

Art. 66, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e, nonché 3bis Settore di competenza Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:

1

a.

Concerne soltanto il testo francese

e.

aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: 1. negozi di ottica, 2. bigiotterie e gioiellerie, 3. negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, 4. negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, 5. negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;

3bis I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 73 cpv. 2 e 2ter La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore.

2

2ter

La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 capoverso 4.

Art. 78

Eventi di grandi proporzioni

Se un evento infortunistico rischia verosimilmente di comportare, per gli assicuratori di cui all'articolo 68, prestazioni assicurative che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell'anno di assicurazione precedente all'evento infortunistico (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annun-

1

5858

Assicurazione contro gli infortuni. LF

ciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell'evento infortunistico e i pagamenti effettuati.

Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento di grandi proporzioni se sono riconducibili alla stessa causa.

2

Art. 81 cpv. 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.

1

Art. 82a

Lavori che comportano pericoli particolari

Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso.

1

Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (commissione di coordinamento).

2

Art. 84 cpv. 2, secondo periodo Concerne soltanto il testo francese Art. 85 cpv. 1, primo periodo, 2, 2bis e 3, secondo periodo 1 Gli organi esecutivi della LL11 e l'INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. ...

Il Consiglio federale nomina la commissione di coordinamento, composta dei seguenti membri:

2

a.

tre rappresentanti degli assicuratori (un rappresentante dell'INSAI e due degli assicuratori di cui all'art. 68);

b.

otto rappresentanti degli organi esecutivi (tre rappresentanti dell'INSAI, due degli organi esecutivi federali della LL e tre degli organi esecutivi cantonali della LL);

c.

due rappresentanti dei datori di lavoro;

d.

due rappresentanti dei lavoratori.

2bis 3

Il Consiglio federale nomina un rappresentante dell'INSAI alla presidenza.

Concerne soltanto il testo francese

11

RS 822.11

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Assicurazione contro gli infortuni. LF

Titolo prima dell'art. 87

Sezione 4: Finanziamento Art. 87, rubrica Premio supplementare Art. 87a

Contributi delle aziende estere

Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.

1

I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall'articolo 87 per aziende comparabili.

2

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

Titolo prima dell'art. 89

Titolo settimo: Conti e finanziamento Capitolo 1: Conti Art. 89, rubrica, cpv. 2bis e 3 Abrogata 2bis

L'INSAI tiene inoltre un conto distinto per l'assicurazione dei disoccupati.

Ciascuna delle branche di cui ai capoversi 2 e 2bis deve poter provvedere al proprio finanziamento.

3

Titolo prima dell'art. 90

Capitolo 1a: Finanziamento Art. 90

Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite

Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura, le altre prestazioni assicurative di breve durata e le rendite d'invalidità e per i superstiti gli assicuratori applicano il sistema di copertura del fabbisogno.

1

2 Applicano il sistema di capitalizzazione per il finanziamento delle rendite d'invalidità e per i superstiti nonché per gli assegni per grandi invalidi, non appena questi siano fissati. Il capitale di copertura deve bastare a soddisfare tutti i diritti alle rendite senza le indennità di rincaro.

Gli assicuratori costituiscono dotazioni supplementari per finanziare il capitale di copertura delle rendite supplementare necessario nel caso di una modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale. Per compensare le fluttuazioni dei risul-

3

5860

Assicurazione contro gli infortuni. LF

tati dell'esercizio devono essere costituite riserve. Il Consiglio federale emana direttive.

4 Nel caso di eventi di grandi proporzioni, è costituito un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva al fine di finanziare gli oneri causati da sinistri che superano la soglia corrispondente a un evento di grandi proporzioni ai sensi dell'articolo 78. Il fondo di compensazione sarà alimentato dall'anno successivo in poi con un premio supplementare per ogni ramo assicurativo. Il premio supplementare è stabilito dalla cassa suppletiva in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte. Il premio supplementare è prelevato dagli assicuratori conformemente all'articolo 68 e amministrato dalla cassa suppletiva. La cassa suppletiva accredita ai singoli assicuratori gli oneri che superano la soglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 90a

Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva

1 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono un'associazione secondo le disposizioni del Codice civile12 per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincaro (art. 34) per l'assicurazione infortuni professionali e non professionali. L'adesione all'associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell'articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva.

I membri dell'associazione sono obbligati a costituire dotazioni supplementari distinte al fine di finanziare le indennità di rincaro.

2

3

Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da: a.

eccedenze d'interesse sui capitali di copertura delle rendite;

b.

quote degli interessi su dotazioni supplementari per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti;

c.

quote degli interessi su dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennità giornaliere;

d.

pagamenti compensativi tra i membri;

e.

utili da interessi sulle dotazioni supplementari distinte; e

f.

premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte da eccedenze d'interesse.

L'associazione fissa mediante decisione per tutti i membri quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari nonché premi supplementari unitari per indennità di rincaro non coperte ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennità di rincaro capitalizzate concesse.

4

12

RS 210

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Assicurazione contro gli infortuni. LF

Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più membri è negativo, l'associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri.

In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalità disciplinate negli statuti dell'associazione e nel regolamento amministrativo.

5

I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell'associazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

6

In caso di mancata costituzione dell'associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

7

Art. 90b

Finanziamento delle indennità di rincaro per l'INSAI e gli assicurati secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera b

Presso l'INSAI e gli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera b le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d'interesse, e per quanto questi non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese.

Art. 90c

Finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati

Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati, l'INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte.

1

2

Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da: a.

eccedenze d'interesse sui capitali di copertura dell'assicurazione dei disoccupati;

b.

gli interessi sulle dotazioni supplementari; e

c.

eventuali contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un'indennità di rincaro, l'INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincaro, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3

4 L'INSAI fissa i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Consulta previamente la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 90d

Finanziamento dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi

L'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi all'aumento del guadagno massimo è finanziato applicando per gli infortuni professionali e non professionali le stesse regole previste per il finanziamento delle indennità di rincaro. Per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva i dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell'associazione secondo l'articolo 90a capoverso 1.

5862

Assicurazione contro gli infortuni. LF

Art. 91 cpv. 4 L'assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LADI13, deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennità di disoccupazione. Se i disoccupati partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione versa all'INSAI i premi per i rischi d'infortunio insiti in questa attività.

4

Art. 92 cpv. 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.

1

Art. 94

Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi

In deroga all'articolo 49 LPGA14, gli assicuratori di cui all'articolo 68 non sono tenuti a emanare una decisione circa la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi e circa la modifica di tale classificazione, salvo nel caso di cui all'articolo 92 capoverso 3.

Art. 111

Effetto sospensivo

L'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di fissazione di quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari e di premi supplementari unitari per le indennità di rincaro non coperte, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione o sul ricorso lo accorda.

Art. 112 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque intenzionalmente:

1

13 14

a.

mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi;

b.

in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;

RS 837.0 RS 830.1

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Assicurazione contro gli infortuni. LF

c.

in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;

d.

in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

2

3

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a.

dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l'obbligo d'informare;

b.

non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;

c.

contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.

Se l'autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

4

Art. 113 Abrogato Art. 115a Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

1

15 16 17

a.

regolamento (CE) n. 883/200416;

b.

regolamento (CE) n. 987/200917;

RS 0.142.112.681 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11.

5864

Assicurazione contro gli infortuni. LF

c.

regolamento (CEE) n. 1408/7118;

d.

regolamento (CEE) n. 574/7219.

Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o liechtensteinesi che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norvegese o liechtensteinese, per gli apolidi o i rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196020 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 2

a.

regolamento (CEE) n. 1408/71;

b.

regolamento (CEE) n. 574/72.

Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qual volta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

3

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea», queste espressioni designano gli Stati cui è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

4

II Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 Le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore.

1

2 La rendita d'invalidità e la rendita complementare di cui all'articolo 20 sono ridotte in virtù del nuovo diritto (art. 20 cpv. 2ter) se il beneficiario di tali rendite raggiunge l'età ordinaria di pensionamento almeno dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Non vi è riduzione se il beneficiario delle rendite raggiunge l'età ordinaria di pensionamento entro otto anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Le rendite dei beneficiari che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento almeno otto anni ma non più di dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica sono ridotte di un importo pari a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto per ogni anno intero successivo all'ottavo anno. I capitali di copertura 18

19

20

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

RS 0.632.31

5865

Assicurazione contro gli infortuni. LF

che divengono disponibili devono essere utilizzati per finanziare indennità di rincaro future o capitali di copertura supplementari eventualmente necessari in caso di modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale.

3 L'INSAI e gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere b e c possono finanziare per altri cinque anni, secondo il diritto anteriore, le prestazioni assicurative di cui all'articolo 90 capoverso 1 per infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

I mezzi accumulati dagli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dalla cassa suppletiva fino all'entrata in vigore della presente modifica per il finanziamento delle indennità di rincaro e dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi sono interamente impiegati per il finanziamento di cui agli articoli 90a e 90d. Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a che hanno già fatto parte una volta del fondo di garanzia delle rendite future e che non ne fanno più parte al momento dell'entrata in vigore della presente modifica mettono a disposizione, a titolo di dotazione supplementare per il finanziamento delle indennità di rincaro di cui all'articolo 90a e dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi di cui all'articolo 90d, almeno l'importo che avevano destinato a tal fine al momento in cui avevano lasciato il fondo di garanzia delle rendite future.

4

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 201521 Termine di referendum: 14 gennaio 2016

21

FF 2015 5853

5866

Assicurazione contro gli infortuni. LF

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 194622 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50b cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

1

c.

gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 198123 sull'assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;

d.

l'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

2

2. Legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 34a cpv. 1, 4 e 5 L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

1

4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati.

22 23 24

RS 831.10 RS 832.20 RS 831.40

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5

Il Consiglio federale disciplina: a.

le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;

b.

il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;

c.

il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.

3. Legge federale del 19 giugno 199225 sull'assicurazione militare Art. 22

Attitudine

Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per l'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200626 sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati, nei limiti di tale autorizzazione, ai farmacisti.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza a quali condizioni gli ospedali e gli stabilimenti, il personale paramedico, i laboratori, i centri d'accertamento e le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell'assicurazione militare.

Art. 25a

Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurazione militare una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmetterle tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l'economicità della prestazione.

Art. 26 cpv. 1, primo e terzo periodo, nonché 2, secondo periodo L'assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d'accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe.

... L'adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell'ambito ambulatorio.

1

... Analogamente dispone la rimunerazione per gli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza convenzione tariffale.

2

25 26

RS 833.1 FF 2015 2257; RS 811.11

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4. Legge del 25 giugno 198227 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 98

Obbligo di comunicare i dati

L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione mette a disposizione dell'INSAI, contro indennità, i dati personali anonimizzati necessari per analizzare il rischio d'infortuni dei disoccupati.

27

RS 837.0

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