5 Decreto federale che definisce il programma pluriennale della Confederazione 2016­2023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica regionale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152, decreta:

Art. 1

Contenuti promozionali (componente 1 della NPR)

Il programma pluriennale della Confederazione 2016­2023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (programma pluriennale) contempla i seguenti contenuti promozionali (lista esaustiva): a.

promuovere il trasferimento di sapere e il sostegno dell'innovazione in seno alle piccole e medie imprese;

b.

promuovere la qualificazione della manodopera e degli attori regionali;

c.

promuovere le interconnessioni e le cooperazioni tra imprese;

d.

sviluppare le catene di valore aggiunto e colmarne le lacune;

e.

garantire e realizzare le infrastrutture e le offerte volte a creare valore aggiunto.

Art. 2

Priorità promozionali (componente 1 della NPR)

Il programma pluriennale della Confederazione contempla le seguenti priorità promozionali tematiche:

1 2

a.

sistema per la creazione di valore aggiunto «Industria»;

b.

sistema per la creazione di valore aggiunto «Turismo».

RS 901.0 FF 2015 1969

2014-2225

2081

Programma pluriennale della Confederazione 2016­2023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR). DF

Art. 3

Ulteriori sistemi per la creazione di valore aggiunto (componente 1 della NPR)

Il programma pluriennale prevede la promozione di ulteriori sistemi per la creazione di valore aggiunto per i quali è determinante la pluralità economica nei Cantoni e nelle regioni.

Art. 4

Misure di accompagnamento (componenti 2 e 3 della NPR)

Per il periodo 2016­2023 sono stabilite le seguenti priorità per quanto riguarda le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale: a.

rafforzare la cooperazione a livello federale tra i settori della politica regionale e altri compiti federali con l'obiettivo di creare sinergie e di realizzare progetti comuni (componente 2);

b.

continuare ad amministrare il sistema di gestione di conoscenze e di qualificazione volto a promuovere lo sviluppo regionale (componente 3).

Art. 5

Principio «base d'esportazione»

Le misure promosse dalla Confederazione in virtù delle convenzioni di programma concluse con i Cantoni devono contribuire a rafforzare la capacità delle regioni di fornire prestazioni economiche esportabili secondo il principio «base d'esportazione». Per esportazione ai sensi del presente articolo s'intende un trasferimento di beni o di servizi fuori dalla regione, dal Cantone o dalla Svizzera.

Art. 6

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

2082