# S T #

85.04.1

Messaggio concernente la modificazione dell'organizzazione delle truppe del 29 maggio 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto concernente la modificazione dell'organizzazione delle truppe.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 1985

1985 -- 508

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Buser

321

Compendio La presente modificazione dell'organizzazione delle truppe mira essenzialmente a una semplificazione nell'ambito dell'amministrazione militare, segnatamente nel campo della gestione del personale. Il disegno comporta un adeguamento del decreto dell'Assemblea federale sull'ordinamento dell'esercito nel quale sono elencati i servizi ausiliari.

Gli ufficiali ferroviari che, in seguito alla revisione dell'organizzazione militare del 22 giugno 1984, non fanno più parte dello stato maggiore generale, nonché gli stati maggiori, le unità e i distaccamenti del servizio militare delle ferrovie formeranno un servizio ausiliario proprio.

Gli stati maggiori e le compagnie di stato maggiore delle piazze di mobilitazione attribuiti alla Divisione mobilitazione dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale, appartenenti attualmente ancora agli stati maggiori di comando, formeranno parimente un servizio ausiliario.

322

I II

Modificazione prevista Trasformazione del Servizio militare delle ferrovie in un servizio ausiliario

Nell'ambito della revisione dell'organizzazione militare della Confederazione Svizzera (RS 510.10), gli ufficiali ferroviari sono stati tolti dallo stato maggiore generale in seguito alla modificazione del 22 giugno 1984 (RU 1984 1324). Infatti, questa attribuzione non aveva più ragion d'essere perché detti ufficiali non esercitano un'attività di stato maggiore generale e non sono in possesso della pertinente formazione. In qualità di specialisti per i problemi ferroviari, il loro statuto è identico a quello degli altri ufficiali.

Ne consegue che gli ufficiali ferroviari dovranno venire integrati convenientemente nell'ordinamento dell'esercito (organizzazione delle truppe). Appare quindi indicato raggruppare organicamente detti ufficiali con gli stati maggiori, le compagnie e i distaccamenti del servizio militare delle ferrovie (SMferr), il quale costituisce attualmente un elemento distinto nell'ambito dell'arma delle truppe di trasporto. Al riguardo occorre rammentare l'indicazione che figura nel nostro messaggio del 28 febbraio 1983 concernente una revisione parziale della legge federale sull'organizzazione militare della Confederazione Svizzera (FF 1983 II446), secondo cui gli ufficiali ferroviari, attribuiti sinora allo stato maggiore generale, saranno in futuro aggregati agli ufficiali dei trasporti.

Nella circostanza si è reso necessario riconsiderare anche l'attuale appartenenza del servizio militare delle ferrovie alle truppe dei trasporti.

Il servizio militare delle ferrovie (SMferr) è strutturato in stati maggiori, in compagnie di stato maggiore, nonché in distaccamenti delle ferrovie e in distaccamenti delle linee di contatto ferroviarie. Il personale comprende sia militari sia complementari, come pure una buona parte degli agenti delle aziende ferroviarie.

L'appartenenza alle truppe dei trasporti del servizio militare delle ferrovie, che costituisce di per sé un elemento distinto, è dovuta unicamente al fatto che le formazioni o i militari componenti tale arma devono risolvere problemi di traffico e di trasporto in un contesto di natura generale. A parte questa similitudine di carattere piuttosto formale, esistono -- dal punto di vista militare -- tra i due settori del traffico su rotaia e del traffico stradale importanti differenze per quanto concerne l'infrastruttura, l'organizzazione,
l'esercizio, l'impiego tattico, ecc. Inoltre, i compiti e l'attività delle truppe dei trasporti, e segnatamente del competente Ufficio federale delle truppe di trasporto, sono principalmente consacrati al traffico stradale; ne consegue che il servizio militare delle ferrovie gode di una grande indipendenza nell' ambito degli organi citati.

Appare perciò giustificato di staccare il servizio militare delle ferrovie dalle truppe dei trasporti e di farne un servizio ausiliario proprio.

Nella sua forma attuale, il servizio militare delle ferrovie è già subordinato, con l'inizio della mobilitazione di guerra, al comando dell'esercito. In tempo di pace o nel caso strategico normale, il capo dello Stato maggiore generale 323

dirige gli affari del servizio militare delle ferrovie che concernono la truppa e adempie al proposito le funzioni di un «capo d'arma». Di conseguenza, il controllo e l'amministrazione delle formazioni del servizio militare delle ferrovie risultano ripartiti tra lo Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale (divisione di stato maggiore) e i gruppi d'esercizio delle ferrovie 1 a 3.

L'Ufficio federale delle truppe di trasporto non ha incombenza alcuna nei settori dell'amministrazione e della tenuta dei controlli delle formazioni del servizio militare delle ferrovie. I rapporti di subordinazione e la ripartizione dei compiti nei settori citati hanno dato soddisfazione; anche dopo la creazione di un servizio ausiliario proprio non vi saranno quindi modificazioni.

Per ragioni pratiche, l'amministrazione e la tenuta dei controlli degli ufficiali ferroviari rimarranno di competenza dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale.

12

Formazione di un servizio ausiliario «mobilitazione»

121

Organizzazione attuale

Nel 1970 l'organizzazione incaricata della mobilitazione fu staccata dal Servizio territoriale. Quest'ultimo ha conservato il suo statuto di servizio ausiliario, mentre gli stati maggiori e le compagnie di stato maggiore delle piazze di mobilitazione sono stati attribuiti agli «stati maggiori di comando» (sotto questo titolo sono raggruppati, oltre allo stato maggiore dell'esercito, gli stati maggiori e le formazioni di stato maggiore di tutte le grandi unità). I compiti concernenti la truppa, come l'istruzione e la pianificazione, vengono attualmente trattati dalla Divisione mobilitazione del Gruppo fronte, mentre quelli relativi all'amministrazione sono svolti dalla Divisione di stato maggiore dell' Aggruppamento dello stato maggiore generale.

Per l'amministrazione e la tenuta dei controlli delle compagnie di stato maggiore delle piazze di mobilitazione sono competenti i Cantoni.

122

Giustificazione per la formazione di un servizio ausiliario

L'articolo 49 della legge federale sull'organizzazione militare precisa: Agli stati maggiori e alle unità è assegnato il numero necessario di ufficiali, sottufficiali e soldati d'altre armi o dei servizi accessori. Questi militari rimangono nella loro arma o servizio, ma devono prestarsi ad ogni chiamata dello stato maggiore o dell'unità a cui furono assegnati, e dipendono, per ciò che riguarda il servizio, dal comandante di esso stato maggiore o di essa unità.

Questa situazione costringe Io Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale a trattare con 12 uffici federali e 26 Cantoni per la gestione del personale delle piazze di mobilitazione. La creazione del servizio ausiliario «mobilitazione» contribuisce a semplificare considerevolmente det324

ta attività e ad accrescerne l'efficienza. La coesione organica ed interna di questa truppa ne è parimente favorita.

2

Commento al disegno di revisione

A rticolo 1 lettera d La creazione prevista di due nuovi servizi ausiliari richiede una modificazione dell'articolo 1 lettera d del decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe; RS 513.1). Esso va completato come segue: - il servizio militare delle ferrovie, - la mobilitazione.

Per ragioni pratiche, detti servizi sono indicati in chiusura dell'elenco, il che evita di dover modificare l'ordine dei servizi ausiliari in altri documenti.

Questo ordine non ha peraltro alcun rapporto con l'importanza dei vari servizi ausiliari.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 del decreto surriferito, il numero degli stati maggiori e delle unità da formare nelle diverse armi è stabilito nell'allegato A al decreto. La costituzione del servizio ausiliario SMferr, prevista nel presente messaggio, richiede una modificazione di detto allegato, non pubblicato e destinato all'uso esclusivo del servizio. La modificazione consiste unicamente nello stralciare gli stati maggiori e le unità del servizio militare delle ferrovie dall'elenco delle formazioni delle truppe dei trasporti. Le formazioni dell'organizzazione incaricata della mobilitazione non figurano nell'allegato A.

A rticolo 1 lettere e, f, g Approfittiamo del presente messaggio per adattare la redazione dell'articolo surriferito conformemente alla modificazione dell'organizzazione militare (OM) che avete approvato il 22 giugno 1984. Secondo l'articolo 38 numeri 5 e 6 dell'organizzazione militare, i seguenti nuovi servizi sono menzionati sotto le lettere e ed f: «il servizio militare femminile» e «il servizio della Croce Rossa». Il servizio complementare figura sotto la lettera g.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La costituzione dei servizi ausiliari «Servizio militare delle ferrovie (SMferr)» e «Mobilitazione» non modifica l'effettivo del personale. Essi, in quanto servizi ausiliari, non dispongono di scuole reclute proprie. I trasferimenti avvengono dalle differenti armi e dagli altri servizi ausiliari.

La creazione proposta di detti servizi ausiliari non comporta alcuna spesa suppletiva.

325

Non abbiamo l'intenzione di collegare la formazione dei due nuovi servizi ausiliari con la creazione di nuovi posti richiedenti il grado di alto ufficiale superiore.

4

Linee direttive della politica di governo

II presente disegno non è stato annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987. Esso contribuisce nondimeno all'adattamento permanente dell'esercito alle nuove situazioni; in tal senso risulta conforme alle linee direttive della politica di governo (FF 19841121, n. 25).

5

Basi legali

L'articolo 45 dell'organizzazione militare (RS 510.10) da la competenza alla vostra Assemblea di creare servizi ausiliari e di modificare l'allegato A. Secondo l'articolo 220 dell'organizzazione militare, il decreto proposto non sottosta al referendum.

326

Organizzazione delle truppe

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1985 *>, decreta: I

L'organizzazione delle truppe del 20 dicembre 1960 2> è modificata come segue: Art. 1 leti, d lineette IO e lì (nuove), leti, e nonché/, g (nuove) L'esercito comprende : d. i servizi ausiliari: - il servizio militare delle ferrovie, - la mobilitazione; e. il servizio militare femminile; f. il servizio della Croce Rossa; g. il servizio complementare.

II

L'allegato A 3> all'organizzazione delle truppe del 20 dicembre 1960 2> è modificato in modo corrispondente.

Ili 1

II presente decreto, ancorché di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum in virtù dell'articolo 220 dell'organizzazione militare 4 >.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1986.

11 21

3) 4)

FF1985 II 321 RS 513.1

Non pubblicato nella RU.

RS 510.10

327

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

85.04.1 Messaggio concernente la modificazione dell'organizzazione delle truppe del 29 maggio 1985

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1985

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.07.1985

Date Data Seite

321-327

Page Pagina Ref. No

10 114 834

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.