# S T #

85.064

Messaggio concernente un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale con la Danimarca del 13 novembre 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci, pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva l'Accordo aggiuntivo del 18 settembre 1985 alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 novembre 1985

452

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Buser

1985 -- 950

Compendio Le relazioni tra la Svizzera e la Danimarca in materia di sicurezza sociale sono attualmente disciplinate dalla Convenzione del 5 gennaio 1983 (RU 1983 1553). Poco dopo la sua entrata in vigore, il regime delle rendite della Danimarca ha subito un'incisiva riforma che rende necessaria la revisione di talune disposizioni convenzionali. L'Accordo aggiuntivo presentato dal messaggio è volto appunto ad attuare tale revisione così da adeguare la normativa bilaterale al nuovo diritto danese. Cogliendo l'occasione di questa revisione si è inoltre posta in essere una regolamentazione più completa in materia di assicurazione per l'invalidità, contemplante pure i casi in cui l'assicurazione di uno dei Contraenti accorda prestazioni anche per un'invalidità sopravvenuta nel territorio dell'altro.

453

l

In generale

La vigente convenzione con la Danimarca, conclusa il 5 gennaio 1983 e sostitutiva di un primo accordo del 1954, ha permesso, da un canto, di migliorare la situazione dei cittadini danesi, come si auspicava, nel settore delle assicurazioni sociali svizzere equiparandola parzialmente a quella offerta ai cittadini di numerosi altri Stati contraenti e, dall'altro, ha procurato ai nostri connazionali vantaggi non trascurabili nelle assicurazioni sociali danesi. La Danimarca tuttavia non aveva potuto recepire in quel testo, a motivo della propria legislazione allora vigente, una soluzione globale in merito alla clausola assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità (soluzione recepita invece in tutte le convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera).

Comunque i miglioramenti apportati dalla Convenzione (quali l'esportazione di prestazioni da uno degli Stati contraenti in favore di cittadini dell' altro Stato ivi residenti) erano tali e tanti che si passò sopra a tale lacuna tutto sommato limitata.

Come accennato qui innanzi, essa derivava dal diritto in vigore all'epoca dei negoziati nello Stato danese. La Danimarca aveva già notevolmente modificato la propria legislazione in materia di assicurazioni sociali in ragione della sua adesione alla Comunità europea; nondimeno si è rivelato indispensabile procedere a nuove e fondamentali modifiche le quali resero necessaria anche una revisione delle disposizioni della Convenzione appena conclusa con la Svizzera e da poco entrata in vigore. Il ministero danese competente per gli affari sociali si è rivolto immediatamente alle autorità svizzere proponendo loro la conclusione di un accordo aggiuntivo alla Convenzione in vigore, allo scopo di adattare quest'ultima allo stato più recente della legislazione danese. Si presentò così l'occasione alla Danimarca di colmare la predetta lacuna e di recepire una soluzione globale in materia di assicurazione per l'invalidità, sicché la Svizzera è stata in grado di concedere la reciprocità (cfr. n. 22 e 23).

La stesura definitiva dell'Accordo aggiuntivo è stata approntata per corrispondenza rendendo così superflua l'apertura di negoziati veri e propri. La firma ha avuto luogo a Berna il 18 settembre 1985.

2

Contenuto dell'Accordo aggiuntivo

Oltre agli adeguamenti divenuti necessari in seguito alla riforma del regime danese delle pensioni, l'Accordo aggiuntivo che vi presentiamo reca anche altri miglioramenti resi possibili dalla riforma citata, segnatamente per quanto concerne l'assicurazione per l'invalidità, oggetto di una normativa più completa.

21

Le modifiche del diritto danese costituiscono una vera riforma del regime delle pensioni nazionali: le disposizioni relative alle pensioni, fino a quel 454

momento ripartite in diverse leggi, sono state raggruppate in un'unica legge sulle pensioni sociali e simultaneamente armonizzate con il principio dell' uguaglianza di trattamento tra uomo e donna. Per contro il regime della pensione suppletiva del mercato del lavoro (ATP) che integra le pensioni nazionali in caso di vecchiaia o di vedovanza, è rimasto immutato.

Secondo la nuova legislazione verrà concessa, a parte la pensione di vecchiaia assegnata al compimento del 67° anno di età, soltanto una pensione anticipata nei tre casi seguenti: - Qualora persone fra i 18 e i 60 anni di età siano praticamente inabili al lavoro a causa di un'invalidità fisica o mentale; in tal caso la prestazione (in un certo senso «pensione massima di invalidità») è superiore all'importo di base della pensione di vecchiaia; essa comprende diversi elementi parzialmente connessi con la situazione finanziaria del beneficiario e, quindi, ridotti qualora fossero superati taluni limiti di reddito.

- Qualora persone fra i 18 e i 60 anni di età, in ragione di un'invalidità fisica o mentale, subiscano una riduzione di due terzi circa della capacità lavorativa, oppure persone fra i 60 e i 67 anni siano divenute praticamente inabili ad esercitare un'attività lucrativa; anche in questo caso la prestazione (designata «pensione di invalidità») è più elevata dell'importo di base della pensione di vecchiaia; essa si compone parimenti di diversi elementi, sottoposti parzialmente a condizioni di reddito.

- Qualora persone fra i 18 e i 67 anni di età, in ragione di un'invalidità fisica o mentale, risultino abili al lavoro solo al 50 per cento, o qualora persone fra i 50 e i 67 anni possano pretendere una pensione anticipata a causa del loro stato di salute o della loro situazione sociale; l'importo di queste prestazioni corrisponde a quello di base della pensione di vecchiaia.

La pensione per vedove, nel senso proprio del termine, è stata soppressa comportando così l'eliminazione del calcolo -- basato sui periodi di dimora totalizzati dal congiunto deceduto -- della pensione di vecchiaia sostitutiva della pensione per vedove. Le vedove (e le donne sole) fra i 50 e i 67 anni possono pertanto pretendere in caso di bisogno (p. es. qualora fossero senza lavoro o non disponessero di alcun reddito professionale) una pensione anticipata; successivamente fruiranno di una loro pensione di vecchiaia al compimento del 67° anno di età.

22

Le modifiche riguardanti i diversi adeguamenti al nuovo diritto danese che non incidono affatto sulla situazione dei cittadini svizzeri nei confronti della pensione nazionale danese, sono contemplate nelle disposizioni di cui all' articolo 1 numeri 2 e 6 paragrafo 1, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'Accordo aggiuntivo.

Interessano invece gli Svizzeri i seguenti due miglioramenti, attuati nell'accordo aggiuntivo, in relazione alla situazione giuridica, quale deriva dalla vigente Convenzione e dal nuovo diritto danese: 455

- I cittadini svizzeri hanno già diritto alle pensioni nazionali danesi qualora abbiano risieduto in territorio danese per almeno tre anni. Per contro, il diritto alla pensione d'invalidità sottostava alla condizione supplementare che il richiedente fosse assicurato in Danimarca al momento in cui è sopravvenuta l'invalidità («clausola d'assicurazione»). Tramite l'Accordo aggiuntivo si è ormai rinunciato alla clausola d'assicurazione per quanto attiene all'assegnazione di pensioni anticipate per motivi sanitari. Ne deriva che, di massima (art. l n. 5 par. 1), i cittadini svizzeri potranno ottenere pensioni anticipate anche nei casi di sopravvenuta invalidità in Svizzera o in Stati terzi, versabili però solo in Danimarca e Svizzera. Trattandosi per contro di una pensione anticipata per motivi sociali, la sua assegnazione rimane vincolata alla clausola d'assicurazione sia per i cittadini svizzeri che per i cittadini danesi; la Danimarca ha infatti ritenuto che questa prestazione riveste carattere assistenziale onde è attuabile unicamente nel Paese -- anche alla luce delle circostanze che ne danno il diritto (art. l n. 5 par. 2 e n. 11 dell'Accordo aggiuntivo).

- Conformemente alla Convenzione in vigore, i lavoratori salariati e i lavoratori indipendenti ottengono il pagamento delle loro pensioni sociali di vecchiaia in Svizzera se hanno maturato in Danimarca una durata minima d'attività. D'ora innanzi, tramite l'Accordo aggiuntivo, i cittadini svizzeri che non giustificano la durata minima d'attività (si tratterebbe di persone che non esercitano un'attività lucrativa) potranno beneficiare della pensione sociale alla condizione di aver risieduto in Danimarca tra il loro 15° e 67° anno di età per una durata di almeno dieci anni, di cui cinque immediatamente innanzi la presentazione della domanda. Qualora il domicilio venga trasferito in Svizzera posteriormente all'acquisto del diritto, il diritto alla pensione «segue» ormai il titolare (art. l n. 6 par. 2 dell'Accordo aggiuntivo).

23

Poiché la Parte danese si è dichiarata pronta a concedere, in linea di massima, il diritto a una pensione sociale danese in caso di sopravvenuta invalidità in Svizzera, quest'ultima può accordare la reciprocità in materia: i cittadini danesi avranno pertanto diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità svizzera in caso di sopravvenuta invalidità in Danimarca. I cittadini danesi beneficiari di una mezza rendita ordinaria di invalidità in Danimarca potranno pretendere una rendita svizzera intera in caso di aggravamento della loro invalidità (art. l n. 4 dell'Accordo aggiuntivo).

Per la precisione rileviamo inoltre che la conclusione del presente Accordo aggiuntivo ha permesso di adattare alla terminologia della nuova legge sull' assicurazione infortuni la denominazione dell'assicurazione svizzera contro gli infortuni (art. l n. 1 e 11 dell'Accordo aggiuntivo).

456

24 Le nuove regolamentazioni non riguardano soltanto le future domande di rendite; i casi di respinte domande di rendite dovranno infatti essere riesaminati, sempreché ne venga inoltrata la richiesta. Le rendite assegnate in applicazione dell'Accordo aggiuntivo saranno tuttavia versate solo a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del medesimo (art. 2 dell'Accordo aggiuntivo).

3

Importanza dell'Accordo aggiuntivo

L'Accordo aggiuntivo che vi presentiamo ha una portata limitata tenuto conto del numero assai esiguo di persone rientranti nel suo campo d'applicazione.

All'inizio di quest'anno risiedevano in Svizzera circa 1800 cittadini danesi, cifra corrispondente ad un aumento di 100 persone circa dall'entrata in vigore della Convenzione del 1983: riscontriamo invece che il numero dei nostri cittadini in Danimarca è aumentato in minor proporzione per raggiungere a tutt'oggi 1650 persone.

Sul piano dei principi, per contro, l'estensione operata dall'Accordo aggiuntivo nel campo dell'assicurazione invalidità riveste una certa importanza nella misura in cui assimila i cittadini danesi ai cittadini di numerosi altri Stati contraenti nelle assicurazioni sociali svizzere. Come è ben noto ci si sforza da sempre, da parte svizzera, di approntare regolamentazioni analoghe o addirittura identiche in favore del maggior numero di cittadini stranieri, sia per evitare disparità sia per semplificare il lavoro amministrativo degli organi esecutivi.

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale

Come già menzionato, il numero limitato di cittadini danesi che, essendo assicurati in Svizzera o essendolo stati, potrebbe prevalersi delle nuove disposizioni, riduce entro margini modesti le ripercussioni dell'accordo aggiuntivo. Da esperienze finora realizzate nell'applicazione di regolamentazioni convenzionali analoghe con altri Stati contraenti, consegue che l'incremento delle spese consentite sotto forma di rendite d'invalidità non dovrebbe eccedere i 50-100 000 franchi l'anno. L'applicazione dell'Accordo aggiuntivo, sul piano amministrativo, comporterà, per la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, un insignificante aumento di lavoro.

5

Linee direttive della politica di governo

II disegno che vi presentiamo collima con gli scopi della nostra politica di sicurezza sociale, quale trovasi descritta nelle linee direttive 1983-1987 (FF 1984l 121).

457

6

Costituzionalità del disegno

La Confederazione, in virtù dell'articolo 34quater della Costituzione federale, ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità. Inoltre l'articolo 8 della Costituzione conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea riposa sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

L'Accordo aggiuntivo che vi presentiamo modifica e completa la Convenzione del 5 gennaio 1983: la sua applicazione è di identica durata e sottosta alle medesime condizioni (art. 3 par. 2 dell'Accordo aggiuntivo). La Convenzione del 1983 è stata conclusa per una durata di un anno con tacito rinnovo di anno in anno, salvo denuncia, da notificarsi tre mesi prima dello scadere del periodo di validità. Analoghe condizioni sono applicabili all'Accordo aggiuntivo; esso inoltre non prevede l'adesione a un organismo internazionale e non comporta neppure un'unificazione multilaterale del diritto.

Conseguentemente non sottosta al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

458

Decreto federale , Disegno concernente un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale con la Danimarca del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1985 *>, decreta:

Art. l 1 L'Accordo del 18 settembre 1985, aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto federale non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

1

FF 1985 III 452

459

Accordo aggiuntivo

Traduzione *>

alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983

// Consiglio federale svizzero e il Governo danese, hanno risolto di modificare e completare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 5 gennaio 1983 2> -- detta qui di seguito «la Convenzione» -- nel modo seguente: Articolo 1 1. L'articolo 3 paragrafo 1 lettera A e della Convenzione, ha il seguente tenore : «e. l'assicurazione in caso di infortuni professionali e non professionali e in caso di malattie professionali;».

2. L'articolo 3 paragrafo 1 lettera B f della Convenzione, ha il seguente tenore : «f. la pensione sociale;».

3. L'articolo 13 della Convenzione ha il seguente tenore: «(1) I cittadini danesi e loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; resta riservato il paragrafo 2.

(2) Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d'invalidità è inferiore al cinquanta per cento sono assegnate ai cittadini danesi soltanto se conservano il loro domicilio in Svizzera.» 4. Dopo l'articolo 13 della Convenzione è inserito un articolo 13a redatto come segue: «Quando, giusta la legislazione svizzera, il diritto a prestazioni è subordinato all'attuazione di una clausola di assicurazione, i cittadini danesi sono considerati assicurati in virtù di questa legislazione se:

" Dal testo originale tedesco.

RS 0.831.109.314.1

2)

460

Sicurezza sociale a. risiedono in Danimarca o vi sono affiliati all'assicurazione pensioni al momento dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera; o b. hanno dovuto abbandonare la loro attività lucrativa in Svizzera in seguito a infortunio o malattia, sempreché beneficino di misure di riabilitazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera o dimorino in Svizzera; essi soggiacciono all'obbligo di pagare i contributi come persone senza attività lucrativa».

5. L'articolo 16 della Convenzione ha il seguente tenore: «(1) I cittadini svizzeri hanno diritto a una pensione anticipata sempreché, durante il periodo determinante secondo la legge sulla pensione sociale, siano stati fisicamente e mentalmente atti a dedicarsi a un'occupazione normale sul territorio del Regno di Danimarca durante un periodo di residenza ininterrotto di almeno dodici mesi.

(2) II diritto dei cittadini svizzeri a una pensione anticipata per motivi sociali è subordinato alla condizione supplementare che dette persone abbiano avuto il loro domicilio sul territorio del Regno di Danimarca ininterrottamente durante almeno dodici mesi immediatamente prima del momento in cui domandano la pensione e che detta pensione sia risultata necessaria durante il loro domicilio sul territorio del Regno di Danimarca».

6. L'articolo 17 della Convenzione ha il seguente tenore: «(1) Ai cittadini svizzeri residenti sul territorio svizzero, la pensione sociale viene versata solo se, durante il periodo determinante secondo la legge sulla pensione sociale, hanno esercitato un'attività salariata o indipendente sul territorio del Regno di Danimarca durante almeno dodici mesi.

(2) Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono adempiute, la pensione sociale continua ad essere versata ai cittadini svizzeri rimpatriati sempreché, al momento dell'insorgenza del diritto, essi abbiano ottemperato, durante almeno dieci anni, di cui almeno cinque immediatamente prima della domanda di pensione, alle disposizioni relative al domicilio nel Regno di Danimarca, quali stabilite nella legge sulla pensione sociale per l'erogazione delle pensioni ai cittadini non danesi».

7. L'articolo 18 della Convenzione ha il seguente tenore: «(1) I membri del sistema danese di pensione suppletiva del mercato del lavoro (ATP) che hanno acquisito il diritto alla pensione
durante almeno un anno, sono considerati come se avessero compiuto, sul territorio del Regno di Danimarca, un periodo d'occupazione pari a dodici mesi.

(2) Quando una persona comprovi di aver compiuto periodi di attività sul territorio del Regno di Danimarca in qualità di salariato, innanzi il 1 aprile 1964, detti periodi sono parimenti presi in considerazione.

461

Sicurezza sociale (3) Quando una persona comprovi di aver compiuto periodi di attività, sul territorio del Regno di Danimarca, in qualità di indipendente, detti periodi sono parimenti presi in considerazione».

8. L'articolo 19 della Convenzione ha il seguente tenore: «Nonostante le disposizioni contrarie della presente Convenzione, gli assegni e le prestazioni ai sensi della legge danese sulla pensione sociale, enumerati qui appresso, sono concessi alle persone residenti fuori del territorio del Regno di Danimarca unicamente in conformità di detta legge: a. supplemento di pensione; b. supplemento a favore della donna; e. supplemento a favore delle persone sposate ; d. supplemento personale; e. supplemento di soccorso; f. supplemento per cure g. assegno d'invalidità.

9. L'articolo 20 della Convenzione ha il seguente tenore : «Nonostante i termini di cui all'articolo 5, le disposizioni della legge sulla pensione sociale concernenti l'equiparazione dei periodi di residenza all'estero ai periodi di residenza in territorio danese, ai fini del computo dei periodi di residenza, non sono applicabili ai cittadini svizzeri».

10. L'articolo 21 della Convenzione ha il seguente tenore: «(1) L'articolo 5 non conferisce ai cittadini svizzeri alcun diritto a una pensione secondo le disposizioni transitorie delle leggi danesi del 7 giugno 1972 sul diritto alla rendita dei cittadini danesi che, anteriormente alla data di presentazione della domanda, hanno eletto domicilio durante un determinato periodo sul territorio del Regno di Danimarca.

(2) Se una persona può esigere simultaneamente una pensione nazionale di vecchiaia e una rendita svizzera per la vecchiaia, l'ammontare della pensione nazionale di vecchiaia va calcolato senza che vengano applicate sia le disposizioni transitorie della legge sulla pensione sociale, secondo le quali il diritto a una pensione nazionale di vecchiaia completa è riconosciuto fino al 1° ottobre 1989 alle persone che, dall'età di 15 anni, sono state domiciliate in Danimarca durante almeno dieci anni, di cui cinque immediatamente prima del 67.mo anno di età, sia le disposizioni corrispondenti della previgente legge sulla pensione nazionale di vecchiaia. Se un beneficiario di rendite aveva diritto all'ammontare completo della pensione nazionale di vecchiaia, in applicazione della
regolamentazione succitata o, all'occorrenza, delle disposizioni della presente convenzione, e se la somma delle pensioni da assegnare dai due Stati contraenti risultava inferiore all'importo della pensione nazionale di vecchiaia completa, l'istituto assicurativo danese competente dovrà versare 462

Sicurezza sociale un supplemento per coprire la differenza. La rendita di vecchiaia svizzera è presa in considerazione in questo calcolo solo in quanto non sia fondata su contributi relativi all'assicurazione facoltativa».

11. Il numero 1 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: «1. 11 capitolo 2 del Titolo III della Convenzione si applica parimenti alla legislazione svizzera sugli infortuni non professionali».

12. Il numero 5 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: «5. Quando un cittadino danese ha diritto simultaneamente a una pensione danese anticipata, calcolata secondo la regolamentazione in vigore fino al 1° ottobre 1984, ed a una rendita svizzera d'invalidità o per vedove, il periodo compreso tra la data d'inizio del versamento della pensione e la data in cui si raggiunge normalmente l'età pensionabile è ridotto, al momento del calcolo della pensione danese, in proporzione uguale al rapporto tra, da un lato, i periodi di dimora sul territorio del Regno di Danimarca dopo l'età minima, prevista dalla legislazione danese e prima dell'evento assicurato, e, d'altro lato, l'insieme dei periodi di dimora e d'assicurazione adempiuti dall'interessato secondo la legislazione dei due Stati contraenti prima dell'evento assicurato.

Quando l'applicazione delle disposizioni del precedente capoverso ha per effetto di ridurre la somma delle pensioni assegnate dai due Stati contraenti ad un importo inferiore a quello della pensione, il cui diritto sia insorto in applicazione della sola legislazione danese, l'istituto assicurativo danese competente accorda un supplemento di un importo pari alla differenza. L'articolo 39 paragrafo 2 terzo periodo della Convenzione non è applicabile.

Le persone che hanno acquisito il diritto al pagamento della loro pensione sociale danese sul territorio della Svizzera innanzi il 1° gennaio 1984 conservano tale diritto».

13. Il numero 9 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: «9. Nonostante le disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione, i cittadini danesi domiciliati sul territorio della Svizzera non hanno diritto alla pensione anticipata per motivi sociali.

Qualora un cittadino danese domiciliato sul territorio della Svizzera abbia acquisito, in virtù della presente Convenzione, un diritto a una rendita,
giusta la legislazione svizzera, fondato su un certo periodo, questo periodo non è considerato come periodo di dimora adempiuto in Danimarca, per il calcolo della pensione giusta la legislazione danese».

14. Il numero 10 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: «10. I periodi di dimora, adempiuti giusta la legislazione danese sulle pensioni, anteriori al 1° aprile 1957 non sono presi in considerazione per 30

Foglio federale. 68° anno. Voi. III

463

Sicurezza sociale il calcolo delle pensioni, secondo la legge danese sulla pensione sociale, concesse ai cittadini svizzeri domiciliati in territorio svizzero».

Articolo 2 (1) II presente Accordo aggiuntivo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

(2) Decisioni anteriori non pregiudicano l'applicazione del presente Accordo aggiuntivo.

(3) Le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo sono riesaminate su richiesta. Queste pensioni possono parimenti essere riesaminate d'ufficio. Se il riesame cagiona una riduzione dell'importo della pensione, si continuerà a versare l'importo anteriore.

Articolo 3 (1) Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per scritto l'adempimento delle proprie procedure legali e costituzionali, necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; questo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione della seconda notifica.

(2) II presente Accordo aggiuntivo sarà applicabile per tutta la durata e alle stesse condizioni della Convenzione.

/// fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 18 settembre 1985 in due esemplari originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua danese, le due versioni facendo parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero: J.-D. Baechtold

464

Per il Governo danese: Erik Thrane

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale con la Danimarca del 13 novembre 1985

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1985

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

85.064

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.12.1985

Date Data Seite

452-464

Page Pagina Ref. No

10 114 950

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.