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85.055

Messaggio concernente il decreto istitutivo del delegato ai rifugiati

del 6 novembre 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che istituisce un delegato ai rifugiati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 novembre 1985

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Buser

1985 -- 977

Compendio Nel corso degli ultimi anni, il volume di lavoro dell'Ufficio federale di polizia (UFP) del DFGP è aumentato considerevolmente. Il direttore dell'Ufficio non è quindi più assolutamente in grado di dedicarsi, come la situazione attuale richiederebbe, alla grande quantità di problemi concernenti il diritto d'asilo e i rifugiati. Per questa ragione il Consiglio federale, il 22 ottobre 1985, ha nominato un delegato ai rifugiati, incaricato segnatamente, oltre che del coordinamento e della consulenza, di tutti i problemi, relativi all' asilo e ai rifugiati, rientranti nella competenza dell'UFP giusta la legge sull' asilo e la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Ne consegue che il personale dell'UFP, occupato in lavori concernenti l'asilo e i rifugiati, verrà subordinato al delegato. Il messaggio spiega che si è così voluto tener conto delle accresciute esigenze imposte, ai livelli dirigenziale ed organizzativo, dal diritto d'asilo, dalla normativa sui rifugiati nonché dall'ingente lavoro di coordinamento.

Questo provvedimento è della massima urgenza; il delegato eserciterà però le sue funzioni solo fino a quando le particolari circostanze lo esigeranno.

Per questo motivo, ma anche per il fatto che la modificazione delle competenze rispetto alla legge sull'asilo e alla LDDS esige un disciplinamento a livello legislativo, viene proposto, col presente messaggio, un decreto federale urgente, giusta l'articolo 89bis capoversi 1 e 2 Cast. La validità del decreto non supererà i dieci anni; tuttavia il Consiglio federale dovrebbe poterlo abrogare prima della scadenza qualora la situazione dei rifugiati lo consentisse.

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Foglio federale. 68° anno. Voi. III

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I II

In generale Situazione attuale

L'Ufficio federale di polizia (UFP) si compone delle seguenti sezioni: divisione principale della circolazione stradale, comprendente la divisione della regolazione del traffico e la divisione dell'ammissione alla circolazione; divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale e degli affari di polizia; divisione dei rifugiati. Al direttore dell'UFP sono inoltre subordinate la sezione assistenza degli Svizzeri all'estero e la sezione della cittadinanza.

Il volume di lavoro nella sfera delle competenze dell'UFP è aumentato notevolmente durante questi ultimi anni. Basti pensare ai numerosi e complessi compiti di cui è incaricata la divisione principale della circolazione stradale soprattutto in relazione con i provvedimenti per la protezione dell' ambiente. Ma hanno assunto sempre più importanza anche l'assistenza giudiziaria internazionale e l'estradizione nonché i compiti di polizia a causa dell'aumento della criminalità internazionale e delle sue implicazioni. Tuttavia è proprio nell'ambito dell'asilo che si sono registrati i maggiori cambiamenti nel corso degli ultimi anni. Il numero delle domande d'asilo registrate annualmente è quadruplicato rispetto agli anni settanta e si è accresciuto ancora in modo esorbitante, dall'inizio di luglio 1985, in rapporto ai due anni precedenti. Le cifre parlano da sole: negli anni settanta (fino al 1978) dovevano essere esaminate circa 1000 domande all'anno; dal 1978 il numero delle domande ha continuato ad aumentare: nel 1980 erano circa 3000, nel 1982 circa 7000, nel 1983 circa 7800 e nel 1984 circa 7400. Per quest'anno si calcola che le domande saranno 9000-10 000; questa valutazione si basa sul fatto che, dall'inizio di luglio, ogni mese un migliaio di persone ha domandato asilo. Questo sviluppo si è riflesso anche sull'effettivo del personale occupato negli uffici competenti per i problemi dei rifugiati. Nel 1981 e 1982, vi lavoravano 16 rispettivamente 19 persone, nel 1983 già 41, e nel 1984 l'effettivo del personale era arrivato a 153 unità (di cui 119 nella sola divisione dei rifugiati e 34 nei servizi centrali dell'UFP).

Dobbiamo anche far notare che da qualche tempo vengono inoltrate domande motivate sempre più con argomentazioni esulanti dal diritto in materia d'asilo. In modo specifico, l'afflusso di richiedenti dai Paesi del Terzo Mondo è oggi
in gran parte simile a un movimento migratorio che si ripercuote sull'insieme della politica federale in materia di stranieri. Se consideriamo questi sviluppi, riscontrabili anche in altri Paesi industrializzati, non pensiamo che i problemi creatisi possano essere risolti in un prossimo futuro.

L'esame delle domande d'asilo, il cui numero resterà certamente elevato anche nei prossimi anni, è diventato di fatto un compito permanente.

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Provvedimenti già presi o previsti

Considerate le mutate condizioni, che avevano posto il problema dell'asilo al centro dell'interesse pubblico, le vostre Camere hanno innanzitutto optato per una revisione della legge sull'asilo, del 5 ottobre 1979 (RS 142.31).

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Provvedimenti organizzativi avrebbero dovuto contribuire a smaltire il mucchio di domande d'asilo pendenti (decisioni definitive del DFGP nei ricorsi, rinuncia all'udienza in caso di domande manifestamente infondate, riunione di decisioni d'allontanamento con le decisioni di rigetto delle domande d'asilo). Il 1° giugno 1984 è entrata in vigore la modificazione legislativa ma già il 1° gennaio 1984 la sezione dei rifugiati dell'UFP, cui mancava personale, aveva potuto aumentare notevolmente il suo effettivo e in pari tempo era assurta a divisione dei rifugiati. Tutti questi provvedimenti non erano purtroppo bastati a far diminuire nella misura auspicata la mole di incarti in sospeso, gonfiata, in modo viepiù decisivo, dai richiedenti un permesso d'asilo per motivi non inerenti all'asilo: ciò, oltre a far aumentare in modo non prevedibile la mole di lavoro, fece aumentare del pari le decisioni negative.

Orbene, mentre gli elementi necessari per le decisioni comportano un lungo e minuzioso lavoro implicante un esame approfondito dei motivi obiettivi e soggettivi in ogni caso particolare, le condizioni politiche, economiche e sociali nei Paesi d'origine dei richiedenti sono costantemente in evoluzione.

Nonostante i suppletivi provvedimenti di razionalizzazione, il numero degli incarti in sospeso ha potuto essere ridotto solo per un breve periodo; già durante l'estate del 1985 le nuove domande sono ancora una volta notevolmente aumentate. Inoltre, lo statuto d'ausiliario per i collaboratori impiegati nello studio delle domande d'asilo ha provocato una forte rotazione.

Per questo motivo istituiremo presso l'UFP e il servizio dei ricorsi del DFGP un servizio, destinato unicamente a liquidare gli incarti pendenti, che richiederà l'assunzione di nuovi ausiliari. Faremo dunque la pertinente domanda alle vostre Camere quando presenteremo il bilancio preventivo per il 1986.

Nel frattempo la legge sull'asilo subirà una nuova modificazione ma anche la legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) sarà sottoposta a revisione così che le autorità federali possano disporre dei mezzi giuridici necessari per far fronte ai loro compiti in questo particolare momento.

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Necessità di nominare un delegato ai rifugiati

I provvedimenti straordinari nonché l'aumento degli affari negli altri ambiti dell'UFP han fatto sì che l'onere imposto alla direzione dell'ufficio non sia quasi più sopportabile. Considerato lo stato delle cose è necessario separare la divisione dei rifugiati dall'UFP. Il 17 settembre 1985 abbiamo deciso di creare un posto di delegato ai rifugiati e di affidare al titolare i compiti finora di competenza dell'UFP nell'ambito del diritto degli stranieri, segnatamente in quello dell'asilo. Sarà così tenuto conto delle accresciute esigenze direttive ed organizzative nonché del sensibile fabbisogno di coordinamento risultante dalle difficoltà sempre maggiori cui vanno incontro Confederazione, Cantoni e opere assistenziali nell'adempimento dei loro compiti.

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Disciplinamento a livello legislativo

La vigente legge sull'asilo attribuisce all'UFP diverse competenze decisionali. Giusta l'articolo 11 capoverso 1, l'UFP decide circa la concessione e il rifiuto dell'asilo. Passando al delegato la competenza decisionale (art. 2 cpv. 1 del disegno di decreto federale [DDF]), subordinando il delegato direttamente al DFGP (art. 1 cpv. 2 DDF) e attribuendogli il personale necessario (art. 3 DDF) le nuove disposizioni istituiscono un'unità amministrativa (in sostanza trattasi di un ufficio federale) che, essendo un gradino immediatamente sotto la direzione del dipartimento, può prendere decisioni autonomamente. Orbene, poiché gli uffici federali possono essere istituiti unicamente sul fondamento di un atto legislativo (cfr. messaggio del 12 febbraio 1975 sull'organizzazione dell'amministrazione federale; FF 7975 I 1441 e 1527, commento ad art. 62) e il delegato avrà le medesime competenze e, nella gerarchia amministrativa, occuperà lo stesso posto di un ufficio federale, è indispensabile un disciplinamento in via legislativa.

Con l'istituzione di un'unità amministrativa cui sono attribuite le necessarie competenze, sarà modificato anche l'ordine di quest'ultime, segnatamente riguardo alla legge sull'asilo; le decisioni non saranno più prese, come espressamente menzionato nella legge, in nome dell'UFP ma in nome del delegato. Anche solo questo motivo rende necessario un disciplinamento a livello di legge.

Ci siamo anche domandati se questa nuova unità amministrativa debba figurare nella legge sull'organizzazione dell'amministrazione federale (LOA; RS 172.010) per il fatto che occuperà il medesimo posto e avrà le medesime competenze di un ufficio federale. Considerata l'esaustiva enumerazione degli uffici nell'articolo 58 capoverso 1 LOA (cfr. anche messaggio precitato, FF 7975 I 1441 e 1527) la risposta dovrebbe pur essere positiva, onde il capoverso citato dovrebbe essere completato. Tuttavia, trattandosi di un ufficio particolare di durata limitata, riteniamo che vi si possa rinunciare.

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Entrata in funzione del delegato

Giusta l'articolo 39 LOA, il nostro Consiglio può dotarsi di altri stati maggiori che lo consiglino. Inoltre può assegnare questi stati maggiori ai dipartimenti (cfr. art. 50 cpv. 4 LOA). Per quanto concerne i compiti del delegato il decreto federale propostovi non è dunque necessario; lo è per contro in quanto prevede di trasferire competenze decisionali. Data questa necessità, il trasferimento avrà effetto solo al momento dell'entrata in vigore del decreto.

Per evitare una perdita di tempo, ci siamo avvalsi della competenza conferitaci dall'articolo 39 LOA e, il 22 ottobre 1985, abbiamo nominato un delegato che si assume già sin d'ora alcuni compiti direzionali ma che, per non pregiudicare la vostra decisione, entrerà definitivamente in carica solo il 1° marzo 1986. In un prossimo futuro, non appena risolti i problemi at298

tuali e sbrigati i numerosi casi di domande d'asilo in sospeso, il posto di delegato, in quanto unità amministrativa autonoma, verrà soppresso. In quel momento bisognerà decidere se i compiti concernenti i rifugiati dovranno essere assegnati all'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) invece che all' UFP. Tutto lascia supporre che il numero delle domande d'asilo rimarrà elevato e che quindi i compiti diverranno permanenti. Tuttavia non è ancora possibile valutare esattamente già sin d'ora quali ripercussioni avranno l'aggiornamento degli incarti pendenti nonché il trattamento tempestivo delle domande che continuano ad arrivare, né prevedere come saranno appianate le difficoltà odierne.

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Rinuncia alla procedura di consultazione

Considerata l'urgenza incalzante, abbiamo rinunciato alla procedura di consultazione.

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Parte speciale: Commento del disegno di decreto Nomina e subordinazione (art. 1)

II delegato è nominato dal nostro Collegio. Adempierà i suoi compiti nel quadro di un rapporto di impiego retto dal diritto pubblico. Tuttavia, il fatto che la sua attività sia limitata nel tempo rende necessario uno statuto speciale. Trattandosi però di un posto unico, rinunciamo a disciplinare il rapporto d'impiego in un'ordinanza benché l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali (RS 172.221.10) lo preveda.

Giusta il capoverso 2, il delegato è subordinato al DFGP: l'ordine gerarchico stabilito dalla vigente legge sull'asilo non viene dunque punto modificato.

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Attribuzioni e competenze (art. 2)

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Capoverso 1

L'articolo 2 capoverso 1 trasferisce al delegato le competenze che, giusta la legge sull'asilo e l'articolo 15 capoverso 4 della LDDS, spettavano all'UFP.

Questo disposto rende superflua, quanto alla forma, ogni modificazione sia dei passi della legge sull'asilo menzionanti espressamente l'UFP, sia del capoverso 4 dell'articolo 15 della LDDS. Per chiarezza, note a pie di pagina nella RS ricorderanno che il nuovo ordinamento delle competenze è limitato nel tempo.

Il trasferimento al delegato della competenza d'ordinare ed eseguire provvedimenti d'internamento (competenza attribuita all'UFP dall'art. 15 cpv. 4 299

LDDS) s'impone dacché il disposto concerne preminentemente, se non esclusivamente, i richiedenti d'asilo. Del resto già ora, all'interno dell'UFP, tale competenza è stata assegnata alla Divisione dei rifugiati, senza far differenza tra richiedenti d'asilo o semplici stranieri.

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Capoverso 2

Questo capoverso attribuisce al delegato compiti direttivi, indispensabili per distendere la situazione: il delegato consiglierà il Dipartimento quanto alla complessa problematica dei rifugiati e coordinerà le attribuzioni della Confederazione e dei Cantoni con quelle delle organizzazioni del settore. Una stretta collaborazione sul piano internazionale appare ovviamente necessaria: il delegato rappresenterà dunque il Dipartimento presso i Servizi stranieri ed internazionali, segnatamente presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e prowederà ad eliminare già in radice le tensioni. Il delegato, infine, presiederà la Commissione consultiva per i problemi dei rifugiati, di cui all'articolo 49 della legge sull'asilo; tale presidenza gli faciliterà del resto i compiti coordinativi di cui s'è detto.

In deroga all'articolo 48 capoverso 1 della LOA, il delegato dovrà aver facoltà di trattare direttamente con i Governi cantonali.

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Capoverso 3

Questo capoverso da modo, al nostro Consiglio, di affidare al delegato anche altre funzioni attinenti alla problematica dei rifugiati.

223.1 Trattasi, in quest'ultimo contesto, delle funzioni che l'UFP già ora svolge non per legge, bensì in virtù di ordinanze sancenti norme di diritto materiale, volte, per lo più, ad interiorizzare le convenzioni internazionali.

Per esempio, conformemente al comma 3 dell'articolo 7 dell'ordinanza del 9 maggio 1979 sui compiti dei Dipartimenti, dei gruppi e degli uffici (RS 172.010.15), l'UFP assume l'esecuzione - delle convenzioni con la Repubblica federale di Germania, l'Austria e la Francia concernenti la riaccettazione di persone al confine (RS 0.142.111.369, 0.142.111.639, 0.142.113.499); - di diverse convenzioni concernenti i rifugiati (RS 0.142.30, 0.142.301, 0.142.311, 0.142.37), nonché - della convenzione sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40).

Abbiamo l'intenzione di trasferire tutte queste competenze attuative al delegato, ancorché alcuni dei precitati testi si applichino non solo ai richiedenti d'asilo bensì anche a stranieri che non hanno fatto tale istanza; anche qui, infatti, i primi risultano oggigiorno nettamente prevalenti, tanto che, entro 300

l'UFP, per tutte queste convenzioni è già competente la divisione dei rifugiati.

223.2 Ma è opportuno che noi si sia in grado di attribuire al delegato anche altri compiti nuovi.

- Prima di tutto, incaricandolo di impostare, all'intenzione del Dipartimento, una politica d'asilo d'ampio respiro, ben coordinata con quelle degli altri Paesi dell'Europa occidentale.

- In secondo luogo, incaricandolo di allestire un programma di rimpatrio dei richiedenti cui venga negato l'asilo.

- Ed anche di realizzare le misure d'incremento efficientistico dello studio delle istanze, fissando addirittura, onde accelerare l'evasione dei casi pendenti, dei veri «obiettivi di rendimento».

- Infine, affidando al delegato, onde reagire tempestivamente qualora emergessero situazioni nuove, l'incarico di studiare e risolvere problemi attualmente imprevedibili.

2233 La delega d'attribuzioni, da parte del nostro Consiglio, quale prevista dal capoverso 3, risulta veramente irrinunciabile, per ragioni pratiche. Da un lato, infatti, si andrebbe troppo lontano qualora s'elencassero tutti i compiti nel decreto stesso; d'altro lato solo tale delega permette di salvaguardare la necessaria duttilità.

Dal profilo giuridico la delega è senz'altro proponibile: l'attribuzione di compiti agli uffici è, di norma, facoltà del nostro Consiglio (art. 61 cpv. 1 LOA), il quale, in questo specifico caso, può inoltre, ove occorra, prendere l'iniziativa di trasferire al delegato i compiti ora assegnati all'UFP (contrariamente a quelli, assegnati per legge, di cui tratta il cpv. 1) modificando le pertinenti disposizioni. Il discorso vale parimente per le convenzioni con la Repubblica federale di Germania e la Francia sulla riaccettazione di persone al confine, nelle quali è espressamente menzionata la «divisione della polizia». Gli adeguamenti necessari (sostituzione del «delegato» alla «divisione») sono attuabili senza che occorra consultarvi, dato che trattasi di adeguamenti non comportanti, per la Svizzera, obbligo alcuno.

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Organizzazione (art. 3)

Questo articolo, tra altre facoltà, ci conferisce quella di assegnare al delegato il personale necessario; ciò che noi faremo, essenzialmente, togliendo la divisione dei rifugiati, coi relativi servizi amministrativi, all'UFP per darla al delegato. Questo, del resto, altro non è se non il corollario organizzativo 301

della decisione di principio di nominare un delegato per l'intera problematica dei rifugiati.

Il predetto trasferimento consegue anche il risultato di rendere responsabile della divisione dei rifugiati un'unica persona che si occuperà esclusivamente della problematica dei rifugiati: ne verrà manifestamente un accrescimento della funzionalità e dell'efficacia.

Non occorre menzionare in dettaglio, nel testo del decreto, la meccanica del trasferimento; giusta l'articolo 61 capoverso 1 LOA, il nostro Consiglio già possiede, infatti, la competenza di regolare l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici e di definirne i compiti essenziali, il che include, ovviamente, la facoltà di togliere la suddetta divisione all'UFP per darla al delegato.

Resta un ultimo punto: nei servizi centrali dell'UFP, diverse persone s'occupano attualmente di tutti i campi d'attività dell'ufficio stesso. Siccome distaccheremo, nella proporzione necessaria, alcune di dette persone, occorrerà ridefinire l'elenco dei compiti dei collaboratori dei servizi centrali. Ciò non costituisce un problema, in quanto l'autorità di nomina potrà farlo in virtù dell'articolo 9 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali.

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Carattere d'urgenza e validità del decreto (art. 4)

L'attuale situazione dei rifugiati esige che il delegato entri subito in carica, con la pienezza delle competenze decisionali. Per questa ragione vi proponiamo di dichiarare urgente il decreto, richiamandovi all'articolo 89bis capoverso 1 Cost. La validità del decreto dovrà essere di dieci anni, il nostro Consiglio restando facoltato ad abrogarlo innanzi. Decaduto il decreto, i compiti del delegato verranno o retrocessi all'UFP (mediante riattivazione delle vecchie norme di competenza) o passati all'UFDS. La competenza così assegnataci ci consente di por fine anticipatamente alla funzione del delegato, e noi lo faremo qualora la situazione nel settore dell'asilo dovesse alquanto allentarsi.

Se, abrogato il decreto, i compiti del delegato dovessero passare all'UFDS in tutto o in parte, occorrerà che noi possiamo modificare l'assetto delle competenze delineato nella legge sull'asilo e nella LDDS sostituendo in esse l'UFDS all'UFP. Qualora non lo potessimo fare, il trasferimento all'UFDS di compiti rientranti nei settori dell'asilo e dei rifugiati urterebbe contro la lettera di dette leggi e non potrebbe dunque essere attuato.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale Conseguenze finanziarie

La nomina del delegato comporta, approssimativamente, le spese suppletive seguenti (onorario, viaggi, rappresentanza): 302

1986 240 000 fr. (entrata in funzione, 1° marzo 1986) 1987 270 000 fr.

1988 260 000 fr.

1989 260 000 fr.

Le spese suppletive per il 1986 saranno oggetto d'una domanda di credito aggiuntivo.

A contare dal 1987, procederemo mediante iscrizione a preventivo sotto la voce «delegato ai rifugiati» (art. 5 della legge concernente la gestione finanziaria, RS 611.0). Punto di partenza resta il piano finanziario dell'UFP 1987 (134 mio), dal quale verranno stralciati 118 milioni assegnati al delegato.

Per il 1988 e 1989, i bisogni finanziari ascendono rispettivamente a 95 e 100 milioni in cifra tonda, giusta gli ammontari previsti in detto piano.

Inoltre occorre prospettare che il trasferimento al delegato della divisione dei rifugiati (180-190 persone), nonché l'attuazione di soluzioni logistiche funzionali, richiederanno considerevoli spese. Col nostro decreto del 17 settembre 1985, il DFI (Ufficio delle costruzioni federali) è stato incaricato di assicurare, per il 1° gennaio 1987 al più tardi, la riunione di tutti gli elementi del servizio del delegato in un unico luogo: non è possibile prevedere, oggi, la spesa che ciò comporterà.

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Conseguenze pe l'effettivo del personale

Non possiamo escludere che un minimo di personale supplementare risulti necessario (p. es. un capo del personale con un collaboratore) ma, per pronunciarci in merito, dobbiamo aspettare che la quota proporzionale del personale dei servizi centrali da distaccare dall'UFP, assieme alla divisione dei rifugiati, sia stata determinata.

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Linee direttive della politica di governo

II progetto non figura nelle linee direttive 1983-1987 (FF 1984 I 121); costituisce nondimeno elemento integrante della nostra politica volta a superare le difficoltà emerse nel settore dei rifugiati; ai fini di tale politica esso si configura come strumento irrinunciabile, il cui approntamento non soffre differimento alcuno.

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Costituzionalità

II decreto, come la legge sull'asilo e la LDDS, si basa sull'articolo 69ter Cost.

La competenza della vostra Assemblea discende dall'articolo 85 numero 1 Cost.

La qualità di decreto urgente d'obbligatorietà generale trova a sua volta radice nell'articolo 89bi capoversi 1 e 2 Cost.

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Decreto federale concernente il delegato ai rifugiati

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69ter della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 19851), decreta: Art. l Nomina e subordinazione 1 II Consiglio federale nomina un delegato ai rifugiati (Delegato).

2 II Delegato è subordinato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento).

Art. 2 Attribuzioni e competenze 1 II Delegato assume i compiti e le competenze che la legge del 5 ottobre 1979 2> sull'asilo e l'articolo 15 capoverso 4 della legge del 26 marzo 19313> sulla dimora e il domicilio degli stranieri attribuiscono all'Ufficio federale di polizia.

2 II Delegato consiglia il Dipartimento quanto alla problematica dei rifugiati.

Egli rappresenta il Dipartimento presso gli enti stranieri e internazionali e coordina le attribuzioni della Confederazione con quelle dei Cantoni e degli organismi privati. Può trattare direttamente con i Governi cantonali.

3 II Consiglio federale può affidare altri compiti al Delegato.

Art. 3 Organizzazione II Consiglio federale prende i pertinenti provvedimenti organizzativi ed assegna al Delegato il personale necessario.

Art. 4 Referendum, entrata in vigore, validità 1 II presente decreto è d'obbligatorietà generale.

2 Esso è dichiarato urgente, giusta l'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale, ed entra in vigore alla data dell'approvazione.

" FF 1985 III 294 > RS 142.31 3) RS 142.20

2

304

Delegato ai rifugiati 3

II presente decreto, sottosta al referendum facoltativo, conformemente all' articolo 89bis capoverso 2 della Costituzione federale, e rimarrà in vigore sino al (dieci anni a contare dall'entrata in vigore).

4 II Consiglio federale ha la facoltà d'abrogare il presente decreto prima che esso scada. Se del caso, il Consiglio federale potrà trasferire le attribuzioni del Delegato all'Ufficio federale degli stranieri ed adattare, ,di conseguenza, la legislazione.

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Messaggio concernente il decreto istitutivo del delegato ai rifugiati del 6 novembre 1985

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.12.1985

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294-305

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