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85.035

Messaggio concernente un accordo sulle relazioni tra Svizzera e Repubblica federale di Germania in campo cinematografico del 22 maggio 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, invitandovi ad adottarlo, un messaggio concernente un decreto federale che approva l'Accordo sulle relazioni tra Svizzera e Repubblica federale di Germania in campo cinematografico, firmato il 6 giugno 1984.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 maggio 1985

1985 -- 432 53

Foglio federale. 68° anno. Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Buser

209

Compendio Attualmente soltanto un numero ridotto di film in lingua tedesca realizzati nel nostro Paese può essere prodotto senza un contributo finanziario straniero.

Ispirandosi all'Accordo di coproduzione stipulato con la Francia, l'Accordo conchiuso tra Repubblica federale di Germania e Svizzera mira ad agevolare l'attuazione di pellicole in coproduzione e lo scambio di opere cinematografiche tra i due Paesi. L'Accordo permette anche di beneficiare di finanziamenti tedeschi.

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I

Parte generale

II

Situazione iniziale

L'affermazione del cinema svizzero, svantaggiato rispetto a quello di altri Paesi, è dovuta anzittutto al sostegno della televisione e alla cooperazione con l'estero. Consapevoli del rischio che correvano, produttori francesi, tedeschi occidentali e di altrove hanno dato il loro contributo finanziario permettendo così ad alcuni registi svizzeri di farsi strada. Tali finanziamenti, che vanno oltre il semplice aiuto alla produzione, hanno anche permesso la distribuzione di film svizzeri in particolare in Francia e nella Repubblica federale di Germania.

Nel 1977 abbiamo stipulato un Accordo di coproduzione con la Francia (RS 0.443.934.9) che ha dato risultati nel complesso positivi, concretando i tentativi di cooperazione intrapresi in precedenza da privati. Se il cinema romando ha potuto trarre vantaggio da tale Accordo, è però evidente che la Svizzera tedesca ne ha beneficiato in misura ridotta.

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Cooperazione con la Repubblica federale di Germania

La Repubblica federale di Germania rappresenta per la Svizzera non soltanto il principale interlocutore economico, ma intrattiene con essa scambi culturali particolarmente rilevanti. Nel settore cinematografico le più importanti reti televisive tedesche forniscono da tempo un cospicuo sostegno, che si è rivelato essenziale al notevole sviluppo del cinema svizzero in lingua tedesca. Da molti anni i cineasti svizzeri si formano nelle scuole tedesche e lavorano in Germania, nel settore cinematografico o in quello televisivo.

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Preparazione dell'Accordo di coproduzione

Esiste un primo Accordo di coproduzione sul piano privato, firmato il 7 giugno 1966 dall'Associazione dei produttori di film e di televisione tedeschi e l'Associazione dei produttori svizzeri. Ma tale Accordo imponeva l'equilibrio del 50 per cento tra i due Paesi e non permetteva coproduzioni minoritarie, indispensabili in presenza di mercati molto dissimili come quello della Svizzera e quello della Repubblica federale di Germania.

Uno dei principali incentivi alla coproduzione è rappresentato dalla possibilità di ricevere contributi finanziari dai due Paesi produttori e quindi di disporre di finanziamenti più cospicui per la realizzazione dei film. Per tali motivi nel 1980 è stata creata una Commissione col compito di preparare un Accordo di coproduzione tra i due Paesi. Tale Accordo, che permette di ridurre le quote di partecipazione di uno dei due Paesi coproduttori al trenta e persino al venti per cento in casi eccezionali, è stato firmato a Bonn il 6 giugno 1984.

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Necessità di una regolamentazione statale

La cooperazione in campo cinematografico tra Svizzera e Repubblica federale di Germania, già funzionante nella pratica, ha bisogno di una sanzione statale per assicurare alle coproduzioni il riconoscimento ufficiale e un trattamento parificato a quello nazionale. Tale riconoscimento sarà certamente vantaggioso per i produttori svizzeri.

2

Parte speciale

Giusta l'articolo 27 ter della Costituzione e l'articolo 5 della legge federale sul cinema del 28 settembre 1962 (RS 443.1) la Confederazione può promuovere la produzione di pellicole particolarmente pregevoli. In virtù degli articoli 4, 5 e 6 dell'ordinanza (1) sul cinema (RS 443.11) sono concessi contributi per la produzione di pellicole svizzere e di pellicole attuate in coproduzione con l'estero. Esiste coproduzione con l'estero nei casi in cui la partecipazione svizzera equivalga almeno a quella straniera. Può trattarsi, eccezionalmente, di produzioni in cui la partecipazione svizzera è minore, qualora lo Stato estero assicuri la parità (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza «1»). L'Accordo di coproduzione disciplina tale parità. L'attuazione di pellicole in coproduzione tra i due Paesi deve essere sancita dall'Ufficio degli affari culturali del Dipartimento federale dell'interno e, per la Repubblica federale di Germania, dal «Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft». Le autorità competenti dei due Paesi esaminano ciascun progetto di coproduzione e sostengono i progetti nell'ambito della propria legislazione.

Si richiede per ogni coproduzione una partecipazione artistica e tecnica effettiva da entrambe le parti. La ripartizione dei proventi avviene proporzionalmente al contributo di ciascun coproduttore.

Ogni parte contraente accorda, nel proprio Paese, tutte le agevolazioni possibili alla diffusione dei film nazionali dell'altro Paese.

Una Commissione mista ha il compito di sorvegliare l'applicazione dell'Accordo e di risolvere eventuali problemi.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'Accordo non comporta spese supplementari e non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.

4

Linee direttive della politica di governo

L'oggetto in questione non figura nelle linee direttive della politica di governo del 18 gennaio 1984 (FF 1984 I 121), dato che l'Accordo è stato firmato solamente dopo Papprovazione di queste. È nostra convinzione comunque che, in nome del promovimento del cinema, l'applicazione dell'Accordo non debba subire un inutile rinvio. Ci pare dunque del tutto giustificato un pronto esame di tale disegno, esame che non sarà certamente di lunga durata.

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5

Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione, che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea riposa sull'articolo 85 cifra 5 della Costituzione.

L'Accordo è stipulato per la durata di tre anni, allo scadere dei quali è rinnovabile ogni volta per altrettali periodi, salvo denunzia da parte di uno dei contraenti tre mesi innanzi la scadenza.

L'Accordo ha dunque una durata determinata e può essere disdetto. Esso inoltre non prevede l'adesione ad una organizzazione internazionale, né comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Ne consegue che non sottosta al referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

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Decreto federale concernente un accordo sulle relazioni tra Svizzera e Repubblica federale di Germania in campo cinematografico

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1985 1>, decreta:

Art. l 1 L'Accordo sulle relazioni tra Svizzera e Repubblica federale di Germania in campo cinematografico firmato il 6 giugno 1984 è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

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FF 1985 II 309

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Accordo

Traduzione1)

sui rapporti tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania in campo cinematografico

// Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania, Desiderosi di sviluppare la cooperazione in campo cinematografico nei due Paesi; Auspicando agevolare la coproduzione di pellicole atte a favorire la creazione cinematografica nei due Paesi; Hanno convenuto quanto segue :

Coproduzione Articolo 1 Nell'ambito delle rispettive legislazioni, le Parti contraenti sottopongono le pellicole attuate in coproduzione da produttori dei due Paesi alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 2 1. Le pellicole attuate in coproduzione, nel quadro del presente Accordo, si considerano film nazionali.

2. I sussidi e altri vantaggi finanziari concessi a un produttore sul territorio nazionale di una delle Parti contraenti sono retti dalla legislazione della suddetta Parte contraente.

3. Prima dell'inizio delle riprese, le coproduzioni, cui s'intende applicare le presenti disposizioni, devono essere definite tali, di comune accordo, dalle autorità competenti di ciascun Paese. Le autorità competenti sono il «Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft» per la Repubblica federale di Germania, e l'Ufficio federale della cultura per la Svizzera.

4. Il riconoscimento è concesso con riserva della realizzazione del progetto di coproduzione.

" Dal testo originale tedesco.

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Cinematografia Articolo 3 Per fruire dei vantaggi della coproduzione, i produttori devono essere tecnicamente e finanziarmente ben dotati, e devono possedere sufficienti qualifiche professionali.

Articolo 4 1. La partecipazione dei coproduttori comporta un contributo finanziario, artistico e tecnico. Per principio, il contributo artistico e tecnico di ciascun coproduttore è proporzionale al contributo finanziario.

2. Di norma, la partecipazione del produttore minoritario alle spese di attuazione della pellicola è di almeno il 30 per cento.

3. In casi eccezionali, ove il film assuma un'importanza particolare per i due Paesi e le spese di produzione siano molto elevate, è ammessa una partecipazione finanziaria minima del 20 per cento.

Articolo 5 1. I partecipanti all'attuazione della pellicola devono essere, per quanto attiene alla Repubblica federale di Germania, di nazionalità tedesca o di cultura tedesca e avere il domicilio permanente nella Repubblica federale di Germania ; per quanto attiene alla Confederazione Svizzera, di nazionalità o domicilio svizzeri. Laddove certuni soddisfino tali condizioni contemporaneamente nei due Paesi, i coproduttori stabiliscono di comune accordo il Paese d'appartenenza. In caso di mancato accordo, tali persone sono considerate cittadini del Paese del coproduttore con cui hanno stipulato il contratto.

2. Il contributo artistico e tecnico del produttore minoritario consiste nel mettere a disposizione specialisti del proprio Paese, comunque, per lo meno, il personale seguente: uno sceneggiatore o un dialoghista, un assistente alla regia o un altro collaboratore artistico o tecnico essenziale, come pure un attore che interpreti una delle parti principali e uno che interpreti una parte secondaria. Nel caso in cui il produttore minoritario metta a disposizione il regista, è sufficiente che fornisca inoltre un attore avente una parte importante, purché cittadino del Paese con partecipazione finanziaria minoritaria.

3. Eccezionalmente e se la pellicola lo richiede, è ammessa la partecipazione di attori ed autori che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, su parere favorevole delle autorità competenti dei due Paesi.

4. Ove le attrezzature lo consentono, le copie, le sincronizzazioni, i mixaggi, sono fatti sul territorio dell'una o dell'altra Parte
contraente. Se gli esterni vengono girati in un Paese terzo, è possibile sviluppare la parte corrispondente del negativo e stamparne una copia in tale Paese. Si cercherà di conseguire un equilibrio nell'uso dei mezzi tecnici delle Parti contraenti.

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Cinematografia 5. Ove le attrezzature lo consentono, le riprese in studio devono essere realizzate negli studi situati sul territorio di una o dell'altra Parte contraente.

6. a) Ciascun produttore è coproprietario del negativo originale (immagine e suono), ha libero accesso a tale negativo e ha diritto ad un internegativo nella propria lingua. L'internegativo in una lingua diversa da quella delle Parti contraenti può essere stampato con il consenso dei due produttori ; b) La pellicola definitiva comporta una versione originale o doppiata in tedesco o in una delle lingue nazionali svizzere. Ciascuna versione può comportare passi parlati in un'altra lingua per esigenze di copione.

Articolo 6

1. In generale la ripartizione dei proventi avviene proporzionalmente al contributo finanziario di ciascun coproduttore. Può essere fatta in base ai limiti territoriali e ai settori di esercizio, tenendo conto del volume di mercato di ciascun Paese firmatario.

2. I coproduttori disciplinano di concerto la distribuzione su scala mondiale.

3. Di norma, la proiezione nei festival del cinema d'una pellicola attuata in coproduzione vale quale contributo del produttore maggioritario o del produttore che ha messo a disposizione il regista. La proiezione può ugualmente essere ascritta ad ambedue i produttóri, se ne hanno così disposto di comune accordo.

Articolo 7

I titoli di testa e di coda ed il materiale principale di propaganda delle pellicole eseguite in coproduzione debbono menzionare la coproduzione tra i due Paesi.

Articolo 8

1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorità competenti considerano coproduzioni le pellicole attuate da produttori della Repubblica federale di Germania, della Svizzera e di Paesi terzi con i quali l'una o l'altra Parte contraente abbia stipulato accordi di coproduzione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1, e all'articolo 5 capoversi 1 e 2, si applicano alle coproduzioni conformemente al capoverso 1 del presente articolo; si considera tuttavia sufficiente una partecipazione del 20 per cento alle spese di realizzazione della pellicola da parte del produttore minoritario. Sono applicabili per analogia le altre disposizioni dell'articolo 5.

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Cinematografia

Articolo 9 Entro i limiti della legislazione in vigore nel proprio Paese, ogni Parte contraente agevola, per quanto concerne coproduzioni riconosciute: a) l'entrata ed il soggiorno temporaneo, sul proprio territorio, del personale tecnico e artistico dell'altra Parte contraente; b) l'importazione e l'esportazione del materiale tecnico, o d'altra natura, di cui i produttori dell'altra Parte contraente hanno bisogno per le riprese.

Articolo 10 I produttori tengono conto, nella domanda di riconoscimento di una coproduzione indirizzata alle rispettive autorità competenti, delle disposizioni d'applicazione che figurano nell'allegato del presente Accordo.

Articolo 11 Le autorità competenti dei due Paesi si comunicano regolarmente informazioni riguardanti la concessione, il rifiuto, le modificazioni e la revoca di ogni riconoscimento di coproduzione.

Scambio dì pellicole Articolo 12 Nel limite delle possibilità, le Parti contraenti sono risolute ad agevolare nel proprio Paese la diffusione e lo sfruttamento di pellicole provenienti dall' altro Paese.

Disposizioni generali Articolo 13 1. Una Commissione mista-, composta di esponenti dei due governi e degli ambienti professionali interessati, sorveglia l'applicazione del presente Accordo e, all'occorenza, propone modificazioni. Può inoltre formulare proposte atte a sviluppare la cooperazione in campo cinematografico tra i due Paesi.

2. Nel periodo di durata del presente Accordo, la Commissione si riunisce di norma ogni tre anni, alternativamente nella Repubblica federale di Germania ed in Svizzera. Può ugualmente essere convocata su richiesta d'uno dei contraenti nel caso, segnatamente, d'importanti modificazioni delle prescrizioni legislative ed amministrative applicate al cinema.

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Cinematografia Articolo 14

II presente Accordo si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria indirizzata dal Governo della Repubblica federale di Germania al Governo della Confederazione svizzera nel trimestre successivo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 15

1. Le Parti contraenti si notificano a vicenda l'adempiamento delle procedure costituzionali occorrenti all'entrata in vigore del presente Accordo. Il quale entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notificazione.

L'Accordo sarà applicato, a titolo provvisorio, a decorrere dal giorno della firma.

2. Il presente Accordo è stipulato per la durata di tre anni a contare dal giorno dell'entrata in vigore. È rinnovabile ogni volta per tre anni, salvo denunzia scritta da parte di uno dei contraenti, tre mesi innanzi la scadenza.

Fatto a Bonn il 6 giugno 1984 in due originali in lingua tedesca.

Per il Governo della Confederazione Svizzera Ch. Müller

Per il Governo della Repubblica federale di Germania P. Fischer

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Cinematografia

Allegato giusta i'articolo 10 Disposizioni d'applicazione I produttori di ciascun Paese devono, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, indirizzare alle rispettive autorità, quattro settimane prima dell'inizio delle riprese, una domanda di riconoscimento della coproduzione prevista. Alla domanda devono allegare in particolare i documenti seguenti : - un copione particolareggiato o un altro manoscritto che fornisca sufficienti informazioni sul soggetto e la sua figurazione; - due liste, una dei membri della «troupe» con relative attività, l'altra con la distribuzione delle parti, specificando ogni volta la nazionalità degli interessati ; - un documento che attesti l'acquisto o il possibile acquisto dei diritti d'autore; - il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori fatta riserva per il benestare da parte delle autorità competenti dei due Paesi; - l'accordo raggiunto dai due produttori relativo alla partecipazione di ciascuno di essi alle eventuali spese supplementari. Tale partecipazione è, per principio, proporzionale al contributo finanziario di ciascun produttore; la quota del produttore minoritario può tuttavia essere limitata ad una percentuale inferiore o ad un dato importo; - un preventivo e un piano difinanziamentoparticolareggiato; - un'indicazione del contributo tecnico dei due Paesi ; - un piano di lavoro che indichi i luoghi delle riprese.

Per poter meglio valutare il progetto, le autorità dei due Paesi possono chiedere documenti e elucidazioni supplementari.

Le autorità del Paese con partecipazione minoritaria danno il proprio benestare soltanto dopo aver ricevuto il parere delle autorità del Paese con partecipazione maggioritaria. Le autorità di quest'ultimo Paese trasmettono la loro proposta di decisione alle autorità dell'altro Paese, per principio, nei venti giorni dopo aver ricevuto l'inserto completo. Le autorità del Paese del produttore minoritario devono, per principio, dare il proprio parere entro sette giorni dalla ricezione di detta proposta.

Le modificazioni apportate ulteriormente al contratto di coproduzione devono essere sottoposte entro breve tempo, per approvazione, alle autorità competenti dei due Paesi.

II riconoscimento può essere accompagnato da condizioni ed oneri per garantire l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo.

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09.07.1985

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