Termine di referendum: 17 giugno 1985
Legge federale che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità # S T #
del 5 ottobre 1984
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1981 1) decreta:
I 1. La legge federale dell'8 dicembre 1905 2) sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo è modificata come segue :
Art. 10 Abrogato 1. La legge federale del 18 dicembre 1970 3> sulle epidemie è modificata come segue : Art. 32 cpv. 1 Abrogato 3. La legge federale del 13 giugno 1928 4) per la lotta contro la tubercolosi è modificata come segue:
Art. 14 La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d'importanza nazionale, di profilassi, diagnosi e controllo della tubercolosi. I sussidi ascendono al massimo al 25 per cento delle spese provate e riconosciute.
" FF 1981 III 677 " RS 817.0 RS 818.101 " RS 818.102
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1985 - 272
605
Sanità. Sussidi di poco conto 4. La legge federale del 22 giugno 1962 *> concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche è modificata come segue:
Campo d'applicazione
Art. 2, titolo marginale e cpv. 3 La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d'importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo.
3
Art. 3, titolo'marginale Definizione
Ammontare
dei sussidi
Art. 4 I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano: a. al 25-50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite; b. al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.
Art. 5 Abrogato Art. 6 cpv. 2 2 Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent'anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev'essere parzialmente restituito.
An. 10 cpv. 2 Abrogato II
I sussidi per la costituzione e l'impianto di nuovi laboratori sono concessi secondo il diritto previgente se la domanda è stata presentata prima dell'en" RS 818.21 606
Sanità. Sussidi di poco conto trata in vigore della presente legge e i lavori di costruzione cominciano, il più tardi, due anni e mezzo dopo detta entrata in vigore.
Ili 1
La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
La modificazione della legge federale dell'8 dicembre 1905 1) sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo (n. 1/1) decade se il decreto federale del 5 ottobre 1984 2) che abolisce l'obbligo della Confederazione di versare sussidi in materia di sanità è respinto dal popolo e dai Cantoni.
3 II Consiglio federale determina l'entrata in vigore.
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Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984 II presidente: Debétaz La segretaria: Huber
Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984 II presidente: Gautier II segretario: Koehler
Data di pubblicazione: 19 marzo 1985 3) Termine di referendum: 17 giugno 1985
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FF 1984 III 12
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Legge federale che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità del 5 ottobre 1984
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Jahr
1985
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
10
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
19.03.1985
Date Data Seite
605-607
Page Pagina Ref. No
10 114 723
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