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Messaggio concernente la modificazione del decreto sull'economia lattiera 1977 (DEL 1977) del 14 agosto 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che modifica quello sull'economia lattiera 1977 (DEL 1977).

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo le seguenti mozioni: 1985 Decreto sull'economia lattiera. Deduzione dal prezzo del latte (M.

della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati, 14.5.85) 1985 Decreto sull'economia lattiera. Deduzione dal prezzo del latte (M.

della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, 24.5.85) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 agosto 1985

1985 -- 699 59

Foglio federale. 68° anno. Voi. Il

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio Nonostante il contingentamento del latte istituito nel nostro Paese il 1° maggio 2977, le spese a carico del conto lattiera sono incessantemente aumentate in questi ultimi anni fino a stabilire un nuovo record con l'importo di 818 milioni di franchi in cifra tonda, durante il periodo di conteggio 1983/84 (1° novembre - 31 ottobre). Questo elevato onere è dovuto, tra l'altro, al fatto che numerosi produttori hanno fornito una quantità di latte superiore al loro contingente individuale Q alla loro quota nella quantità globale.

Durante la verifica del conto di Stato 1984, le Commissioni delle finanze del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno presentato due mozioni identiche, secondo le quali dovremmo proporre ai vostri Consigli una revisione urgente del decreto sull'economia lattiera 1977, in modo che ci venga conferita la competenza di aumentare, se necessario sino all'85 per cento del prezzo di base del latte, l'importo della deduzione operata sul prezzo del latte oppure la tassa prevista negli articoli 5a e 5b del decreto sull'economia lattiera. I vostri Consigli hanno adottato tali mozioni nel corso della sessione di giugno di quest'anno.

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I II

Parte generale Introduzione

11 decreto sull'economia lattiera 1977 (RS 916.350.1), che costituisce in particolare la base legale su cui si fonda il contingentamento lattiero, giungerà a scadenza il 31 ottobre 1987. Conseguentemente, sono già stati avviati i lavori preliminari per il decreto sull'economia lattiera 1987 ed è già in corso la pertinente procedura di consultazione.

In virtù del decreto sull'economia lattiera 1977, il produttore deve pagare, sotto forma di deduzione dal prezzo del latte o di tassa, un importo di 40 centesimi per ogni kg di latte fornito in più del suo contingente. Il Consiglio federale è facoltato ad aumentare questa somma a 60 centesimi. Orbene, ancorché l'importo massimo sia applicato da diversi anni, non si è potuto evitare che un buon numero di produttori forniscano quantità di latte superiori al loro contingente. Questo superamento è dovuto al fatto che la deduzione ha perso valore nel corso degli anni in quanto il prezzo di base è aumentato da 75 a 92 centesimi per kg dopo l'inizio del contingentamento lattiero.

Per tale motivo, il disegno di decreto sull'economia lattiera 1987 prevede di stabilire l'importo della tassa ad almeno l'80 per cento del prezzo di base del latte.

Le due mozioni, sostanzialmente, chiedono dunque quanto prevede il disegno di decreto sull'economia lattiera 1987. Sussiste però una differenza cronologica in quanto una revisione del decreto sull'economia lattiera 1977 consentirebbe d'applicare il tasso più elevato già a contare dal 1° maggio 1985.

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Situazione del settore lattiero

Secondo la volontà espressa dalle due Commissioni delle finanze, la modificazione del decreto sull'economia lattiera 1977 dovrebbe concernere unicamente l'aumento dell'aliquota della tassa. Le questioni di principio dovrebbero per contro essere esaminate soltanto in occasione dei dibattimenti riguardanti il decreto sull'economia lattiera 1987, che avranno luogo nel 1986 e nel 1987.

Condividiamo questa opinione per ragioni d'organizzazione razionale del lavoro e ci limitiamo pertanto a fornire, nel presente messaggio, unicamente ragguagli su la situazione dell'economia lattiera e la necessità di agire celermente.

Per assicurare un reddito adeguato alla nostra agricoltura, in questi ultimi anni siamo stati costretti a rialzare reiteratamente il prezzo di base del latte e, tenuto conto segnatamente della situazione nelle regioni montane, a fare concessioni in materia di quantità. Conseguentemente, sono aumentati gli oneri del conto lattiero. Nel 1984, la situazione è divenuta preoccupante in quanto le forniture lattiere hanno complessivamente superato di circa 0,4 milioni di decatonnellate la somma dei contingenti assegnati (31,09 mio dt).

Questa evoluzione non soltanto ha provocato serie difficoltà di smercio, in tutti i settori, ma si è pure tradotta in un conto lattiero record.

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Riduzione del volume delle forniture lattiere e del conto lattiere

Nel quadro delle nostre competenze in materia d'applicazione del contingentamento lattiera, abbiamo preso, il 17 giugno 1985, le seguenti tre decisioni, che perseguono una riduzione del volume delle forniture di latte e conseguentemente la contrazione del conto lattiere a un livello accettabile.

a. Grazie all'istituzione del cosiddetto contingentamento di cooperativa, i superamenti di contingente potevano finora essere compensati mediante le quote non utilizzate da altri fornitori. L'inasprimento delle disposizioni consiste, per quanto concerne i produttori di latte situati in pianura, in zona prealpina collinare o in zona di montagna I, nel pagamento dell' intera tassa di 60 centesimi per kg (un importo più elevato dopo la revisione del decreto) per qualsiasi sovraffornitura superiore a 2000 kg, anche se il contingente di cooperativa non è stato complessivamente superato. Questa innovazione è applicabile per il periodo di contingentamento in corso, ossia a contare dal 1° maggio 1985.

b. Il contingente che può essere assegnato in caso d'inizio di commercializzazione di latte viene ulteriormente limitato. La commercializzazione del latte dovrebbe così diventare meno attraente e dovrebbe pertanto diminuire il numero dei nuovi produttori di latte. In pratica, questa innovazione esplicherà i suoi effetti a contare dal 1° novembre 1985.

e. Abbiamo infine incaricato il Dipartimento dell'economia pubblica di esaminare l'attuabilità, per l'inizio del prossimo periodo di contingentamento e quindi per il 1° maggio 1986, di una riduzione selettiva dei contingenti. Secondo l'evoluzione della situazione in materia di produzione e di smercio, risulterà infatti necessario non soltanto di ricondurre il volume delle forniture lattiere a quello della somma dei contingenti assegnati, ma anche di ridurre lievemente quest'ultima.

L'aumento della tassa per le sovrafforniture lattiere, richiesto nelle due mozioni, è conforme ai provvedimenti già presi. Esso dovrebbe provocare una riduzione del volume delle forniture di latte e uno sgravio del conto lattiera.

Ove non esplicasse tale effetto, l'aumento della partecipazione dei produttori alla copertura delle spese del conto lattiera avrebbe come conseguenza una diminuzione delle prestazioni della Confederazione in favore di questo stesso conto.

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Parte speciale

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Tenore delle mozioni

Le mozioni identiche delle due Commissioni delle finanze hanno il tenore seguente: II Consiglio federale è invitato a proporre all'Assemblea federale una revisione urgente del decreto sull'economia lattiera, che preveda di conferirgli la competenza di aumentare la deduzione operata sui prezzi del latte, ossia la tassa di superamento del contingente secondo gli articoli Sa e 5b del decreto, se necessario sino all'85 per cento del prezzo di base del latte.

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I due Consigli hanno adottato le rispettive mozioni nelle loro sessioni di giugno 1985 e le hanno trasmesse al nostro Collegio.

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Modificazione degli articoli Sa e 5b del decreto

sull'economia lattiera 1977 Vi proponiamo di conferirci la competenza di aumentare la tassa ad almeno l'80 per cento del prezzo di base del latte. Un aumento in questa proporzione soddisfa parimente il desiderio che le due mozioni esprimono con « . . . se necessario sino all'85 per cento del prezzo di base del latte». Peraltro, il tenore proposto è identico a quello previsto nel decreto sull'economia lattiera 1987.

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Forma del decreto

Le due mozioni ci chiedono di presentare un disegno di revisione ed auspica no manifestamente che la tassa aumentata venga applicata a contare dall'anno lattiere in corso.

Poiché anche un decreto federale ordinario d'obbligatorietà generale consente di conseguire tale finalità, possiamo rinunciare all'emanazione di un decreto federale urgente, secondo l'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione, e modificare i disposti corrispondenti in procedura ordinaria, giusta la quale il referendum può essere chiesto prima e non dopo l'entrata in vigore. Dacché ambedue i Consigli sono disposti ad esaminare il disegno durante la sessione autunnale 1985 nella procedura accelerata di cui all'articolo 11 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli, il tempo necessario per la messa in vigore dei nuovi disposti aumenterà soltanto nella misura del periodo corrispondente al termine di referendum di tre mesi.

Conseguentemente, la revisione può entrare in vigore prima della fine dell' anno lattiere 1985/86. Va per altro rilevato che i produttori di latte interessati sono consapevoli che il Parlamento vuole un aumento della tassa in quanto, nel giugno 1985, ha accettato le due mozioni.

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Procedura di consultazione

Poiché disponevamo soltanto di alcune settimane per elaborare il presente disegno, non abbiamo potuto svolgere la procedura di consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni mantello dell'economia, secondo l'articolo 32 della Costituzione. La rinuncia a siffatta procedura è nondimeno accettabile, in quanto la revisione del decreto non è di natura fondamentale e le cerehie interessate hanno pur sempre la possibilità di pronunciarsi sull'istituzione di un analogo ordinamento a contare dal 1987, nel quadro della procedura di consultazione in corso per il nuovo decreto sull'economia lattiera.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

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Conseguenze finanziarie

Le misure menzionate nel paragrafo 13, che prevediamo di prendere per ridurre il volume delle forniture lattiere, esplicheranno un influsso favorevole sul conto lattiere 1985/86. L'aumento proposto della tassa dovrebbe inoltre provocare un contenimento delle forniture lattiere e cagionare una corrispondente riduzione supplementare del conto lattiere. Se tale effetto venisse a mancare, i produttori dovrebbero partecipare maggiormente alla copertura delle spese addossate a questo conto, ciò che si tradurrebbe in una riduzione del contributo federale. Ci preme però rilevare che l'ottenimento di mezzi finanziari supplementari da parte dei produttori non costituisce lo scopo precipuo della presente modificazione, la cui finalità è soprattutto quella di consentire una migliore osservanza dei contingenti.

In queste condizioni, non possiamo quantificare gli effetti presunti del provvedimento proposto, segnatamente poiché il conto lattiera subisce parimente l'influsso delle condizioni di smercio in Svizzera e all'estero.

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Conseguenze sull'effettivo del personale

Nessuna.

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Linee direttive della politica di governo

II presente disegno non era considerato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987, nelle quali era tuttavia previsto di sostituire il decreto vigente con un nuovo decreto sull'economia lattiera (FF 1984 I 121, par. 52).

La modificazione urgente proposta si fonda sulle mozioni trasmesse dai due Consigli e menzionate nell'ingresso del presente messaggio.

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Costituzionalità

Le nostre proposte concernono una modificazione del decreto sull'economia lattiera 1977, che si fonda sull'articolo costituzionale concernente l'agricoltura (art. 31MS cpv. 3 lett. b).

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Decreto sull'economia lattiera

Disegno

(DEL 1977) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 1985 1>, decreta:

I II decreto sull'economia lattiera 1977 del 7 ottobre 1977 2> è modificato come segue :

Art. Sa cpv. 5 5 II produttore paga una tassa per ogni kg di latte fornito in più del suo contingente. Questa tassa ammonta almeno all'80 per cento del prezzo di base del latte.

Art. 5b cpv. 5 5 L'organizzazione locale dei produttori paga una tassa per ogni kg di latte fornito o trasformato in più della quantità globale. Questa tassa ammonta almeno all'80 per cento del prezzo di base del latte.

II 1 II presente decreto è d'obbligatorietà generale; esso sottosta al referendum facoltativo.

2 È applicabile per il conto delle tasse in materia di contingentamento degli anni lanieri 1985/86 a 1987/88 (1° maggio - 30 aprile).

" FF 1985 II 885 RS 916.350.1

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Messaggio concernente la modificazione del decreto sull'economia lattiera 1977 (DEL 1977) del 14 agosto 1985

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03.09.1985

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