Termine di referendum: 13 gennaio 1986

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri # S T #

(LPS) del 4 ottobre 1985

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 37quater della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 19831), decreta: Sezione 1: Scopo e definizioni Art. l Scopo Scopo della presente legge è la pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 Reti di percorsi pedonali 1 Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all'interno delle località.

2 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, vie residenziali e simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.

3 1 percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto.

Art. 3 Reti di sentieri 1 Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all'esterno delle località.

2 Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.

3 1 sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.

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Percorsi pedonali e sentieri (LPS) Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione Art. 4 Allestimento di piani 1 1 Cantoni : a. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti ; b. rivedono periodicamente i piani ed all'occorrenza li modificano.

2 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d'allestimento e di modificazione.

3 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.

Art. 5 Coordinamento 1 Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d'incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

Art. 6 Sistemazione e preservazione 1 1 Cantoni: a. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri ; b. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli; e. provvedono affinchè ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.

2 Nell'adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 7 Sostituzione 1 1 percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

2 Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se : a. non sono più liberamente accessibili; b. sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti; e. su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o d. lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.

3 1 Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione.

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Percorsi pedonali e sentieri (LPS) Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate 1 Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).

2 Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

Art. 9 Considerazione di altri interessi Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell'agricoltura, dell'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

Sezione 3: Compiti speciali della Confederazione Art. 10 Nell'ambito delle proprie competenze 1 Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l'articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine: a. progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni; b. vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano ; e. vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.

2 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d'opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 11 Consulenza ai Cantoni Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

Art. 12 Aiuto alle organizzazioni private specializzate La Confederazione può sussidiare le attività, giusta l'articolo 8, di organizzazioni private specializzate d'importanza nazionale.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica Art. 13 Servizi tecnici I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.

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Percorsi pedonali e sentieri (LPS) Art. 14 Legittimazione a ricorrere 1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere : a. i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio ; b. le organizzazioni specializzate d'importanza nazionale, riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno.

2 Contro le decisioni dell'autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 15 Termine per l'allestimento dei piani 1 1 Cantoni provvedono affinchè i piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 II Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

Art. 16 Disposizioni transitorie 1 1 governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all'entrata in vigore dei piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.

2 1 governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1985 II presidente : Kündig II segretario : Huber

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1985 II presidente : Koller II segretario : Zwicker

Data di pubblicazione: 15 ottobre 19851) Termine di referendum: 13 gennaio 1986

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