Termine di referendum: 13 gennaio 1986

Legge federale sul trasporto pubblico (LTP) # S T #

del 4 ottobre 1985

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24ter, 26, 36 e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 1983 1), decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. l Campo d'applicazione 1 La presente legge è applicabile al trasporto di persone, bagagli e merci ad opera delle imprese di trasporto pubblico. Non è applicabile ai trasporti aerei né ai trasporti in condotta.

2 L'articolo 3 capoversi 1 e 4 e gli articoli 4 a 12 non sono applicabili alle spedizioni in piccole partite. Le disposizioni concernenti le merci pericolose (art. 3 cpv. 3 e 51), il trasporto diretto (art. 13 e 14), le formalità prescritte dalle autorità amministrative (art. 29), la responsabilità (art. 39 a 48) e i rimedi giuridici (art. 50) sono imperative.

3 La legge è applicabile sul territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

Art. 2 Definizioni Nella presente legge si intendono per : a. Dipartimento: il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie; b. Ufficio federale: l'Ufficio federale dei trasporti; e. Impresa: un'impresa di trasporto della Confederazione o un'impresa di trasporto titolare di una concessione federale; d. Stazione : una stazione, una fermata, una fermata d'autobus o un imbarcatoio; e. Veicolo: un veicolo adoperato per il trasporto pubblico (un'automobile, 1)

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Trasporto pubblico una carrozza o un carro, un battello, come anche una cabina, un contenitore o un sedile di una funivia); f. Tariffa : le condizioni e i prezzi di trasporto e delle altre prestazioni connesse ; g. Biglietto: un titolo di trasporto valido per una o più corse; h. Documento di trasporto : una ricevuta dei bagagli, una lettera di vettura o un altro certificato di trasporto.

Sezione 2: Esecuzione del trasporto Art. 3 Obbligo di trasporto 1 Le imprese eseguono ogni trasporto, purché : a. il viaggiatore o il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali ; b. il trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi di trasporto sufficienti per il traffico normale; e. il trasporto non sia impedito da circostanze che l'impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.

a Le funivie non sottostanno all'obbligo di trasporto.

8 II Consiglio federale determina quali persone o cose sono, per ragioni di sicurezza o d'igiene, escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

4 Se un'impresa contravviene all'obbligo di trasporto, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.

Art. 4 Restrizioni concernenti il trasporto di viaggiatori Gli orari o le tariffe possono contenere restrizioni alla circolazione e all'uso di determinate corse o di carrozze di determinate classi.

Art. 5 Restrizioni concernenti il trasporto di merci 1 Di regola, le merci non sono trasportate la domenica e i giorni festivi. Il Consiglio federale fissa i giorni festivi dopo aver consultato i Cantoni.

2 II Dipartimento può autorizzare le imprese a non accettare, trasportare o consegnare merci il sabato o durante i ponti.

3 Fanno eccezione i trasporti urgenti.

Art. 6 Orari 1 Le imprese allestiscono gli orari per il trasporto di viaggiatori.

" II Consiglio federale disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari. Prevede la consultazione dei Cantoni.

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Trasporto pubblico Art. 7 Servizio alle stazioni 1 Le imprese designano le loro stazioni e stabiliscono come servirle e se dotarle di personale. I Cantoni vanno previamente consultati.

2 L'impresa che intenda cessare il servizio per una o più categorie di traffico 0 non occupare più personale in una stazione consulta i Comuni interessati.

Se non tiene conto del loro parere, i Comuni possono adire l'Ufficio federale.

La decisione di quest'ultimo può essere impugnata con ricorso al Dipartimento; il Dipartimento decide definitivamente.

Art. 8 Prestazioni supplementari chieste dai poteri pubblici 1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono, in materia di orari e di servizio alle stazioni, convenire con le imprese di trasporto prestazioni ch'esse non potrebbero offrire se si attenessero a una gestione improntata ai principi dell'economia aziendale.

2 Essi devono all'impresa piena indennità.

3 Le divergenze fra imprese della Confederazione e autorità federali sono decise dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze; quelle fra imprese della Confederazione e Cantoni o Comuni, dall'Ufficio federale. Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento; il Dipartimento decide definitivamente.

Sezione 3: Tariffe Art. 9 Determinazione 1 Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni.

2 Le tariffe possono prevedere riduzioni di prezzo per trasporti che soddisfano determinate condizioni (tariffe eccezionali).

Art. 10 Applicazione 1 Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo.

2 Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo 0 altri vantaggi. Condizioni simili sono concesse agli utenti che si trovano in situazioni simili.

Art. 11 Agevolazioni tariffali 1 La Confederazione, i Cantoni ed i Comuni possono esigere agevolazioni tariffali se altrimenti non potessero raggiungere o potessero raggiungere soltanto con un dispendio notevolmente maggiore uno scopo culturale, sociale, ecologico, energetico, economico o che riguardi la politica di sicurezza.

2 Essi devono all'impresa piena indennità.

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Le divergenze tra un'impresa e le autorità federali sono decise dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze ; quelle tra un'impresa e Cantoni o Comuni, dall'Ufficio federale.

Art. 12 Vigilanza L'Ufficio federale esercita la vigilanza sulle tariffe. Annulla quelle manifestamente abusive.

Sezione 4: Trasporto diretto e ripartizione del traffico Art. 13 Principio 1 Ove occorra, le imprese offrono all'utente un unico contratto di trasporto per gli itinerari che passano attraverso le reti di diverse imprese (trasporto diretto).

2 A tal fine stabiliscono tariffe, biglietti e documenti di trasporto comuni.

Art. 14 Organizzazione 1 Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci e determinano in particolare : a. gli ambiti ai quali s'estende la cooperazione; b. i presupposti della partecipazione al trasporto diretto; e. la ripartizione delle spese di gestione comuni; d. la ripartizione degli introiti del trasporto; e. l'istradamento della mercé e la ripartizione del traffico; f. la responsabilità collettiva e l'azione di regresso.

2 Se il trasporto diretto assume importanza particolare, l'Ufficio federale può stabilire altre esigenze organizzative.

3 Le convenzioni sul trasporto diretto e sulla responsabilità, come anche i contratti concernenti la ripartizione del traffico possono tener conto degli interessi particolari delle imprese soltanto per quanto non pregiudicano l'interesse generale al trasporto pubblico. Tali convenzioni e contratti devono essere sottoposti per approvazione all'Ufficio federale.

4 Se le imprese non provvedono per tempo ad allestire un trasporto diretto necessario, l'Ufficio federale emana le disposizioni che s'impongono.

Capitolo 2: Trasporto dei viaggiatori e dei bagagli Sezione 1: Trasporto dei viaggiatori Art. 15 Contratto 1 Con il contratto di trasporto di viaggiatori l'impresa s'impegna a trasportare contro pagamento una persona da una stazione ad un'altra.

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II contratto conferisce al viaggiatore il diritto di utilizzare le corse pubblicate nell'orario e le corse speciali accessibili al pubblico.

Art. 16 Viaggiatori senza biglietto 1 1 viaggiatori che non possono presentare un biglietto valido pagano, oltre al prezzo di viaggio, una soprattassa. Se non pagano subito, devono fornire una garanzia corrispondente. Altrimenti, possono essere esclusi dal proseguimento del viaggio.

2 Le tariffe fissano l'ammontare della soprattassa. Regolano i casi eccezionali ed il rimborso.

3 L'ammontare della soprattassa dipende dalle spese che il viaggiatore causa all'impresa, dalla perdita d'introito presunta e dal fatto che il viaggiatore : a. ha dichiarato spontaneamente di non avere un biglietto valido; b. viaggia su un percorso per il quale avrebbe dovuto obliterare egli stesso il biglietto.

4 1 biglietti adoperati abusivamente possono essere ritirati.

6 Rimane salva l'azione penale.

Art. 17 Responsabilità dell'impresa 1 L'impresa risponde del danno quando, a causa di un'inosservanza dell'orario, il viaggiatore perde l'ultima coincidenza prevista dall'orario.

2 II Consiglio federale può stabilire che l'impresa deve offrire ai viaggiatori, i quali perdono una coincidenza diversa dall'ultima prevista dall'orario, il viaggio di ritorno gratuito o la continuazione del viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari.

3 L'impresa non è responsabile se prova che il danno è dovuto ad una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

Art. 18 Prescrizioni sull'uso 1 Le tariffe possono contenere prescrizioni sull'uso degli impianti e dei veicoli, come anche sul contegno dei viaggiatori durante la corsa.

2 II viaggiatore risponde del danno causato per sua colpa agli impianti e veicoli dell'impresa.

Art. 19 Bagaglio a mano 1 Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagagli a mano).

2 L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento dei bagagli a mano soltanto nella misura in cui gliene è imputabile la colpa. Se tuttavia il danno

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Trasporto pubblico è dovuto ad un infortunio che ha causato il ferimento o la morte del viaggiatore che li custodiva, l'impresa risponde del bagaglio a mano come del danno corporale.

3 II viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dai bagagli a mano se non prova che sono dovuti ad una colpa imputabile all'impresa o a terzi oppure a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

Sezione 2: Trasporto dei bagagli Art. 20 Contratto 1 Con il contratto di trasporto di bagagli l'impresa s'impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento un bagaglio da una stazione ad un'altra e a riconsegnarlo contro restituzione del documento di trasporto.

2 II contratto è concluso non appena l'impresa ha accettato il bagaglio per il trasporto ed ha consegnato il documento di trasporto.

3 Di regola, i bagagli sono trasportati soltanto dietro presentazione di un biglietto valido. Le tariffe possono tuttavia prevedere la possibilità di trasportare bagagli anche senza presentazione di un biglietto valido, ma ad un prezzo che può essere maggiorato.

Art. 21 Obblighi accessori del mittente 1 II mittente è tenuto a : a. consegnare all'impresa i documenti richiesti dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità; b. se necessario, imballare i bagagli in modo che non costituiscano un pericolo per persone o cose e siano protetti contro la perdita ed il danneggiamento.

2 Le tariffe possono stabilire che il mittente presta aiuto o provvede egli stesso al carico, al trasbordo e allo scarico dei bagagli.

3 Se il mittente contravviene ad un obbligo accessorio, ne sopporta le conseguenze. Se non può provare che non ne ha colpa, risarcisce il danno causato all'impresa.

Art. 22 Modalità del trasporto 1 II Consiglio federale regola le modalità e le condizioni dell'adempimento contrattuale, segnatamente i termini di consegna.

2 Le disposizioni sugli impedimenti al trasporto o alla consegna delle merci (art. 35 e 36) sono applicabili per analogia ai bagagli.

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Foglio federale. 68° anno. Voi. II

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Trasporto pubblico Art. 23 Responsabilità dell'impresa 1 L'impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio oppure dall'inosservanza del termine di consegna.

2 L'impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui prova che il danno è dovuto a colpa del danneggiato o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3 Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. L'impresa tuttavia, se stabilisce l'esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, che indicano un'altra origine del danno, è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze.

Capitolo 3: Trasporto delle merci Sezione 1: Fornitura del carro Art. 24 Contratto 1 Con il contratto di fornitura di un carro l'impresa s'impegna a mettere a disposizione del committente un carro per il trasporto di merci. Può per questo riscuotere un compenso.

2 L'impresa è obbligata a concludere il contratto nei Umili dell'obbligo di trasporto. Deve tuttavia mettere a disposizione carri speciali soltanto se la natura o la quantità della mercé lo giustificano.

3 Le tariffe regolano i termini per la fornitura ed il carico dei carri e definiscono i carri speciali.

Art. 25 Disdetta e ritardo 1 Se non carica il carro nel termine convenuto o se disdice l'ordinazione, il committente rimborsa le spese all'impresa.

2 Se non mette a disposizione il carro nel termine convenuto, l'impresa rimborsa le spese al committente.

Art. 26 Vizi del carro Se, in seguito ad un vizio del carro, al quale il committente non ha consentito, la mercé subisce un danno prima che sia concluso il contratto di trasporto, l'impresa ne risponde.

Sezione 2: Carri privati

Art 27 1 Le imprese possono autorizzare il trasporto di merci con carri immatricolati (carri privati).

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Stabiliscono condizioni uniformi per l'immatricolazione e la manutenzione dei carri privati e sulla responsabilità in caso di perdita o di danneggiamento.

3 Le tariffe stabiliscono le condizioni per il trasporto di carri privati.

Sezione 3: Trasporto delle merci Art. 28 Contratto 1 Con il contratto di trasporto di mercé l'impresa s'impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento mercé da una stazione ad un'altra e a consegnarla al destinatario indicato dal mittente.

2 II contratto di trasporto di mercé è concluso non appena l'impresa ha accettato per il trasporto la mercé corredata del documento di trasporto.

3 Le tariffe possono prevedere la possibilità di eseguire determinati trasporti senza documento di trasporto.

Art. 29 Compimento delle formalità amministrative 1 Nel corso del trasporto della mercé l'impresa compie, contro pagamento, le operazioni prescritte dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità. Nel compierle assume gli obblighi di un commissionario.

2 Salvo disposizione contraria del mittente, alla stazione di destinazione è il destinatario che compie queste operazioni. Se non le compie, se ne occupa l'impresa.

Art. 30 Diritti del mittente Al momento della conclusione del contratto il mittente può segnatamente: a. prescrivere l'itinerario; b. esigere che il prezzo del trasporto e le altre spese siano messi a carico del destinatario, se la tariffa non prescrive che deve pagarli il mittente; e. esigere: 1. di essere presente quando l'impresa compie le operazioni prescritte dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità; 2. di compierle egli stesso, se la tariffa non esclude questa possibilità; 3. che gli siano messi a carico i dazi e le altre tasse; d. gravare la mercé d'assegno, se la tariffa non esclude questa possibilità; e. dare all'impresa istruzioni su come procedere in caso di impedimento al trasporto o alla consegna.

Art. 31 Obblighi accessori del mittente 1 II mittente è tenuto a : a. compilare il documento di trasporto;

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Trasporto pubblico b. allegarvi i documenti richiesti dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità; e. se necessario, imballare la mercé .in modo che non costituisca un pericolo per persone o cose e sia protetta contro la perdita ed il danneggiamento ; d. caricare egli stesso la mercé secondo le prescrizioni dell'impresa, eccetto che quest'ultima vi provveda da sé contro pagamento.

2 Se il mittente contravviene ad un obbligo accessorio, ne sopporta le conseguenze. Se non può provare che non ne ha colpa, risarcisce il danno causato all'impresa.

Art. 32 Modificazione del contratto da parte del mittente Finché il destinatario non richiede né il documento di trasporto né la mercé, il mittente può modificare il contratto di trasporto mediante un ordine ulteriore.

2 II Consiglio federale regola i particolari.

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Art. 33 Termine di consegna II Consiglio federale fissa i termini di consegna e ne regola la decorrenza.

Art. 34 Consegna 1 Dall'arrivo della mercé, il destinatario può esigere che gli siano consegnati il documento di trasporto e la mercé contro pagamento degli importi che la gravano.

2 II destinatario è tenuto a scaricare egli stesso la mercé, eccetto che l'impresa vi provveda da sé contro pagamento. Deve rispettare le prescrizioni dell'impresa ed il termine di ritiro stabilito nella tariffa. Se allega un danno, può esigerne l'accertamento prima della presa in consegna.

Art. 35 Impedimento al trasporto 1 In caso d'impedimento al trasporto, l'impresa prende i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi del mittente.

2 In caso di dubbio, chiede istruzioni al mittente.

Art. 36 Impedimento alla consegna Se il destinatario non ritira il documento di trasporto e la mercé nel termine stabilito nella tariffa, l'impresa chiede istruzioni al mittente. Nei casi urgenti può prendere essa stessa, provvedimenti adeguati.

Art. 37 Impedimento alla presa in consegna Se, entro il termine di ritiro, il destinatario prende in consegna il documento di trasporto ma non la mercé, l'impresa gli fissa un termine supplementare.

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Trasporto pubblico Art. 38 Immagazzinamento e vendita *Se l'impedimento non può essere rimosso, dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla tariffa l'impresa immagazzina la mercé. Può depositarla presso terzi a spese e rischio dell'avente diritto.

2 Decorso il termine stabilito dal Consiglio federale, l'impresa vende la mercé se: a. il mittente non da istruzioni; b. le istruzioni sono ineseguibili; e. il destinatario non fa uso del termine supplementare.

3 II ricavo della vendita, dedotte tutte le spese, è messo a disposizione dell' avente diritto. Se il ricavo è inferiore alle spese, l'avente diritto paga la differenza.

4 L'avente diritto è: a. il mittente in caso d'impedimento al trasporto o alla consegna; b. il destinatario in caso d'impedimento alla presa in consegna.

Art. 39 Responsabilità dell'impresa 1 L'impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento della mercé o dall'inosservanza del termine di consegna.

2 L'impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui prova che il danno è dovuto a colpa del danneggiato o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3 Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. L'impresa tuttavia, se stabilisce l'esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, che indicano un'altra origine del danno, è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze.

4 Se provvede al carico o allo scarico di un carro per incarico del cliente, l'impresa risponde come mandatario.

Capitolo 4: Disposizioni comuni sulla responsabilità Sezione 1: Principi Art. 40 Responsabilità dell'impresa per i propri dipendenti L'impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell'esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i camionisti ufficiali ed i loro impiegati.

Art. 41 Risarcimento 1 II Consiglio federale stabilisce gli importi massimi di risarcimento dei danni.

2 Se il danno è dovuto a dolo o colpa grave, l'impresa deve risarcirlo per intero.

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Trasporto pubblico Art. 42 Limitazione contrattuale della responsabilità 1 Sono nulle le disposizioni tariffali e le convenzioni tra l'impresa e l'utente che escludono preventivamente, del tutto o in parte, la responsabilità dell' impresa o che attribuiscono l'onere della prova all'utente. Nel rimanente, il contratto di trasporto resta valido.

2 Sono tuttavia ammesse le limitazioni convenzionali della responsabilità per: a. merci il cui trasporto è particolarmente difficile o comporta rischi particolari ; b. bagagli e merci trasportati ad una tariffa eccezionale (art. 9 cpv. 2) o secondo accordi speciali (art. 10 cpv. 2).

Sezione 2: Esercizio dei diritti Art. 43 Legittimazione attiva Possono far valere pretese fondate sul contratto di trasporto: a. il viaggiatore; b. il detentore del documento di trasporto nel caso del trasporto di bagagli; e. il mittente, fintante che ha il diritto di disporre della mercé; d. il destinatario, non appena ha ritirato il documento di trasporto o dispone della mercé.

Art. 44 Legittimazione passiva 1 Pretese fondate sul contratto di trasporto possono esser fatte valere, a scelta, contro : a. l'impresa di partenza; b. l'impresa d'arrivo; e. l'impresa sulla cui linea si è verificato il fatto che ha dato origine alla pretesa.

2 Quando l'azione è promossa contro una di queste imprese non si può più convenire in giudizio le altre.

3 Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l'avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un'eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest'altra impresa.

Art. 45 Estinzione delle pretese 1 Le pretese contro l'impresa si estinguono : a. per il trasporto dei viaggiatori, trenta giorni dopo il fatto che ha dato origine alla pretesa; b. per il trasporto dei bagagli e delle merci, non appena l'avente diritto li ritira.

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Se il viaggiatore perde una coincidenza prevista dall'orario deve annunciarlo immediatamente alla stazione, altrimenti perde il diritto all'indennità.

3 Le pretese non si estinguono : a. se l'avente diritto prova che il danno è dovuto a dolo o a colpa grave; b. in caso d'inosservanza del termine di resa, se il reclamo è fatto entro trenta giorni; e. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l'avente diritto abbia preso in consegna i bagagli o la mercé o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa; d. in caso di danno non apparente al bagaglio o alla mercé, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'avente diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.

Art. 46 Prescrizione 1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto o di fornitura di un carro si prescrivono in un anno.

2 La prescrizione è sospesa se un reclamo è presentato all'impresa. Riprende non appena l'impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

Art. 47 Responsabilità collettiva delle imprese 1 L'impresa che ha concluso il contratto di trasporto risponde della sua esecuzione per tutto il percorso.

2 Se il trasporto è assunto da un'altra impresa, questa subentra nel contratto di trasporto con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Art. 48 Diritto di pegno L'impresa ha sul bagaglio e sulla mercé i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che il bagaglio o la mercé si trovano in possesso dell'impresa o di un terzo al quale può chiederne la restituzione.

Capitolo 5: Conferenza commerciale

Art. 49 1 La conferenza commerciale è un organo consultivo per le questioni concernenti i rapporti tra le imprese e gli utenti.

2 L'Ufficio federale designa gli interessati al traffico che possono farsi rappresentare in seno alla conferenza. Ne emana il regolamento.

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Trasporto pubblico Capitolo 6: Rimedi giuridici e disposizioni penali Art. 50 Rimedi giuridici 1 Le controversie patrimoniali tra l'impresa e l'utente rientrano nella giurisdizione civile.

"Alle rimanenti controversie s'applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale.

Art. 51 Disposizioni penali 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale sull'ammissione al trasporto di persone e di cose è punito con la multa.

2 Chiunque, intenzionalmente : a. sale sul veicolo, ne scende, ne apre la porta o ne getta oggetti durante la corsa; b. adopera la sala d'aspetto senza esservi autorizzato; e. abusa degli impianti di sicurezza del veicolo, segnatamente del freno d'allarme; d. insudicia gli impianti o i veicoli, è punito, a querela di parte, con la multa.

* L'azione penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 52 Esecuzione 1 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

2 Esso regola segnatamente i particolari concernenti i contratti di trasporto.

3 Può emanare disposizioni sul termine di custodia e sulla vendita all'incanto degli oggetti trovati sul territorio dell'impresa.

4 II Dipartimento può autorizzare le imprese che si trovano in particolari difficoltà d'esercizio a derogare temporaneamente alle disposizioni sul trasporto.

Art. 53 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: 1. la legge federale dell'I 1 marzo 1948 *> sui trasporti per ferrovia e per battello; 2. il decreto federale del 27 ottobre 1949 2> concernente la determinazione dei principi generali per la fissazione delle tariffe delle imprese ferroviarie svizzere; » RU1949 571,1977 2249 > RU 1949 1541,1950 1509,1968 427

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Trasporto pubblico 3. il decreto federale del 26 novembre 19841' che approva una modificazione del decreto del Consiglio federale concernente la formazione delle tariffe ferroviarie; 4. gli articoli 36 capoverso 1 secondo e terzo comma e 43 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1957 2> sulle ferrovie; 5. l'articolo 6 della legge federale del 18 febbraio 1878 3) sulla polizia delle strade ferrate; 6. l'articolo 7 lettera a della legge federale del 23 giugno 19444) sulle Ferrovie federali svizzere; 7. tutte le disposizioni sulle concessioni5) che: a. prescrivono tasse o distanze massime, più classi di carrozze o una riduzione per i viaggi di andata e ritorno ; b. concernono spedizioni in piccole partite ; e. sono in contrasto con la presente legge.

Art. 54

Modificazioni

1. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria 6> è modificata come segue:

Art. 100 leu. r II ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro : r. in materia di trasporti pubblici: 1. le decisioni sulle prestazioni in materia di orario e sul servizio alle stazioni; 2. le decisioni su agevolazioni tariffali; 3. le decisioni sulla garanzia del trasporto diretto.

2. La legge federale sulla circolazione stradale'> è modificata come segue: Art. 59 cpv. 4 lett. b 4

È determinata secondo il Codice delle obbligazioni 8> : b. la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili; è fatta salva la legge federale del 4 ottobre 19859> sul trasporto pubblico.

" FF 1984 III 1460

2)

3)

4) 5> 6)

RS 742.101; RU 1958 347 RS 742.147.1; CS 7 27

RS 742.31; CS 7 195 Pubblicate nella RT RS 173.110 " RS 741.01 8) RS 220 9) RU ...

1205

Trasporto pubblico 3. La legge del 6 ottobre 19601) sull'organizzazione delle PTT è modificata come segue: Art. 3 cpv. 3 periodo introduttivo Le altre azioni di diritto civile e quelle per responsabilità fondate nella legge del 2 ottobre 1924 2) sul servizio delle poste, nella legge federale del 14 ottobre 1922 3> sulla corrispondenza telegrafica e telefonica, nella legge federale del 4 ottobre 19854) sul trasporto pubblico oppure negli accordi internazionali sul traffico postale, telefonico e telegrafico, devono essere promosse: 3

4. La legge del 2 ottobre 19242) sul servizio delle poste è modificata come segue: Fissazione delle tasse

Condizioni per il trasporto di colli-merci

Art. 10 1 Le tasse inerenti alle prestazioni di servizio giusta gli articoli 9 capoverso 1 lettere b a f, 27, 28 capoverso 1 e 36 capoverso 1 sono fissate dal Consiglio federale. Si deve aver riguardo alla conservazione di una stampa diversificata.

2 Le tasse per il trasporto su linee del servizio postale dei viaggiatori (art. 9 cpv. 1 lett. a) sono fissate conformemente alle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1985 4> sul trasporto pubblico.

Art. 11 Per il trasporto di merci sulle linee del servizio postale dei viaggiatori, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi può emanare disposizioni speciali; è salvo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1985 4> sul trasporto pubblico.

Art. 44 cpv. I 1 La responsabilità dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi per i servizi assunti è in tutti i casi limitata nella misura stabilita dalla presente legge. Alla responsabilità che deriva dal trasporto di persone, bagagli o merci è applicabile la legge federale del 4 ottobre 1985 *> sul trasporto pubblico.

u 2 > 3>

RS 781.0 RS 783.0 RS 784.10 « RU . . .

1206

Trasporto pubblico Art. 45 cpv. 1 1 In tutti i casi in cui la legge non stabilisca altrimenti, tutte le azioni per risarcimento di danni nel servizio postale contro l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi si prescrivono entro il termine di due anni. Alla responsabilità che deriva dal trasporto di persone, bagagli o merci è applicabile la legge federale del 4 ottobre 1985 *> sul trasporto pubblico.

Art. 48 e 49 Abrogati

Art. 50 titolo marginale B. Disposizioni speciali 1. Postalettere e pacchi a. Casi di responsabilità

Art. 54 titolo marginale 2. Servizi a denaro

Art. 55 Referendum e entrata in vigore I La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

3 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1985 II presidente : Koller II segretario : Zwicker

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1985 II presidente : Kündig II segretario : Huber

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1985 a > Termine di referendum: 13 gennaio 1986

»RU ...

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FF 1985 II 1192

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Legge federale sul trasporto pubblico (LTP) del 4 ottobre 1985

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Jahr

1985

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.10.1985

Date Data Seite

1192-1207

Page Pagina Ref. No

10 114 901

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