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Messaggio concernente la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 30 ottobre 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, con il presente messaggio, un progetto di decreto federale che approva la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 ottobre 1985

1985 - 864 17

Foglio federale. 68° anno. Vol. III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio II 10 dicembre 1984, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, per consenso, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che concreta il divieto generale della tortura rafforzando in modo puntuale il diritto internazionale in vigore ed imponendo ai Partecipanti di prendere una serie di provvedimenti atti ad assicurare la prevenzione e la repressione degli atti di tortura, a proteggere le persone private di libertà contro qualsiasi lesione della loro integrità fisica e psichica, come pure ad indennizzare le eventuali vittime.

Il nostro Paese ha firmato la Convenzione il 4 febbraio 1985, giorno della sua apertura alla firma. Il messaggio sottolinea che con questo gesto l'Esecutivo ha voluto mostrare che il rafforzamento del divieto della tortura con provvedimenti efficaci sul piano internazionale costituisce, per la Svizzera, un importante traguardo intermedio sulla via di una migliore protezione delle persone private di libertà. Siccome trentaquattro altri Stati hanno finora firmato questo strumento, che entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o d'adesione, il nostro Paese potrebbe contribuire, ratificandolo rapidamente, alla sua entrata in vigore nel più breve termine di tempo.

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I

Cronistoria

II divieto generale della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è ancorato in parecchi testi e strumenti internazionali di carattere universale o regionale, come la Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo del 1948 (FF 1982 II 750), il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, come pure il suo Protocollo facoltativo, le Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati (RS 0.518.12/.23/.42/.51) con i rispettivi Protocolli aggiuntivi del 1977 (RS 0.518.521 /.522), la Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 (RS 0.101) e la Convenzione americana del 1969 sulla stessa materia. La tortura e le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti dell'uomo; il divieto di tali atti è assoluto in quanto non ammette deroga alcuna, né in tempo di pace, né in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l'esistenza della nazione, e neppure durante un conflitto armato.

Il rispetto di questo divieto può attualmente essere controllato in modo più o meno effettivo e obiettivo a seconda che ci si collochi sul piano universale o regionale.

Così, sul piano regionale, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) prevede l'intervento di organi internazionali indipendenti, incaricati di controllare, secondo una procedura contraddittoria di natura quasi giudiziaria che può anche sfociare in una decisione della Corte dei diritti dell'uomo, se lo Stato interessato abbia rispettato il divieto della tortura.

Sul piano universale invece il meccanismo di controllo è più rudimentale.

La Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite può esaminare il rispetto del divieto della tortura mediante una procedura confidenziale, per il tramite delle comunicazioni fattele D *>.

Il Patto internazionale del 1966 sui diritti civili e politici prevede la presentazione di rapporti, da parte degli Stati partecipi. I diritti summenzionati possono anche essere oggetto, davanti al Comitato dei diritti dell'uomo, di una «comunicazione statale» o «individuale» per presunta violazione. Queste due procedure sono tuttavia facoltative e sono state accettate soltanto da un piccolo numero di Stati. Esse sfociano in generale in un rapporto indirizzato
sia agli Stati interessati, sia allo Stato incriminato ed ai privati che asseriscono di esserne state vittime (per aver subito, ad es., un atto di tortura).

L'iniziativa del 1977 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di elaborare una Convenzione speciale contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti per rafforzare la protezione delle persone private di libertà contro queste pratiche odiose 2) è stata preceduta, come accade spesso alle Nazioni Unite, dall'adozione di una dichiarazione omonima: in questo caso, d'una dichiarazione proposta dalla Svezia il 9 dicembre 1975. Si tratta di un documento politico che contiene certi elementi essenziali ripresi pure nella Convenzione del 10 dicembre 1984, come la defini*' Le note sono date alla fine del messaggio.

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zione della tortura, o l'obbligo degli Stati di perseguire il presunto seviziatore e il diritto della vittima ad essere indennizzata.

L'8 dicembre 1977, con la Risoluzione 32/62, l'Assemblea generale pregò la Commissione dei diritti dell'uomo di elaborare un progetto di Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto dei principi enunciati nella Dichiarazione del 1975.

Nella sua trentaquattresima sessione, nel 1978, la Commissione dei diritti dell'uomo istituì, con l'autorizzazione del Consiglio economico e sociale, un gruppo di lavoro incaricato di elaborare il progetto di convenzione.

Quest'ultimo basò i suoi lavori su un progetto preparato dal Governo svedese, come pure su un progetto presentato dall'Associazione internazionale di diritto penale. Il gruppo di lavoro si riunì ogni anno, dal 1979 al 1984, in occasione della sessione annuale della Commissione dei diritti dell'uomo, a Ginevra. I lavori, imperniati sin dall'inizio sul progetto svedese, sono progrediti in modo soddisfacente nel 1979 e nel 1980. Tuttavia dal 1981 al 1983, hanno cozzato contro due grossi ostacoli: l'introduzione, da una parte, della giurisdizione quasi universale e del principio «aut dedere, aut judicare» (confronta qui sotto, n. 33 ad art. 5 a 7) e, dall'altra, di un meccanismo internazionale di controllo dell'applicazione della convenzione (confronta qui sotto, n. 34 ad art. 17 a 24). Soltanto nel 1984 il gruppo di lavoro riuscì a mettersi d'accordo sui relativi insiemi di disposizioni fondamentali e a presentare il progetto alla Commissione dei diritti dell'uomo, che lo trasmise lo stesso anno all'Assemblea generale. Tuttavia l'unanimità sulle due disposizioni chiave (art. 19 cpv. 3 e 4 e art. 20) poté essere ottenuta soltanto nel corso della 39a sessione dell'Assemblea generale, ciò che permise a quella plenaria di adottare la Convenzione il 10 dicembre 1984, Giornata dei diritti dell'uomo.

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Atteggiamento della Svìzzera in merito alla Convenzione

Nel quadro della sua politica dei diritti dell'uomo, il nostro Paese non ha mai lesinato i suoi sforzi a favore di una migliore protezione delle persone private di libertà. Questa preoccupazione si è segnatamente tradotta, il 17 dicembre 1970, nel deposito della mozione Schmid, che invitava il nostro Collegio a preparare la conclusione di una Convenzione internazionale per la protezione dei detenuti politici (cfr. in merito le considerazioni dettagliate fatte nel nostro Rapporto sulla politica svizzera dei diritti dell'uomo, FF 1982 II 740 a 807). Ci si ricorderà in merito che motivi di efficacia e di realismo ci hanno infine indotti, verso la fine del 1977, a considerare che l'attività maggiormente idonea a contribuire al miglioramento della sorte dei detenuti politici consistesse nel rafforzare la partecipazione della Svizzera ai lavori della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (cfr. Rapporto summenzionato, n. 31, p. 798 segg.). Così abbiamo notato con soddisfazione che l'8 dicembre 1977 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva deciso (Ris. 32/62) di affidare alla Commissione dei diritti dell'uomo l'elaborazione di un progetto di Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Abbiamo inoltre appog266

giato l'iniziativa presa nel 1978 da siffatta commissione, nella sua 34a sessione, di costituire un gruppo di lavoro incaricato di tale affare. Pure in questo spirito una delegazione svizzera ha partecipato, sin dall'inizio, in qualità di osservatore, alle sedute di tale gruppo di lavoro. Visto il suo statuto di osservatore, che le conferiva unicamente il diritto di prendere la parola senza poter presentare proposte, la nostra delegazione ha dovuto limitarsi a sostenere verbalmente gli sforzi dei Paesi occidentali membri della Commissione, rappresentati nel gruppo di lavoro, e agire attivamente in modo indiretto tentando di indurre le altre delegazioni a condividere il nostro punto di vista.

L'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre dell'anno scorso, della Convenzione di cui in questo messaggio costituisce un successo apprezzabile. Si può in effetti ritenere che il risultato di sette anni di negoziati lunghi e difficili sia complessivamente positivo e che molto verosimilmente costituisca il massimo ottenibile da parte dei Paesi occidentali. Inoltre i compromessi su questo testo dovrebbero permettere di renderlo accettabile alla maggior parte degli Stati.

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Analisi della Convenzione

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Scopo

Lo scopo della Convenzione è di concretare il divieto generale della tortura rafforzando in molti punti il diritto internazionale in vigore in questo campo ed imponendo agli Stati di prendere una serie di provvedimenti volti ad assicurare la prevenzione e la repressione degli atti di tortura, a proteggere le persone private di libertà contro qualsiasi attentato alla loro integrità fisica e psichica, come pure ad indennizzare le eventuali vittime.

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Campo d'applicazione e definizione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Data l'estrema difficoltà di dare, sul piano internazionale, una definizione delle «pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» 3) sufficientemente precisa ed accettabile da parte di tutti gli Stati, risultava difficile estendere a questi atti tutti gli impegni imposti dalla Convenzione in materia di lotta contro la tortura, vale a dire, per esempio, l'obbligo di giudicare o estradare l'autore di un tale reato. Per questa ragione l'articolo 1 restringe il campo d'applicazione della Convenzione ai soli atti costitutivi di tortura mentre l'articolo 16 si limita ad imporre agli Stati, in materia di lotta contro le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, certi obblighi di portata meno ampia, contenuti negli articoli 10 a 13 (cfr. n. 33 il commento di queste disposizioni). Risulta d'altronde dall'articolo 1 che la tortura è una forma particolarmente grave di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 4).

Secondo l'articolo 1, il termine «tortura» designa qualsiasi atto inteso a 267

infliggere intenzionalmente un dolore o sofferenze acute, fisiche o mentali, per determinati scopi precisati dalla disposizione, perpetrato da un agente pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale o dietro istigazione o col consenso espresso o tacito di detto agente. Risulta in altri termini da questa definizione che gli atti di tortura che i singoli commettono di propria iniziativa e senza il consenso di un rappresentante di un organo dello Stato non cadono sotto il regime della Convenzione. Questo articolo precisa pure che il termine di tortura non si estende al dolore o alle sofferenze relative unicamente a sanzioni legittime, costitutivi delle sanzioni o causati da esse. Questa disposizione si spiega per il fatto che una sanzione legale, come per esempio una lunga pena privativa della libertà, può provocare acute sofferenze. Tuttavia è un fatto che certi Stati potrebbero abusare di questa disposizione, prevedendo, nel loro diritto penale, pene che causano gravi sofferenze e pregiudicano l'integrità fisica.

In merito importa sottolineare che consideriamo come «sanzioni legittime» soltanto quelle generalmente ammesse sia dal diritto nazionale, sia da quello internazionale, quali la restrizione o addirittura il divieto, per i bisogni dell'istruzione, di comunicare con terzi e persino col patrocinatore. Così neghiamo l'attributo «legittimo» ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, a una sanzione che preveda l'amputazione di un membro, poiché quest'ultima equivale a una pena crudele e inumana. Per contro riteniamo che la pena capitale, che non è vietata dal diritto internazionale sul piano universale, non costituisca un atto di tortura a meno che la sua esecuzione possa essere qualificata come crudele e inumana (p. es. la lapidazione di una donna adultera).

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Obblighi imposti agli Stati

II nucleo della Convenzione consta di una serie di provvedimenti o di divieti che gli Stati devono prendere o rispettare sul piano interno onde prevenire e reprimere qualsiasi atto di tortura e proteggere le persone private di libertà contro questo grave attentato alla loro integrità.

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Prevenzione e repressione della tortura

Secondo l'articolo 2, lo Stato partecipe deve adottare tutte le misure volte a impedire che atti di tortura vengano commessi sul suo territorio. Questo divieto riprende pure la clausola di inderogabilità assoluta al divieto della tortura, già contenuta in parecchi strumenti internazionali, e precisa che l'ordine di un'autorità non può essere invocato per giustificare la tortura.

Ogni Partecipante deve provvedere affinchè tutti gli atti di tortura costituiscano, per il suo diritto penale, reati passibili di pene appropriate, graduate secondo la loro gravita (art. 4). Conviene rilevare in merito che se il diritto penale svizzero non conosce nessuna disposizione specifica che vieti espressamente la tortura, conosce però tutto un armamentario di disposizioni che soddisfano le esigenze dell'articolo 4 della Convenzione, così gli arti268

coli 111 segg. (omicidio), 112 segg. (lesioni corporali), 127 segg. (esposizione a pericolo della salute o della vita altrui), come pure l'articolo 312 (abuso di autorità) del Codice penale (RS 311.0).

Ai termini dell'articolo 5, gli Stati partecipi devono prendere i provvedimenti necessari per stabilire la loro competenza, ai fini di giudicare i reati previsti nella Convenzione, secondo i principi della territorialità, della personalità attiva e della personalità passiva (cfr. in merito gli art. 3 segg. del Codice penale). Questo articolo pone pure il principio della competenza quasi universale: il Partecipante deve prendere le misure necessarie per esercitare la sua sovranità giurisdizionale qualora l'autore di un presunto reato si trovi sul suo territorio ed esso non intenda estradarlo. Questa norma collima con quanto si trova in parecchie Convenzioni delle quali la Svizzera è parte 5). L'inserimento nel Codice penale dell'articolo 6bis (in vigore dal 1° luglio 1983) che amplia l'applicazione territoriale permette alla Svizzera di accettare l'articolo 5 della Convenzione.

L'articolo 6 si ispira pure alle disposizioni corrispondenti figuranti nelle Convenzioni summenzionate (cfr. nota 5). Secondo il medesimo, lo Stato partecipe ove si trovi il prevenuto, se ritiene che le circostanze lo giustifichino, prende le misure appropriate per impedirgli di sottrarsi al perseguimento o all'estrazione. Questa disposizione, che disciplina pure i diritti della persona sospettata in materia di comunicazione con il rappresentante dello Stato interessato, è in armonia con la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 (art. 36, RS 0.191.02).

L'articolo 7 introduce il principio «aut dedere aut judicare» (estradare o giudicare) che la Svizzera ha già accettato 5).

Secondo questo principio, il Partecipante sul territorio del quale si trovi l'autore presunto del reato può scegliere fra le due soluzioni seguenti: estradare quest'ultimo o sottoporre l'affare alle sue autorità competenti per l'azione penale (cfr. messaggio del 24 marzo 1982 concernente la Convenzione europea per la repressione del terrorismo e la modificazione del Codice penale svizzero, FF 1982 II 1). In merito conviene riconoscere che l'esecuzione di una procedura penale da parte di uno Stato diverso da quello sul cui
territorio il reato è stato commesso, incontrerà spesso la difficoltà di ottenere prove sufficienti 6) per una condanna e tali da garantire un trattamento equo durante la procedura. Per questa ragione l'articolo 7 contiene disposizioni che fissano le esigenze probatorie e garantiscono alla persona sospettata di atti costitutivi di tortura un trattamento equo a tutti gli stadi della procedura.

Onde permettere o facilitare l'estradizione di un prevenuto, l'articolo 8 prevede che i reati di cui nell'articolo 4 sono compresi con pieno diritto in ogni trattato d'estradizione anteriore concluso tra Partecipanti e devono essere ripresi in qualsiasi nuovo trattato posteriore siffatto. Nell'articolo 9, gli Stati si impegnano ad accordarsi la più ampia mutua assistenza, in particolare in materia di prove. Gli articoli 8 e 9 concordano in sostanza con quelli corrispondenti di Convenzioni (cfr. nota 5) delle quali la Svizzera è parte e non pongono alcun problema in merito al diritto svizzero.

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Conformemente all'articolo 10, gli Stati devono integrare nella formazione del personale civile e militare che deve occuparsi delle persone private di libertà un insegnamento relativo al divieto della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In merito le autorità svizzere competenti potranno ispirarsi -- come fa già il Tribunale federale nella sua giurisprudenza -- a certi strumenti internazionali sprovvisti di forza vincolante elaborati dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa in questo campo 7).

Un'altra misura di prevenzione consiste nell'esercitare una sorveglianza sistematica sulle prescrizioni, istruzioni, metodi e pratiche d'interrogatorio, come pure sulle disposizioni concernenti la sorveglianza e il trattamento delle persone private di libertà (art. 11). L'articolo 12 impone agli Stati l'obbligo, di carattere repressivo, di provvedere affinchè sia condotta un'inchiesta imparziale ogniqualvolta risulti ragionevole credere che un atto di tortura o altre pene o trattamenti «crudeli, inumani o degradanti» siano stati commessi sul suo territorio.

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Protezione delle persone private di libertà

L'articolo 3 vieta di espellere, allontanare od estradare una persona verso un Paese sul quale esistano motivi seri di credere che essa rischia di venir sottoposta alla tortura 8); l'esistenza nello Stato interessato, «di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce» costituisce un indizio della validità di una tale supposizione nel caso concreto. Il divieto di cui nell'articolo 3 della Convenzione è in armonia con il nostro diritto e, in particolare, con la nostra legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1), il cui articolo 37 prescrive che l'estradizione non va accordata se lo Stato richiedente non offre la garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta a un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica 9) .

L'articolo 13 concerne le garanzie procedurali (diritto di adizione, esame immediato e imparziale della denuncia da parte dell'autorità competente) da accordare alle persone che pretendano di essere state sottoposte a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; una volta intentata la causa, devono essere presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante.

Secondo l'articolo 14, ogni Stato deve garantire, alla vittima di un atto di tortura, riparazione nonché un indennizzo equo e adeguato.

Ai termini dell'articolo 15, nessuna dichiarazione ottenuta sotto tortura può essere addotta come elemento di prova in una procedura, eccetto contro una persona sospettata di sevizie e per stabilire che una tale dichiarazione è stata fatta.

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Meccanismo internazionale di controllo dell'applicazione della Convenzione

Lo sviluppo di metodi e di mezzi destinati a garantire il controllo, sul piano internazionale, degli impegni assunti dagli Stati in materia di salvaguardia dei diritti degli individui è un caposaldo di qualsiasi politica in favore di una miglior protezione dei diritti dell'uomo. In merito, il meccanismo internazionale di controllo previsto dalla Convenzione rappresenta il minimo al quale gli Stati occidentali, che hanno a cuore una miglior salvaguardia dei diritti dell'uomo, possano sottoscrivere. In effetti, queste disposizioni conciliano, benché imperfettamente, due imperativi essenziali, vale a dire la creazione di un meccanismo di controllo quanto possibile efficace e la necessità di assicurare l'accettazione della Convenzione da parte del maggior numero di Stati.

L'articolo 17 della Convenzione prevede l'istituzione di un «Comitato contro la tortura» composto di 10 esperti riconosciuti nel campo dei diritti dell' uomo, partecipanti a titolo personale ancorché eletti dagli Stati, secondo una procedura che s'ispira ampiamente a quella del Patto internazionale sui diritti civili e politici per l'elezione del suo Comitato dei diritti dell'uomo (cfr. art. 28 segg. del Patto). Al fine di assicurare una certa «unità di dottrina» in merito al divieto della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti -- divieto parimente recepito dal Patto summenzionato (cfr. il suo art. 7) -- l'articolo 17 della Convenzione da agli Stati la possibilità di eleggere in seno al Comitato contro la tortura i membri del Comitato dei diritti dell'uomo.

L'articolo 18 contiene tutta una serie di disposizioni relative all'organizzazione del Comitato contro la tortura (elezione della sua presidenza, determinazione del suo regolamento interno, personale della segreteria, istallazioni, convocazione del Comitato, spese). Conviene rilevare qui che le spese causate dal Comitato vanno a carico degli Stati partecipi (art. 17 cpv. 7) sia per quanto concerne gli esborsi dei suoi membri, sia per quanto concerne il costo delle riunioni (art. 18 cpv. 5).

Gli Stati partecipanti devono presentare a intervalli regolari (un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato, poscia ogni quattro anni o su domanda) dei rapporti10) sulle misure prese per adempiere i loro impegni; detti rapporti
sono trasmessi dal Segretario generale delle Nazioni Unite a tutti gli Stati partecipi (art. 19); il Comitato può commentare questi documenti o dare suggerimenti d'ordine generale sui quali lo Stato interessato ha la possibilità di esprimersi. Tutte le osservazioni possono essere riprese, a sua discrezione, dal Comitato nel rapporto annuo che indirizza ai Partecipanti e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (art.

24). Il Comitato, se riceve informazioni credibili che la tortura è praticata sistematicamente sul territorio di uno Stato partecipe, può domandare a questo Stato che prenda posizione in merito. Se Io ritiene opportuno procederà, in cooperazione con esso, a un'inchiesta confidenziale che può comportare, d'accordo con lo Stato interessato, una visita nel suo territorio. In seguito a questa inchiesta il Comitato trasmette allo Stato le sue conclusioni, 271

corredate di commenti e suggerimenti, e può decidere di far figurare nel suo rapporto annuo un resoconto succinto dei risultati della sua inchiesta (art. 20).

Questa disposizione chiave del meccanismo di controllo della Convenzione costituisce un progresso importante nella lotta contro la tortura sul piano internazionale. In merito si è tuttavia dovuto scendere a un compromesso all'ultimo minuto, nel dicembre 1984, in occasione della 39a Assemblea generale delle Nazioni Unite, onde rendere possibile l'adozione della Convenzione per consenso: infatti secondo l'articolo 28 ogni Stato può fare una riserva ai termini della quale dichiara di non accettare l'articolo 20 della Convenzione. Questa riserva, che può essere sciolta in ogni momento, può essere fatta soltanto in occasione della firma, della ratifica o dell'adesione. Una tale procedura presenta il vantaggio di forzare gli Stati che ne fanno uso a distinguersi dai rimanenti.

Gli articoli 21 e 22 11} sona per contro facoltativi nel senso che uno Stato partecipante deve fare una dichiarazione espressa qualora voglia riconoscerli come vincolanti. Così, secondo l'articolo 21, un Partecipante può riconoscere, in ogni momento, la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali un altro Partecipante (che deve pure aver fatto una tale dichiarazione) faccia valere che il primo Stato non adempie i propri obblighi. Secondo l'articolo 22 ogni Partecipante può pure dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per il conto di singoli che facciano parte della sua giurisdizione e pretendano di essere vittime di una violazione della Convenzione.

Ciascuna di queste due disposizioni entrerà in vigore quando cinque Partecipanti alla Convenzione avranno fatto la dichiarazione di accettarla, dichiarazione che potranno tuttavia ritirare in ogni momento con una notifica.

La «comunicazione statale» prevista all'articolo 21 non è una procedura giudiziaria ma di buoni uffici. Il Comitato contro la tortura tenta anzitutto di giungere a una soluzione amichevole fondata sul rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione. Se non arriva a comporre la controversia soddisfacendo i due Stati interessati, esso può istituire, con il loro accordo, una commissione di conciliazione ad hoc. Il
Comitato deve render conto in un rapporto della soluzione trovata o, qualora non si giunga a una soluzione, limitarsi a esporre succintamente i fatti. Quanto alla «comunicazione individuale» prevista all'articolo 22, essa è esaminata dal Comitato, qualora certe condizioni siano soddisfatte, poi comunicata allo Stato interessato; quest'ultimo può in seguito presentare spiegazioni relative alla presunta violazione della Convenzione (p. es. metodo di tortura) e eventualmente, alle misure prese per rimediarvi. Il Comitato, dopo aver tenuto conto di tutte le informazioni di cui dispone, comunica allora le sue costatazioni allo Stato interessato e al singolo.

Per quanto concerne la sua politica generale a favore dei diritti dell'uomo, la Svizzera si è sempre impegnata a favore dello sviluppo di mezzi destinati a garantire il rispetto di questi ultimi a livello internazionale 12). Ovviamente 272

per conseguenza essa riconosce la competenza del comitato di ricevere ed esaminare comunicazioni statali e individuali. In merito intendiamo dunque fare due dichiarazioni in occasione della ratifica della Convenzione.

Siccome l'articolo 3 della.Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) vieta pure la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, conviene esaminare da una parte l'interferenza possibile tra questi due modi di controllo facoltativi (art. 21 e 22) e la denuncia statale obbligatoria (art. 24 CEDU), come pure dall'altra il diritto di presentare una domanda individuale (art. 25 segg. CEDU), disposizione facoltativa che la Svizzera ha accettato per un nuovo triennio il 28 novembre 1983.

In questo contesto conviene rilevare che gli obblighi imposti alle Parti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalla presente Convenzione non hanno un contenuto identico: la prima vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti13). mentre la seconda obbliga i Partecipanti a prendere tutta una serie di misure concrete tendenti a prevenire e a reprimere tali atti, come pure a proteggerne le persone private di libertà. Ne consegue quindi che non esiste necessariamente sovrapposizione tra queste procedure e che la seconda non costituisce un'inutile ripetizione della prima.

Ci sembra quindi che non si giustifichi dare la priorità alla domanda statale obbligatoria della Convenzione europea (art. 24) sulla comunicazione statale facoltativa della presente Convenzione (art. 21)14). Per ciò che concerne la comunicazione individuale (art. 22 della presente Convenzione) e il diritto di domanda individuale (art. 25 CEDU) riteniamo che è opportuno lasciare al singolo la scelta di decidere se intenda indirizzarsi agli organi di Strasburgo o al Comitato contro la tortura. Inoltre, sia la presente Convenzione (art. 22 n. 5 lett. a) sia la Convenzione europea (art. 27 cpv. 1 lett., b) disciplinano in modo simile la questione della priorità nel caso di una comunicazione individuale indirizzata alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, come pure al Comitato contro la tortura.

L'ultima disposizione relativa al meccanismo di controllo della Convenzione (art. 23) prevede che facilitazioni, privilegi e immunità riconosciuti agli esperti in
missione per l'ONU, enunciati nella Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, sono applicabili ai membri del Comitato contro la tortura (art. 17 segg.) e ai membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che fossero nominate conformemente all'articolo 21.

In merito, conviene rilevare che ancorché la Svizzera non partecipi a questa Convenzione onusiana, il nostro Paese e il Segretario generale dell'ONU hanno tuttavia regolato la questione dei privilegi e immunità di questa organizzazione in Svizzera con un accordo dell'I 1 giugno/1° luglio 1946 (RS 0.192.120.1). Inoltre le stesse Parti hanno convenuto, con uno scambio di note del 22 ottobre/4 novembre 1946 (RS 0.192.120.11), che l'accordo precedente si applica senza eccezioni a tutti i servizi e a tutte le riunioni che le Nazioni Unite intendano stabilire o convocare in Svizzera. Risulta da questi testi che il nostro Paese riconosce agli esperti in missione in Sviz273

zera per l'ONU privilegi e immunità simili a quelli enunciati nella Convenzione del 13 febbraio 1946.

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Clausole finali

Gli articoli 25 a 33 contengono le disposizioni finali abituali nelle convenzioni di questo genere concluse sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Esse disciplinano segnatamente l'entrata in vigore della Convenzione e la sua denuncia (art. 27 e 31), la composizione delle controversie tra Partecipanti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione (art. 30) e la procedura da seguire in vista di emendarla (art. 29).

4

Valutazione finale

Come si è potuto vedere dettagliatamente qui sopra (cfr. n. 31), lo scopo della Convenzione è di concretare il divieto generale della tortura consolidando numerosi punti del diritto internazionale in vigore. Conviene poi rilevare che essa lascia intatti il regime previsto dalle Convenzioni di Ginevra, coi loro Protocolli addizionali, come pure il ruolo della Croce Rossa.

Va detto inoltre che il meccanismo internazionale di controllo della Convenzione, nonostante il grave neo della possibile riserva relativa all'articolo 20 (cfr. n. 34 qui sopra) costituisce indubbiamente un progresso nella misura in cui permette di assicurare una certa efficacia a questo nuovo strumento internazionale.

Il nostro Paese ha firmato il 4 febbraio 1985, giorno dell'apertura alla firma, la Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Con questo gesto, il nostro Collegio ha voluto mostrare che il rafforzamento del divieto della tortura con misure efficaci sul piano internazionale costituisce, per la Svizzera, un obiettivo prioritario sulla via di una migliore protezione delle persone private di libertà. Siccome trentaquattro altri Stati hanno finora firmato questa Convenzione che entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o d'adesione, il nostro Paese potrebbe contribuire, ratificando tale strumento, ad una sua entrata in vigore quanto possibile rapida.

Domandiamo dunque alla vostre Camere di approvare questa Convenzione e di autorizzarci a ratificarla facendo le due dichiarazioni previste agli articoli 21 e 22 (cfr. n. 32 e 34).

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Le sole conseguenze finanziarie che l'entrata in vigore della Convenzione produrrà per la Confederazione sono le spese dei membri del Comitato (art. 17 cpv. 7) e quelle causate dalla tenuta delle riunioni dei Partecipanti 274

e del Comitato (art. 18 cpv. 5); il nostro Paese vi contribuirà nella stessa proporzione degli altri Stati partecipi.

L'attuazione della Convenzione non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale federale.

L'entrata in vigore della Convenzione non comporterà nessun onere finanziario per i Cantoni e i Comuni e non avrà ripercussioni sull'effettivo del loro personale.

6

Linee direttive della politica di governo

Poiché la Convenzione non era ancora terminata nel gennaio 1984, si è semplicemente fatta menzione, nelle linee direttive 1983-1987 (FF 1984 I 142 segg.) dell'interesse del nostro Collegio per questo progetto e della sua intenzione di continuare a partecipare alla sua elaborazione. Era tuttavia evidente che il nostro Paese avrebbe firmato e ratificato questa Convenzione il più presto possibile, vista la priorità che noi attribuiamo a una migliore protezione delle persone private di libertà sul piano internazionale (cfr. sopra, n. 2 e 4).

7

Costituzionalità

La costituzionalità del progetto sottopostovi di decreto federale che approva la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti si basa sull'articolo 8 della Costituzione che da alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

La Convenzione può essere denunciata in ogni tempo. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Resta da determinare se comporti un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione.

Il termine «unificazione multilaterale del diritto» esprime un concetto generalmente noto in dottrina. Implica l'impegno degli Stati partecipi d'un trattato internazionale di applicare quale parte integrante della legislazione nazionale il diritto uniforme convenuto. Risulta da questa nozione che, in un campo ben definito (p. es. il diritto cambiario, il diritto applicabile al contratto di vendita, il diritto d'autore o il diritto dei trasporti aerei), il diritto nazionale è sostituito o per lo meno completato da un diritto uniforme che costituisce l'oggetto di un accordo contenente norme concepite in modo da poter essere direttamente applicate dalle autorità statali e dai cittadini (trattato detto «autoesecutivo», FF 1982 I 866, 1983 I 117, 1984 I 478).

Orbene, la Convenzione sottoposta alla vostra approvazione obbliga gli Stati a prendere provvedimenti destinati ad assicurare la prevenzione e la repres275

sione degli atti di tortura, a proteggere le persone private di libertà contro qualsiasi attentato alla loro integrità fisica e psichica come pure a indennizzare eventuali vittime. Le disposizioni principali della Convenzione richiedono dunque provvedimenti d'esecuzione sul piano interno, non sono quindi autoesecutive, cioè non creano un diritto uniforme direttamente applicabile.

Riteniamo per conseguenza che la Convenzione non comporti un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione. Concludendo, il decreto federale non sottosta al referendum facoltativo.

276

Note 1)

Cfr. Risoluzione 1503 (XXV) del Consiglio economico e sociale, del 27 maggio 1970 (per maggiori dettagli, vedere il Messaggio del 21 dicembre 1981 concernente l'adesione della Svizzera all'ONU, FF 1982 I 613).

2)

Oltre a questa iniziativa bisogna pure menzionare la Risoluzione 36/151 dell' Assemblea generale, del 16 dicembre 1981, che trasforma il Fondo delle Nazioni Unite per il Cile in un Fondo per le vittime della tortura, che il nostro Paese, uno dei suoi principali finanziatori, sostiene dal 1984. Inoltre, la Commissione dei diritti dell'uomo ha deciso quest'anno di istituire un relatore speciale autorizzato a intervenire presso qualsiasi Stato in rapporto al quale ci siano serie presunzioni di tortura, anche qualora quest'ultimo non sia parte alla Convenzione adottata il 10 dicembre 1984.

3)

Cfr. in merito l'articolo di Frédéric Sudre su «La notion de peines et traitements inhumains ou dégradants dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme» pubblicato nel 1984 nella Revue générale de droit international public, vol. 89, n. 4, p. 825 segg.

4)

Cfr. pure l'articolo 1 capoverso 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1975 (vedi sopra n. 1) secondo la quale «la tortura è una forma aggravata e deliberata di pena o trattamento crudele, inumano o degradante».

5)

Cfr. le Convenzioni dell'Aia del 1970 e di Montréal del 1971 concernenti la lotta contro la pirateria aerea (RS 0.748.710.2/3) come pure la Convenzione del 1973 sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, nonché la Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi (1979) entrate in vigore il 4 aprile 1985 (RS 0.351.4 e RS 0.351.5).

61

Lo Stato sul territorio del quale sia stato commesso il reato, qualora tolleri la pratica della tortura, è disposto a fornire le prove necessarie alla condanna del seviziatore?

" Cfr. le garanzie minime per il trattamento dei detenuti, adottate nel 1955 dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa nel 1973, il «Code de conduite pour les responsables de l'application des lois» e il «Code d'éthique médicale», adottati nel 1979 -- rispettivamente nel 1982 -- dall'Assemblea generale dell' ONU.

8)

Esiste una disposizione simile -- che tuttavia non menziona esplicitamente la tortura -- nella Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati (divieto di rinvio al confine, art. 33, RS 0.142.30); bisogna notare che una tale norma è già stata sviluppata segnatamente dalla giurisprudenza degli organi di Strasburgo relativa all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (divieto della tortura, RS 0.101).

91

Questa disposizione del diritto svizzero va persino oltre l'articolo 3 della Convenzione in quanto vale anche per le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È pure interessante notare che inoltre l'estradizione non sarà accordata qualora lo Stato non dia la garanzia che la persona perseguita non sarà giustiziata (art. 37 EIMP).

10>

Sistema di controllo ripreso dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 41) e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 16).

111

Riprendono in sostanza due disposizioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici (art 41) e del suo Protocollo facoltativo (art. 1 segg.).

12)

Cfr. il rapporto del 2 giugno 1982, già citato, sulla politica svizzera dei diritti 277

dell'uomo (FF 1982 II 719 n. 14 e 744 n. 321) e la dichiarazione fatta davanti alla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite dall'osservatore svizzero, il 29 febbraio 1984, in merito al progetto di Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: «la delegazione svizzera avrebbe preferito che le disposizioni relative (art. 21 e 22) fossero state dichiarate obbligatorie».

131

L'articolo 3 CEDU non menziona il termine «crudeli».

14>

Stabilire tale priorità significherebbe in pratica che il riconoscimento da parte della Svizzera della competenza del Comitato contro la tortura di ricevere ed esaminare comunicazioni statali concernerebbe soltanto gli Stati che non sono parti alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Conviene ricordare qui che nella sua Risoluzione 70 (17) relativa alla procedura applicabile alle domande interstatali, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato ai Partecipanti alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo di ricorrere normalmente alla procedura istituita da questa Convenzione per quanto concerne una domanda contro un altro Stato parte allegante una violazione di un diritto recepito, in sostanza, sia dalla Convenzione europea che dal Patto dell'ONU relativo ai diritti civili e politici.

278

Decreto federale relativo all'approvazione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 1985 *>, decreta:

Art. l 1 La Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla facendo le due dichiarazioni seguenti : a. dichiarazione in virtù dell'articolo 21 capoverso 1 della Convenzione: la Svizzera riconosce la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato partecipante pretenda che essa non adempie gli obblighi che le derivano dalla presente Convenzione; b. dichiarazione in virtù dell'articolo 22 capoverso 2 della Convenzione: la Svizzera riconosce la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto di singoli, sottoposti alla sua giurisdizione, che si pretendono vittime di una violazione, da parte della Svizzera, delle disposizioni della Convenzione.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1985 III 263 18

Foglio federale. 68° anno. Voi. III

279

Convenzione

Traduzione1)

contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Gli Stati Parte della presente Convenzione, Considerato che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana, Considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta, e in particolare dell'Articolo 55, a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Tenuto conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, Tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, Animati dal desiderio di aumentare l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero, Hanno convenuto quanto segue : Parte prima Articolo 1 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi 11

Dal testo originale francese.

280

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti ad esse o da esse provocate.

2. Questo articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale ed ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia.

Articolo 2

1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in qualsiasi territorio, sotto la sua giurisdizione.

2. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d'instabilità politica interna o di qualsiasi altro s.tato eccezionale, non può essere invocata in giustificazione della tortura.

3. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura.

Articolo 3

1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato rischia di essere sottoposta a tortura.

2. Le autorità competenti, per determinare se tali ragioni esistono, tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se caso, l'esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massice dei diritti dell'uomo.

Articolo 4

1. Ogni Stato Parte provvede che qualsiasi atto di tortura costituisca un reato di diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque atto commesso da qualsiasi persona che costituisca una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.

2. In ogni Stato Parte tali reati sono passibili di pene adeguate che ne prendono in considerazione la gravita.

Articolo 5

1. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere tutti i reati di cui all'articolo 4, nei seguenti casi: a) Qualora il reato sia stato commesso su qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi immatricolati in tale Stato; 281

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli b) qualora il presunto autore del reato sia un cittadino del suddetto Stato ; e) qualora la vittima sia un cittadino del suddetto Stato e quest'ultimo giudichi opportuno intervenire.

2. Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere i suddetti reati qualora il presunto autore di questi ultimi si trovi su qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il suddetto Stato non lo estradi, conformemente all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La presente Convenzione lascia impregiudicata la competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.

Artìcolo 6 1. Ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 4, se ritiene che le circostanze lo giustificano e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, provvede alla sua detenzione o prende qualsiasi altro provvedimento giuridico necessario per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali provvedimenti devono essere conformi alla legislazione del suddetto Stato e possono essere mantenuti soltanto entro i termini necessari al promovimento di un procedimento penale o di estradizione.

2. Il suddetto Stato procede immediatamente ad un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui abitualmente risiede.

4. Uno Stato, qualora abbia provveduto alla detenzione di una persona, conformemente alle disposizioni del presente articolo, avverte immediatamente di questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo.

5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo ne comunica con rapidità le conclusioni ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.

Articolo 7 1. Lo Stato Parte sul cui territorio il presunto autore di un reato di cui ali" articolo 4 è scoperto, qualora non lo estradi, sottopone la causa, nei casi di cui all'articolo
5, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale.

2. Tali autorità decidono nelle stesse condizioni applicabili per qualsiasi reato di diritto comune a carattere grave, in virtù della legge dello Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, le norme in materia di prove ap-

282

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli plicabili all'azione e alla condanna non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.

3. Qualsiasi persona accusata di uno qualunque dei reati di cui all'articolo 4 fruisce della garanzia di un trattamento equo in ogni stato del procedimento.

Articolo 8

1. I reati di cui all'articolo 4 sono di pieno diritto inclusi in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati Parte. Questi si impegnano ad includere i suddetti reati in qualsiasi trattato d'estradizione essi concluderanno tra di loro.

2. Uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, se investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è vincolata da alcun trattato in proposito, può considerare la presente Convenzione il fondamento giuridico dell'estradizione per quanto riguarda i suddetti reati. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato investito.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i suddetti reati come casi di estradizione nelle condizioni previste dalla legge dello Stato investito.

4. Tra Stati Parte i suddetti reati sono considerati ai fini dell'estradizione commessi sia nel luogo dove si sono perpetrati sia sul territorio sotto la giurisdizione degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.

Articolo 9

1. Gli Stati Parte s'accordano la più completa assistenza giudiziaria in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 4, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parte adempiono i loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi trattato di assistenza giudiziaria esistente tra di loro.

Articolo 10

1. Ogni Stato Parte provvede che l'insegnamento e l'informazione sul divieto della tortura siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, dei funzionali pubblici e delle altre persone che possono intervenire nella custodia, l'interrogatorio o il trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata in qualunque maniera.

283

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli 2. Ogni Stato Parte include tale divieto nelle norme o direttive decretate riguardo agli obblighi ed ai compiti di tali persone.

Articolo 11

Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle norme, direttive, metodi e pratiche d'interrogatorio e sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di evitare qualsiasi caso di tortura.

Articolo 12

Ogni Stato Parte provvede che le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale ogni qual volta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura è stato commesso in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione.

Articolo 13

Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona, che afferma di essere stata sottoposta a tortura in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue autorità competenti che procederanno ad un esame immediato ed imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da qualsiasi maltrattamento o qualsiasi intimidazione causati dalla denuncia sporta o da qualsiasi deposizione presentata.

Articolo 14 1. Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo e adeguato che comprenda i mezzi necessari ad un riadattamento il più completo possibile. In caso di morte, dovuta ad un atto di tortura, della vittima, gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento.

2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni diritto ad un risarcimento di cui la vittima, o qualsiasi altra persona, gode in virtù delle leggi nazionali.

Articolo 15

Ogni Stato Parte provvede che qualsiasi dichiarazione, qualora sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura, non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.

284

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli Articolo 16

1. Ogni Stato Parte si impegna a proibire in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e che non sono atti di tortura quale definita all'articolo 1, qualora tali atti siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13, in particolare, sono applicabili sostituendo la menzione di tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale o della legge nazionale che proibiscono le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti o che trattano l'estradizione o l'espulsione.

Parte seconda Articolo 17 1. È istituito un Comitato contro la tortura (in seguito chiamato il Comitato) con le funzioni qui di seguito definite. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo, che partecipano al Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parte tenendo conto di un'equa ripartizione geografica e dell'interesse che rappresenta la partecipazione di alcune persone con esperienza giuridica ai lavori del Comitato.

2. I membri del Comitato sono eletti mediante scrutinio su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare un candidato scelto tra i suoi cittadini. Gli Stati parti tengono conto dell'interesse di presentare candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo istituito in virtù del Patto internazionale sui diritti civili e politici e che siano disposti a partecipare al Comitato contro la tortura.

3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A queste riunioni, in cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

4. La prima elezione avrà luogo al più tardi
sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia, almeno quattro mesi prima di ogni elezione, una lettera agli Stati Parte per invitarli a presentare le candidature entro un termine di tre mesi e compila una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, indicando gli Stati Parte che li hanno presentati, e ne da comunicazione agli Stati Parte.

285

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli 5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili se nuovamente designati. Il mandato di cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione, tuttavia, termina dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo procede all'estrazione a sorte del nome di questi cinque membri.

6. Lo Stato Parte che ha designato un membro del Comitato, qualora questi deceda, si dimetta dalle sue funzioni o non sia più in grado, per una ragione 0 per l'altra, di svolgere i suoi compiti, nomina tra i suoi cittadini un altro esperto che partecipa al Comitato per la rimanente durata del mandato, fatta salva l'approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera acquisita a meno che la metà o più degli Stati Parte non pronunci un'opinione sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.

7. Gli Stati Parte sostengono le spese dei membri del Comitato per il periodo in cui questi adempiono le loro funzioni al Comitato.

Articolo 18 1. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni. I membri di tale Ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che deve, tuttavia, contenere segnatamente le disposizioni seguenti: a) II quorum è di sei membri ; b) le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei membri presenti.

3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette il personale e gli impianti materiali necessari a disposizione del Comitato per l'efficiente adempimento delle funzioni attribuitegli in virtù della presente Convenzione.

4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca 1 membri del Comitato per la prima riunione. In seguito, il Comitato si riunisce in tutte le occasioni previste dal suo regolamento interno.

5. Gli Stati Parte sostengono le spese di convocazione delle loro riunioni e di quelle del Comitato, compreso il rimborso di tutte le spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quali spese per il personale e costo degli impianti materiali, da essa sostenute conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 19 1. Gli Stati Parte presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti da loro presi per svolgere i compiti che spettano loro in virtù di questa Convenzione,

286

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato Parte interessato. Presentano in seguito rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto dal Comitato.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti a tutti gli Stati Parte.

3. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato che può fare i commenti di carattere generale sul rapporto ritenuti opportuni e che trasmette tali commenti allo Stato Parte interessato. Quest'ultimo può comunicare, in risposta al Comitato, qualsiasi osservazione giudichi utile.

4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nel rapporto annuale redatto conformemente all'articolo 24, qualsiasi commento formulato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, unito alle osservazioni in proposito ricevute dallo Stato Parte interessato. Il Comitato, qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, può anche riprodurre il rapporto presentato secondo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 20 1. Il Comitato, qualora riceva informazioni credibili che sembrano contenere indicazioni fondate concernenti la pratica sistematica della tortura sul territorio di uno Stato Parte, invita tale Stato a collaborare all'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in proposito.

2. Il Comitato, tenuto conto di tutte le eventuali osservazioni presentate dallo Stato Parte interessato e di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, può, se lo giudica opportuno, incaricare uno o più membri di procedere ad un'inchiesta confidenziale e di trasmettergli d'urgenza un rapporto.

3. Il Comitato, qualora si proceda ad un'inchiesta in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, chiede la collaborazione dello Stato Parte interessato.

Tale inchiesta può comportare, d'intesa con il suddetto Stato, una visita sul suo territorio.

4. Il Comitato, una volta esaminate le conclusioni che il membro od i membri gli sottopongono conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le trasmette allo Stato Parte interessato unitamente a qualsiasi commento o suggeriménto ritenuto opportuno considerata la situazione.

5. Tutti i lavori del Comitato menzionati
ai paragrafi 1-4 del presente articolo sono a carattere confidenziale e ci si sforza sempre, a qualunque stadio dei lavori, di ottenere la collaborazione dello Stato Parte. Il Comitato può, una volta terminati questi lavori relativi ad un'inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato interessato, decidere di inserire un breve resoconto dei risultati dei lavori nel rapporto annuale redatto conformemente all'articolo 24.

287

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli Articolo 21 1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni in cui uno Stato Parte dichiara che un altro Stato Parte non adempie i suoi obblighi verso le disposizioni della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate conformemente al presente articolo unicamente se emanano da uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione di riconoscimento, per quanto lo riguarda, della competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione. La seguente procedura si applica alle comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo : a) uno Stato Parte della presente Convenzione, qualora ritenga che un altro Stato ugualmente Parte della Convenzione non ne applica le disposizioni, può richiamare, con comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato destinatario, entro un termine di tre mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione, fa parvenire allo Stato d'invio spiegazioni o altre dichiarazioni scritte che delucidano la questione e che devono contenere, in ogni modo possibile e utile, indicazioni sulle norme procedurali e sui rimedi giuridici già esperiti, pendenti o proponibili; b) uno o l'altro degli Stati Parte interessati, qualora, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia stata composta con soddisfazione di entrambi, ha il diritto di sottoporla al Comitato indirizzando una notifica al Comitato ed una all'altro Stato interessato; e) II Comitato può conoscere una controversia a lui sottoposta in virtù del presente articolo unicamente dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni disponibili sono stati esperiti ed esauriti, conformemente ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Tale norma non si applica ai casi in cui i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli né ai casi in cui è poco probabile che essi diano soddisfazione alla persona vittima della violazione della presente Convenzione; d) II Comitato, quando esamina le
comunicazioni previste al presente articolo, si riunisce a porte chiuse; e) II Comitato, fatte salve le disposizioni del capoverso e), mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parte interessati, al fine di giungere, ad una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal proposito, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, istituire una commissione di conciliazione ad hoc; f) II Comitato può, per ogni controversia a lui sottoposta in virtù del presente articolo, domandare agli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) di fornirgli tutte le informazioni pertinenti ;

288

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli g) Gli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) hanno il diritto di farsi rappresentare durante l'esame della controversia da parte del Comitato e di formulare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme ; h) II Comitato deve presentare un rapporto entro un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al capoverso b); i) II Comitato, qualora si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) II Comitato, qualora non si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed i processi verbali delle osservazioni orali degli Stati Parte interessati sono unite al rapporto.

Per ogni controversia, il rapporto è comunicato agli Stati Parte interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli altri Stati Parte. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del ritiro, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 22 1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da, o per conto di, privati soggetti alla sua giurisdizione che sostengono di essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato Parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente
uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione.

2. Il Comitato dichiara irricevibile ogni comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima, o ritenuta dal Comitato un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.

289

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli 3. Il Comitato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, richiama sulla comunicazione che gli è sottoposta l'attenzione dello Stato Parte della presente Convenzione che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 e che, a quanto si afferma, ha violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Durante i sei mesi seguenti, il suddetto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che delucidano la questione e indicano, se è il caso, i provvedimenti presi per rimediare alla situazione.

4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni fornitegli dal, o per conto del, privato e dallo Stato Parte interessato.

5. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un privato conforme al presente articolo senza essersi assicurato che: a) la stessa questione non sia stata o non sia in esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di componimento; b) II privato abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; tale norma non si applica se i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli o se è poco probabile che essi diano soddisfazione al privato vittima della violazione della presente Convenzione.

6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente articolo, si riunisce a porte chiuse.

7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato Parte interessato e al privato.

8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli Stati Parte. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione presentata da, o per conto di, un privato è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del ritiro a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Articolo 23 I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc, eventualmente nominati conformemente al capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 21, hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

290

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli Articolo 24

II Comitato presenta agli Stati Parte e all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Parte terza Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione tramite il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La Convenzione, per ogni Stato che la ratificherà o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione ad essa, dichiarare di non riconoscere la competenza attribuita al Comitato ai sensi dell'articolo 20.

2. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, può, in ogni momento, ritirare tale riserva tramite una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 29

1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre un emendamento e deporre la propria proposta presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la comunica agli Stati Parte e domanda loro 291

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli di fargli sapere se sono favorevoli all'organizzazione di una conferenza degli Stati Parte per esaminare e mettere ai voti tale proposta. 11 Segretario generale, qualora, durante i quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sia pronunciato in favore di tale conferenza, la organizza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 11 Segretario generale sottopone all'accettazione di tutti gli Stati Parte qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza.

2. Un emendamento adottato secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando i due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di averlo accettato conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.

3. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, hanno forza vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti i precedenti emendamenti da loro accettati.

Articolo 30 1. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, non risolvibile tramite la negoziazione, è sottoposta a arbitrato alla richiesta di uno di questi Stati. O una o l'altra parte, qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che ha formulato tale riserva.

3. Ogni Stato Parte, che ha formulato una riserva conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, può ritirarla in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.

Articolo 31 1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

2. Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi che gli incombono

292

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli in virtù della presente Convenzione in ciò che concerne qualsiasi atto o omissione compiuto anteriormente alla data in cui la denuncia ha effetto e non pregiudica in alcun modo il proseguimento dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato è già investito alla data in cui la denuncia ha effetto.

3. Il Comitato non procede all'esame di alcuna questione nuova concernente uno Stato Parte dopo la data in cui la denuncia di tale Stato ha effetto.

Articolo 32 II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito: a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26; b) la data d'entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'articolo 29; e) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 31.

Articolo 33 1. La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme della presente Convenzione a tutti gli Stati.

293

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 30 ottobre 1985

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