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Messaggio sulla seconda revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 21 novembre 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un progetto di modificazione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'Ai (LPC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 1984

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere della Confederazione, Buser

W84 -- 951

Compendio Conformemente all'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, le prestazioni complementari hanno il compito di coprire il fabbisogno vitale dei beneficiari di rendite, nella misura in cui le prestazioni dell' AVS e dell'Ai non risultino sufficienti. Questo mandato costituzionale non è ancora realizzato dalle prestazioni complementari in tutti i casi, particolarmente in quelli di spese elevate di pensione in ospizi, d'affitto e di malattia.

La revisione legislativa proposta ha lo scopo di colmare in gran parte le lacune ancora esistenti nella copertura del fabbisogno vitale. Le spese supplementari che ne risulteranno ammontano approssimativamente a 120 milioni di franchi all'anno, somma di gran lunga inferiore a quella che risulterebbe se si volesse garantire la copertura del fabbisogno vitale con un generale aumento delle rendite minime dell'AVS e dell'Ai.

Foglio federale. 68° anno. Vol. I

gj

I II

Parte generale Nascita ed evoluzione delle prestazioni complementari

Quando, all'inizio degli anni sessanta, il nostro Consiglio si risolse di adottare il sistema dei tre pilastri per la previdenza di vecchiaia nel nostro Paese, risultò che il problema della copertura del fabbisogno vitale rimaneva irrisolto, almeno temporaneamente, per una parte dei beneficiari di rendite. Si dovette perciò cercare una soluzione provvisoria, che fu trovata in forma di prestazioni complementari. Già precedentemente alcuni Cantoni avevano introdotto sistemi di assegni complementari ben strutturati.

Le tavole 1-5 dell'allegato 1 mostrano l'evoluzione nell'ambito delle prestazioni complementari dal 1966. Uno sgravio è stato provocato soprattutto dall" ottava revisione dell'AVS, con il raddoppiamento delle rendite. In questo modo il numero di beneficiari di PC è diminuito di più di 60 000 unità, da 180 000 a 120 000, -- vale a dire di un terzo --, rimanendo da allora molto stabile, come indicato dalla tavola relativa alla percentuale di beneficiari di PC rispetto alla complessiva entità delle rendite.

Se ci si fonda sul fatto che il fabbisogno vitale è adeguatamente coperto per i beneficiari di rendite che non percepiscono prestazioni complementari, lo scopo costituzionale fissato nell'articolo 34ater capoverso 2 Cost. è raggiunto per ben l'85 per cento dei beneficiari di rendite di vecchiaia, il 95 per cento di quelli di rendite per superstiti e l'80 per cento di quelli di rendite d'invalidità. Nei casi rimanenti sono versate prestazioni complementari, finanziate da Confederazione e Cantoni.

Al momento dell'introduzione delle prestazioni complementari (1° gennaio 1966) -- fondata sul tenore dell'articolo 34iuater capoverso 1 Cost. allora in vigore -- si credette che esse avrebbero avuto solo un carattere temporaneo, in considerazione dell'alta congiuntura e della crescita generale dell'economia che si verificaano in quegli anni. Nella votazione popolare del 3 dicembre 1972, in cui fu approvata la modificazione dell'articolo 34quater Cost., si tenne esplicitamente conto di questa supposizione, ancorando le prestazioni complementari nell'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione. Con il tempo le prestazioni complementari -- grazie a un primo pilastro (AVS e AI) e a un secondo pilastro (previdenza professionale) ben consolidati -- avrebbero dovuto
diventare superflue.

Nel frattempo qualcosa si è modificato. La recessione di metà degli anni settanta e la situazione economica divenuta conseguentemente più difficile non permisero di realizzare rendite dell'AVS e dell'Ai che assicurassero il fabbisogno vitale in tutti i casi. Nel corso della nona revisione dell'AVS si adottarono anzi certe limitazioni.

L'entrata in vigore della legge sulla previdenza professionale si protrasse e avverrà solo il 1° gennaio 1985. Per gli anziani -- contrariamente agli invalidi e ai superstiti -- si potrà procedere all'adeguamento delle rendite al rincaro solo nell'ambito delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. Inoltre la generazione di transizione, che finora non conosceva il secondo pilastro, riceverà rendite piuttosto modeste. Rinviando l'entrata in vigore della legge 82

sulla previdenza professionale, il nostro Consiglio si ripropose di creare una certa compensazione nell'ambito delle PC.

I risultati di diverse indagini, pubblicati nell'ultimo decennio, indicano che la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite dev'essere esaminata sotto una nuova luce. Il pregiudizio condiviso da più parti, secondo cui anziano significa anche povero, non è più giustificato, poiché una parte significativa dei beneficiari di rendite di vecchiaia dispone di buoni mezzi finanziari. Ancora oggi tuttavia un piccolo numero di anziani e uno relativamente più grande di invalidi non possiede la ga'ranzia della copertura del fabbisogno vitale. Le lacune ancora esistenti possono essere colmate meglio dalle prestazioni complementari, individuali e perciò più adeguate e di gran lunga più vantaggiose, che da un aumento generale delle rendite dell'AVS e dell'Ai.

Tutti questi motivi hanno fatto sì che il carattere e la valutazione della posizione delle prestazioni complementari subissero profondi cambiamenti. Esse non sono più considerate provvedimenti transitori, ma rivestono un carattere duraturo. Il loro compito è quello di colmare le lacune dell'AVS, dell'Ai e anche della previdenza professionale, che forzatamente esistono sempre, almeno per quella parte di beneficiari di rendite, i quali dispongono di scarsi redditi provenienti da altre fonti e di poca sostanza. Un aumento della rendita minima di 100-200 franchi, come richiesto da più parti, non renderebbe affatto superflue le prestazioni complementari e non risolverebbe il problema del fabbisogno vitale.

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Domande di revisione

Anche le prestazioni complementari non si sono tuttavia dimostrate sufficienti in tutti i casi per coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. I problemi finanziari dei beneficiari di PC risultano principalmente da pigioni elevate, da alte tasse di pensione in ospizi e da notevoli spese di malattia e di cura. Non sarebbe tuttavia opportuno prevedere un aumento generale dei limiti di reddito, che del resto causerebbe spese rilevanti. Anche un miglioramento della posizione dei coniugi, come in parte richiesto, non è affatto necessario.

La presente revisione della LPC si limita conseguentemente a miglioramenti negli ambiti delle spese di affitto, di pensione in ospizi e di malattia, come pure delle cure a domicilio.

Contemporaneamente si deve approfittare dell'occasione per apportare correzioni in alcuni punti, per limitare le PC a quei casi in cui l'assistenza è necessaria e per ridurre al minimo il pericolo di abusi. Con ciò si raggiunge anche l'equiparazione di tutti i beneficiari di PC, che è assolutamente giustificata.

Grazie ai mezzi finanziari risparmiati si potranno stanziare fondi a favore di quei beneficiari di rendite che necessitano di prestazioni complementari più elevate per coprire il fabbisogno vitale.

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Consultazione

Una sottocommissione della Commissione federale dell'AVS/AI, specialmente designata per le PC, ha esaminato le differenti domande di revisione e si è pronunciata a favore di certi punti, che in seguito il DFI ha sottoposto per consultazione ai Cantoni e agli ambienti interessati.

I risultati della procedura di consultazione indicano chiaramente che si auspica il proseguimento sulla strada imboccata e che le PC sono considerate uno strumento efficace per colmare le lacune del nostro sistema d'assicurazione sociale.

Nelle loro prese di posizione i Cantoni sottolineano tuttavia gli oneri finanziari supplementari che dovranno sopportare a causa della revisione, poiché in seguito alla nuova ripartizione dei compiti (primo pacchetto) essi dovranno assumersi in futuro tre quarti delle spese delle PC. Il Consiglio federale ha tenuto conto di queste considerazioni e ha rinunciato al raddoppiamento dei limiti di reddito proposto nell'oggetto di consultazione per il rimborso delle spese di pensione in ospizi o di malattia. Esso propone ora un aumento più modesto, per mantenere l'onere di Confederazione e Cantoni entro limiti sostenibili.

2 21 21.1

Sìngole partì I singoli punti di revisione Aumento selettivo dei limiti di reddito per il rimborso di spese dovute a soggiorni in ospizi, a malattia e a cure (art. 2 cpv. lbis [nuovo] e art. 4 cpv. 1 lett. d [nuova])

Come già citato, lo scopo della revisione legislativa proposta è quello di aiutare in modo efficace quei gruppi di beneficiari di PC, per cui il mandato costituzionale di prestazioni che assicurano la copertura del fabbisogno vitale non è ancora realizzato. Si tratta soprattutto di beneficiari di rendite dell' AVS e dell'Ai che per ragioni sociali o mediche devono vivere in un ospizio o che devono sopportare forti spese mediche o dentarie in ospedale o a domicilio.

Il modo più efficace di aiutare i pensionati di ospizi consiste nell'aumento delle spese di soggiorno in ospizi che sono coperte dalle prestazioni complementari. Contemporaneamente si deve abolire l'attuale differenziazione tra case per anziani o per invalidi da un lato e case di cura dall'altro. Queste ultime sono considerate istituti ospedalieri, così che tutte le spese -- eccetto una partecipazione dell'assicurato per vitto e alloggio -- possono essere rimborsate a titolo di spese di malattia, tuttavia fino al massimo del limite di reddito applicabile. Nel caso di pensionati d'ospizi invece si accorda attualmente solo la deduzione per pigione. Non esistono motivi che giustifichino il mantenimento di questo trattamento differenziato. La nuova regolamentazione proposta potrà tuttavia essere assunta solo se anche i limiti di reddito saranno aumentati in conseguenza (cfr. esempi nell'Allegato 2).

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Precedentemente si intendeva raddoppiare i limiti di reddito per spese dovute a soggiorni in ospizi e a malattia. Tuttavia nel corso della procedura di consultazione diversi Cantoni hanno sottolineato le elevate spese supplementari che vi sono connesse. Inoltre essi temono che con un forte aumento dei limiti di reddito gli istituti sarebbero tentati di aumentare le loro tasse per sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle prestazioni complementari. La soluzione proposta, aumentare obbligatoriamente per il momento i limiti di reddito solo di un terzo, sembra del tutto idonea. I Cantoni che lo desiderano, e che dispongono dei mezzi necessari, hanno la possibilità di aumentarne i limiti di reddito ancora di un terzo. In questo caso il contributo federale sarà naturalmente versato anche su questa parte. Con ciò si concederebbe ai Cantoni una nuova possibilità di adeguare le prestazioni alla loro situazione particolare.

La base di calcolo sarà costituita dalla tassa dell'istituto considerato (es. cfr.

Allegato 2). In caso di aumento dei limiti di reddito di due terzi, alle persone sole beneficiarie di PC, per esempio, potrà essere pagato un prezzo giornaliero di circa 80 franchi.

Per evitare abusi si prevede di attribuire ai Cantoni la competenza di fissare gli importi massimi delle spese conteggiabili per gli ospizi. Inoltre i Cantoni devono avere la possibilità di provvedere a che il pensionante di ospizi possa disporre dei mezzi necessari per le sue spese personali.

La nuova regolamentazione proposta dovrebbe valere anche per le cure a domicilio. Nella procedura di consultazione si è postulato da più parti di non concedere una posizione privilegiata agli ospiti di istituti in rapporto agli altri beneficiari di prestazioni complementari, per non provocare un aumento delle richieste di ammissione in istituti. Si deve invece intraprendere tutto quanto possibile per permettere alle persone anziane e invalide di vivere il più a lungo possibile nel loro ambiente abituale. È quindi necessario prevedere la stessa regolamentazione applicabile ai pensionanti di ospizi e ai pazienti di ospedali anche a favore di persone che sono tributarie a terzi di aiuto e cure a domicilio.

21.2

Limitazione dell'importo massimo della prestazione complementare (art. 2 cpv. l ter [nuovo])

II principio, secondo il quale l'importo totale delle prestazioni complementari non deve superare i limiti di reddito applicabili, risulta già dalla sistematica del capoverso 1 dell'articolo 2 ed è stato confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che è opportuno inserire nella legge una precisazione in merito.

La limitazione dell'importo totale della prestazione complementare al quadruplo dell'importo minimo di una rendita semplice di vecchiaia deve impedire che in certi casi -- particolarmente in caso di invalidi con molti figli o in famiglie di vedove --, a causa dell'aumento dei limiti di reddito per spese di pensione in istituti o di malattia -- conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d in relazione con l'articolo 2 capoverso lbis -- la somma delle presta85

zioni complementari raggiunga importi tali da non essere più plausibili nei confronti di una persona che esercita un'attività lucrativa.

21.3

Deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali federali e delle spese dovute a soggiorni in ospizi (art. 3 cpv. 4 lett. d ed e)

In considerazione del nuovo obbligo di contribuzione all'assicurazione contro gli infortuni (introdotto dal 1° gennaio 1984) e alla previdenza professionale (introdotto dal 1° gennaio 1985) nella lettera d si devono indicare come deducibili non più i contributi alle assicurazioni sociali federali e all'assicurazione contro le malattie, ma, in modo più generale, i contributi alle assicurazioni sociali federali.

Le spese elencate nella lettera e devono essere completate con le spese dovute a soggiorni in ospizi (cfr. art. 2, nuovo cpv. l bis ).

21.4

Aumento della deduzione per pigione e per le spese accessorie (art. 4 cpv. 1 lett. b, e)

I miglioramenti previsti a favore di ospiti d'istituti giustificano senz'aìtro l'aumento della deduzione massima per pigione da 3600 a 4800 franchi per le persone sole e da 5400 a 7200 franchi per i coniugi a favore dei beneficiari di PC che vivono al proprio domicilio, come proposto anche dalla maggioranza dei Cantoni. Unitamente alla partecipazione personale, corretta da 780 a 800 franchi all'anno per le persone sole, la pigione mensile sarà quindi coperta dalle prestazioni complementari fino a 466 franchi per le persone sole e fino a 700 franchi per i coniugi. Questo miglioramento è conforme all'aspirazione di lasciar vivere il più a lungo possibile anziani e invalidi nel loro ambiente abituale.

Ci si è pure chiesto se la deduzione per le spese accessorie, quali riscaldamento, acqua calda, ecc., concessa attualmente solo nella misura in cui la deduzione per pigione non è già stata esaurita con la pigione netta, non debba essere resa autonoma, per poter essere concessa in ogni caso. Nel corso della procedura di consultazione la maggioranza degli interpellati ha respinto questa proposta. La deduzione per le spese accessorie, introdotta con l'ordinanza 82 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS e all'Ai del 24 giugno 1981, dev'essere ancorata nella legge in quest'occasione.

Si deve inoltre stabilire che gli ospiti di istituti e di case di cura non beneficiano della deduzione per pigione, poiché le loro spese devono già essere rimborsate secondo un altro metodo (cfr. art. 2 cpv. lbis, e art. 4 cpv. 1 lett. d).

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21.5

Aumento dei sussidi a Pro Infirmis e a Pro Senectute (art. 10 cpv. 1 lett. a, b)

La richiesta di raddoppiare la deduzione per pigione a favore di persone che devono utilizzare appartamenti agibili con carozzelle e di prendere in considerazione le spese supplementari causate da impedimenti e malattie per il tramite di una deduzione supplementare, formulata dall'Associazione svizzera di politica sociale, è stata chiaramente respinta nella procedura di consultazione. Si è tuttavia proposto di affidare l'incarico di provvedere a queste spese supplementari a Pro Senectute e a Pro Infirmis. Condividiamo questo punto di vista e siamo convinti che le istituzioni private garantiscono un aiuto rapido, efficace e discreto nei casi citati. Proponiamo perciò di aumentare il sussidio dell'AVS a Pro Senectute da circa 8 (stato 1984) a 12 milioni di franchi e quello dell'Ai a Pro Infirmis da 6 (stato 1984) a 8 milioni di franchi.

21.6

Aumento dei sussidi alle tre istituzioni di pubblica utilità in caso di rideterminazione delle rendite conformemente all'articolo 34ter LAVS (art. 10 cpv. lbis)

In caso di rideterminazione delle rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS, le prestazioni versate dai Cantoni -- contrariamente ai sussidi alle tre «Pro» -- non vengono, dal nostro Consiglio, adeguate automaticamente bensì a seconda delle necessità. È giustificato introdurre la medesima regolamentazione anche per le tre «Pro».

21.7

Rafforzamento del consumo della sostanza (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 4 cpv. 1 lett. e)

Secondo l'attuale regolamentazione un quindicesimo della sostanza netta che supera la franchigia legale (20 000 fr. per le persone sole, 30 000 fr. per i coniugi e 10 000 fr. per i figli) è conteggiato come reddito. Nel corso della procedura di consultazione una chiara maggioranza degli interpellati si è espressa a favore di un rafforzamento del consumo della sostanza, proponendo per lo più quale nuova quota un decimo. All'interno di ciò si citano numerose varianti, quali per esempio un aumento generale con aumento della franchigia legale, un aumento solo a partire da un importo più elevato della sostanza o solo per gli ospiti di istituti oppure una limitazione del conteggio della sostanza aumentata per i beneficiari di rendite di vecchiaia. Poiché a nostro parere un consumo maggiore della sostanza si giustifica solo nella vecchiaia, proponiamo un rafforzamento del consumo della sostanza di un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia.

Dei calcoli hanno indicato che, in seguito ai limiti di reddito più elevati per il rimborso di spese di soggiorno in ospizi e di malattia, i pazienti in case di cura o in istituti ospedalieri possono percepire una prestazione complementare anche se dispongono di una sostanza netta superiore ai 100 000 franchi. Per 87

prevenire il verificarsi di tali casi i Cantoni devono avere la possibilità di aumentare il consumo di capitale, previsto nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b fino a un massimo di un quinto per gli ospiti permanenti di istituti ospedalieri e di ospizi.

21.8

Introduzione di una franchigia generalizzata in caso di rimborso di spese di malattia (art. 3 cpv. 4 bis , primo per.)

Secondo la regolamentazione vigente (articolo 3 capoverso 4bis) si applica una franchigia se la sostanza netta raggiunge o supera gli importi secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b (franchigia legale). Questa soluzione può portare a risultati non equi ed è pure difficilmente applicabile dal punto di vista amministrativo. Così anche nella consultazione si auspica all'unanimità l'abrogazione di questa regolamentazione. La maggioranza degli interpellati si è espressa a favore della reintroduzione della franchigia generalizzata di 200 franchi, in vigore fino al termine del 1978. Nel nuovo capoverso 4bis, prima frase, dell'articolo 3 che viene proposto si riprende perciò la corrispondente vecchia regolamentazione.

In certi casi, e particolarmente se l'interessato soggiorna in un istituto o ha ricevuto mezzi ausiliari in prestito, si deve poter rinunciare alla franchigia -- soprattutto per ragioni d'esecuzione tecnica (nuova terza frase).

La nostra competenza di designare le spese dovute a malattie, cure dentarie e mezzi ausiliari che possono essere dedotte, prevista nella seconda frase, dev' essere estesa anche alle nuove spese di soggiorno in ospizi che sono prese in considerazione (cfr. art. 2, nuovo cpv. lbis).

21.9

Limitazione del conteggio parziale al solo reddito dell'attività lucrativa (art. 3 cpv. 2 e art. 4 cpv. 1 lett. a)

In futuro le rendite di assicurazioni sociali estere e le rendite e pensioni di ogni genere devono essere interamente conteggiate, come le rendite dell'AVS e dell'Ai. Infatti non si capisce come mai i beneficiari di rendite estere, in particolare, siano in una posizione privilegiata nei confronti degli altri beneficiari di prestazioni complementari. Il conteggio parziale è quindi semplicemente limitato al reddito dell'attività lucrativa. Questa soluzione ha incontrato un consenso quasi unanime nella consultazione, perché in questo modo si mantiene l'incentivo all'iniziativa personale per il tramite dell'esercizio di un'attività lucrativa.

21.10 Impedimento degli abusi 21.10.1 Rinunce (art. 3 cpv. 1 lett. f) Spesso è molto difficile stabilire se l'idea di ottenere una prestazione complementare abbia influito o no sulla rinuncia a una parte del reddito o della so88

stanza. L'attuale regolamentazione può perciò condurre a risultati insoddisfacenti. Con la nuova stesura proposta si rende possibile una soluzione unitaria ed equa, che ha incontrato un generale consenso nella procedura di consultazione. Per il tramite di ulteriori prescrizioni dei decreti d'esecuzione si deve garantire una prassi razionale.

21.10.2 Limitazione delle deduzioni (art. 3 cpv. 4 lett. a, e) La nuova limitazione superiore della deduzione proposta nelle lettere a (spese di conseguimento del reddito dell'attività lucrativa) e e (spese di manutenzione di fabbricati) ha lo scopo di escludere in futuro gli abusi scoperti nella prassi. Essa è stata appoggiata senza eccezioni nella consultazione.

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Disposizioni transitorie

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Capoverso 1

L'esperienza ha indicato che l'introduzione di disposizioni del diritto federale nei singoli Cantoni crea difficoltà, particolarmente per ciò che riguarda i termini. Si deve perciò considerare che diversi Cantoni non saranno in grado di approvare per il tramite del loro Parlamento le disposizioni di modifica al momento dell'entrata in vigore della legge federale riveduta ed eventualmente farle approvare dall'elettorato. I governi cantonali devono quindi essere autorizzati nel capoverso 1 -- analogamente a quanto avvenne per la settima revisione dell'AVS e per la prima revisione della LPC, entrata in vigore il 1° gennaio 1971 -- a emanare ordinanze non sottoposte all'obbligo di referendum fino all'entrata in vigore delle disposizioni cantonali di modificazione, tuttavia al massimo per tre anni dopo l'entrata in vigore di questa legge, ed eventualmente ad aumentare i limiti di reddito per il rimborso di spese di soggiorni in ospizi, di malattia e per mezzi ausiliari, come pure quelli delle deduzioni per pigione e il tasso del consumo della sostanza per gli ospiti di istituti di cura o ospedalieri nell'ambito dei nuovi tassi del diritto federale.

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Capoverso 2

In considerazione del notevole miglioramento previsto per il rimborso delle spese di malattia e per i mezzi ausiliari si può sicuramente imporre all'assicurato una riduzione della prestazione complementare in seguito all'introduzione della nuova franchigia generale di 200 franchi all'anno (cfr. art. 3, cpv.

4Ms, nuova prima frase). Lo stesso vale per i pensionanti in ospizi o in istituti ospedalieri che dispongono di una sostanza maggiore e che perciò possono senz'altro sopportare la riduzione o la soppressione della prestazione complementare in seguito all'eventuale rafforzamento del consumo della sostanza (cfr. art. 4, cpv. 1, nuova lett. e). Riguardo invece agli altri rinnovamenti che possono implicare la riduzione o la soppressione della prestazione complementare in corso (cfr. art. 3 cpv. 1, 2 e 4 e art. 4 cpv. 1 lett. a e b) si deve con89

cedere all'assicurato interessato -- informato tempestivamente con una comunicazione relativa alla riduzione o alla soppressione da parte dell'ufficio cantonale d'esecuzione delle PC -- un certo lasso di tempo per adattarsi alla nuova situazione o per ricercare una nuova possibilità d'aiuto (p. es. presso Pro Senectute, Pro Juventute o Pro Infirmis).

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

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In generale

Hanno diritto a prestazioni complementari i beneficiari di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, domiciliati in Svizzera, il cui reddito non raggiunge i limiti fissati nella legge.

La prestazione complementare annuale è calcolata secondo la formula «prestazione complementare = uscite-entrate»; essa è limitata verso l'alto dal limite di reddito. Tra tutte le uscite si prendono in considerazione le spese dovute alla pigione, a malattia, a soggiorni in ospizi, a premi assicurativi, ecc.

Per il diritto a prestazioni complementari e il loro importo non sono quindi decisive solo le proporzioni delle rendite dell'AVS/AI e la determinazione dei limiti di reddito, ma anche le possibili deduzioni. L'influsso dei diversi fattori è commentato qui di seguito, sulla scorta dell'evoluzione del numero di casi riguardanti le PC (cfr. la tavola 1 dell'Allegato 1).

Dopo l'entrata in vigore della legge federale sulle PC i beneficiari di rendite percepivano prestazioni complementari in 173 000 casi. Malgrado un aumento dei limiti di reddito del 30 per cento nel 1969, il loro numero scese a circa 160 000; ciò è imputabile al fatto che contemporaneamente le rendite dell' AVS/AI furono aumentate fino al 45 per cento (cfr. la tavola 4 dell'Allegato 1).

Un effetto diametralmente opposto si fece sentire dopo la prima revisione della LPC, negli anni 1971/72. Mentre le rendite dell'AVS/AI aumentarono solo del 10 per cento, i limiti di reddito e la deduzione massima per pigione aumentarono più fortemente, creando ampie possibilità di deduzione. Il numero dei casi PC aumentò di 20 000 e raggiunse nel 1972, con circa 180 000, il livello massimo fino a oggi.

La transizione dalla rendita base a quella che in generale assicura la copertura del fabbisogno vitale, intrapresa in due tappe con l'ottava revisione dell'AVS, fece scendere il numero dei casi PC da più di 130 000 negli anni 1973/74 (prima fase dell'ottava revisione dell'AVS) a 113 000 negli anni 1975/76 (seconda fase dell'ottava revisione dell'AVS). Nel 1977 risultò un lieve aumento a 115 000, poiché i limiti di reddito e le deduzioni massime per pigione erano stati aumentati più delle rendite dell'AVS/AI. Un ulteriore aumento della deduzione massima per pigione ammessa nel 1982 accrebbe la cerchia dei beneficiari di PC, così che negli anni 1982/83
una media di 121 000 persone percepivano prestazioni complementari. Per il 1984 si deve prevedere un ulteriore aumento a circa 125 000, poiché i limiti di reddito sono aumentati più delle rendite.

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La realizzazione delle modificazioni delle LPC, previste con la seconda revisione, farà accrescere il numero dei casi PC a circa 140 000. Questo aumento di 15 000 non deve tuttavia creare illusioni, poiché alcuni beneficiari di rendite non avranno più diritto alle prestazioni complementari (cfr. il capitolo 33).

L'evoluzione indica come il numero dei beneficiari di PC reagisca sensibilmente se, oltre alle rendite dell'AVS/AI, gli ordini di grandezza determinanti per il calcolo delle prestazioni complementari subiscono modificazioni. Così dopo l'entrata in vigore della LPC un beneficiario di rendita di vecchiaia su quattro, una beneficiarla di rendita per vedove su otto e un beneficiario di rendite d'invalidità su tre, in totale un beneficiario di rendite dell'AVS/Al su quattro, percepivano prestazioni complementari. In seguito all'ottava revisione dell'AVS queste quote si ridussero della metà, così che dal 1975 un beneficiario di rendite su otto poteva far valere il diritto a prestazioni complementari, mentre dopo l'entrata in vigore della seconda revisione delle PC la proporzione sarà di uno a sette.

Tanto il numero dei beneficiari di rendite dell'AVS quanto quello dei beneficiari di rendite del'AI aumenterà inoltre in futuro a causa dell'evoluzione della struttura d'età della popolazione. Il numero dei beneficiari di PC, e quindi a maggior ragione la loro proporzione rispetto all'entità delle rendite, aumenterà solo leggermente, purché i limiti di reddito e gli importi massimi delle possibili deduzioni mantengano la loro relazione rispetto alle rendite dell' AVS/AI nel corso della loro evoluzione. Ciò sarà soprattutto la conseguenza dell'entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale e dell' abrogazione del conteggio privilegiato di rendite e pensioni. Così nel periodo seguente l'entrata in vigore della seconda revisione delle PC le spese annuali per le prestazioni complementari dovrebbero subire uno sviluppo più lieve rispetto alle uscite totali per l'AVS e per l'Ai.

Dopo l'entrata in vigore della LPC nel 1966 le uscite annuali per le PC raggiunsero la proporzione del 10 per cento delle spese totali per l'AVS/AI, mentre negli anni 1975/76 questa percentuale era solo del 3 per cento e attualmente essa è risalita al 4 per cento. Questo maggiore aumento delle uscite per
le prestazioni complementari, registrato dal 1975, è riconducibile al marcato sviluppo delle spese medie per caso (cfr. la tavola 1 dell'Allegato 1). Se negli anni sessanta le spese medie annuali ammontavano a meno di 1500 franchi, in seguito alla prima revisione delle PC aumentarono a circa 2300 franchi. Nel 1975 si riscontrarono spese medie di 2640 franchi. Nel decennio 1966-1975 le spese medie sono quasi raddoppiate, mentre le rendite dell'AVS/AI sono quadruplicate. Durante il seguente decennio 1975-1984 le rendite sono tuttavia aumentate solo del 38 per cento, mentre le prestazioni complementari medie per caso sono ancora raddoppiate; per il 1984 quest'ultime sono stimate a 5280 franchi. Una delle cause di questa situazione è il costo crescente della pensione in ospizi. Ciò si vede chiaramente comparando il costo medio per caso di un beneficiario di rendite dell'AVS con quello di un beneficiario di rendite dell'Ai. Mentre queste spese sono oggi reciprocamente uguali, nel 1975 per un caso dell'Ai si doveva fornire ancora il 20 per cento, all'inizio persine un terzo in più di prestazioni complementari rispetto a un caso dell' 91

AVS. Il maggior ricorso da parte dei beneficiari di rendite dell'AVS a posti negli ospizi ha causato un aumento delle spese.

Nel nuovo articolo 2 capoverso 1bis LPC si deve perciò attribuire ai Cantoni la competenza di delimitare le spese che devono essere prese in considerazione negli ospizi e negli istituti ospedalieri. Inoltre si deve esigere per i beneficiari di rendite di vecchiaia ed eventualmente, in base alle regolamentazioni cantonali, per i pensionanti di ospizi e di istituti ospedalieri un maggiore consumo della sostanza. L'aumento dei limiti di reddito di almeno un terzo, e di due terzi al massimo, per il rimborso delle spese di soggiorno in ospizi, di malattia, di cura e per i mezzi ausiliari eleverà indubbiamente ancora una volta le spese medie. Questo aumento provocato dalla seconda revisione delle PC è valutato da 150 a 250 franchi per caso.

32 321

Ripercussioni finanziarie dei singoli punti di revisione Aumento selettivo dei limiti di reddito per il rimborso di spese dovute a soggiorni in ospizi, a malattia e a cure

Le spese supplementari complessive causate dall'aumento selettivo dei limiti di reddito dipende dalle regolamentazioni dei singoli Cantoni. Se ogni Cantone dovesse limitarsi all'aumento degli importi limite (prestazione complementare massima) di un terzo si dovrebbero prevedere spese supplementari per 75 milioni di franchi all'anno, mentre se l'aumento fosse di due terzi per ogni Cantone esse ammonterebbero a 115 milioni di franchi annuali.

Circa il 90 per cento delle spese supplementari andranno a pensionanti di ospizi, mentre il 10 per cento saranno a favore di coloro che non abitano in un ospizio. In alcuni Cantoni potranno indubbiamente risultare ripartizioni differenti di queste spese supplementari.

La futura evoluzione di queste spese potrà essere influenzata dai fattori più disparati. Così le tasse di soggiorno in ospizi potranno aumentare in conseguenza degli importi limite più elevati. Si possono difficilmente valutare le ripercussioni della competenza dei Cantoni di delimitare le spese da prendere in considerazione negli ospizi. Mentre l'espansione della copertura assicurativa in caso di malattia e l'aumento del consumo della sostanza per i pensionanti di ospizi e di istituti ospedalieri faranno diminuire le uscite, l'invecchiamento della popolazione potrebbe implicare maggiori entrate negli ospizi e di conseguenza far aumentare le spese con il tempo. Questa tendenza sarà verosimilmente ancora rafforzata dalla creazione di nuovi posti negli ospizi, anche se in futuro le cure a domicilio saranno potenziate.

La nuova regolamentazione proposta si ripercuoterà in modo diverso sulle singole categorie di beneficiari di PC. I pensionanti di case di cura riceveranno soprattutto prestazioni complementari maggiori, se in base alla regolamentazione vigente percepiscono già la prestazione massima corrispondente al limite di reddito, ciò che si verifica per circa il 70 per cento di questa categoria. II calcolo delle prestazioni complementari a favore degli ospiti di case per anziani sarà equiparato a quello applicabile ai pensionanti di case di cura.

92

In questo modo ognuno potrà attendersi in genere prestazioni complementari più elevate. Coloro che non vivono in ospizi riceveranno prestazioni supplementari, se già oggi sfruttano la quota a loro disposizione (in genere la differenza tra il limite di reddito e la prestazione complementare) per le spese causate da malattia e da mezzi ausiliari. Inoltre la cerchia dei beneficiari di PC sarà ampliata.

322

Limitazione dell'importo massimo delle prestazioni complementari

I casi, in cui le prestazioni complementari superano il quadruplo dell'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia, sono relativamente rari, per cui questa limitazione dell'importo massimo delle prestazioni complementari provocherà complessivamente economie di 1 milione di franchi all anno, al massimo.

323

Aumento della deduzione per pigione

Le spese supplementari risultanti dalla modificazione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b, riferite al livello attuale delle pigioni, ammontano a circa 40 milioni di franchi annuali, a condizione che tutti i Cantoni concedano come finora la deduzione massima ammissibile per la pigione. Se le pigioni dovessero subire un aumento, aumenterebbero pure anche queste spese supplementari.

Per i beneficiari di PC che già attualmente non possono richiedere la deduzione massima per pigione non ci saranno ripercussioni. Invece in caso di pigioni elevate i beneficiari di PC riceveranno prestazioni supplementari fino a 100 franchi mensili per le persone sole, rispettivamente 150 franchi per i coniugi, a condizione che già attualmente non sia percepita la prestazione complementare massima, pari al limite di reddito. Tuttavia i beneficiari di PC che vivono in un'abitazione percepiscono la prestazione complementare massima solo in casi molto rari. Con l'aumento della deduzione massima per pigione la cerchia dei beneficiari di PC si amplierà del 5 per cento (6500 persone).

324

Aumento dei sussidi a Pro Infirmis e a Pro Senectute

I sussidi a Pro Senectute sono a carico dell'AVS e quelli a Pro Infirmis a carico dell'Ai. Con l'aumento degli importi forfettari massimi di 4 milioni (Pro Senectute) e di 2 milioni di franchi (Pro Infirmis) annuali, i quali dovrebbero essere completamente assorbiti a medio termine dai compiti che ci si ripropone di affidare a queste due istituzioni, dovrebbero risultare per l'AVS/AI spese supplementari pari a 6 milioni di franchi. Secondo la procedura di finanziamento dell'AVS/AI, il 30 per cento di queste spese supplementari dev' essere assunto dagli enti pubblici.

93

Inoltre in futuro questi sussidi alle tre «Pro» non dovranno più essere automaticamente aumentati secondo il livello delle rendite dell'AVS/AI, ma verranno da noi adeguati a seconda delle necessità (cfr. art. 10, nuovo cpv. 1bis 325

Rafforzamento del consumo della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i pensionati di ospizi e di istituti ospedalieri

La prevista modificazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b interesserà circa 20 000 beneficiari di PC, le cui prestazioni complementari risulteranno inferiori rispetto a quelle dell'attuale regolamentazione. Circa 1000 persone perderanno il loro diritto a prestazioni complementari. Complessivamente sono previste economie per 10 milioni di franchi.

La nuova disposizione riguarda ogni beneficiario di rendite di vecchiaia che percepisce prestazioni complementari, il quale possiede una sostanza superiore alla franchigia legale. Rispetto alla regolamentazione attuale, si prenderà in considerazione il 50 per cento in più della sostanza. Non si deve sottacere che in questo modo i proprietari d'immobili potrebbero incontrare difficoltà finanziarie, particolarmente nelle regioni rurali.

Per i pensionanti di case di cura figura chiaramente più sostanza rispetto agli altri beneficiari di PC. La misura, che prevede l'aumento selettivo dei limiti di reddito per i pensionanti di ospizi, potrebbe tuttavia neutralizzare l'onere superiore della sostanza per i pensionanti di case di cura. Per i beneficiari di PC che pagano pigioni elevate, le quali attualmente non possono essere completamente dedotte, l'aumento della deduzione per pigione e il conteggio maggiore della sostanza si neutralizzeranno, anche se in genere solo parzialmente.

Nell'articolo 4 capoverso 1 lettera e si deve offrire ai Cantoni la possibilità di rafforzare ancora il conteggio della sostanza per i pensionanti di ospizi e di case di cura. In questo modo sarà soppressa la limitazione ristretta ai soli beneficiari di rendite di vecchiaia. Questa misura può essere sicuramente compensata completamente o parzialmente in singoli casi da altri provvedimenti.

Complessivamente si devono comunque prevedere economie annuali di circa 10 milioni di franchi, se tutti i Cantoni dovessero adottare un aumento del consumo della sostanza di un quinto per questo gruppo di beneficiari di PC.

Un settimo di queste economie proviene dall'ambito delle prestazioni complementari assegnate a beneficiari di rendite dell'Ai.

326

Introduzione di una franchigia generalizzata in caso di rimborso di spese di malattia

I beneficiari di PC, la cui sostanza è inferiore alla franchigia legale, dovranno nuovamente assumersi una franchigia annuale di 200 franchi, se faranno valere il rimborso delle spese di malattia. Potenzialmente due beneficiari di PC su tre possono essere interessati da questa misura. Complessivamente risulteranno economie per 8 milioni di franchi all'anno.

94

327

Limitazione del conteggio parziale al solo reddito dell'attività lucrativa

Questa misura riguarda circa il 10 per cento dei beneficiari di PC (12 000 persone). Le loro prestazioni complementari saranno ridotte o semplicemente soppresse. Da ciò risultano economie per 20 milioni di franchi, che aumenteranno con l'entrata in vigore delà LPP. Poiché questa legge si fonda sul predominio dei contributi, all'inizio non si prevedono tuttavia economie supplementari notevoli.

328

Impedimento degli abusi

II diritto a prestazioni complementari è già oggi accuratamente verificato, così che abusi intenzionali si verificano difficilmente. Dalla modificazione dell'articolo 3 capoverso 4 lettera a risulteranno economie irrilevanti, poiché il numero di beneficiari di PC che possono dichiarare un reddito dell'attività lucrativa è modesto. Complessivamente con la modificazione proposta si possono prevedere economie per 3 milioni all'anno.

33

Ripercussioni finanziarie individuali

Gli esempi figuranti nell'Allegato 2 mostrano lo spettro delle possibili ripercussioni individuali della seconda revisione delle PC.

Circa la metà dei beneficiari di PC riceverà una prestazione complementare maggiore di quella percepita finora. Appartengono a questa categoria, in particolare, i pensionanti di ospizi e i locatari di abitazioni a pigione elevata. Per i pensionanti di ospizi ciò significherà dunque spesso che le loro spese di soggiorno saranno maggiormente coperte dalle prestazioni complementari.

Le prestazioni dell'altra metà dei beneficiari di PC non subiranno miglioramenti. Ciò è imputabile principalmente alla reintroduzione della franchigia generalizzata in caso di spese di malattia, al maggiore conteggio della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e alla limitazione del reddito privilegiato. In circa 2500 casi il diritto a prestazioni complementari di importo esiguo oggi esistente si estinguerà. A questa riduzione si contrapporranno circa 17 500 beneficiari di rendite, a favore dei quali sarà riconosciuto un nuovo diritto a prestazioni complementari.

34

Spese complessive dovute alla revisione

La legge federale sulle prestazioni complementari è una legge quadro, che lascia un margine d'azione ai Cantoni. Le conseguenze finanziarie della revisione possono perciò essere presentate solo supponendo la soluzione scelta dai singoli Cantoni. Ammettendo che tutti i Cantoni introducano la nuova deduzione massima per pigione, i punti di revisione citati nel capitolo 32 provocano le ripercussioni finanziarie riassunte qui di seguito.

95

LPC

Oggetto di revisione

Articolo

2cpv. lbis 4 cpv. 1 lett. d 4 cpv. 1 lett. b

10 cpv. 1

3 cpv. 1 lett. b 3 cpv. 4bis

3 cpv. 2

3, cpv. 1 lett. f e 3 cpv. 4 lett. a e e

Aumento selettivo dei limiti di reddito per il rimborso di spese dovute a soggiorni in ospizi, a malattia e a cure - di un terzo - di un ulteriore terzo Aumento della deduzione massima per pigione e della franchigia per le persone sole Aumento dei sussidi a - Pro Senectute - Pro Inf irmis Rafforzamento del consumo della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia Reintroduzione della franchigia generalizzata in caso di rimborso di spese di malattia Conteggio privilegiato limitato al reddito dell'attività lucrativa Impedimento degli abusi Totale delle spese di revisione

Spese di revisione in milioni di franchi (stato 1984)

75 40 40

4 2 -- 10

-- 8

-- 20

-- 3

120

Se tutti i Cantoni facessero uso della competenza di aumentare di due terzi i limiti di reddito per il rimborso delle spese dovute a soggiorni in ospizi, a malattia, a cure e a mezzi ausiliari, prevista in base all'articolo 4 capoverso 1 lettera d LPC, si devono prevedere spese supplementari complessive per 120 milioni di franchi. Se invece tutti i Cantoni si limitassero all'aumento selettivo minimo di un terzo dei limiti di reddito, in conformità dell'articolo 2 capoverso 1bis LPC, queste spese si ridurrebbero a 80 milioni di franchi. La realizzazione di tutti i punti di revisione implica perciò spese supplementari, annuali tra gli 80 e i 120 milioni di franchi. Durante un anno dall'entrata in vigore della revisione una prestazione complementare in corso non può essere ridotta a causa della modificazione dell'articolo 3 capoversi 1, 2 e 4, come pure dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b (capoverso 2 delle disposizioni transitorie). In questo modo le spese supplementari risultanti in questo primo anno aumentano di circa 34 milioni di franchi. A media scadenza risulta la seguente evoluzione delle spese.

96

Evoluzione delle spese (Importi in milioni di franchi) Aumento selettivo di H dei limiti di reddito Anno

Uscite in conformità dell'ordinamento vigente D

Ripercussioni della revisione

Prestazioni complementari

PC

Totale

1984 1985 1986 1987 1988

660 670 680 760 770

Uscite in conformità della revisione 2)

AVS/AI Totale

PC

337 341 346 387 393

323 329 334 373 377

Confede- Cantoni 3) 3)

Confede - Cantoni razione

108

6

83 85

7 7

114 90 92

660 670 788 843 855

337 341

184 197 200

323 329 606 648 657

Evoluzione delle spese (Importi in milioni di franchi) Aumento selettivo di % dei limiti di reddito Uscite in conformità Ripercussioni della dell'ordinamento vigente !> revisione

Uscite in conformità della revisione 2)

Prestazioni complementari

PC

Totale

1984 1985 1986 1987 1988

660 670 680 760 770

PC

AVS/AI Totale

337 341 346 387 393

323 329 334 373 377

Confede- Cantoni 3) razione 3)

Confede- Cantoni razione

148 128 130

6 7 7

154 135 137

660 670 828 888 900

337 341 193 207 210

323 329 637 683 692

u

Dati del piano finanziario (esso include un aumento generale delle rendite dell' AVS/AI del 9,42 per cento per il 1987).

Graduazione dei contributi federali alle PC - 1984/85 secondo la regolamentazione vigente (30%-70%) - dal 1986 secondo la nuova regolamentazione (10%-35%).

3> Compreso il contributo degli enti pubblici alle spese supplementari dell"AVS/AI.

2)

Se tutti i Cantoni sfruttassero completamente la competenza di rafforzare il consumo della sostanza per i pensionati di ospizi e di istituti ospedalieri a un quinto (art. 4 cpv. 1 lett. e), le spese per le prestazioni complementari all'Ai si addurrebbero di circa 10 milioni di franchi.

Inoltre dopo l'entrata in vigore della seconda revisione dell'assicurazione per l'invalidità le spese per le prestazioni complementari aumenteranno di un terzo. Le ripercussioni finanziarie della graduazione più differenziata delle renFoglio federale. 68° anno. Voi. I

97

dite dell'Ai sono valutate a 45 milioni di franchi all'anno (stato 1984); tuttavia esse giungeranno a questa proporzione solo dopo una decina d'anni. In conformità della nuova graduazione dei contributi federali risulteranno con ciò spese supplementari per 11 milioni a carico della Confederazione e per 34 milioni a carico dei Cantoni.

Sia la revisione della LPC che quella della LAI, di cui si prevede l'entrata in vigore contemporanea, faranno aumentare le spese per le prestazioni complementaridi 85 (13%) -- 125 (18%) milioni di franchi. Questo onere supplementare aumenterà ancora di 120 (18%) -- 160 (24%) milioni alla fine del secolo (i calcoli sono basati sullo stato nel 1984).

35

Finanziamento Confederazione/Cantoni

Le prestazioni complementari sono destinate a garantire un'adeguata copertura del fabbisogno vitale ai beneficiari di rendite dell'AVS e dell'Ai che ne necessitano. A questo scopo la Confederazione versa ai Cantoni i sussidi stabiliti nella legge.

Come già citato, nella procedura di consultazione le proposte di revisione hanno suscitato una larga approvazione anche presso i Cantoni. Solo le conseguenze finanziarie hanno incontrato una notevole resistenza.

Nel corso della procedura di consultazione molti Cantoni si sono fondati sul fatto che le prestazioni complementari, destinate a coprire il fabbisogno vitale nei casi in cui l'AVS, rispettivamente l'Ai, non sono sufficienti a questo scopo, costituiscono un elemento del primo pilastro. Essi sono quindi dell'opinione che le relative spese devono essere parzialmente o completamente assunte dall'AVS o dall'Ai. Questa questione deve per il momento essere esclusa, per garantire una rapida revisione della legge. Tuttavia in una prossima occasione, eventualmente nel corso della decima revisione dell'AVS, si deve esaminare se e a quali condizioni l'onere finanziario dei bilanci di Confederazione e Cantoni nell'ambito delle prestazioni complementari può essere diminuito. In considerazione di questo riesame del modo di finanziamento, previsto a medio termine, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha rinunciato alle obiezioni d'ordine finanziario nei confronti della revisione di legge.

36

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La prevista revisione di legge non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

4

Linee direttive della politica di governo

II progetto è contenuto nelle linee direttive della politica di governo 19831987 (FF 19841166, n. 71).

98

5

Costituzionalità

Come la vigente legge federale sulle prestazioni complementari, il progetto di revisione è fondato sull'articolo 34 quater capoverso 7 e sull'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.

Il presente progetto di legge ha lo scopo di colmare il più possibile le lacune ancora esistenti nella garanzia della copertura del fabbisogno vitale (primo pilastro) e corrisponde quindi al mandato costituzionale.

99

Allegato 1 Evoluzione delle prestazioni complementari Numero dei casi Anno

Tavola 1

Beneficiari (e asi al 31 dicembre) Beneficiari di rendite di vecchiaia

100 015 140 641 139 488 129 807 127 725 146 187 147 666 109 591 104 547 91796 91217 92976 94355 93672 93061 94240 96686 98366

1966 1967 1968 1969 1970 1871 1972 1973 1974 1975 . . . . : 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Beneficiari di rendite per superstiti

6734 6277 . 6571 5843 5560 6250 6127 4839 4280 3693 3614 3755 3372 2996 3045 3210 3175 3144

Beneficiari di rendite d'invalidità

In totale

17294 25640 26401 25466 24745 26199 25734 21839 20037 17788 17928 18206 18652 18020

124 043

18891 18950 19798 20934

172 558 172 460 161 116 158 030 178 636 179 527 135 925 128 864 113 277 112759 114937 116379 114688 114007 116400 119659 122 444

Tasso percentuale dei beneficiari di rendite dell'A VS e dell'Ai che ricevono PC Anno

1979

1980 1981 1982 1983

100

. . .

.

..

Beneficiari di rendite di vecchiaia

Beneficiari Beneficiari di rendite di rendite per superstiti d'invalidità

12,7

5,5 5,5 5,7 5,7 5.6

12,5 12,5 12,7 12.8

16,7 17,3 17,0 17,4 18.1

Costo medio per caso in franchi

1630 1410 1470 1490 2180 2450 2170 2470 2640 2780 3270 3340 3420 3600 3650 4540 4750

Tavola 2 In totale

12,7 12,5 12,7 12,9 13,0

Spese di Confederazione e Cantoni per le prestazioni complementari In milioni di franchi Anno

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 . . .

1983

Tavola 3

Spese Confederi tzione AVS

AI

56,6 102,3 89,2 85,6

13,6 26,1 22,3 23,3 24,1

89 ,3 151,0 171,0 113,4 123,1 125 ,6 132,1 158,3 164,5 165,6 177 ,5 181,2

35, 2 35,6 34,8 37, 6 38,5

231,5

47,4

247 ,3

52,5

35,1

38,7 27,0 28, 0 28, 9

29,9

Totale

Cantoni AVS

72,8 128,4 111,5 108,8 113,4 186,1 209,7 140,4 151,1 154,5 162,0 193,5 200,1 200,4 215,1 220,6 278,8 299,8

67,0 124,1 107,6 102,5

97,3 167,8 190,8 126,8 137,8 119,3 125,1 150,3 155,9 159,2 165,1 169,1 219,5 231,8

Totale

Spese complessive

79,9 153,5 132,2 127,7 121,5

152,7 281,9 243,7 236,5 234,9 389,2 439,9 295,0 318,0 299,1 313,8 375,4 388,7 392,4 414,6 425,4 543,7 581,4

AI

12,9

29,4 24,6 25,2 24,2 35,3 39,4 27,8 29,8

203,1

230,2 154,6

25,3

166 ,9 144 ,6

26,6

151,7

31,5 32, 7 32, 6

181,8 188,6 191,8

34,4

199,6

35,7 45,3 49, 8

204,8 264 ,9

281,6

Indici importanti dal 1966 In franchi Anno

1966 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1980 1982 1984 .

Tavola 4

Rendita minima dcll'AVS Mensile

Annuale

125 137 ,50 200 220 400 500 525 550 620 690

1500 1650

2400 2640 4800 6000 6300 6600 7440 8280

Limiti di reddito1 per persone sole

3000 3000 3900 4800 6600 7800 8400 8800 10000 11400

Deduzione per pigione Persone sole

Coniugi

750 750 750 1200 1500 1800 2400 2400 3400 3600

1200 1200 1200 1800 2100 3000 3600 3600 5100 5400

101

Prestazioni versate Versamenti di PC degli organi cantonali d'esecuzione nel 1982 e nel 1983 In migliaia di franchi Cantone

Tavola 5 AVS 1982

Zurigo

Berna Lucerna Uri . . . .

Svitto Obwalden Nidwalden Glarona Zugo . .

Friburgo .

Soletta Basilea-Città . . . .

Basilea-Campagna .

Sciaffusa Appenzello Est. . .

Appenzello Int. . .

S Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra . . . . . . .

Giura Svizzera

102

61 944 7506023622 1 687 3 980 1 168 1 016 1 614 1 953 14030 9750 16376 5920 3769 3698 929 28729 7913 14 132 10537 31492 71628 8941 14010 30931 6 174

Totale

AI 1983

1982

62348 14568 78634 16332 24 183 4725 1 785 345 3980 881 1309 292 1 019 325 1 860 534 449 2 139 16 157 2 897 10 192 2512 15949 3433 6137 1831 3977 762 477 3930 1000 143 30211 4786 8099 1437 15225 3468 11 326 1 444 37979 7 092 75971 11969 9550 2584 16391 2432 33461 5556 1399 6293

1983

15096 17 363 5244 334 834

300 365 543 468 3446

2717 3747 2022 909 555 122 5013 1575 3723 1 615 9235 13004 2791 3069 6594 1634

1982

1983

76512 91 392 28347 2032 4861 1460 1 341 2 148 2402 16927 12262 19809 7751 4531 4175 1072 33515 9350 17600 11 981 38 584 83597 11525 16442 36487 7573

77444 95997 29427 2 119 4814 1609 1 384 2403 2607 19603 12909 19696 8159 4886 4485 1122 35224 9674 18948 12941 47 214 88975 12341 19460 40055 7927

451 003 479 105 92673 102318 543 676 581 423

Allegato 2

Esempi delle ripercussioni della progettata revisione della legge sulle prestazioni complementari all'AVS e all'Ai Esempio 1: - Beneficiario(a) di una rendita d'invalidità, che vive solo(a) - In ospizio Importi in franchi Regolameli- Regolamentazione tazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di

Limite di reddito Sostanza (libretto di risparmio: fr. 18 500) - Provento della sostanza (interessi) . . . .

- Consumo della sostanza Rendite - AVS/AI - Altre Reddito dell'attività lucrativa....; conteggiabile Prestazioni della cassa malati (365 X quota giornaliera d i . . . . )

11 400

'A

%

15 200

19 000

925 O

925 O

9 600 O O

9 600 O O

Totale delle entrate

10 525

10 525

Limite di reddito (sostentamento) Deduzione per pigione (massima, poiché la tassa giornaliera = fr. 45) Deduzione delle spese dovute al soggiorno in ospizio - 365 X (tassa giornaliera d i . . . .

./. franchigia di. . . .)

- 365 X (tassa giornaliera di fr. 45) . . . .

Spese personali Spese di manutenzione di fabbricati . . . .

Contributi all'assicurazione contro le malattie .

Contributi ad AVS/AI/IPG/AD

11400

--

3 600

--

Totale delle uscite

15850

Uscite ./. entrate Prestazione complementare (= uscite ./, entrate, ma al massimo il limite di reddito - Annuale - Mensile

-- -- -- O 600 250

-- 16 425 2 200 O 600 250 19475

5 325

8 950

8 950

5 325 444

8 950 746

8 950 746 103

Regolamen Regolamentazione tazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di

M Rimborso delle spese di malattia -- Limite di reddito applicabile - Importo a disposizione per le spese di malattia (= limite di reddito applicabile -- prestazione complementare -- Spese effettive di malattia .

- Rimborso .

.

.

Prestazione complementare e rimborso per spese di malattia, complessivamente

11 400

15200

19000

6075 300 300

6250 300 100

10050 300 100

5625

9050

9050

Risultato della revisione Prima della revisione si verificava un ammanco mensile di circa 120 franchi (senza tener conto delle spese personali). Dopo la revisione il beneficiario di una rendita dell'Ai, dopo aver pagato la tassa giornaliera, ha ancora a disposizione circa 180 franchi al mese (denaro per piccole spese, vestiti, altre spese).

104

Esempio 2: - Benef iciario(a) di una rendita di vecchiaia, che vive solo(a) - In una casa di cura Importi in franchi Regolameli- Regolamentazione tazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di J

H

Limite di reddito Sostanza (libretto di risparmio: fr. 50 000) - Provento della sostanza (interessi) . . . .

-- Consumo della sostanza Rendite - AVS/AI . .

- Altre Reddito dell'attività lucrativa . . . .; conteggiabile Prestazioni della cassa malati (365 x quota giornaliera di . . , .)

. . . .

. . .

11 400

/3

15 200

19 000

2500 2000

2500 3000

9 108 0 0

9 108 0 0

5475

5475

Totale delle entrate

19083

20083

Limite di reddito (sostentamento) Deduzione per pigione Deduzione delle spese dovute al soggiorno in ospizio - 365 X (tassa giornaliera di fr. 90 ./. franchigia di fr. 25) - 365 X (tassa giornaliera di fr. 90) . . . .

Spese personali Spese d i manutenzione d i fabbricati . . . .

Contributi all'assicurazione contro le malattie .

Contributi ad AVS/AI/IPG/ AD

11400

23725

0 1200 0

32850 2200 0 1200 0

Totale delle uscite

36325

36250

Uscite ./. entrate Prestazione complementare (= uscite ./. entrate, ma al massimo il limite di reddito - Annuale -- Mensile .

17 242

16 167

16 167

11400 950

15 200 1 267

16 167 1 348

11 400

15 200

19 000

O

2833

Rimborso delle spese di malattia - Limite di reddito applicabile - Importo a disposizione per le spese di malattia (= limite di reddito applicabile -- prestazione complementare

-

O

105

Regolameli- Regolamentazione fazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di

- Spese effettive di malattia - Rimborso Prestazione complementare e rimborso per spese di malattia, complessivamente

O O

O O

O O

11400

15200

16167

Risultato della revisione Prima della revisione si verificava un ammanco mensile di circa 300 franchi (senza tener Cónto delle spese personali). Dopo la revisione, se il limite di reddito fosse aumentato di %, il beneficiario di una rendita di vecchiaia, dopo aver pagato la tassa giornaliera, ha ancora a disposizione circa 180 franchi al mese (denaro per piccole spese, vestiti, altre spese).

106

Esempio 3: - Beneficiario(a) di una rendita di vecchiaia, che vive solo(a) - In abitazione propria Importi in franchi Regolamen- Regolamentazione tazìone proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di !/3

Limite di reddito

11400

Sostanza (abitazione propria: fr. 55 000) - Provento della sostanza (valore locativo) . .

- Consumo della sostanza Rendite ..

.

- AVS/AI - Altre Reddito dell'attività lucrativa....; conteggiabile Prestazioni della cassa malati (365 X quota giornaliera d i . . . . )

11400

11400

2 475 2 334.

2 475 3 500

8 280 O O

8 280 O O

--

--

13 089

14 255

Limite di reddito (sostentamento) . . . . . 11400 Deduzione per pigione (pigione annua: fr. 2575; spese accessorie: fr. 400) 2 095 Deduzione delle spese dovute al soggiorno in ospizio - 365 x (tassa giornaliera d i . . . .

./. franchigia d i . . . . ) -- - 365 X (tassa giornaliera di fr. 45) . . . .

-- Spese personali -- Spese di manutenzione di fabbricati . . . .

413 Contributi all'assicurazione contro le malattie .

O Contributi ad AVS/AI/IPG/AD O

11400

Totale delle uscite

13888

Totale delle entrate

2 075

-- -- -- 413 O O

. 13 908

Uscite./. entrate Prestazione complementare (= uscite ./. entrate, ma al massimo il limite di reddito - Annuale - Mensile

819 819 69

Rimborso delle spese di malattia - Limite di reddito applicabile 11400 - Importo a disposizione per le spese di malattia (= limite di reddito applicabile -- prestazione complementare 10581

--367

--367

O O

O O

15200

19000

15200*'

19000*' 107

Regolamelitazione vigente

Regolamentazione proposta in caso di aumento selettivo dei limiti di reddito dì

'/,

M

14 000 10581

14 000 13433

14 000 13433

Prestazione complementare e rimborso per spese di malattia, complessivamente 11400

13433

13433

- Spese effettive di malattia - Rimborso

*' Sono rimborsate solo le spese di malattia che superano franchi 567 (fr. 367 + fr. 200 di franchigia).

Risultato della revisione La prestazione complementare mensile è soppressa a causa dell'aumento del consumo della sostanza. Le spese di malattia -- nell'esempio 14 000 franchi in un anno -- possono invece essere maggiormente prese in considerazione e coperte quasi completamente.

108

Esempio 4: - Beneficiario(a) vedovo(a) di una rendita di vecchiaia, con un figlio che segue ancora una formazione scolastica o professionale - Entrambi con un reddito esiguo dell'attività lucrativa - In appartamento Importi in franchi Regolameli- Regolamentazione tazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di

M

1/3

Limite di reddito

17 100

17 100

17 100

Sostanza (libretto di risparmio: fr. 30 000) - Provento della sostanza (interessi) . . . .

- Consumo della sostanza Rendite - AVS/AI - Altre Reddito dell'attività lucrativa fr. 9500; conteggiabile Prestazioni della cassa malati (365 X quota giornaliera di. . ..)

17 388 O

17 388 O

5334

5334

--

--

Totale delle entrate

24222

24222

Limite di reddito (sostentamento) . . . . .

Deduzione per pigione (pigione annua: fr. 7200; spese accessorie: fr. 600) Deduzione delle spese dovute al soggiorno in ospizio - 365 X (tassa giornaliera d i . . . .

./. franchigia di. .. .)

- 365 X (tassa giornaliera di fr. 45) . . . .

Spese personali Spese di manutenzione di fabbricati . . . .

Contributi all'assicurazione contro le malattie .

Contributi ad AVS/AI/IPG/AD

17 100

17 100

5 400

6 600

-- -- -- O 1 050 265

-- -- -- O 1 050 265

Totale delle uscite

23815

Uscite ./. entrate Prestazione complementare (= uscite ./. entrate, ma al massimo il limite di reddito - Annuale - Mensile

1 500 O

-407 O O

1 500 O

25015 793

793

793 67

793 67

109

Regoiamen- Regolamentazione tazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di Vi

Rimborso delle spese di malattia - Limite di reddito applicabile - Importo a disposizione per le spese di malattia (= limite di reddito applicabile -- prestazione complementare - Spese effettive di malattia - Rimborso . . . .

Prestazione complementare e rimborso per spese di malattia, complessivamente

17 100

22800

28500

17 100*' 400 0

22007 400 200

27707 400 200

993

993

O

*' Sono rimborsate solo le spese di malattia che superano franchi 607 (fr. 407 + fr. 200 di franchigia).

Risultato della revisione È riconosciuto un nuovo diritto a prestazioni complementari, poiché si può tenere maggiormente conto della pigione. Una parte delle spese di malattia sarà pure rimborsata.

110

Esempio 5: - Coniugi, marito invalido - Moglie con un reddito esiguo dell'attività lucrativa - In appartamento Importi in franchi Regolameli- Regolamentazione tazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di

Limite di reddito

17 100

y>

%

17 100

17 100

Sostanza (libretto di risparmio: fr. 25 000) - Provènto della sostanza (valore locativo) -.- -.

- Consumo della sostanza Rendite - AVS/AI . . . , . . . . . . . . . . .. .

- Altre (cassa pensione: fr. 5500 annuali). . .

Reddito dell'attività lucrativa fr. 4500; conteggiabile Prestazioni della cassa malati (365 X quota giornaliera d i . . . . )

1250 O

1250 O

15 288 3667

15288 5500

2000

2000

Totale delle entrate .

22205

24038

Limite di reddito (sostentamento) Deduzione per pigione (pigione annua fr. 7800; spese accessorie' fr 600) .

.

Deduzione delle spese dovute al soggiorno in ospizio - 365 X (tassa giornaliera di . . . .

/ franchigia di ) - 365 X (tassa giornaliera di fr. 45) . . . .

Spese personali . .

. . .

Spese d i manutenzione d i fabbricati . . . .

Contributi all'assicurazione contro le malattie .

Contributi ad AVS/AI/IPG/AD

17 100

17 100

5 400

7 200

--

--

0 1800 489

0 1800 489

Totale delle uscite

24789

26589

Uscite ./. entrate Prestazione complementare (= uscite ./. entrate, ma al massimo il limite di reddito - Annuale - Mensile

2 584

2551

2551

2 584 216

2551 213

2551 213

111

Regolamen- Regolamentazione tazione proposta in caso vigente di aumento selettivo dei limiti di reddito di Y>

2

/3

Rimborso delle spese di malattia - Limite di reddito applicabile - Importo a disposizione per le spese di malattia (= limite di reddito applicabile -- prestazione complementare - Spese effettive di malattia - Rimborso

17 100

22 800

28 500

14516 O O

20249 O O

25949 O O

Prestazione complementare e rimborso per spese di malattia, complessivamente

2584

2551

2551

Risultato della revisione La prestazione complementare mensile resta praticamente immutata, poiché il maggior conteggio delle prestazioni della cassa pensione e la maggiore deduzione per pigione si compensano.

112

Legge federale Disegno sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (2a revisione della LPC) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1984 l) decreta:

I La legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) 2> è modificata come segue : Trasformazione delle denominazioni dei capitoli e dei titoli marginali 1

Le attuali denominazioni dei capitoli (A, B, C e D) sono sostituite da Primo, Secondo, Terzo e Quarto capitolo.

2 Gli attuali titoli marginali sono trasformati in titoli mediani.

Art. 2 cpv. 1bis (nuovo) e 7ter (nuovo) ms per i beneficiari che devono sostenere spese causate da soggiorno in ospizi, malattia, cure e mezzi ausiliari, i limiti di reddito sono aumentati di un terzo.

I Cantoni possono limitare le spese che devono essere prese in considerazione a causa del soggiorno in un ospizio o in un istituto ospedaliere e fissare l'importo lasciato a disposizione dei pensionanti per le spese personali.

lter L'importo annuale della prestazione complementare non può superare né il limite di reddito né il quadruplo dell'importo minimo annuo della rendita semplice di vecchiaia conformemente all'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)3).

Art. 3 cpv. 1 lett b ed /, 2, 4 lett. a, e, d ed e, 4Ws 1 II reddito determinante comprende : b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile e un quindicesimo della sostanza netta, un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 20 000 franchi, per coniugi " FF 198S I 80

2) 3

RS 831.30 > RS 831.10

8

Foglio federale. 68° anno. Voi. I

113

2a revisione della LPC 30 000 franchi e per orfani e figli, danti diritto a rendite completive dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, 10000 franchi; f. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

Dal reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa sono dedotti, in totale, 500 franchi per persone sole e 750 franchi per coniugi e per persone con figli aventi o danti diritto a una rendita; il saldo è computato soltanto in ragione di due terzi.

4 Dal reddito sono dedotti: a. le spese per il suo conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa ; 2

e. le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecati fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; d. i premi d'assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e per l'invalidità sino a una somma annua di 300 franchi per persone sole e di 500 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita come anche i contributi alle assicurazioni sociali del diritto federale; e. le spese insorte durante l'anno in corso e debitamente comprovate dovute a soggiorni in ospizi, medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio come anche mezzi ausiliari.

4bis Dalle spese di cui al capoverso 4 lettera e non possono essere dedotti i primi 200 franchi l'anno per le persone sole, per i coniugi e le persone con figli aventi o danti diritto a una rendita. Il Consiglio federale stabilisce le spese dovute a soggiorni in ospizi, medico, dentista, medicamenti, cure e mezzi ausiliari, come pure i contributi all'assicurazione contro le malattie che possono essere dedotti. Esso può inoltre prevedere eccezioni dall'applicazione della franchigia di 200 franchi per il rimborso delle spese dovute a soggiorni in ospizi e a mezzi ausiliari.

Art. 3 a, frase introduttiva II Consiglio federale, nel fissare le nuove rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS 1), può . . .

Art. 4 cpv. 1 lett, a, b, così come e, d ed e (nuovi) 1 1 Cantoni possono : a. aumentare le deduzioni fisse dal reddito proveniente da un'attività lucrativa, previste nell'articolo 3 capoverso 2, sino a 1000 franchi per persone sole e 1500 per coniugi e per persone con figli aventi o danti diritto a una rendita; » RS 831.10

114

2a revisione della LPC b. prevedere una deduzione per pigione dal reddito, sino a una somma massima annua di 4800 franchi per le persone sole e di 7200 franchi per i coniugi e le persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, per la parte di pigione annua eccedente 800 franchi per la prima categoria di persone e 1200 franchi per la seconda. I pensionanti di ospizi e di istituti ospedalieri non possono beneficiare di questa deduzione; e. includere nella deduzione per pigione un importo forfettario annuale di 400 franchi al massimo in caso di persone sole e di 600 franchi al massimo nel caso delle altre categorie di beneficiari per le spese accessorie, quale riscaldamento, acqua calda, ecc. ; d. aumentare di un ulteriore terzo i limiti di reddito secondo l'articolo 2 capoverso lbls; e. aumentare fino al massimo di un quinto il consumo della sostanza per i pensionanti di ospizi e istituti ospedalieri.

Art. 10 cpv. 1 lett, a e b e cpv. 7Ws 1 Sono accordati annualmente : a. un sussidio massimo di 12 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute; b. un sussidio massimo di 8 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis.

ibis Nei fissare le nuove rendite in conformità dell'articolo 33ter LAVS *> il Consiglio federale determina la proporzione dell'aumento di questi sussidi.

II Disposizioni transitorie 1

Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, disposizioni legislative purché vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore fino all'emanazione delle disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Nell'anno seguente l'entrata in vigore della presente legge una prestazione complementare in corso non può essere ridotta in seguito alla modificazione dell'articolo 3 capoversi 1, 2 e 4 e dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b.

Ili Referendum ed entrata in vigore 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

115

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sulla seconda revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 21 novembre 1984

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Foglio federale

Jahr

1985

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

02

Cahier Numero Geschäftsnummer

84.090

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.01.1985

Date Data Seite

80-115

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