Termine di referendum: 29 giugno 1992

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Codice penale militare

(CPM) Modificazione del 20 marzo 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del 22 aprile 1991 ''; visto il parere del Consiglio federale del 16 settembre 19912), decreta: I

II Codice penale militare 31 è modificato come segue: Art. 9a cpv. l 1 Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.

Art. 27 Abrogato Art. 46 cpv. 1 Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia: invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni;

Art. 51 cpv. 1

L'azione penale si prescrive: in venti anni, se al reato è comminata la reclusione perpetua; »FF 1991 II 1216 1991 IV 173 > RS 321.0

2 >FF 3

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Codice penale militare

Art. 54 n. l cpv. l 1. La pena si prescrive: in trent'anni, se si tratta della reclusione perpetua;

Art. 61 n. 2 2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 63 n. 2 2. Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

vigliaccheria

capitolazione

Art. 74 Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge o abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.

Art. 75 È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione: il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa; il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.

Art. 76 n. 3 3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 80 n. 2 cpv. 2 2. ...

La pena è delle detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione.

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Codice penale militare

Art. 83 cpv. 3 3 II disertore che passa al nemico può essere punito con la reclusione perpetua.

Art. 86 n. 2 2. Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 87 n. 3

3. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Franchi tiratori

Art. 88 Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 90

uso d'armi con- Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Oconfede- tro ja Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è tro la razione punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.

Art. 91 n. 2

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 116 cpv. 2 Abrogato Art. 139 n. 2 cpv. 2 2. ...

Può essere pronunciata la reclusione perpetua in tempo di guerra, se il colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.

Art. 140 cpv. 2 2

Può essere pronunciata la reclusione perpetua, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o ha mutilato un cadavere.

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Codice penale militare

Art. 216 n. l Abrogato

Art. 232b lett, b Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: b. all'Assemblea federale nelle cause giudicate dalle assise federali o dalla corte penale federale; Art. 232c cpv. 4 Abrogato II

Modificazione del diritto vigente La procedura penale militare 1' è modificata come segue: Art. 146 cpv. 3, 203 cpv. 4 e 213

Abrogati III

' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

Consiglio nazionale, 20 marzo 1992 II presidente: Nebiker II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1992 II presidente: Meier Josi II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 31 marzo 19922> Termine di referendum: 29 giugno 1992 4305

» RS 322.1 > FF 1992 II 700

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Codice penale militare (CPM) Modificazione del 20 marzo 1992

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1992

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2

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12

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31.03.1992

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700-703

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