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Messaggio concernente l'abrogazione di atti legislativi in concomitanza con l'entrata in vigore della legge sui PF del 4 ottobre 1991 del 9 settembre 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale d'obbligatorietà generale (Decreto federale 1) e il disegno di un decreto federale (Decreto federale 2) concernente l'abrogazione di atti legislativi in concomitanza con l'entrata in vigore della legge sui PF del 4 ottobre 1991.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 settembre 1992

1992-48«

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Felber II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 Foglio federale. 75° anno. Voi. VI

Compendio L'entrata in vigore della legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (legge sui PF) rende necessaria l'abrogazione di una serie di leggi e decreti federali. L'elenco degli atti legislativi abrogati contenuto nell'articolo 40 della legge sui PF è largamente incompleto.

Per questo motivo, il Consiglio federale propone l'abrogazione formale di altri testi legislativi, già da tempo caduchi o che lo diventeranno con l'entrata in vigore della legge sui PF.

Messaggio 1

Introduzione

La prossima entrata in vigore della legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (legge sui PF) comporterà l'abrogazione di numerosi decreti e leggi federali. L'articolo 40 della legge sui PF prevede l'abrogazione di diversi testi legislativi, ma si è constatato in seguito che l'elenco non è completo. La maggioranza dei testi legislativi di cui proponiamo l'abrogazione formale risale a oltre un secolo fa e numerose rilevanti disposizioni materiali che vi si riferiscono sono già state abrogate. Inoltre, le materie ivi disciplinate sono oggi regolamentate in modo diverso nella nuova legge sui PF e nella legge federale sulle finanze della Confederazione. Va quindi applicato il principio della prevalenza della «lex. posterior».

Alcuni dei testi legislativi in questione debbono essere abrogati mediante decreto di obbligatorietà generale (Decreto federale 1) che sottosta al referendum facoltativo. Per gli altri è sufficiente un decreto federale semplice (Decreto federale 2).

2 21

Atti legislativi da abrogare Legge federale del 23 dicembre 1869 sulla trasformazione della scuola forestale del Politecnico federale in una scuola agricola e forestale (RS 414.112)

Detta legge aggiungeva alla scuola forestale del Politecnico federale a Zurigo (oggi PFZ) una scuola superiore di economia agraria. Nel frattempo i due istituti si sono trasformati in due sezioni indipendenti, la sezione di scienze forestali e la sezione di agronomia. Gli oneri che l'articolo 3 della legge accollava al Cantone di Zurigo e alla Città di Zurigo sono da lungo tempo lettera morta.

A norma dell'articolo 25 capoverso 1 lettera d della nuova legge sui PF, la competenza di creare e sopprimere unità d'insegnamento e di ricerca spetta al Consiglio dei PF. Nei PF, sono unità d'insegnamento e di ricerca le sezioni e i dipartimenti.

22

Risoluzione federale del 17 marzo 1877 per l'istituzione di un Ufficio d'esperimentazioni chimiche per l'agricoltura al Politecnico federale (RS 414.112.1)

Questa risoluzione istituiva presso l'allora Politecnico federale a Zurigo, nella sezione di agricoltura e di silvicoltura, un Ufficio di esperimentazioni per la verificazione di materie e di prodotti agricoli (terre, concimi, foraggi, sementi, ecc.).

Oggi tali controlli sono eseguiti in prevalenza presso gli istituti federali di ricerca agronomica; l'attuale sezione di agronomia non se ne occupa praticamente più.

L'articolo 27 capoverso 3 della nuova legge sui PF attribuisce al Consiglio dei PF la competenza di definire i compiti, la composizione e le competenze delle

unità di insegnamento e di ricerca; l'articolo 28 capoverso 4 prevede che la Direzione della scuola stabilisca l'organizzazione delle singole unità d'insegnamento e di ricerca. Spetta quindi al Consiglio e alla Direzione della scuola decidere in merito alla creazione e alla soppressione di unità d'insegnamento e di ricerca subordinate, quali istituti o laboratori.

23

Risoluzione federale del 25 giugno 1886 sull'estensione da darsi alla sezione agronomica della Scuola politecnica federale (RS 414.112.2)

Questa risoJuzione aveva permesso di istituire corsi speciali per la formazione di ingegneri agrari e maestri d'agricoltura all'allora scuola politecnica federale a Zurigo. Oggi i politecnici federali di Zurigo e Losanna contano una specifica sezione di tecnica colturale, mentre la formazione di maestro d'agricoltura è parte integrante del piano di studi della sezione di agronomia del PFZ. A tenore dell'articolo 25 capoverso 1 lettera d della legge sui PF, competente per decidere la creazione e la soppressione di unità d'insegnamento e di ricerca è il Consiglio dei PF.

24

Decreto federale del 22 giugno 1921 concernente la creazione e l'esercizio di un istituto per lo studio dell'alimentazione del bestiame alla scuola di agricoltura del Politecnico federale di Zurigo (RS 414.112.3)

Nel 1976, detto istituto faceva parte dell'Istituto di scienze animali del PFZ, che a partire dal 1986 si chiama Istituto di zootecnica. Già oggi, il Consiglio dei PF è competente in materia di creazione, soppressione e cambiamento di denominazione degli istituti dei PF (art. 7 cpv. 5 dell'ordinanza sul CPF del 16 novembre 1983; RS 414.110.3). La nuova legge sui PF ne conferisce la competenza al Consiglio dei PF e alla Direzione della scuola (art. 27 cpv. 3 e art.

28 cpv. 4 lettera e).

25

Decreto federale del 7 dicembre 1901 che stabilisce il credito annuale per la Scuola politecnica federale (RS 412.121)

La seconda frase dell'articolo 1 di detto decreto («II credito necessario per la Scuola politecnica federale sarà determinato ogni anno nella discussione del bilancio di previsione, e iscritto nel detto bilancio») è valida ancora oggi. Tuttavia, questo principio è iscritto da molto tempo anche nella legge federale sulle finanze della Confederazione e figura nell'articolo 35 della legge sui PF.

26

Decreto federale del 23 giugno 1927 concernente la consistenza e l'impiego del Fondo della Scuola politecnica federale (RS 414.122)

II decreto disciplinava l'impiego del Fondo del PF di Zurigo allora esistente e disponeva nel contempo che dopo la sua entrata in vigore si sarebbe cessato di aumentarlo. Poiché il Fondo non esiste più, le disposizioni relative al suo impiego decadono. Come rilevato al punto 25, le questioni finanziarie del PFZ sono rette dalla legge federale sulle finanze della Confederazione e dalla legge sui PF.

27

Risoluzione federale del 27 marzo 1885 sulla istituzione di una Stazione centrale d'esperimenti forestali (RS 426.21)

La Stazione centrale d'esperimenti forestali si è sviluppata fino a trasformarsi nell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP), di cui l'ordinanza del 17 maggio 1989 disciplina in modo dettagliato i compiti, l'attività e l'organizzazione. Detta ordinanza amplia considerevolmente il disciplinamento, alquanto sommario, del decreto federale e costituisce il vero e proprio fondamento giuridico dell'attuale FNP. La risoluzione federale del 1885 è in contraddizione con gli articoli 4 e 21 della legge sui PF. Secondo l'articolo 4 della nuova legge, infatti, gli istituti di ricerca sono subordinati al Consiglio dei PF e non a una Commissione di sorveglianza nominata dal nostro Consiglio (art. 3 cpv. 1 della risoluzione federale del 1885). A norma dell'ordinanza sull'FNP, il nostro Consiglio istituirà una commissione consultiva, con funzioni analoghe a quelle degli altri istituti di ricerca. L'FNP è un istituto di ricerca autonomo ai sensi dell'articolo 21 della legge sui PF e non un'unità di ricerca annesso «alla sezione forestale del Politecnico federale a Zurigo» (art.

1 della risoluzione federale del 1885). La risoluzione del 1885 è pertanto in contraddizione con la nuova legge federale sui PF e deve quindi essere abrogata.

3

Entrata in vigore

I decreti federali proposti debbono entrare in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della nuova legge sui PF.

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'abrogazione degli atti legislativi elencati al punto 2 non determina spese addizionali. Non ha ripercussioni sull'effettivo del personale.

5

Costituzionalità

Fondamento costituzionale delle abrogazioni proposte, nonché della legge sui PF, sono gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale.

5342

Decreto federale 1 Disegno concernente l'abrogazione di atti legislativi in concomitanza con l'entrata in vigore della legge sui PF del 4 ottobre 1991 del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 19921', decreta:

Art. l Sono abrogati: 1. la legge federale del 23 dicembre 18692) sulla trasformazione della scuola forestale del Politecnico federale in una scuola agricola e forestale; 2. la risoluzione federale del 27 marzo 18853) sulla istituzione di una Stazione centrale d'esperimenti forestali.

Art. 2 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore contemporaneamente alla legge sui PF del 4 ottobre 1991.4)

"FF 1992 VI 1 >CS 4 125 > CS 9 434 ">RU ... (FF 1991 III 1101) 2 3

Decreto federale 2 Disegno concernente l'abrogazione di atti legislativi in concomitanza con l'entrata in vigore della legge sui PF del 4 ottobre 1991 del

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 1992'', decreta:

Art. l Sono abrogati: 1. la risoluzione federale del 17 marzo 18772) per l'istituzione di un Ufficio d'esperimentazioni chimiche per l'agricoltura al Politecnico federale; 2. la risoluzione federale del 25 giugno 18863) sulla estensione da darsi alla sezione agronomica della Scuola politecnica federale; 3. il decreto federale del 22 giugno 19214) concernente la creazione e l'esercizio di un istituto per lo studio dell'alimentazione del bestiame alla scuola di agricoltura del Politecnico federale di Zurigo; 4. il decreto federale del 7 dicembre 19015) che stabilisce il credito annuale per la Scuola politecnica federale; 5. il decreto federale del 23 giugno 19276) concernente la consistenza e l'impiego del Fondo della Scuola politecnica federale.

Art. 2 1 II presente decreto non è di obbligatorietà generale e non sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore contemporaneamente alla legge sui PF del 4 ottobre 1991.7)

5344

» FF 1992 VI 1 >CS 4 126

2

'ICS >CS S >CS 6 >CS 4

4 4 4 4

127 128 128 129; RU 1954 460

"RU ... (FF 1991 III 1101)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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20.10.1992

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