Decreto federale che abroga il divieto delle case di giuoco # S T #

del 9 ottobre 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 marzo 1992 '>, decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 341"""* cpv. 2 lett. b b. con un contributo non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell'imposta e dei dazi doganali sul tabacco, dall'imposizione fiscale sulle bevande distillate (art. 32bis cpv. 9) e dalle entrate lorde dell'esercizio delle case di giuoco (art. 35 cpv. 5);

Art. 35 1 La legislazione concernente l'istituzione e l'esercizio delle case di giuoco, compresi gli apparecchi automatici a soldi per il giuoco d'azzardo, spetta alla Confederazione.

2 Le case di giuoco sottostanno a una concessione della Confederazione.

Quando rilascia la concessione, la Confederazione tiene conto delle peculiarità regionali e dei pericoli connessi con il giuoco d'azzardo.

3 La legislazione stabilisce le poste massime.

4 L'ammissione di apparecchi automatici a soldi per il giuoco d'abilità è riservata alla legislazione cantonale.

5 Alla Confederazione è versata una tassa dipendente dai proventi delle case di giuoco e corrispondente al massimo all'80 per cento delle entrate lorde dell'esercizio delle case di giuoco. La tassa è utilizzata per coprire i contributi federali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

6 La Confederazione può adottare debiti provvedimenti anche riguardo alle lotterie.

"FF 1992 III 294 56

1992 - 574

Abrogazione del divieto delle case da giucco II 1 2

II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

'Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1992 II presidente: Meier Josi II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1992 II presidente: Nebiker II segretario: Anliker

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Decreto federale che abroga il divieto delle case di giuoco del 9 ottobre 1992

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1992

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6

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42

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20.10.1992

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56-57

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10 117 202

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