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Messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping

del 12 febbraio 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, la Convenzione europea contro il doping.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 febbraio 1992

1992-50

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Felber II cancelliere della Confederazione, Couchepin

73 Foglio federale. 75° anno. Voi. II

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Compendio // Consiglio federale chiede alle Camere federali di approvare la Convenzione europea contro il doping, già firmata il 16 novembre 1989 con riserva di ratifica.

La Convenzione intende contribuire, su scala europea, agli sforzi volti ad eliminare o limitare il doping nello sport.

La presenza del doping nello sport non è un problema recente, ma la sua acuità ha raggiunto livelli allarmanti nel corso di questi ultimi anni a causa, soprattutto, della commercializzazione sempre più spinta dello sport, del mutamento dei principi etico-morali, come pure, parzialmente almeno, dello sfruttamento dello sport da parte di alcuni sistemi politici. La morte del ciclista inglese Tom Simpson, al Tour de France del 1967, attribuita all'ingerimento di anfetamine, ha tragicamente messo in luce, grazie all'enorme eco che questo dramma ha avuto fra i media, i pericoli del doping nello sport. I casi più recenti concernenti lo scattista Ben Johnson ai Giochi Olimpici del 1988,. e numerosi atleti d'élite americani nel 1990, come pure le rivelazioni circa i metodi applicati nella ex-DDR, hanno a tal punto sensibilizzato l'opinione pubblica da divenire un problema di scottante attualità. In Svizzera, il caso maggiormente noto è quello che ha coinvolto la mezzofondista Sandra Gasser. Emerso nel 1987, esso ha contribuito ad evidenziare i limiti e le debolezze (in particolare nel campo giuridico) dei metodi di controllo e della procedura applicata sinora in materia di doping. Ne risultò l'imperativa necessità di armonizzare i mezzi e i metodi da applicare in materia.

La Convenzione persegue esattamente questo obiettivo proponendo, per la prima volta, un accordo internazionale di lotta contro il doping. Quest'ultimo tiene conto degli aspetti umani, delle responsabilità comuni, della ripartizione dei compiti e della stretta collaborazione tra le associazioni sportive di diritto privato e gli organismi di Stato. Nel testo si sottolinea esplicitamente il fatto che diverse funzioni previste dalla Convenzione possono essere affidate a organizzazioni non statali. Cosicché, in Svizzera, le misure che gli ambienti sportivi hanno già prese in materia di lotta contro il doping, potranno continuare senza essere poste in discussione o subordinate allo Stato.

La lotta contro il doping sarà condotta nei settori del controllo,
dell'educazione e informazione come pure della ricerca e applicazione di lavori scientifici nel campo del rafforzamento delle capacità dello sportivo stesso quale alternativa al doping. Occorrerà raggiungere un 'armonizzazione dei regolamenti sul doping, in particolare degli elenchi delle sostanze proibite, delle procedure di controllo e di analisi, delle misure disciplinari e delle sanzioni, tutelando nel contempo i diritti dello sportivo.

La Convenzione è aperta alla firma dal 16 novembre 1989 ed è entrata in vigore il 1 ° marzo 1990.

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// Consiglio federale raccomanda l'adesione del nostro Paese alla Convenzione.

È convinto che il problema del doping dev'essere affrontato coordinando gli sforzi sul piano internazionale. Con la sua adesione, la Svizzera mostrerebbe inoltre la sua volontà di collaborare a livello europeo in questo settore.

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Messaggio I II

Parte generale Situazione iniziale

La prima risoluzione del Consiglio d'Europa inerente allo sport [(67) 12], adottata nel 1967, concerneva già il problema del doping. Lo stesso anno, il Comitato olimpico internazionale (COI), come pure l'Associazione svizzera dello sport (ASS), hanno elaborato direttive nell'intento di promuovere la lotta contro il doping, una lotta che all'epoca si limitava a controlli durante le gare e alla rilevazione della presenza di alcuni prodotti dopanti mediante analisi relativamente semplici. Lo sviluppo di questi controlli nel mondo intero e il lavoro analitico sempre più complesso, conseguente all'impiego di nuove sostanze, hanno reso necessaria la creazione di numerosi laboratori di controllo i quali, spesso, non hanno saputo far fronte alle nuove esigenze oppure hanno fornito risultati poco attendibili. Nel 1980 il COI ha pubblicato alcune direttive relative all'analisi antidoping, rese poi più severe nel 1989. Solo i laboratori che soddisfano i criteri figuranti in queste direttive sono accreditati per l'analisi antidoping. In tutto il mondo ve ne sono attualmente 20.

11 laboratorio d'analisi gestito sin dal 1968 dall'ASS, in collaborazione con l'Istituto di ricerche (IR) della Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM), è stato ufficialmente riconosciuto dal COI dal 1980 al 1988. Le esigue possibilità finanziarie e la scarsa disponibilità di personale non hanno permesso alla SFSM di continuare a far fronte alle esigenze sempre più elevate. Il laboratorio svizzero antidoping ha cessato la sua attività alla fine del 1988. Da allora le analisi per conto della Svizzera sono effettuate a Colonia. L'Istituto di medicina legale dell'Università di Losanna tenta attualmente di realizzare un laboratorio che possa essere nuovamente abilitato ufficialmente ad eseguire analisi di campioni prelevati da esseri umani e, eventualmente, da animali.

L'internazionalizzazione dello sport, i complessi problemi posti dalla lotta contro il doping, i diversi approcci di soluzione sviluppati sul piano nazionale, hanno indotto numerosi Paesi a collaborare in questo settore. Basti citare la Convenzione antidoping conclusa fra i Paesi scandinavi oppure l'azione comune intrapresa dagli Stati Uniti e la Russia per armonizzare in primo luogo i metodi di controllo in laboratorio. La Convenzione del Consiglio d'Europa che vi
sottoponiamo persegue il medesimo obiettivo, ovvero raggiungere la sempre più urgente e necessaria armonizzazione a livello internazionale della lotta antidoping.

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Risultati della procedura preliminare

Nel corso dell'estate 1991, la Confederazione ha svolto una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni e le federazioni interessate, per conoscere il loro parere circa un'eventuale adesione alla Convenzione. Il risultato è stato positivo: tutte le parti consultate si sono pronunciate a favore dell'adesione.

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Elaborazione della Convenzione

Da molti anni il Consiglio d'Europa s'interessa ai problemi del doping nello sport. Già nel 1967, con una risoluzione, insisteva sull'importanza dei valori etico-morali dello sport, come pure sul principio della responsabilità delle organizzazioni sportive nella lotta contro il doping.

Numerose federazioni sportive nazionali e internazionali, sensibili all'importanza del problema, hanno in seguito emanato proprie regole e direttive.

In occasione della riunione dei Ministri dello sport ad Atene, il 1° e 2 giugno 1988, è stato deciso di elaborare una Convenzione europea contro il doping.

Ci si è basati su lavori precedenti come, per esempio, la «Carta europea contro il doping» del 24 settembre 1984. Il gruppo di esperti in materia (DS-DO) del Comitato direttore per lo sviluppo dello sport (CDDS) ha elaborato, tra l'88 e 1'89, un progetto di Convenzione completato da tutte le necessarie spiegazioni. I delegati ministeriali dei 23 Paesi membri del Consiglio d'Europa hanno accettato tale testo nel settembre 1989. Lo stesso è stato aperto alla firma il 16 novembre 1989. A fine settembre 1991 11 Paesi l'avevano ratificato mentre altri 12, tra cui la Svizzera, l'avevano firmato. La Convenzione è entrata in vigore il 1° marzo 1990. La Svizzera era rappresentata in seno al gruppo di esperti e ha partecipato a tutte le fasi di preparazione del testo della Convenzione.

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Contenuto della Convenzione

La Convenzione comporta un preambolo, 19 articoli e un allegato.

Il preambolo sottolinea la volontà dei Paesi firmatari di lottare contro il doping, rafforzando la cooperazione in tutti i settori. Evidenzia pure l'importante ruolo assunto dallo sport nella salvaguardia della salute, nell'educazione morale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale. Insiste d'altronde sulle responsabilità complementari dei poteri pubblici e delle organizzazioni sportive private nella lotta contro il doping.

L'articolo 1, che spiega lo scopo della Convenzione, impegna gli Stati firmatari ad adottare, entro i limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, misure atte ad eliminare il doping nello sport o, almeno, a ridurlo.

L'articolo 2 definisce il doping, in accordo con la definizione data dal COI, quale impiego e applicazione di sostanze e metodi proibiti figuranti nell'allegato alla Convenzione.

Negli articoli da 3 a 9, sono descritti i vari provvedimenti che i poteri pubblici o le organizzazioni sportive private dovranno adottare. Essi comprendono: - la coordinazione a livello nazionale; - la limitazione della disponibilità di agenti dopanti sul mercato, in particolare di steroidi anabolizzanti; - la concessione di sussidi pubblici alle associazioni sportive che applicano effettivamente misure contro il doping; - la concessione di sussidi statali, diretti o indiretti, per l'esecuzione di controlli e analisi antidoping; 1141

- l'introduzione, da parte delle organizzazioni sportive, di controlli «a sorpresa» durante gare e allenamenti; - il promovimento della pratica di tali controlli, tramite le federazioni sportive nazionali o internazionali, sia per atleti stranieri che vivono nel Paese, sia per atleti del Paese che vivono all'estero; - la creazione o l'aiuto alla realizzazione, nel proprio Paese, di un laboratorio di controllo antidoping accreditato dal COI, oppure l'accesso a un tale laboratorio in un altro Paese; - l'elaborazione di programmi educativi e di campagne d'informazione che pongano in rilievo le conseguenze nefaste che il doping può avere sulla salute e sui valori etici dello sport, e ciò a tutti i livelli; - l'incoraggiamento e lo svolgimento di lavori di ricerca nel settore del naturale miglioramento delle prestazioni sportive, quale alternativa al doping; - l'armonizzazione dei regolamenti antidoping, in particolare per quanto concerne l'elenco dei prodotti proibiti, i metodi di controllo, le procedure disciplinari e le sanzioni, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi; - lo sviluppo della cooperazione internazionale tra i firmatari e le loro organizzazioni sportive in tutti i settori previsti dalla Convenzione; - la trasmissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, delle informazioni relative ai provvedimenti adottati.

Gli articoli da 10 a 12 disciplinano il funzionamento e i compiti dell'apposita Commissione permanente. Questa Commissione è incaricata di sorvegliare l'applicazione della Convenzione, d'approvare e aggiornare l'elenco delle sostanze e dei metodi proibiti, di determinare i criteri d'accreditamento dei laboratori e di formulare proposte per migliorare l'efficacia della Convenzione.

Ogni Stato firmatario ha diritto di voto. L'articolo 13 fissa le modalità d'emendamento agli articoli della Convenzione. Le clausule finali (art. da 14 a 19) stabiliscono le formalità e le modalità della firma, dell'entrata in vigore, della denuncia della Convenzione e dell'adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa.

L'allegato comprende la lista di referenza delle classi di sostanze dopanti e dei metodi proibiti elaborata dal COI.

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Valutazione della Convenzione

II doping nello sport è un tema d'attualità e interessa ampie fasce dell'opinione pubblica. La Convenzione del Consiglio d'Europa propone dunque, quale primo trattato internazionale con forza di legge in questo campo, di lottare in modo coordinato contro questo flagello.

In Svizzera la lotta antidoping è stata sinora svolta unicamente dall'Associazione svizzera dello sport (ASS), organismo di diritto privato. Ma la Confederazione ha appoggiato la sua azione tramite un aiuto sussidiario, in quanto le analisi venivano effettuate presso l'Istituto di ricerche (IR) della Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM), in stretta collaborazione con l'ASS.

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II 18 novembre 1989, l'Assemblea dei delegati dell'ASS ha accettato all'unanimità il nuovo «Statuto concernente il doping», in sostituzione del precedente del 1985. Esso è applicabile a tutti i partecipanti a manifestazioni sportive organizzate sul territorio svizzero da una federazione o società affiliata all'ASS e, al di fuori delle gare, agli sportivi svizzeri che vivono nel nostro Paese o risiedono all'estero. Le sue disposizioni concernono la proibizione del doping, i controlli propriamente detti, le procedure penali e le eventuali sanzioni. Lo statuto dell'ASS sul doping soddisfa essenzialmente le esigenze poste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa. Presenta pure alcuni nuovi elementi, in particolare: la creazione di una Commissione centrale interdisciplinare per la lotta contro il doping, l'obbligo per tutte le federazioni affiliate all'ASS di adottare misure per lottare contro il doping, l'introduzione di controlli al di fuori delle gare su atleti d'alto livello e, nel settore giuridico, l'elaborazione di direttive destinate a garantire, nei casi positivi, una procedura che rispetti i principi di uno Stato di diritto.

Quanto precede potrebbe indurre a pensare che l'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping sia superflua. Tuttavia, se è vero che in Svizzera disponiamo già di strumenti moderni per combattere il doping, non bisogna trascurare alcuni fatti importanti: - I cosiddetti sportivi «del tempo libero», gli appassionati di «fitness» e i giovani che non praticano la competizione, sfuggono alla regolamentazione sul doping elaborata in modo statutario dall'ASS. È ben noto, soprattutto negli USA, che proprio in questi ambienti ci si trova confrontati all'abuso di medicamenti (p. es.: steroidi anabolizzanti). Un'inchiesta svolta fra i liceali americani (High School), fra i 16 e i 20 anni, ha rivelato che il 7 per cento aveva già usato prodotti anabolizzanti. Questi ultimi sono spesso ingeriti per esigenze corporali mal capite, possono essere ottenuti al mercato nero a prezzi esorbitanti e sono generalmente di cattiva qualità. È provato che gli anabolizzanti possono avere effetti nocivi sulla salute fisica e psichica, in particolare su donne e adolescenti. Le pertinenti misure preventive meriterebbero d'essere rafforzate in Svizzera.

- Le virtù pedagogiche dello
sport sono ampiamente riconosciute; esso è d'altronde sovente impiegato come mezzo educativo. La funzione di modello da imitare esercitata dagli sportivi d'alto livello, in particolare sui giovani, non deve essere sottovalutata. Indubbiamente, uno sport leale e senza doping serve gli interessi dell'intera società. Dobbiamo quindi concorrere agli sforzi intesi a preservare la buona reputazione dello sport.

- I lavori scientifici intrapresi allo scopo di aumentare al massimo e in modo naturale le capacità dello sportivo, e ciò in alternativa al doping, superano il quadro delle possibilità delle federazioni sportive.

- La Svizzera è uno dei rari Paesi europei a non concedere sussidi diretti al controllo antidoping. I procedimenti d'investigazione in materia sono sempre più complessi e hanno provocato, negli ultimi anni, un brusco aumento dei costi. Ciononostante, è attualmente allo studio la riapertura di un laboratorio di analisi antidoping presso l'Università di Losanna.

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- La lotta contro il doping nello sport è un problema di portata internazionale che può essere risolto solo con un maggior scambio di esperienze fra organizzazioni sportive e organismi di Stato. La prevista Commissione permanente di vigilanza potrà rivelarsi a questo proposito un valido strumento.

La Svizzera può aderire alla Convenzione senza temere pregiudizi alle sue disposizioni costituzionali e politiche. Come precisa l'articolo 1, la Convenzione rispetta infatti le disposizioni legali e costituzionali di ogni Stato firmatario.

Inoltre, la formulazione dei provvedimenti da adottare lascia sufficienti margini di libertà per fissare le proprie priorità. Come rilevato, si insiste sulla necessità di una collaborazione fra organismi statali e organizzazioni private, precisando comunque che le misure già adottate possono proseguire se hanno dato buoni risultati. Ciò mostra quanto sia viva la volontà di conferire a questa convenzione un solido assetto internazionale.

L'obiezione secondo cui la Convenzione sarebbe troppo poco vincolante per essere veramente efficace non è giustificata. Vero è, tuttavia, che potrà raggiungere il suo scopo solo se tutte le Parti contraenti dimostrano la volontà di collaborare. Allora, la Convenzione servirà da solida base. Gli ultimi anni hanno inoltre evidenziato, in particolare a partire dall'apertura dei Paesi d'Europa centrale ed orientale, la presenza della volontà di affrontare il doping in modo efficace a livello internazionale.

Non si può tacere infine il fatto che la Convenzione costituisce anche un elemento di cooperazione sul piano europeo. Aderendovi, la Svizzera farebbe atto di solidarietà con gli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa. A fine settembre 1991, già 23 Paesi del Consiglio d'Europa avevano aderito alla Convenzione o, come la Svizzera, firmato una dichiarazione d'intento.

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Parte speciale: Commento delle principali disposizioni della Convenzione

L'articolo 1 descrive lo scopo della Convenzione. Stabilisce che le misure proposte devono essere adottate entro i limiti delle disposizioni costituzionali degli Stati firmatari. Questa riserva permette d'evitare, sul piano del diritto costituzionale, il rischio di conflitto con le disposizioni legali in vigore.

L'articolo 2 definisce la nozione di doping conformemente alle direttive del COI. Queste ultime sono già state riprese da numerose organizzazioni sportive nazionali e internazionali, fra le quali l'ASS.

Nell'articolo 3, i firmatari s'impegnano a coordinare le politiche e le azioni dei loro servizi governativi coinvolti nella lotta contro il doping. È esplicitamente menzionata la possibilità di affidare l'esecuzione di certe disposizioni della Convenzione a organizzazioni sportive non governative. Nulla si oppone dunque a che l'ASS continui il suo sperimentato lavoro nella lotta contro il doping.

La Convenzione lascia dunque aperta la questione della ripartizione delle competenze fra organismi statali e organizzazioni sportive private. I timori circa una ridistribuzione delle responsabilità che affiderebbe allo Stato nuovi compiti che non sono di sua competenza, s'avverano dunque infondati. Come precisa 1144

il preambolo, la Convenzione intende unicamente migliorare la collaborazione fra le parti interessate. Il testo recita: ... Coscienti delle responsabilità complementari che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive volontarie hanno nell'ambito della lotta contro il doping nello sport e, in particolare, nel garantire un corretto e leale svolgimento delle manifestazioni sportive come pure della tutela della salute di coloro che vi partecipano; ... Riconoscendo che detti poteri e organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli.

Nulla, nella Convenzione, risulta in contraddizione con quanto citato.

L'articolo 4 elenca le misure destinate a limitare la disponibilità e l'impiego di prodotti e metodi dopanti. Al capoverso 1, si invitano le Parti ad adottare misure necessarie per ridurre la disponibilità di sostanze dopanti (in particolare di steroidi anabolizzanti). In Svizzera, questo settore è di competenza dei Cantoni. Si sta attualmente esaminando la possibilità di limitare l'importazione di prodotti dopanti, quando si tratta di medicamenti, nel quadro di una legge federale concernente il controllo dell'importazione ed esportazione di tali prodotti. Il capoverso 2 precisa che l'attribuzione di sussidi pubblici alle organizzazioni sportive dipende dall'applicazione effettiva, da parte di queste ultime, della regolamentazione antidoping. Giusta il capoverso 3a, le parti s'impegnano a contribuire, in modo diretto o indiretto, al finanziamento dei controlli e analisi antidoping. Il capoverso 4 prevede la possibilità per gli Stati Parte di adottare direttive e misure di lotta antidoping sotto la loro responsabilità, purché rispettino i principi della Convenzione. Il nostro Collegio ha riconosciuto il valore delle misure prese, di propria iniziativa, dalle organizzazioni di diritto privato in materia di lotta antidoping e non ha l'intenzione di modificare, senza buoni motivi, una ripartizione dei compiti fra organismi pubblici e organizzazioni private che ha dato finora buoni risultati.

L'articolo 5 descrive le esigenze poste ai laboratori. Queste coincidono con i criteri d'accreditamento del COI. Le Parti s'impegnano sia a creare o ad appoggiare la creazione sul loro territorio di un laboratorio accreditato, sia a rendere possibile l'accesso a un tale laboratorio su territorio straniero. Attualmente, i campioni di controllo antidoping svizzeri sono inviati a Colonia, sede di uno dei migliori laboratori del mondo. All'Università di Losanna si studia la possibilità di creare un laboratorio svizzero accreditato.

L'articolo 6 capoverso 1 tratta degli sforzi che occorrerà compiere nel settore dell'educazione e dell'informazione a tutti i livelli (giovani, genitori, sportivi, funzionari, allenatori e medici) per evidenziare quanto il doping rappresenti un pericolo per la salute e un oltraggio ai valori etici dello sport. Appare
evidente, se si considera quanto intrapreso in altri Paesi (p. es. in quelli scandinavi), che questo aspetto è stato un po' trascurato in Svizzera. Questi compiti dovranno essere assunti in futuro, in accordo con i partner dello sport svizzero, innanzitutto dagli organi della Confederazione (SFSM, UFSP) e, eventualmente, dai Cantoni (p. es. Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica, UICM). La legge federale che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) dovrebbe costituire una base legale sufficiente per assicurare l'applicazione della Convenzione nel nostro Paese. Giusta il capoverso 2, le Parti s'im-

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pegnano a incoraggiare e promuovere, quale alternativa al doping, i lavori scientifici incentrati sul miglioramento naturale delle capacità degli sportivi e ciò in quanto alternativa al doping. La Confederazione dovrebbe ugualmente, in collaborazione con i partner responsabili dello sport svizzero, sostenere in modo più conseguente la ricerca in questo campo.

L'articolo 6 è a nostro parere assai importante poiché esprime la volontà di combattere il doping oltre che proponendo controlli più frequenti e più severi, mediante la creazione di un nuovo contesto sportivo in cui il ricorso a prodotti stimolanti diventi superfluo. Nei settori dell'educazione e della ricerca scientifica, la Confederazione dispone, con la Scuola federale dello sport di Macolin e il suo Istituto di ricerche, di uno strumento capace d'intraprendere o di dirigere i necessari lavori.

L'articolo tratta delle misure appropriate che dovranno essere prese prevalentemente dalle organizzazioni sportive. Fra l'altro: armonizzare la regolamentazione concernente le liste di prodotti proibiti, i metodi di controllo e le procedure disciplinari (conformemente ai principi di uno Stato di diritto) in materia di doping, sulla base dei regolamenti adottati dalle competenti organizzazioni sportive internazionali; introdurre controlli inopinati, durante e al di fuori di gare, su atleti stranieri nel Paese e atleti del Paese all'estero. In Svizzera queste prescrizioni esistono già nello statuto dell'ASS concernente il doping e sono applicate di conseguenza. Nuove misure non risultano quindi necessarie.

L'articolo 8 sottolinea la necessità di coordinare le misure in materia di lotta antidoping sul piano internazionale, in particolare con la creazione del gruppo di vigilanza previsto dalla Convenzione. Per quanto concerne le organizzazioni sportive, diverse istituzioni internazionali già svolgono questa funzione (p. es.

COI, Federazione internazionale di atletica).

Gli articoli 10 e 11 descrivono le diverse attività della Commissione permanente. Quest'ultima è essenzialmente incaricata di sorvegliare l'applicazione della Convenzione nei Paesi firmatari. Può ugualmente approvare, ed eventualmente rivedere, l'elenco dei prodotti e dei metodi dopanti proibiti, come pure i criteri d'accreditamento dei laboratori. Il rapporto esplicativo della
Convenzione, come pure la prima riunione della Commissione permanente del 9 e 10 agosto 1990, hanno evidenziato l'intenzione di riprendere, nella misura del possibile, i criteri d'accreditamento e gli elenchi stabiliti dal COI, dato che sono riconosciuti in tutto il mondo da tutte le organizzazioni sportive di una certa importanza (e dunque anche dall'ASS) e costituiscono quindi una base ideale darmonizzazione.

Nell'allegato figura l'elenco delle sostanze dopanti e dei metodi proibiti.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

II numero delle classi di sostanze proibite è passato, negli ultimi anni, da 3 a 6, comprendenti circa 150 prodotti correnti. I costi delle analisi, che includono pure le spese di ricerca e di sviluppo, hanno seguito la stessa evoluzione e sono aumentate, secondo stima, del 30-40 per cento. Il protrarsi di questa tendenza è già sin d'ora prevedibile, visto in particolare l'impiego di nuovi metodi di 1146

doping (p. es. produzione di ormoni peptidici mediante tecniche genetiche, reiniezione di sangue rigenerato).

L'ASS e le federazioni affiliate, consacrano oltre mezzo milione di franchi all'anno ai controlli antidoping (organizzazione, amministrazione, analisi). Da quando il laboratorio svizzero ha cessato la sua attività analitica, le prestazioni fornite dalla SFSM (personale incaricato di gestire il sistema di controllo) ammontano a circa 50 000 franchi all'anno. Le analisi effettuate a Colonia costano circa 350 000 franchi. Da un lato, questo meccanismo di controllo autonomo, organizzato e assicurato dall'ASS, sgrava la Confederazione di un compito, alquanto oneroso, fissato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping. D'altro canto, però, la gestione e il finanziamento di tale struttura sottraggono allo sport svizzero ingenti somme che dovrebbero essere destinate allo sviluppo e alla promozione delle attività sportive. È pertanto indispensabile che la Confederazione partecipi finanziariamente ai controlli antidoping, sia per la copertura dei costi futuri sempre in aumento, sia allo scopo di permettere lo sviluppo di un nuovo laboratorio svizzero accreditato (p. es. Losanna).

Negli ambienti competenti, si è coscienti del fatto che una lotta efficace contro il doping in tutte le fasce della popolazione e a tutti i livelli dello sport, può avere successo solo se completata dall'organizzazione di programmi educativi, di campagne d'informazione e, infine, dalla realizzazione di lavori scientifici incentrati sullo studio e lo sviluppo dei principi d'allenamento, sia sul piano fisiologico sia su quello psicologico, e ciò in alternativa al doping. La Convenzione, d'altronde, non omette di sottolinearlo nel suo articolo 6.

Gli articoli 10 e 11 della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) possono servire da base legale al sussidiamento, da parte della Confederazione, della lotta contro il doping.

Nell'intento di facilitare lo svolgimento di una lotta integrale contro il doping, il nostro Collegio propone pertanto i seguenti sussidi: - in virtù dell'articolo 4 capoverso 3a della Convenzione, un sussidio annuo di 500 000 franchi all'ASS per il finanziamento dei controlli antidoping (su esseri umani e, eventualmente, su animali). Questo importo dovrebbe essere
registrato sotto la rubrica 0323.3600.202; - in virtù dell'artìcolo 6 della Convenzione, una somma di 200 000 franchi alla Scuola federale dello sport di Macolin e al suo Istituto di ricerche, per l'adozione di prime misure in materia di educazione e informazione, come pure per lavori scientifici destinati a sviluppare in modo naturale le prestazioni degli atleti. L'importo dovrebbe essere registrato sotto la rubrica 0323-3180.001.

I mezzi necessari per la realizzazione di progetti e misure saranno oggetto di singolo esame.

Da notare ancora la partecipazione ai lavori della Commissione permanente, che si riunisce una volta all'anno.

Sul piano finanziario, l'adesione alla Convenzione implicherebbe un impegno della Confederazione di 700 000 franchi all'anno, senza tener conto della spesa necessaria alla realizzazione di eventuali progetti educativi o informativi.

La ratifica della Convenzione non avrà invece ripercussioni sull'effettivo del personale.

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Programma di legislatura

II presente progetto è previsto nel programma di legislatura 1991-1995.

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Rapporto con il diritto europeo

L'accordo stesso fa parte del diritto europeo e non è né in concorrenza né in contraddizione con alcun altro strumento giuridico europeo.

La Convenzione è frutto della collaborazione fra Stati europei e la Svizzera non potrebbe sottrarsi senza ragioni di forza maggiore. La sua ratifica permette di difendere le nostre idee nel quadro dello sviluppo dei rapporti in seno alle organizzazioni europee.

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Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali con Stati esteri. Secondo la prassi e la dottrina usuali, questa competenza comprende però anche oggetti che nella ripartizione interna fra Confederazione e Cantoni spetterebbero a questi ultimi.

Nella misura in cui il trattato internazionale verte su competenze cantonali, i Cantoni sono pure tenuti ad applicare le disposizioni che vi figurano.

La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 85 capoverso 5 Cost. Il decreto federale in questione non sottosta al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 Cost. La Convenzione non soddisfa nessuna delle condizioni ivi indicate; è infatti denunciabile, non prevede l'adesione a nessuna organizzazione internazionale e non implica nessuna unificazione multilaterale del diritto. Secondo la prassi sinora vigente, l'articolo 89 capoverso 3 lettera e concerne solo trattati multilaterali che contengono un diritto unificato frutto di negoziati, completano il diritto interno e rivestono un contenuto direttamente applicabile nelle sue parti essenziali (FF 1986 II 572). L'elenco delle sostanze e dei metodi proibiti contenuto nel protocollo aggiuntivo è sì vincolante per tutti gli Stati firmatari, ma la sua applicazione può avvenire solo mediante la legislazione interna dei singoli Stati. Dato che l'applicazione avviene solo indirettamente, dobbiamo considerare che non vi è un'unificazione multilaterale del diritto. Con la commissione permanente non viene creata nessuna organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, innanzitutto perché le manca la personalità giuridica conforme al diritto internazionale e poi perché le competenze decisionali conferitele riguardo al cambiamento e alla modifica dell'elenco citato sopra, hanno una portata limitata per gli Stati firmatari (cfr. FF 1987 III 150).

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Decreto federale concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1992'*, decreta:

Art. l 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è ratificata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a confermare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

Art. 2 11 presente decreto non sottosta al referendum facoltativo.

"FF 1992 II 1137

1149

Convenzione

Traduzione"

contro il doping

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea come pure gli altri Stati firmatari della presente Convenzione; considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale; consapevoli dell'importanza del ruolo dello sport nella tutela della salute, nell'educazione morale e fisica e nel promovimento della mutua comprensione internazionale; preoccupati dall'impiego viepiù diffuso di prodotti e di metodi di doping tra gli sportivi in ogni tipo di sport e dalle sue conseguenze per la salute degli sportivi e per il futuro dello sport; attenti alle minacce che tale problema fa gravare sui principi etici e sui valori educativi promossi dalla Carta olimpica, la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO e dalla Risoluzione (76) 41 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nota come «Carta europea dello sport per tutti»; considerati i regolamenti, le politiche e le dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambito della lotta contro il doping; coscienti delle responsabilità complementari che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive volontarie hanno nell'ambito della lotta contro il doping nello sport e, in particolare, nel garantire un corretto e leale svolgimento delle manifestazioni sportive come pure della tutela della salute di coloro che vi partecipano; riconoscendo che detti poteri e organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli; ricordando le risoluzioni sul doping adottate dalla Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport ed in particolare la Risoluzione n. l adottata alla 6 a Conferenza a Reykjavik nel 1989; ricordando che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha già adottato la Risoluzione (67) 12 sul doping degli atleti, la raccomandazione n. R (79) 8 "Dal testo originale francese.

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Convenzione contro il doping

concernente il doping nello sport, la raccomandazione n. R (84) 19 relativa alla Carta europea contro il doping nello sport e la raccomandazione n. R (88) 12 concernente l'istituzione di controlli antidoping senza preavviso al di fuori delle competizioni; ricordando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla 2 a Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988); decisi, tuttavia, a proseguire e a rafforzare la loro cooperazione nell'intento di ridurre e, in seguito, eliminare il doping nello sport tenendo conto dei valori etici e delle misure pratiche previste da questi strumenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Scopo della Convenzione Nell'intento di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport, le Parti s'impegnano ad adottare, entro i limiti dello loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni e campo d'applicazione della Convenzione (1) Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione «doping nello sport» significa la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping; b) per «classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping» s'intende, fatto salvo il capoverso 2 qui sotto, le classi di agenti dopanti e di metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti e figuranti nelle liste approvate dal gruppo permanente di vigilanza giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b; e) per «sportivi» si intendono le persone che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate.

(2) Fin tanto che una lista delle classi farmacologiche vietate di agenti dopanti e di metodi di doping non sarà stata approvata dal gruppo permanente di vigilanza giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b, la lista di referenza figurante nell'allegato alla presente Convenzione è applicabile.

Articolo 3 Coordinazione interna (1) Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e degli altri organi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.

(2) Esse provvedono all'applicazione pratica della presente Convenzione e, in particolare, a soddisfare le esigenze dell'articolo 7 affidando, se del caso, l'esecuzione di alcune disposizioni della Convenzione ad un'autorità sportiva del

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governo o ad una non governativa designata a tal fine, oppure ad un'organizzazione sportiva.

Articolo 4 Misure destinate a limitare la disponibilità e l'uso di agenti e di metodi dopanti proibiti (1) Le parti adottano, a seconda dei casi, una legislazione, regolamenti o misure amministrative atte a ridurre la disponibilità (e segnatamente disposizioni destinate a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) come pure l'impiego nello sport di agenti e metodi dopanti proibiti e, in particolare, di sferoidi anabolizzanti.

(2) A tal fine le Parti o, se del caso, le organizzazioni non governative competenti subordinano i criteri per la fornitura di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva, da parte di queste ultime, delle norme antidoping.

(3) Inoltre, le Parti: a) aiutano le loro organizzazioni sportive a finanziare i controlli e le analisi antidoping, sia mediante sovvenzioni o sussidi diretti, sia tenendo conto del costo di tali controlli e analisi nel fissare l'ammontare globale delle sovvenzioni o dei sussidi da concedere a queste organizzazioni; b) prendono i dovuti provvedimenti per negare il versamento di sussidi, destinati all'allenamento, provenienti da fondi pubblici a sportivi che sono stati sospesi in seguito alla scoperta di un'infrazione al regolamento sul doping nello sport, e ciò durante il periodo della loro sospensione; e) promuovono e, se del caso, facilitano l'esecuzione, da parte dello loro organizzazioni sportive, dei controlli antidoping richiesti dalle competenti organizzazioni sportive internazionali, sia durante che al di fuori delle competizioni; e d) promuovono e facilitano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano i gruppi abilitati di controllo antidoping a sottoporre i loro membri a test in altri Paesi.

(4) Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti antidoping e di organizzare controlli antidoping di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, sempre che siano compatibili con i pertinenti principi della presente Convenzione.

Articolo 5 Laboratori (1) Ogni Parte s'impegna: a) a creare o facilitare la creazione sul proprio territorio di uno o più laboratori di controllo antidoping suscettibili d'ottenere l'autorizzazione
conformemente ai criteri adottati dalle competenti organizzazioni sportive internazionali e approvate dal gruppo permanente giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b;

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b) oppure ad aiutare le proprie organizzazioni sportive ad avere accesso ad un tale laboratorio situato sul territorio di un'altra Parte.

(2) Questi laboratori sono incoraggiati a: a) prendere le misure adeguate per ingaggiare e conservare, formare e riqualificare professionalmente personale specializzato; b) intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo sugli agenti dopanti e sui metodi impiegati o presumibilmente utilizzati a fini di doping nello sport, come pure negli ambiti della biochimica e della farmacologia analitica, per perseguire una migliore comprensione delle conseguenze delle differenti sostanze sull'organismo umano e dei loro effetti sulle prestazioni sportive; e) pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati risultanti dalle loro ricerche.

Articolo 6 Educazione (1) Le Parti s'impegnano ad elaborare e applicare, eventualmente collaborando con le organizzazioni sportive interessate e con i mass media, programmi educativi e campagne d'informazione che evidenzino i pericoli per la salute inerenti al doping e il conseguente oltraggio ai valori etici dello sport. Questi programmi e campagne d'informazione sono destinati sia ai giovani negli istituti scolastici e nelle società sportive e ai loro genitori, sia agli atleti adulti, ai responsabili e direttori sportivi e agli allenatori. Per le persone che lavorano in ambito medico, tali programmi educativi sottolineano l'importanza del rispetto della deontologia medica.

(2) Le Parti s'impegnano ad incoraggiare e promuovere, in stretta collaborazione con le organizzazioni sportive regionali, nazionali e internazionali interessate, ricerche relative all'elaborazione di programmi d'allenamento fisiologico e psicologico poggiami su criteri scientifici tutelanti l'integrità della persona umana.

Articolo 7 Collaborazione con le organizzazioni sportive in materia di provvedimenti da attuare (l),Le Parti s'impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, mediante queste, le organizzazioni sportive internazionali, ad elaborare e applicare tutte le misure appropriate di loro competenza per lottare contro il doping nello sport.

(2) A tal fine incoraggiano le loro organizzazioni sportive a chiarire e armonizzare i loro diritti, obblighi e rispettivi doveri, in particolare mediante l'armonizzazione: a) dei loro regolamenti antidoping in base ai regolamenti adottati dalle competenti organizzazioni sportive internazionali; 74 Foglio federale. 75° anno. Voi. II

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b) delle loro liste di classi farmacologiche di agenti dopanti e di metodi per doping proibiti, in base alle liste adottate dalle competenti organizzazioni sportive internazionali; e) dei loro metodi di controllo antidoping; d) delle loro procedure disciplinari, mediante l'applicazione dei principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi sospettati. Tali principi sono segnatamente i seguenti: i) l'organo incaricato dell'istruzione dev'essere distinto dall'organo disciplinare, ii) le persone sospettate hanno diritto ad un processo equo e ad essere assistite o rappresentate, iii) devono esservi disposizioni chiare ed applicabili praticamente che permettano di fare appello contro ogni sentenza; e) delle loro procedure d'applicazione di sanzioni effettive ai responsabili, medici, veterinari, allenatori, fisioterapisti e altri responsabili o compiici di infrazioni ai regolamenti antidoping da parte degli sportivi; f) delle loro procedure di riconoscimento reciproco delle sospensioni e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nello stesso o in un altro Paese.

(3) Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive a: a) istituire, in quantità sufficiente per assicurarne l'efficacia, controlli antidoping non solo durante le competizioni, ma anche senza preavviso in ogni momento appropriato al di fuori delle competizioni. Tali controlli dovranno essere effettuati in modo uguale per tutti gli sportivi e dovranno comprendere test applicati e ripetuti su sportivi scelti, eventualmente, a caso; b) concludere, con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che permettano di sottoporre uno sportivo che si allena in uno di questi Paesi a test praticati da un ente di controllo antidoping abilitato di quel Paese; e) chiarire e armonizzare i regolamenti che concernono l'ammissione alle gare sportive e che includono i criteri antidoping; d) incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotta contro il doping promossa dalle organizzazioni sportive internazionali; e) utilizzare completamente ed efficacemente gli equipaggiamenti messi a loro disposizione per l'analisi antidoping nei laboratori menzionati all'articolo 5, sia durante che al di fuori delle competizioni sportive; O ricercare
metodi scientifici di allenamento ed elaborare linee direttrici destinate a tutelare gli sportivi di ogni età e adatte ad ogni sport.

Articolo 8 Cooperazione internazionale (1) Le Parti agiscono in stretta collaborazione negli ambiti soggetti alla presente Convenzione e promuovono un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.

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(2) Le Parti s'impegnano a: a) incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali a cui esse sono affiliate, segnatamente rifiutando di omologare i primati mondiali o regionali che non sono corredati di risultati negativi di un test antidoping autentificato; b) promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo antidoping creati o funzionanti giusta l'articolo 5; e e) istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorità e organizzazioni competenti, per raggiungere, anche sul piano internazionale, gli obiettivi menzionati all'articolo 4 capoverso 1.

(3) Le Parti che dispongono di laboratori creati o funzionanti conformemente ai criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre Parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e i procedimenti tecnici necessari per creare i loro propri laboratori.

Articolo 9 Comunicazione d'informazioni Ogni Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure legislative o di altra natura che avrà preso nell'intento di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 10 Gruppo permanente di vigilanza (1) Ai fini della presente Convenzione è costituito un gruppo permanente di vigilanza.

(2) Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al gruppo permanente di vigilanza da uno o più delegati. Ogni Parte ha diritto ad un voto.

(3) Ogni Stato menzionato all'articolo 14 capoverso 1 che non è Parte alla presente Convenzione può farsi rappresentare al gruppo permanente di vigilanza da un osservatore.

(4) II gruppo può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione e qualsiasi organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore a una o più delle sue riunioni.

(5) II gruppo è convocato dal Segretario Generale. Tiene la sua prima riunione quanto prima e, in ogni caso, entro un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione. In seguito, si riunisce ogni qual volta ciò sia necessario, su iniziativa del Segretario generale o di
una Parte.

(6) La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per la tenuta di una seduta del gruppo.

(7) II gruppo tiene le sue sedute a porte chiuse.

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(8) Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo stabilisce il suo regolamento interno e lo adotta mettendolo ai voti.

Articolo 11 (1) II gruppo permanente di vigilanza è incaricato di sorvegliare l'applicazione della presente Convenzione. Può in particolare: a) rivedere in permanenza le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modificazioni che potrebbero avverarsi necessarie; b) approvare la lista, ed ogni eventuale revisione, delle classi farmacologiche di agenti dopanti e di metodi di doping proibiti dalle organizzazioni sportive internazionali competenti menzionate all'articolo 2 capoversi 1 e 2, come pure i criteri di abilitazione dei laboratori, ed eventuali revisioni, adottati dalle medesime organizzazioni, menzionate all'articolo 5 capoverso 1 lettera a e fissare la data dell'entrata in vigore delle decisioni prese; e) ricorrere a consultazioni con le organizzazioni sportive interessate; d) inviare alle Parti raccomandazioni concernenti le misure da adottare per l'applicazione della presente Convenzione; e) raccomandare le adeguate misure per assicurare l'informazione delle competenti organizzazioni internazionali e del pubblico circa i lavori svolti nel quadro della presente Convenzione; f) inviare al Comitato dei ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione; g) formulare proposte atte a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.

(2) Per l'adempimento del suo compito il gruppo permanente di vigilanza può, di propria iniziativa, prevedere riunioni di commissioni peritali.

Articolo 12 Dopo ogni sua riunione il gruppo permanente di vigilanza trasmette al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

Articolo 13 Emendamenti agli articoli della Convenzione (1) Emendamenti ad articoli della presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal gruppo permanente di vigilanza.

(2) Ogni proposta d'emendamento è comunicata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa agli Stati menzionati all'articolo 14 e ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione giusta le disposizioni dell'articolo 16.

(3) Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al gruppo permanente di vigilanza almeno due mesi prima della

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riunione in cui l'emendamento deve essere esaminato. Se del caso, il gruppo permanente sottopone al Comitato dei ministri il suo parere concernente l'emendamento proposto dopo aver consultato le competenti organizzazioni sportive.

(4) II comitato dei ministri esamina l'emendamento proposto come pure i pareri del gruppo di vigilanza e può adottare l'emendamento.

(5) II testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri giusta il capoverso 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti per approvazione.

(6) Ogni emendamento adottato giusta il capoverso 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno dichiarato al Segretario Generale di accettare l'emendamento.

Disposizioni finali Articolo 14 (1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, i quali possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante: a) firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, o b) firma con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

(2) Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15

(1) La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione giusta le disposizioni dell'articolo 14.

(2) Per ogni Stato firmatario che esprimerà ulteriormente il proprio accordo ad essere vincolato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 16

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti, potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla Convenzione, mediante una decisione presa

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a maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che dispongono di un seggio nel Comitato.

(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 17

(1) Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la Convenzione.

(2) In qualsiasi momento ulteriore, ogni Stato può, mediante dichiarazione all'attenzione del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. Per questo territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di ricezione di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

(3) Qualsiasi dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notifica all'attenzione del Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica all'attenzione del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19

II Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti e agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea, agli Stati che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o che è stato invitato ad aderire: a) ogni firma giusta l'articolo 14; b) la deposizione di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione giusta l'articolo 14 o 16; e) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione giusta gli articoli 15 e 16;

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d) ogni informazione trasmessa giusta le disposizioni dell'articolo 9; e) ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12; f) ogni proposta di emendamento e ogni emendamento adottato giusta l'articolo 13 e la data d'entrata in vigore di questo emendamento; g) ogni dichiarazione formulata giusta le disposizioni dell'articolo 17; h) ogni notifica inviata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data in cui la denuncia ha effetto; i) ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisce alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989 in francese e in inglese, i due testi fanno ugualmente stato, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà una copia, certificata conforme, ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

Seguono le firme

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Allegato Elenco delle classi di sostanze dopanti e di metodi di doping I. Classi di agenti dopanti A.

B.

C.

D.

E.

F.

Stimolanti Narcotici Steroidi anabolizzanti Beta-bloccanti Diuretici Ormoni peptidici e affini

II. Metodi di doping A. Emotrafusione B. Manipolazione farmacologica, chimica o fisica III. Classi di sostanze soggette a determinate restrizioni d'uso A.

B.

C.

D.

Alcool Marijuana Anestetici locali Corticosteroidi

Esempi I. Classi di agenti dopanti A. Stimolanti come ad esempio: Amfepramone Amfetaminile Amifenazolo Aminepina Benzfetamina Caffeina '' Catina Clorfentermina Clobenzorex Clorprenalina Cocaina Cropropamide (componente del «Micoren»)

Crotetamida (componente del «Micoren») Dimetamfetamina Efedrina Etafedrina Etamivan Etilamfetamina Fencanfamina Fenetillina Fenproporex Furfenorex Mefenorex Mesocarbo

" Per la caffeina, un campione è considerato positivo qualora la concentrazione nelle urine superi i 12 mg/ml.

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Metamfetamina Metossifenamina Metilefedrina Metilfenidato Morazone Nicetamide Pemolina Pentetrazolo Fendimetrazina e sostanze affini

Fenmetrazina Fentermina Fenilpropanolamina Pipradolo Prolintano Propilesedrina Pirovalerone Stricnina

B. Analgesici narcotici come ad esempio: Alfaprodina Etilmorfina Anileridina Levorfanolo Buprenorfia Metadone Codein Morfina Destromoramide Nalbufina Destroproposifene Pentazocina Diamorfina (eroina) Petidina Diidrocodeina Fenazocina Dipipanone Trimeperidina Etoeptazina e sostanze affini C. Steroidi anabolizzanti come ad esempio: Bolasterone Metiltestosterone Boldenone Nandrolone Clostebolo Noretandrolone De-idroclormetiltestosterone Ossandrolone Fluossimesterone Ossimesterone Mesterolone Ossimetolone Metandienone Stanozololo Metenolone Testosterone '* e sostanze affini D. Beta bloccanti come ad esempio: Acebutololo Alprenololo Atenololo Labetalolo Metoprololo e sostanze affini

Nadololo Oxprenololo Propanololo Sotalolo

'> Per il testosterone un campione è considerato positivo qualora la somministrazione di testosterone o ogni altra manipolazione provochi l'incremento del tasso nelle urine del testosterone/epitestosterone superiore a 6.

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E. Diuretici come ad esempio: Acetazolamide Amiloride Bendroflumetiazide Benztiazide Bumetanide Canrenone Clormerodrina Clortalidone e sostanze affini F. Ormoni peptidici e affini Gonadotrofina corionica Corticotropina Ormone della crescita

Diclofenamide Acido etacrinico Furosemide Idrocloratiazide Mersalil Spironolactone Triamterene

(HCG - gonadotropina corionica umana) (ACTH) (HGH, somatotropina)

II. Metodi di doping A. Emotrafusione B. Manipolazione farmacologica, chimica e fisica III. Classi di sostanze soggette a determinate restrizioni d'uso A.

B.

C.

D.

Alcool Marijuana Anestetici locali Corticosteroidi

Nota: II presente elenco è l'elenco delle classi di sostanze dopanti e metodi di doping adottato dal Comitato olimpico internazionale nel dicembre 1991.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping del 12 febbraio 1992

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Foglio federale

Jahr

1992

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

92.015

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.04.1992

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1137-1162

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